LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1988, n. 33
Variazione al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988.
(Pubbl. in Boll. Uff. 31 dicen. 1988, n. 65)

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella "A".

2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta aumentato di L. 2.534.889.000, in termini di competenza e di cassa.

Art. 2

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella "B".

2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di L. 2.534.889.000, in termini di competenza e di cassa.

Art. 3

1. I fondi assegnati alla Regione per l' esercizio finanziario 1988 - ai sensi della legge 17 maggio 1983,n.17 - previsti in L. 10.849.924.000 all'articolo 39, I comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n.15, sono ridotti a lire 10.684.813.000.

2. La lettera d), di cui al I comma dell'articolo 39 della legge regionale 7 luglio 1985, n. 15, è abrogata.

3. In conseguenza del disposto di cui ai precedenti I e II comma del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a), I comma, e quella di cui al quarto tratto, II comma - del medesimo articolo 39 della legge regionale 7 luglio 1988, n.15 - sono incrementate rispettivamente della stessa somma di L. 534.889.000.

4. Il terzo comma dell'art.39 della legge regionale 7 luglio 1988, n.15 è abrogato.

Art. 4

1. L'autorizzazione di spesa prevista per l'esercizio finanziario 1988 dallo art. 10, I comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n.15 è incrementata di lire 1.000.000.000.

2. L'autorizzazione di spesa prevista per l'esercizio finanziario 1988 dallo art.8, VI comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n.15 è incrementata di lire 300.000.000.

3. L'autorizzazione di spesa prevista per l'esercizio finanziario 1988 dello art.25, I comma, della legge regionale 7 luglio 1988,n.15 è incrementata di lire 3.000.000.000.

4. Gli stanziamenti di cui ai capitoli 5151205 e 5151206 dello stato di previsione della spesa sono rispettivamente incrementati e ridotti della medesima somma di lire 6.000.000.000.

5. Per gli interventi previsti dall'art. 2, III comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n.25 è autorizzata per l' esercizio finanziario 1988 la spesa di lire 1.200.000.000, di cui al capitolo 5223208 della spesa, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art.3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

6. Il III comma dell'art.27 della legge regionale 7 luglio 1988,n.15 è abrogato.

7. L'autorizzazione di spesa prevista per l'esercizio finanziario 1988 dallo art.26, IV comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n.15 è ridotta di lire 200.000.000.

8. In conseguenza del disposto di cui ai precedenti terzo,quinto,sesto e settimo comma del presente articolo, sono corrispettivamente modificate le destinazioni definite dall'art.21, I comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n.15.

9. Il II comma dell'art.17 della legge regionale 7 luglio 1988,n.15 è abrogato.

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.