LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1988, n. 28
Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive.
(Pubbl. in Boll. Uff. 6 dicen. 1988, n. 57)

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Calabria in attuazione del le finalità e degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, provvede alla tutela sanitaria delle attività sportive e degli interventi relativi al la medicina dello sport, nonché alla diffusione dell'educazione sanitaria relativa alla pratica dell'attività motoria e sportiva, quale mezzo efficace di promozione, mantenimento e recupero del la salute.

Art. 2
(Contenuti della tutela sanitaria delle attività sportive)

1. La tutela sanitaria delle attività sportive comprende:
a) la promozione della educazione sanitaria relativa alla pratica delle attività motorie e sportive;
b) l'accertamento e la certificazione dello stato di salute per le attività sportive che si svolgono nell'ambito scolastico;
c) l'accertamento e la certificazione dello stato di salute per coloro che partecipano alle fasi locali dei giochi della gioventù
d) l'accertamento, e l'eventuale certificazione dello stato di salute per coloro che intendono praticare attività motorio-formativa o attività sportiva non agonistica;
e) l'accertamento da idoenità per il personale tecnico-sportivo e per gli ufficiali di gara e le relative certificazioni ove richieste dai regolamenti del le federazioni sportive nazionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
f) le specifiche attività di riabilitazione funzionale di coloro che praticano attività sportiva agonistica;
g) i controlli anti-doping;
h) gli accertamenti diagnostici psicoterapeutici in relazione ai problemi derivanti dalla pratica delle attività sportive;
i) le visite mediche di selezione e di controllo periodico e le relative certificazioni ai fini dell'accertamento del la idoneità e delle attitudini specifiche per coloro che praticano o intendono praticare attività sportive-agonistiche, ivi compresi i partecipanti ai giochi della gioventù
l) le attività didattiche, di informazione, di studio e di ricerca, ivi compresa l'attività didattica finalizzata all'aggiornamento permanente del personale sanitario.

Art. 3
(Destinatari)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:
a) a tutti i cittadini per la promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività motoria e sportiva;
b) agli alunni che, nell'ambito scolastico di ogni livello e grado, svolgono attività motoria e sportiva;
c) a coloro i quali praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a carattere motorio-formative o attività fisico-ricreative;
d) a coloro che praticano o intendono praticare attività sportive agonistiche ed ai partecipanti ai giuochi della gioventù
e) al personale sanitario per l'attività didattica finalizzata all'aggiornamento, all'informazione, allo studio e alla ricerca.

Art. 4
(Effettuazione degli accertamenti sanitari)

1. I criteri tecnici generali in base ai quali devono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive per la parte relativa al l'attività agonistica e all'accesso al le varie fasi dei giochi della gioventù sono quelli stabiliti con decreto ministeriale 18 febbraio 1982.

2. I controlli sanitari di cui al comma precedente saranno effettuati con le mo dalità che verranno fissate di intesa con il C.O.N.I. sulla base delle esigenze segnalate dalle federazioni sportive nazionali.

3. Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport l'interessato può nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, proporre ricorso alla apposita commissione medica regionale.

4. Tale commissione, che emette un giudizio insindacabile,previa eventuali accertamenti specialistici, da effettuare presso strutture pubbliche sanitarie è costituita da:
- un medico docente o specialista in medicina dello sport che svolge le funzioni di presidente;
- un medico docente o specialista in medicina interna;
- un medico docente o specialista in cardiologia;
- un medico docente o specialista in ortopedia;
- un medico docente o specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

5. La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.

6. La commissione di cui al presente articolo nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità dura in carica per il quadriennio olimpico.

7. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, emanerà apposito regolamento per il funzionamento della commissione.

8. Ai componenti della commissione è corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di lire 70.000 (settantamila) oltre le spese di locomozione nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super per chilometro.

Art. 5
(Compiti dell'Unità Socio Sanitaria Locale)

1. La tutela sanitaria e la pratica sportiva viene assicurata dalle Unità Socio Sanitarie Locali, secondo le seguenti modalità:
1) le prestazioni e i controlli sanitari sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dalle singole federazioni sportive nazionali;
2) i competenti servizi di ciascuna Unità Socio Sanitaria Locale sono tenuti ad effettuare:
a) gli interventi di educazione sanitaria riferita alle attività motorie e sportive;
b) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica alle attività fisico-sportive, comunque attuate, svolte in ambito scolastico, ivi comprese la partecipazione ai giochi della gioventù c) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica per i soggetti che praticano o intendono praticare, in forma organizzata, attività a carattere motorio-formativo o attività fisico -ricreative;
d) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità per i soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive non agonistiche.

2. In sede di accertamento della idoneità generica, in caso di dubbio sulla effettiva idoneità del soggetto, spetta all'Unità Sanitaria Locale stabilire e richiedere gli opportuni accertamenti che saranno effettuati presso strutture sanitarie pubbliche.

3. In occasione degli accertamenti sanitari relativi ad attività agonistiche, si procederà alla compilazione di una scheda di valutazione medico-sportiva conforme ai modelli A e B, allegati al decreto ministeriale 18 febbraio 1982:
3) per l'assolvimento delle attività di accertamento e certificative finalizzate al rilascio della idoneità specifica all'attività sportiva agonistica le UU.SS.LL. si avvalgono, in linea prioritaria, delle proprie strutture di medicina dello sport.

4. In carenza di dette strutture, ed esclusivamente per l'assolvimento delle attività di cui sopra, le UU.SS.LL. possono stipulare convenzioni con specialisti ovvero istituzioni private.

5. L'instaurazione di tali rapporti convenzionati è sottoposta alle condizioni ed alle procedure di cui agli accordi nazionali per la specialistica convenzionata esterna nonché alle disposizioni regionali vigenti in materia.

6. Gli atti di convenzione dovranno comunque garantire l'osservanza dei seguenti criteri:
a) nessun accertamento potrà essere effettuato in regime convenzionale se non nei confronti dei soggetti di rettamente avviati dalla U.S.L. alle strutture convenzionate, attraverso lettere di autorizzazione;
b) la struttura convenzionale, oltre ad adeguate attrezzature dovrà essere diretta da un sanitario specialista in medicina dello sport titolare della convenzione e responsabile ad ogni effetto del rilascio delle certificazioni di idoneità.
4) gli adempimenti relativi al controllo anti-doping, di intesa con le federazioni sportive nazionali, continueranno ad essere effettuate nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia;
5) l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso di assistenza e di controllo medico in occasione di competizioni sportive, sarà curata dalle UU.SS.LL. territorialmente competenti su richiesta e con oneri a carico delle società, federazioni ed enti sportivi interessati.

Art. 6
(Richiesta agli accertamenti sanitari)

1. Per essere ammessi agli accertamenti necessari di cui al D.M. 18 febbraio 1982, le Società sportive e le Associazioni sportive o gli Istituti Scolastici devono presentare richiesta nominativa su apposito modulo conforme all'allegato 2 della circolare n. 7 del Ministero della Sanità del 31 gennaio 1983.

Art. 7
(Adempimenti degli enti organizzatori)

1. Le Società e le Associazioni sportive sono tenute a subordinare il tessera mento agonistico e la partecipazione al le attività agonistiche agli accertamenti e alle certificazioni di idoneità previsti dalla presente legge, e hanno l'obbligo di conservare per 5 anni la relativa documentazione.

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede con la quota parte del Fondo Sanitario Nazionale assegnata annualmente alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.