LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1988, n. 28
Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive.
(Pubbl. in Boll. Uff. 6 dicen. 1988, n. 57)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria in attuazione del le finalità e degli obiettivi del Servizio
Sanitario Nazionale, provvede alla tutela sanitaria delle attività sportive e degli
interventi relativi al la medicina dello sport, nonché alla diffusione dell'educazione
sanitaria relativa alla pratica dell'attività motoria e sportiva, quale mezzo efficace di
promozione, mantenimento e recupero del la salute.
Art. 2
(Contenuti della tutela sanitaria delle attività sportive)
1. La tutela sanitaria delle attività sportive comprende:
a) la promozione della educazione sanitaria relativa alla pratica delle attività motorie
e sportive;
b) l'accertamento e la certificazione dello stato di salute per le attività sportive che
si svolgono nell'ambito scolastico;
c) l'accertamento e la certificazione dello stato di salute per coloro che partecipano
alle fasi locali dei giochi della gioventù
d) l'accertamento, e l'eventuale certificazione dello stato di salute per coloro che
intendono praticare attività motorio-formativa o attività sportiva non agonistica;
e) l'accertamento da idoenità per il personale tecnico-sportivo e per gli ufficiali di
gara e le relative certificazioni ove richieste dai regolamenti del le federazioni
sportive nazionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
f) le specifiche attività di riabilitazione funzionale di coloro che praticano attività
sportiva agonistica;
g) i controlli anti-doping;
h) gli accertamenti diagnostici psicoterapeutici in relazione ai problemi derivanti dalla
pratica delle attività sportive;
i) le visite mediche di selezione e di controllo periodico e le relative certificazioni ai
fini dell'accertamento del la idoneità e delle attitudini specifiche per coloro che
praticano o intendono praticare attività sportive-agonistiche, ivi compresi i
partecipanti ai giochi della gioventù
l) le attività didattiche, di informazione, di studio e di ricerca, ivi compresa
l'attività didattica finalizzata all'aggiornamento permanente del personale sanitario.
Art. 3
(Destinatari)
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:
a) a tutti i cittadini per la promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività
motoria e sportiva;
b) agli alunni che, nell'ambito scolastico di ogni livello e grado, svolgono attività
motoria e sportiva;
c) a coloro i quali praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a
carattere motorio-formative o attività fisico-ricreative;
d) a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche ed ai
partecipanti ai giuochi della gioventù
e) al personale sanitario per l'attività didattica finalizzata all'aggiornamento,
all'informazione, allo studio e alla ricerca.
Art. 4
(Effettuazione degli accertamenti sanitari)
1. I criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli
sanitari di idoneità alle attività sportive per la parte relativa al l'attività
agonistica e all'accesso al le varie fasi dei giochi della gioventù sono quelli stabiliti
con decreto ministeriale 18 febbraio 1982.
2. I controlli sanitari di cui al comma precedente saranno effettuati con le mo dalità
che verranno fissate di intesa con il C.O.N.I. sulla base delle esigenze segnalate dalle
federazioni sportive nazionali.
3. Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 del decreto
ministeriale 18 febbraio 1982, risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un
determinato sport l'interessato può nel termine di 30 giorni dalla comunicazione,
proporre ricorso alla apposita commissione medica regionale.
4. Tale commissione, che emette un giudizio insindacabile,previa eventuali accertamenti
specialistici, da effettuare presso strutture pubbliche sanitarie è costituita da:
- un medico docente o specialista in medicina dello sport che svolge le funzioni di
presidente;
- un medico docente o specialista in medicina interna;
- un medico docente o specialista in cardiologia;
- un medico docente o specialista in ortopedia;
- un medico docente o specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
5. La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della
consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.
6. La commissione di cui al presente articolo nominata dalla Giunta regionale su proposta
dell'Assessore alla Sanità dura in carica per il quadriennio olimpico.
7. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro 90 giorni dalla pubblicazione
della presente legge, emanerà apposito regolamento per il funzionamento della
commissione.
