LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1990, n. 4
Erogazione contributo annuo al Centro di ricerca, documentazione e comunicazione su pace,
disarmo, cooperazione e sviluppo con sede in Crotone.
(Pubbl. in Boll. Uff. 12 gennaio 1990, n. 4)
Art. 1
1 La Regione Calabria in attuazione degli artt. 3 e 56 dello Statuto e nello spirito
delle iniziative da essa promosse per sviluppare una diffusa cultura della pace, favorisce
e sostiene iniziative e attività volte a produrre una maggiore e crescente sensibilità
sui temi della pace, del disarmo, della cooperazione e dello sviluppo, riconoscendo in
tali valori uno strumento fondamentale di promozione civile e sociale della comunità
regionale.
Art. 2
1 Per la realizzazione delle finalità di cui alla legge è stanziata annualmente una
somma idonea a far fronte all'attività del "Centro ricerca, documentazione e
comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e sviluppo" con sede in Crotone, che
persegue statutariamente le finalità di cui al precedente art., svolgendo studi e
ricerche, acquisendo, conservando e mettendo a disposizione della collettività documenti,
materiale librario e audiovisivo nonché collaborando all'eventuale organizzazione di
specifiche attività nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione.
Art. 3
1 Entro il 30/03 di ciascun anno il Centro è tenuto a presentare alla Giunta
regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta o
in corso di svolgimento, e sui programmi di attività da svolgere nell'anno successivo. La
mancata presentazione di detta relazione comporta la perdita del diritto ad ottenere il
contributo.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1 All'onere derivante dalla legge, valutato per l'anno 1989 in L. 100.000.000 si
provvede con la disponibilità esistente sul cap. 7001101: "Fondo occorrente per far
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi, che si perfezioneranno dopo
l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni
normali (elenco n. 1) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno
1989", che viene ridotto di pari importo.
2 La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la
competenza della spesa a carico del cap. 3132117 che si istituisce nello stato di
previsione della spesa, per l'esercizio 1989 con la denominazione "Contributo annuo
al Centro ricerca, documentazione e comunicazione su pace, disarmo, cooperazione e
sviluppo" e lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa di L. 100.000.000
3 Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1990 la corrispondente
spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge
16 maggio 1970, n. 281, è determinato in ciascun esercizio finanziario con la legge di
approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che la
accompagna.
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