LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1990, n. 1
Provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari.
( Publl. in Boll. Uff. 9 gennaio 1990, n. 3)

Art. 1

1. Agli ammalati affetti dal morbo di Hansen residenti in Calabria, è corrisposta, ad integrazione del sussidio a carico del Fondo Nazionale Sanitario, di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 126 e successive modificazioni, con decorrenza 1 gennaio 1989, un assegno giornaliero di Lire 11.000.

2. Per ciascun familiare a carico è, altresì, corrisposto un assegno giornaliero di lire 12.100.

Art. 2

1. L'assegno integrativo viene corrisposto con provvedimento dei sindaci, competenti per territorio, su apertura di credito disposta in favore di questi ultimi dall'Assessore regionale alla sanità, con l'obbligo di rendiconto.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della legge valutato in L. 683.212.200 per l'anno 1989, si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 4331103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989, che viene ridotto di pari importo in termini di competenza e di cassa.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa sul capitolo 4343104 che si istituisce nello stato di previsione della spesa dell'anno 1989 con la denominazione "Provvidenze a favore degli hanseniani e loro famiglie" e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di li re 683.212.200.

3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1990 la corrispondente spesa cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio, 1970 n. 2 81, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.