8. Ai componenti della commissione è corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone
di presenza di lire 70.000 (settantamila) oltre le spese di locomozione nella misura di un
quinto del costo di un litro di benzina super per chilometro.
Art. 5
(Compiti dell'Unità Socio Sanitaria Locale)
1. La tutela sanitaria e la pratica sportiva viene assicurata dalle Unità
Socio Sanitarie Locali, secondo le seguenti modalità:
1) le prestazioni e i controlli sanitari sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni
di legge in materia e dalle singole federazioni sportive nazionali;
2) i competenti servizi di ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale sono tenuti ad
effettuare:
a) gli interventi di educazione sanitaria riferita alle attività motorie e sportive;
b) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica alle attività
fisico-sportive, comunque attuate, svolte in ambito scolastico, ivi comprese la
partecipazione ai giochi della gioventù c) gli accertamenti e le certificazioni di
idoneità generica per i soggetti che praticano o intendono praticare, in forma
organizzata, attività a carattere motorio-formativo o attività fisico -ricreative;
d) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità per i soggetti che praticano o
intendono praticare attività sportive non agonistiche.
2. In sede di accertamento della idoneità generica, in caso di dubbio sulla effettiva
idoneità del soggetto, spetta all'Unità Sanitaria Locale stabilire e richiedere gli
opportuni accertamenti che saranno effettuati presso strutture sanitarie pubbliche.
3. In occasione degli accertamenti sanitari relativi ad attività agonistiche, si
procederà alla compilazione di una scheda di valutazione medico-sportiva conforme ai
modelli A e B, allegati al decreto ministeriale 18 febbraio 1982:
3) per l'assolvimento delle attività di accertamento e certificative finalizzate al
rilascio della idoneità specifica all'attività sportiva agonistica le UU.SS.LL. si
avvalgono, in linea prioritaria, delle proprie strutture di medicina dello sport.
4. In carenza di dette strutture, ed esclusivamente per l'assolvimento delle attività di
cui sopra, le UU.SS.LL. possono stipulare convenzioni con specialisti ovvero istituzioni
private.
5. L'instaurazione di tali rapporti convenzionati è sottoposta alle condizioni ed alle
procedure di cui agli accordi nazionali per la specialistica convenzionata esterna nonché
alle disposizioni regionali vigenti in materia.
6. Gli atti di convenzione dovranno comunque garantire l'osservanza dei seguenti criteri:
a) nessun accertamento potrà essere effettuato in regime convenzionale se non nei
confronti dei soggetti di rettamente avviati dalla U.S.L. alle strutture convenzionate,
attraverso lettere di autorizzazione;
b) la struttura convenzionale, oltre ad adeguate attrezzature dovrà essere diretta da un
sanitario specialista in medicina dello sport titolare della convenzione e responsabile ad
ogni effetto del rilascio delle certificazioni di idoneità.
4) gli adempimenti relativi al controllo anti-doping, di intesa con le federazioni
sportive nazionali, continueranno ad essere effettuate nei casi e secondo le modalità
previste dalla normativa vigente in materia;
5) l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso di assistenza e di controllo medico in
occasione di competizioni sportive, sarà curata dalle UU.SS.LL. territorialmente
competenti su richiesta e con oneri a carico delle società, federazioni ed enti sportivi
interessati.
Art. 6
(Richiesta agli accertamenti sanitari)
1. Per essere ammessi agli accertamenti necessari di cui al D.M. 18 febbraio 1982, le
Società sportive e le Associazioni sportive o gli Istituti Scolastici devono presentare
richiesta nominativa su apposito modulo conforme all'allegato 2 della circolare n. 7 del
Ministero della Sanità del 31 gennaio 1983.
Art. 7
(Adempimenti degli enti organizzatori)
1. Le Società e le Associazioni sportive sono tenute a subordinare il
tessera mento agonistico e la partecipazione al le attività agonistiche agli accertamenti
e alle certificazioni di idoneità previsti dalla presente legge, e hanno l'obbligo di
conservare per 5 anni la relativa documentazione.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede con la quota parte del Fondo
Sanitario Nazionale assegnata annualmente alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre
1978, n. 833.