LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1990, n. 3
Contributo annuale per la diffusione della cultura scientifica all'Istituto di Epistemologia "La Magna Grecia".
(Pubbl. in Boll. Uff. 9 gennaio 1990, n. 3

Art. 1

1. La Regione favorisce l'attivitā di enti ed associazioni volta a promuovere lo sviluppo della cultura scientifica in Calabria. A tal fine sostiene iniziative di Centri di ricerca per la produzione di una maggiore e crescente sensibilitā per i problemi etici, politici, ambientali e sociali relative alle ricadute applicative della ricerca scientifica, in particolare, nei settori della fisica, della medicina, della biologia.

Art. 2

1. Per la realizzazione delle finalitā di cui alla legge č assegnato all'Istituto di Epistemologia "La Magna Grecia" con sede in Crotone un contributo di li re 100 milioni. Entro il 30 ottobre di ogni anno l'Istituto č tenuto a presentare alla Giunta regionale, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attivitā svolta o in corso di svolgimento e sui programmi di attivitā da svolgere nell'anno successivo.

2. La mancata presentazione di detta relazione comporta la decadenza del diritto ad ottenere il contributo.

Art. 3

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1989 in lire 100.000.000 si provvede con la disponibilitā esistente sul cap. 7001101:"Fon do occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1989", che viene ridotto di pari importo.

2. La predetta disponibilitā di bilancio č utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico del cap. 3132118 che si istituisce nello stato di previsione della spesa, per l'esercizio 1989 con la denominazione "Contributo annuale per la diffusione della Cultura Scientifica all'Istituto di Epistemologia "La Magna Grecia" e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 100.000.000.

3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1990 la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, č determinato in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.