(Aggiornata alla L.R. 20/02)
LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1988, n. 17
Norme sul funzionamento della commissione prevista dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e sulle indennità spettanti ai componenti.
(Pubbl. in Boll. Uff. 9 ago. 1988, n. 39)Art. 1
1. Per la determinazione delle indennità di aree ritenute edificabili la commissione prevista dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è integrata dal Sindaco o da un suo delegato ed opera con la collaborazione dei servizi dell'U.T.E..
2. Il responsabile del servizio espropri della Regione può partecipare alle sedute nelle quali vengono trattati affari d'interesse regionale, mentre è membro di diritto, in qualità di esperto e con voto consuntivo, il responsabile del servizio espropri della Provincia.
Art. 2
1. In caso di rifiuto dell'indennità provvisoria, la commissione determina l'indennità definitiva, sulla base del le norme vigenti al momento della perizia, entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Art. 3
1. Qualora la commissione non provvede a comunicare all'espropriante la perizia entro il termine indicato nell'art. precedente, s'intende confermata l'indennità provvisoria, che, in tal modo, diviene definitiva.
2. L'espropriante rende noto che l'indennità provvisoria è divenuta definitiva mediante avviso da notificare ai proprietari, nella forma degli atti processuali civili,e da pubblicare sul foglio Annunzi Legali della Provincia ed allo Albo Pretorio del Comune ove sono situa ti i beni da espropriare.
3. Entro 30 giorni dall'inserzione dello avviso sul Foglio Annunzi Legali, ovvero dalla piena conoscenza che l'indennità provvisoria è divenuta definitiva, i proprietari e l'espropriante possono proporre opposizione alla stima davanti alla Corte d'Appello, ai sensi dell'art.19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.
Art. 4
1. Gli artt. che precedono, nonché il successivo art. 16, si applicano soltanto per la determinazione delle indennità attinenti a procedimenti di competenza di organi regionali o di enti delegati.
Art. 5
1. Gli esperti nominati dal Consiglio regionale durano in carica sino alla scadenza ordinaria o anticipata del Consiglio salvo la proroga fino alla loro effettiva sostituzione o conferma.
Art. 6
1. Gli esperti possono essere dichiarati decaduti dalla carica con decreto dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, se non intervengono, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive della commissione.
2. A tal fine il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere tempestivamente al predetto Assessore la relativa segnalazione.
3. Analoga segnalazione, per gli eventuali provvedimenti di sostituzione,dovrà essere inviata dal Presidente della commissione al Presidente dell'I.A.C.P. ed agli ingegneri capi dell'U.T.E. e del Genio Civile, qualora i loro delegati non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive della commissione.
Art. 7
1. Quando uno dei componenti cessa per qualsiasi motivo a far parte della commissione, si provvede a sostituirlo nel le forme proprie della sua nomina.
2. Le dimissioni vengono presentate al Presidente della commissione che prende atto nella prima seduta e ne dà immediata comunicazione all'organo competente a provvedere la sostituzione.
Art. 8
1. La commissione stabilisce periodicamente il calendario dei lavori, in relazione agli affari pendenti, e lo invia all'Assessore regionale ai Lavori Pubblici.
Art. 9
1. Il Presidente convoca la commissione con avviso da recapitare almeno 5 giorni prima della seduta con allegato l'ordine del giorno degli affari da trattare.
2. Tale avviso, con l'allegato ordine del giorno, dovrà essere inviato anche all'Assessore ai Lavori Pubblici.
Art. 10
1. Le sedute della commissione sono vali de con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
2. Per le deliberazioni relative alla de terminazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di aree ritenute edificabili occorre, rispettivamente, anche la partecipazione di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.
Art. 11
1. Il segretario redige i verbali delle sedute, riportandoli in apposito registro con l'indicazione dei presenti.
2. Egli cura, inoltre, gli adempimenti relativi alle comunicazioni delle deliberazioni della commissione all'espropriante.
Art. 12
1. A decorrere dal 1° giugno 2001 al Presidente, ai componenti ed al segretario della commissione spetta una indennità per ogni giornata di seduta pari a Euro 100,00.
Art. 13
1. Ai componenti della commissione che risiedono stabilmente in Comuni diversi da quello ove ha sede la commissione, qualora si rechino alla seduta, spetta un trattamento economico di trasferta pari a quello previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
2. Per i componenti dipendenti regionali il trattamento è quello del livello cui sono inquadrati.
3. Ai componenti di cui ai commi precedenti spetta anche il rimborso delle spese di viaggio su mezzi di trasporto pubblico, escluso l'aereo, dal Comune di residenza a quello ove ha sede la commissione.
4. In casi eccezionali, previa autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale si può consentire l'u so del mezzo proprio senza la responsabilità della Regione.
5. In tal caso verrà corrisposta un'indennità chilometrica ragguagliata ad 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente al momento del viaggio.
Art. 14
1. Ai componenti della commissione che, per ragioni del loro ufficio, si rechino in località distante almeno 10 chilometri dalla località di residenza, spetta il trattamento di trasferta nella misura e con le modalità di cui all'art. precedente, con riferimento al Comune di residenza.
2. La missione deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale ed il giorno e l'ora d'inizio e fine della stessa devono risultare da dichiarazione scritta dell'interessato.
Art. 15
1. Alla liquidazione delle competenze economiche del Presidente, dei componenti della commissione e del segretario provvede trimestralmente la Giunta regionale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze e di un prospetto delle trasferte per ciascun componente con allegati i documenti giustificativi.
2. I prospetti sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario,che li trasmette all'Assessorato ai Lavori Pubblici.
Art. 16
1. Per gli affari già trasmessi alle Commissioni provinciali, il termine di cui all'art. 2 della presente legge decorre dalla data di entrata in vigore della stessa.
Art. 17
1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 1013101 dello stato di previsione della spesa di bilancio relativo all'esercizio finanziario 1988.
2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fon di assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione.