LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 5
Sostegno all'Accademia d'Arte drammatica della Calabria - Scuola di teatro.
(Pubbl. in Boll. Uff. 12 gennaio 1990, n. 4)
Art. 1
1 La Regione Calabria aderisce all'Associazione denominata "Accademia d'Arte
drammatica della Calabria - Scuola di teatro" con sede in Palmi, riconoscendo la
struttura idonea per promuovere l'elevazione del livello culturale dei cittadini nel campo
artistico e dello spettacolo.
Art. 2
1 L'Accademia d'Arte drammatica della Calabria - Scuola di teatro svolge, stabilmente,
la sua attivitā attraverso:
a) la gestione di corsi stabiliti di formazione artistica e professionali, residenziali,
riservati a giovani italiani ed europei e figli di italiani residenti all'estero;
b) la gestione di corsi di cultura teatrale per docenti e studenti delle scuole
elementari, medie ed Universitā
c) la gestione di corsi di aggiornamento e perfezionamento per attori professionisti;
d) la promozione di attivitā teatrali nell'ambito degli Istituti di pena, carceri
minorili e per i portatori di handicaps;
e) la promozione di manifestazioni teatrali estive (convegni, stages, corsi estivi,
animazione teatrale, ecc.) finalizzati alla promozione teatrale e allo arricchimento della
proposta turistica, d'intesa con l'Assessorato regionale al turismo e spettacolo, le
Amministrazioni provinciali e gli Enti locali interessati.
Art. 3
1 Nel quadro della politica generale per la promozione delle attivitā culturali e
dello spettacolo č autorizzata la concessione di un contributo annuo di L. 500.000.000 a
favore dell'Accademia d'Arte drammatica della Calabria Scuola di teatro con sede in Palmi
allo scopo di potenziare gli interventi di cui ai commi b), c) e d) dell'art.2.
2 Il finanziamento dell'attivitā di cui al comma a) dell'art. 2 č assicurato dagli
interventi regionali specifici del settore formazione professionale mentre per gli
interventi di cui al comma e) dell'art. 2 si provvede con appositi stanziamenti.
Art. 4
1 L'erogazione del contributo č subordinata alla modifica dello Statuto
dell'Associazione "Accademia d'Arte drammatica della Calabria - Scuola di
teatro" con l'istituzione di un apposito organo propositivo e di controllo denominato
"Comitato di Coordinamento".
2 Il Comitato di Coordinamento č formato da due rappresentanti del Consiglio regionale,
di cui uno di minoranza e da tre rappresentanti del Consiglio di Amministrazione
dell'Accademia. Nelle more della formale deliberazione di competenza del Consiglio
regionale i due rappresentanti nel rispetto del principio di cui al II comma, sono
designati con provvedimento del Presidente della Regione.
3 Il Comitato di Coordinamento si riunisce periodicamente e, comunque, almeno due volte
all'anno, al fine di verifica re le attivitā di rilevante interesse regionale giā
realizzate nei settori di cui all'art. 2 e di accertare le possibilitā di sviluppo e di
raccordo dei programmi con altre iniziative culturali del settore in regione, in Italia ed
all'estero.
4 Relazioni e proposte del Comitato di Coordinamento sono tempestivamente trasmesse alla
Giunta regionale ed al Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione, per quanto di
competenza.
Art. 5
1 All'onere derivante dalla legge, valutato per l'anno 1989 in L. 10 milioni si
provvede con la disponibilitā esistente sul cap. 7001101: "Fondo occorrente per far
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che, si perfezioneranno dopo
l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni
normali (elenco n. 1) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
1989", che viene ridotto di pari importo.
2 La predetta disponibilitā di bilancio č utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la
competenza della spesa a carico del cap. 3132119 che si istituisce nello stato di
previsione della spesa, per l'esercizio 1989 con la denominazione "Spese per
contributo all'Accademia d'Arte drammatica della Calabria Scuola di teatro di Palmi
(RC)" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa di L. 10 milioni.
3 Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1990 la corrispondente
spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281, č determinato in ciascun esercizio finanziario con la legge di
approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che
l'accompagna.