LEGGE REGIONALE 11 aprile 1988, n. 14
Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico
del personale regionale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1985/1987
(Pubbl. in Boll. Uff. 19 apr. 1988, n. 23)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Campo di applicazione e periodo di validità)
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo
10 della legge 29 marzo 1983, n.93, così come risulta modificata dalla legge 8 agosto
1985, n.426 gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo
al triennio 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987, stipulato il 28 aprile 1987, di cui alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, riguardante il comparto
del personale del le Regioni e degli enti di cui all'articolo 4 del D.P.R. 5 marzo 1986,
n.68.
2. Gli effetti giuridici delle norme con tenute nella presente legge, concernenti il
triennio 1 gennaio 1985-31 dicembre 1987, decorrono dal 1 gennaio 1985; gli effetti
economici decorrono dal 1 gennaio 1986 e si protraggono fino al 30 giugno 1988.
3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo regionale, nonché al
personale degli enti pubblici non economici, comunque denominati, regionali o dipendenti
dalla Regione ed operanti in materie di competenza regionale.
Capo II
OCCUPAZIONE
Art. 2
(Piano occupazionale)
1. La Regione Calabria, d'intesa con le organizzazioni sindacali di categorie
firmatarie del presente accordo, promuove ogni iniziativa al fine di favorire la soluzione
dei problemi occupazionali finalizzandola a:
- sviluppo dei servizi per rispondere più adeguatamente ai bisogni della comunità
- riqualificazione dei servizi esistenti per renderli più efficienti ed efficaci.
2. A tal fine la Giunta regionale formula annualmente, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili, ivi comprese quelle di cui al quarto comma del successivo art.
15, un piano programmatico di occupazione, tenendo conto del fabbisogno di personale sulla
base dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati.
3. L'individuazione dei fabbisogni avviene a seguito della revisione e/o approvazione, nei
modi di legge, delle piante organiche conseguente alla analisi delle funzioni e alla
verifica dei carichi di lavoro.
4. Il processo riorganizzativo deve tendere a:
- realizzare il massimo di flessibilità della pianta organica prevedendo, per ciascuna
qualifica funzionale, contingenti complessivi comprendenti i diversi profili
professionali;
- attivare i processi di mobilità, anche mediante riconversione e riqualificazione del
personale;
- incrementare l'efficienza e la produttività della struttura regionale utilizzando anche
il rapporto a part-time, prevedendo articolazione degli orari di lavoro in rapporto alle
esigenze dei servizi e delle utenze.
5. I programmi annuali di occupazione sono inviati all'Osservatorio sul pubblico impiego
istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica e all'Osservatorio regionale di
cui al successivo articolo 20.
Art. 3
(Progetti finalizzati)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del
D.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13, la Regione, per esigenze di carattere specifico finalizzate
alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, non
fronteggiabili con il solo personale di ruolo, sentite le OO.SS. maggiormente
rappresentative su base nazionale, può predisporre appositi progetti finalizzati di
durata non superiore ad un anno, con la precisa indicazione del personale occorrente
distinto per qualifica funzionale e profilo professionale e degli obiettivi da perseguire.
2. I settori di intervento sono individuati, a titolo di riferimento nelle seguenti
attività: contratti di formazione - lavoro, assistenza agli anziani e handicappati,
difesa del litorale e sua utilizzazione sociale, tutela dell'ambiente, ecologia, difesa
del suolo, del patrimonio boschivo e floro-faunistico, conservazione e realizzazione dei
beni culturali e turistici, sistemi integrati di educazione nonché ogni iniziativa di
sostegno, promozione e sviluppo dell'attività produttiva e terziaria.
3. I progetti sono finanziati, nell'ambito delle risorse a tal fine assegnate dal bilancio
dello Stato e di quelle integrative che la Regione indicherà nel proprio bilancio.
