LEGGE REGIONALE 25 novembre 1989, n. 12
Norme per la programmazione e organizzazione delle unità operative per la prevenzione,
nei luoghi l'igiene e la sicurezza di lavoro.
(Pubbl. in Boll. Uff. 30 novembre 1989, n. 49)
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Art. 1
(Campo di applicazione della legge)
1. Le funzioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro, non
espressamente riservate allo Stato e al la Regione ed attribuite alla competenza dei
Comuni singoli e associati, ai sensi degli articoli 13, 14, lettera f) e articoli 20, 21 e
22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono esercitate dall'Unità Sanitaria Locale,
servizio n. 1 di cui all'articolo 5 legge regionale 18/81, mediante l'Unità Operativa di
sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Art. 2
(Compiti della Regione)
1. La Regione promuove la prevenzione e la tutela della salute nei luoghi di
lavoro, garantendo la omogeneità dei programmi su tutto il territorio regionale mediante
attività di indirizzo e coordinamento.
2. La Regione, per interventi che assumo no carattere regionale - per estensione e
tipologia - stipula convenzioni con organismi e istituti di ricerca pubblica operante nel
settore della prevenzione dei rischi e danni del lavoro a norma dell'articolo 40 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 3
(Compiti delle Unità Sanitarie Locali)
1. Le funzioni in materia di prevenzione igiene e di controllo dello stato di
salute dei lavoratori già attribuite alla competenza dei disciolti enti: ENPI - ANCC,
nonché dell'ispettorato del Lavoro, che non sono riservate allo Stato o attribuite
all'Istituto Superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro, sono svolte
dall'Unità Sanitaria Locale, che si avvale dei pro preservizi territoriali, nonché del
Presidio Multizonale di Prevenzione espressamente per quanto previsto dal I comma
dell'articolo 2 legge regionale 24 aprile 1985, n.24.
Art. 4
(Compiti delle unità operative di sicurezza degli ambienti di lavoro)
1. Le Unità Sanitarie Locali organizzano Unità Operative di prevenzione, igiene e
sicurezza degli ambienti di lavoro al fine di programmare e coordinare le attività di
ricerca e gli interventi preventivi, ispettivi, di controllo e di prescrizione volti alla
conoscenza ed alla eliminazione dei fattori di nocività e di pericolosità presenti negli
ambienti di lavoro e della loro propagazione all'esterno al fine di garantire il benessere
psicofisico dei lavoratori e della popolazione
2. Le Unità Operative, in conformità a quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 svolgono in particolare le seguenti attività:
a) l'individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di rischio, di
deterioramento, di nocività e di pericolosità negli ambienti di lavoro e di controllo
dello stato di salute degli addetti esposti a rischio in tutte le unità produttive delle
singole aziende
b) lo svolgimento di indagini, finalizzate all'accertamento delle cause di no civiltà ed
alla individuazione degli strumenti e dei modi di rimozione delle nocività presenti nei
singoli settori, aziende ed unità produttive;
c) la formulazione di mappe di rischio con l'obbligo delle aziende di comunica re le
sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche;
d) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza a livello dei
luoghi di lavoro e degli interessati;
e) l'impostazione e la gestione di strumenti informativi in ottemperanza a quanto
stabilito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833: mappe di rischio; registri
dei dati ambientali e biostatistici; le denunce ed il registro degli infortuni; libretti
sanitari individuali al fine di acquisire i dati epidemiologici mirati alla tutela della
salute dei lavoratori;
f) visite ispettive e di controllo relativamente all'applicazione della legislazione sulla
sicurezza del lavoro ex Ispettorato del lavoro;
g) la determinazione delle prescrizioni e delle misure conseguenti alle attività
ispettive atte ad eliminare i fattori di rischio ed a risanare gli ambienti di lavoro;
h) la profilassi degli eventi morbosi, mediante l'adozione delle misure idonee a prevenire
l'insorgenza e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
i) la promozione di idonee iniziative nel campo dell'educazione sanitaria e della
formazione e della informazione di operatori e di lavoratori interessati anche di concerto
con le altre Unità Operative del servizio n. 1 ed i competenti presidi delle Unità
Sanitarie Locali;
l) il coordinamento e/o l'effettuazione degli accertamenti previsti dall'articolo 33 del
D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché delle altre visite
mediche preventive e periodiche stabilite dalle norme vigenti negli ambienti di lavoro.
L'Unità Operativa può avvalersi nel l'espletamento delle visite periodiche anche dei
servizi e strutture delle Unità Sanitarie Locali;
m) formulazione secondo le modalità previste nelle leggi e nei regolamenti di igiene dei
singoli Comuni e in collaborazione con l'Unità Operativa di igiene pubblica, di pareri
preventivi sui progetti di insediamenti produttivi nonché sulla ristrutturazione degli
stessi al fine di accertare la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa
della salute, della popolazione e dei lavoratori interessati;
n) predisposizione di idonee misure per assicurare ai lavoratori il pieno esercizio dei
diritti ad essi spettanti a norma dell'articolo 9 della legge 20 marzo 1970, n. 300;
o) le Unità Operative di sicurezza degli ambienti di lavoro, nell'effettuazione degli
interventi sui luoghi di lavoro, promuovono la partecipazione dei lavoratori direttamente
interessati, anche allo scopo di realizzare un sistema informativo permanente sui rischi.
Art. 5
(Protezione da radiazioni ionizzanti)
1. Le funzioni in materia di protezione sanitaria della popolazione di cui al
capo IX del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185, (e dell'articolo 2 del D.P.R. 30 dicembre
1965, n. 1704) già esercitate dai medici provinciali sono attribuite alle Unità Sanitarie
Locali competenti per territorio ed esercitate attraverso il servizio n. 1, Unità
Operativa di sicurezza degli ambienti di lavoro.
