LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1988, n. 26
Commissione speciale d'inchiesta sulle attività di forestazione in Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 6 dicen. 1988, n. 56)Art. 1
1. È istituita, ai sensi degli artt. 14 e 40 dello Statuto e 93 del Regolamento interno del Consiglio, una commissione speciale d'inchiesta sulle attività di forestazione in Calabria.
2. La commissione è costituita da 12 consiglieri regionali indicati dai gruppi di appartenenza, in proporzione alla consistenza dei gruppi consiliari e fatte salve eventuali incompatibilità previste dalla legge o inerenti alle funzioni attuali o pregresse.
3. La commissione elegge il Presidente tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
4. La commissione elegge al proprio interno un Vice Presidente.
5. Le funzioni di segretario vengono affidate ad un funzionario designato dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 2
1. La commissione deve ultimare i propri lavori "entro il 10 gennaio 1990", presentando al Consiglio una relazione sui risultati delle indagini di cui all'art. 4, nonché sulle proposte di cui all'art. 5. In mancanza di unanimità sui risultati dell'inchiesta possono essere presentate risoluzioni diverse.
Art. 3
1. Qualora la commissione abbia necessità di avvalersi di esperti estranei al l'Amministrazione regionale, il conferimento dei relativi incarichi, in numero non superiore a tre, è deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la commissione stessa. Con la medesima deliberazione è de terminato il compenso globale, che sarà corrisposto al termine dell'incarico.
2. Gli incarichi predetti sono conferiti a tempo determinato, non possono superare l'anno finanziario e possono essere eventualmente rinnovati per l'esercizio finanziario successivo.
Art. 4
1. La commissione dovrà svolgere l'inchiesta sull'intero comparto della forestazione con particolare riferimento al personale; agli appalti ed alle forniture; alla gestione da parte degli uffici regionali e degli Enti delegati o convenzionati nonché su ogni altro aspetto del settore che la commissione riterrà utile.
Art. 5
1. La commissione suggerisce al Consiglio le iniziative legislative ed amministrative che in conseguenza delle indagini svolte risultino idonee ad assicurare una più corretta e funzionale gestione dell'intero settore della forestazione.
Art. 6
1. Agli eventuali oneri derivanti dalla presente legge, compresi quelli di cui all'art. 3 previsti nel limite massimo di L. 30 milioni, si fa fronte con gli stanziamenti previsti al cap. 1013101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988.
Art. 7
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.