Art. 4
(Rapporto di lavoro a termine)
A) Rapporto di lavoro a tempo determinato
1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno nei limiti e con le modalità
previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte dagli enti sulla base
di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la
prima e la quarta qualifica funzionale,l'ente potrà altresì ricorrere alle graduatorie
degli uffici di collocamento territorialmente competente in relazione alla sede di lavoro.
B) Rapporto di lavoro stagionale
2. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali
debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo
o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.
3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la
riassunzione ai sensi dell'articolo 8 bis del decreto legge 29 gennaio 1983,n 17,
convertito, con modificazioni, dal la legge 25 marzo 1983, n.79.
4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti
stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere
riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:
a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova
selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle
graduatorie dei precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad
utilizzare, a tal fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;
b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per
titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che
hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio,
nel profilo da ricoprire e purché siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per
tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età
richiesti dalla legge.
5. Al personale di cui ai precedenti punti a e b) è corrisposto il trattamento economico
iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.
6. Allo stesso personale compete l'indennità integrativa speciale, il rateo della
tredicesima mensilità, l'aggiunta di famiglia se dovuta e, alla fine del rapporto, la
liquidazione calcolata in dodicesimi.
Art. 5
(Norme per l'accesso)
1. Il reclutamento del personale ha luogo, nel limite
dei posti disponibili, mediante:
a) concorso pubblico;
b) ricorso al collocamento secondo le modalità indicate nei commi successivi
c) corso-concorso pubblico.
2. Il concorso pubblico consiste in prove a contenuto teorico e/o pratico attinenti alla
professionalità del relativo profilo e valutazione dei titoli culturali, professionali e
di servizio con criteri predeterminati in apposito regolamento prevedendo, ove possibile,
il ricorso a procedure semplificate e automatizzate ed in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 5, comma II, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,
n.13.
3. Il ricorso alle liste di collocamento ordinario, nel rispetto della normativa vigente
per quanto attiene ai requisiti di ammissibilità al pubblico impiego, può aver luogo per
reclutamento del personale dalla prima alla quarta qualifica mediante prove selettive
(test attitudinali e/o prova pratica).
4. Alle prove selettive di cui al comma 3 è ammesso personale interno avente diritto alla
riserva per la copertura dei posti di cui al comma 8.
5. Il corso-concorso pubblico consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad
un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione specifica dei candidati
stessi. I candidati ammessi al corso saranno in numero superiore almeno del 20 per cento
dei posti messi a concorso. Al termine del corso una apposita commissione, di cui dovrà
far parte almeno un docente del corso, procederà ad esami scritti ed orali con
predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e la
modalità di svolgimento del corso-concorso saranno predeterminati dalle Amministrazioni,
in sede di contrattazione decentrata.
6. Ferme restando le riserve di legge,si considerano posti disponibili sia quelli vacanti
alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di
collocamenti a riposo previsti nei dodici mesi successivi.
7. I posti disponibili da mettere a concorso devono essere coperti entro sei mesi dalla
data del relativo bando.
8. In relazione ai programmi annuali di occupazione di cui all'articolo 2,i bandi di
concorso dovranno prevedere una riserva per il personale in servizio di ruolo pari al 35
per cento dei posti disponibili messi a concorso. Tale percentuale potrà giungere fino al
40 per cento recuperando le quote eventualmente non utilizzate per la mobilità di cui
all'articolo 6, comma 8.
9. Alla riserva dei posti può accedere il personale di ruolo appartenente alla qualifica
funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di
studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto anzidetto e con una anzianità di
servizio di due anni. Per i posti a concorso fino alla settima qualifica funzionale
compresa è ammessa la partecipazione del personale appartenente al la qualifica
immediatamente inferiore con una anzianità di almeno tre anni nella stessa area
funzionale o di cinque anni in aree funzionali diverse in possesso del titolo di studio
immediata mente inferiore a quello richiesto per il posto messo a concorso.