2. Il servizio di sicurezza dell'ambiente di lavoro esercita, in materia di
radioprotezione, le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro dal D.P.R 13
febbraio 1964, n. 185.
Art. 6
(Organizzazione territoriale e personale dei servizi per la sicurezza degli
ambienti di lavoro)
1. Ciascuna Unità Sanitaria Locale organizza una Unità Operativa di prevenzione e tutela
della salute nei luoghi di lavoro. L'organico minimo di ogni Unità Operativa dovrà
comprendere alme no:
- un medico specialista in medicina del lavoro;
- un operatore professionale del ruolo tecnico o professionale;
- un diplomato o laureato in materie tecniche;
- un operatore amministrativo.
2. L'entità numerica del personale e l'inserimento di figure professionali (ingegneri,
chimici, fisi ci, biologi, geometri, periti industriali, periti agrari, elettrotecnici)
verranno definiti, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli territori, con
particolare riferimento alla estensione ed alla realtà produttiva ed occupazionale degli
stessi.
Art. 7
(Presidi multinazionali di prevenzione)
1. Le prestazioni specialistiche di prevenzione che, per caratteristiche
tecniche e funzionali, non possono essere fornite direttamente dal servizio numero uno di
cui all'articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1981 n.18, sono erogate da strutture
tecniche di dimensione multinazionale.
2. Le prestazioni dei settori del Presidio Multizonale di Prevenzione in materia di
vigilanza, ispezione e prevenzione, igiene e tutela dei luoghi di lavoro, nonché in
materia di tossicologia industriale sono rese quali funzioni tecniche di supporto.
Art. 8
(Attività di ispezione e di controllo)
1. Nello svolgimento della loro attività gli operatori delle Unità Operative
per la sicurezza degli ambienti di lavoro si uniformano a quanto previsto dall'articolo 64
del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, nonché dall'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, istitutivo del servizio sanitario nazionale.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4 della presente legge, in
applicazione dell'articolo 27 ultimo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, il Prefetto
su proposta del Presidente della Regione, stabilisce quali operatori della Unità
Operativa di sicurezza degli ambienti di lavoro assumono ai sensi delle leggi vigenti, la
qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Agli operatori indicati nel comma precedente sono attribuiti tutti i poteri previsti
dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Gli operatori saranno muniti di un apposito tesserino di riconoscimento recante la loro
fotografia rilasciata dal presidente del comitato di gestione del l'Unità Sanitaria
Locale di appartenenza.
5. Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere di accesso attribuito agli
ispettori del lavoro dall'articolo 8 secondo comma, nonché la facoltà di diffida
prevista dallo articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955 n. 520.
6. Contro le prescrizioni adottate dal personale ispettivo nell'esercizio delle funzioni
di cui al terzo comma, è ammesso, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla
notificazione, ricorso al Presidente della Giunta regionale.
Art. 9
(Accertamenti e visite mediche preventive e periodiche)
1. Nell'ambito delle finalità della presente legge e sulla base del principio
dell'unitarietà degli interventi sanitari e igienico ambientali nonché in attuazione di
quanto previsto dallo articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le rappresentanze
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro posso no richiedere che il servizio di
sicurezza degli ambienti di lavoro coordini e/o effettui garantendone comunque
l'effettuazione, gli accertamenti previsti dall'articolo 33 del D.P.R. 19 marzo 1956,
n. 303.
2. Detti accertamenti debbono essere finalizzati in particolare ad indagare sullo stato
igienico sanitario dell'ambiente riferito alle condizioni e alla organizzazione del
lavoro, al fine di garantire il carattere mirato delle visite mediche e di non disgiungere
gli aspetti ambientali da quelli propriamente sanitari.
Art. 10
(Rapporti con i servizi sanitari e aziendali)
1. L'Unità Operativa di sicurezza degli ambienti di lavoro stabilisce anche
per i servizi sanitari aziendali i criteri di priorità degli interventi, gli strumenti
informativi da usare, la forma di comunicazione dei dati al servizio competente
dell'Unità Sanitaria Locale.
Art. 11
(Parere sui nuovi insediamenti produttivi, sugli ampliamenti e
sulle trasformazioni di quelle esistenti)
1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 20 della legge 833/78, sono tenuti ad
inviare alla Unità Sanitaria Locale competente per territorio, i progetti relativi ai
nuovi insediamenti industriali e produttivi, agli ampliamenti e alle trasformazioni di
quelli già esistenti, in copia e forniti di circostanziata relazione tecnica, per la
richiesta di parere preventivo sullo impatto ambientale e sulla tutela della salute dei
lavoratori. I pareri sono de finiti dalle Unità Operative di sicurezza degli ambienti di
lavoro unitamente all'Unità Operativa di igiene pubblica, ognuno per gli aspetti
tecnicofunzionali di competenza.
2. Spetta alle Unità Operative di sicurezza degli ambienti di lavoro l'esercizio delle
competenze di cui all'articolo 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 concernente l'istituto
della notifica sugli impianti industriali, già svolta dagli Ispettorati provinciali o
regionali del lavoro.
Art. 12
(Oneri finanziari di prevenzione)
1. Gli oneri relativi alle indagini igienico-ambientali richiesti dai datori di
lavoro nel loro interesse esclusivo restano a carico degli stessi. Le tariffe da
corrispondere alle Unità Socio Sanitarie Locali per tali prestazioni sono fissate con
decreto del Presidente della Regione.
Art. 13
(Norma finanziaria)
1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 12, agli oneri derivanti dalla
applicazione della presente legge si fa fronte con la quota parte del Fondo Sanitario
Nazionale assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 51 legge 833/78 che presenta
sufficiente disponibilità.