LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1990, n. 3
Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto
di Epistemologia "La Magna Grecia".
(Pubbl. in Boll. Uff. 9 gennaio 1990, n. 3
Art. 1
1. La Regione favorisce l'attivitā di enti ed associazioni volta a promuovere lo
sviluppo della cultura scientifica in Calabria. A tal fine sostiene iniziative di Centri
di ricerca per la produzione di una maggiore e crescente sensibilitā per i problemi
etici, politici, ambientali e sociali relative alle ricadute applicative della ricerca
scientifica, in particolare, nei settori della fisica, della medicina, della biologia.
Art. 2
1. Per la realizzazione delle finalitā di cui alla legge č assegnato all'Istituto di
Epistemologia "La Magna Grecia" con sede in Crotone un contributo di li re 100
milioni. Entro il 30 ottobre di ogni anno l'Istituto č tenuto a presentare alla Giunta
regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attivitā svolta o
in corso di svolgimento e sui programmi di attivitā da svolgere nell'anno successivo.
2. La mancata presentazione di detta relazione comporta la decadenza del diritto ad
ottenere il contributo.
Art. 3
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1989 in lire
100.000.000 si provvede con la disponibilitā esistente sul cap. 7001101:"Fon do
occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si
perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente
attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1) dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno 1989", che viene ridotto di pari importo.
2. La predetta disponibilitā di bilancio č utilizzata nell'esercizio in corso,
ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 3132118 che si istituisce nello stato
di previsione della spesa, per l'esercizio 1989 con la denominazione "Contributo
annuale per la diffusione della Cultura Scientifica all'Istituto di Epistemologia "La
Magna Grecia" e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire
100.000.000.
3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1990 la
corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi
dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, č determinato in ciascun esercizio
finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge
finanziaria che l'accompagna.
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