10. La riserva non opera per l'accesso a posti unici relativi alle qualifiche apicali
delle diverse aree funzionali. In tutti gli altri casi la riserva opera attraverso
compensazioni fra i diversi profili professionali della stessa qualifica funzionale.
11. Ad integrazione delle norme di cui al l'articolo 24 della legge regionale 22 novembre
1984, n.34, si conferma che il requisito del titolo di studio per l'accesso alla settima
qualifica funzionale è il diploma di laurea, ad eccezione dei posti di responsabile area
tecnica e/o contabile per l'accesso ai quali è richiesto lo specifico titolo di studio ed
inoltre o 5 anni di iscrizione all'alvo o esperienze di servizio per analogo periodo di 5
anni in posizione di lavoro corrispondente alle funzioni della qualifica immediatamente
inferiore, adeguatamente documentate.
12. La graduatoria del concorso è unica. Il personale interno, esauriti i posti
riservati, può ricoprire i posti non ricoperti dagli esterni.
13. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente coperti vengono
coperti dagli esterni.
14. Le graduatorie dei concorsi restano aperte per tre anni e possono essere utilizzate,
nel rispetto delle percentuali di riserva dei posti prefissati nella presente legge, per
gli ulteriori posti di pari qualifica funzionale e profilo professionale che si dovessero
rendere vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso stesso ad
eccezione di quelli istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso
stesso.
15. Per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi resta confermata la
normativa di cui all'articolo 17 della legge regionale n.15 del 30 maggio 1980.
16. Nel caso di passaggio, anche mediante concorso, tra enti cui si applica il presente
accordo nazionale al dipendente viene riconosciuto il salario individuale di anzianità
conseguito nell'ente di provenienza e viene considerato, ai fini della attribuzione della
successiva quota del salario individuale di anzianità, il rateo in corso di maturazione
nell'ente di provenienza.
17. A chiarimento delle norme contenute nell'articolo 26 della legge regionale 22 novembre
1984,n.34, il titolo di studio richiesto per l'accesso alla quinta qualifica funzionale è
il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, fermi restando i particolari
requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché la specifica
specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.
18. Fino alla data del 31 dicembre 1987 restano in vigore le norme previste in materia di
accesso dai precedenti accordi.
19. Restano in vigore le norme di cui alla legge regionale n. 34/84, non modificate dalla
presente legge.
Art. 6
(Mobilità)
1. Le leggi regionali di delega disciplinano il
trasferimento del personale per l'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni ad
esse delegate.
2. La Giunta regionale determina, d'intesa con gli enti interessati, ove necessario, con
le organizzazioni rappresentative, degli enti stessi, il contingente organico per profili
professionali del personale da trasferire con i relativi impegni finanziari.
3. Sulla base delle predette determinazioni la Giunta regionale e le organizzazioni
rappresentative di cui sopra stabiliscono i correlati piani di mobilità e l'elenco del
personale regionale corrispondente per profilo professionale, previa contrattazione dei
criteri con le OO.SS..
4. La legge regionale dispone la corrispondente riduzione degli organici della Regione,
mentre gli Enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento
delle proprie dotazioni organiche.
5. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto
del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata
6. In caso di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, nel
rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, specifici accordi con
le OO.SS. maggior mente rappresentative sul piano nazionale stabiliscono criteri per il
trasferimento del personale interessato.
7. Ferma restando la disciplina vigente della mobilità interna, la mobilità esterna si
attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico,secondo le modalità di cui
ai successivi commi, fra il personale dipendente degli enti firmatari dell'accordo
nazionale di cui all'articolo 1.
8. La percentuale, da stabilirsi in sede di accordo decentrato, dei posti di ruolo
organico che possono essere coperti mediante trasferimento, non deve superare il 5
per cento dei posti disponibili per concorso pubblico.
9. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, in sede di contrattazione decentrata a livello
nazionale, vengono individuati i posti e i profili professionali ricopribili mediante
mobilità ed i criteri per la formazione delle graduatorie.
10. I criteri di cui sopra dovranno tener conto dei titoli professionali, dell'anzianità
di servizio, della situazione di famiglia dei richiedenti, dei motivi di studio.
11. Nelle graduatorie è comunque data precedenza assoluta al personale che nell'ente di
appartenenza si trovi in posizione soprannumeraria,ovvero in disponibilità.
12. La mobilità può attuarsi per posti di ruolo vacanti e disponibili appartenenti alla
stessa qualifica funzionale ed al medesimo profilo professionale.
13. Gli enti destinatari dell'accordo nazionale di cui all'articolo 1 trasmetto no alla
Regione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'elenco distinto per qualifica e profilo
professionale dei posti da destinare a mobilità di cui al comma precedente.
14. La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione sul proprio
Bollettino Ufficiale degli elenchi pervenuti.
15. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, gli interessati dovranno presentare al l'ente
presso cui aspirano ad essere trasferiti, documentata e motivata istanza, con allegato
assenso della Amministrazione di provenienza.
16. Le operazioni dei trasferimenti debbo no essere concluse sotto il profilo
amministrativo entro il 30 giugno di ogni anno.
17. I posti segnalati per la mobilità per i quali sono pervenute domande, possono essere
coperti con le procedure ordinarie di reclutamento.
18. L'utilizzazione della mobilità nelle forme di cui ai precedenti commi è facoltà
degli enti per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, le qualifiche apicali dell'ente
ed i profili professionali di ottava qualifica aventi responsabilità di unità organica.
19. Oltre alla mobilità di cui sopra è consentito il trasferimento del personale tra
enti diversi, a domanda del dipendente motivata e documentata e previa intesa delle due
Amministrazioni, anche in caso di contestuale richiesta da parte di due dipendenti di
corrispondente livello professionale. Dei singoli provvedimenti viene data preventiva
informazione alle OO SS. È consentito altresì il trasferimento di personale tra gli enti
destina tari dell'accordo di cui all'articolo 1 e tra questi e gli enti del comparto
sanità,a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli
enti e contrattazione con le OO.SS., a condizione dell'esistenza di posto vacante di
corrispondente qualifica e profilo professionale nell'ente di destinazione.
20. Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità può essere attuata anche attraverso
l'istituto del comando da e verso gli enti del comparto e gli enti del comparto sanità.
21. L'onere è a carico dell'ente stesso presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.
22. Il comando in tal casi, e fatti salvi quelli previsti da norme e regolamenti degli
enti stessi, non può avere durata superiore ai 12 mesi eventualmente rinnovabile.
23. Il personale trasferito a seguito di processo di mobilità è esente dall'obbligo del
periodo di prova, purché abbia superato analogo periodo presso lo ente di provenienza.
Art. 7
(Pari opportunità)
1. Nell'intento di attivare misure e
meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del
comparto, saranno definiti, con la contrattazione decentrata, interventi che concretizzano
"azioni positive"a favore delle lavoratrici.
2. A tal fine la Giunta regionale istituisce un apposito comitato con la partecipazione
delle OO.SS.,che proponga misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità
e riferisca, almeno 1 volta all'anno,sulle condizioni oggettive in cui si trovano le
lavoratrici rispetto alle attribuzioni,alle mansioni,alla partecipazione ai corsi di
aggiornamento, ai nuovi ingressi.
Capo III
PRODUTTIVITÀ E ORGANIZZAZIONI DEL LAVORO
Art. 8
(Produttività)
1. Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa la Regione istituisce, a
partire dal bilancio 1988 un apposito capitolo di spesa intitolato "fondo di
produttività" ed alimentato da:
- fondi straordinari previsti dall'articolo 15 del D.P.R. 1 febbraio 1986 n.13 - quota
pari al lavoro di 18 ore pro-capite dello straordinario da dedurre dal tetto previsto
nell'art. 15 della presente legge;
- dal 50 per cento dell'economia di gestione individuata con criteri oggettivi, nonché da
quelle previste dal combinato disposto del comma 9 dell'articolo 23 della legge 28
febbraio 1986 n.41 e dall'art. 8, comma 9 della legge 22 dicembre 1986 n.910.
2. Sono escluse dal computo dell'economia le variazioni che si producono nella quantità
di personale; tali variazioni saranno valutate nella redazione del piano annuale
d'occupazione.
3. L'utilizzazione del fondo di cui al precedente comma ha come obiettivo primario quello
di incentivare la programmazione dell'attività delle singole strutture e di tendere al
coinvolgimento dei dipendenti nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo
contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli all'azione
amministrativa finalizzando quest'ultimo anche alla verifica dei risultati e dal controllo
di gestione.
4. La Giunta regionale attiverà, attraverso il competente settore organizzazione metodi e
produttività, nuclei di valutazione ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 1 febbraio 1986
n.13, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e l'eventuale apporto di
centri specializzati anche esterni, per definire l'impostazione complessiva di progetti di
produttività e la verifica periodica dell'attuazione e dei risultati conseguenti; con le
stesse modalità si provvederà anche allo studio di particolari sperimentazioni, con
particolare riferimento:
- all'individuazione di indicatori di produttività, anche differenziati, in relazione
alle tipologie di attività realizzate;
- all'individuazione di aree particolar mente significative come microrealizzazione di
processi di riorganizzazione;
- alla progettazione per obiettivi selezionati in relazione a priorità individuate dagli
organi della Regione.
5. In mancanza della individuazione degli standards di produttività ed in attesa della
attuazione dei processi di riorganizzazione del lavoro, gli incentivi alla produttività
sono corrisposti - previo accordo decentrato - a partire dall'esercizio finanziario 1988,
sulla base di programmi e progetti-obiettivo predisposti dalle strutture interne ed
approvati dalla Giunta regionale.
6. In sede di prima applicazione i progetti ed i programmi devono essere richiesti entro
30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
7. Ferma restando l'approvazione da parte della Giunta regionale dei programmi e dei
progetti di produttività predisposti dalle strutture interne, la verifica a regime della
produttività viene effettuata, con le procedure di cui ai commi precedenti sulle stesse
singole unità organizzative ed i relativi compensi incentivanti sono corrisposti ad
obiettivo programmato raggiunto, tenendo conto della capacità programmatica progettuale
delle strutture e di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità,
ma anche delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione dei
progetti o attività la valutazione di questi ultimi elementi compete al dirigente o ai
dirigenti responsabili dei progetti e/o delle unità organizzative sulla base di criteri
precedentemente individuati.
8. Tutta la materia della produttività afferente a piani, progetti-obiettivo, attività,
la loro verifica attuativa, i criteri, le forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai
dipendenti, è oggetto di contrattazione decentrata ed è disciplinata con provvedimenti
della Giunta regionale.
9. Decorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, in seguito,
periodicamente, la Giunta regionale compie, con le OO.SS. di comparto e con le
Confederazioni maggiormente rappresentative, unitamente a rappresentanti delle
associazioni degli utenti individuate d'intesa con la delegazione di parte pubblica
regionale, un bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei risultati ottenuti,
degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di rimuoverli e di dare piena attuazione
allo spirito ed alla lettera delle intese intercompartimentali e di comparto tendente ad
accrescere la produttività, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
Art. 9
(Progetti pilota)
1. La Regione Calabria, nel quadro dell'attuazione degli
istituti previsti dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge quadro
sul pubblico impiego - 29 marzo 1983,n.93, relativo al triennio 1985/87, emanato con
D.P.R. 1 febbraio 1986,n.13, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di comparto,
determina la propria partecipazione
ai programmi di cui all'art. 13 del citato D.P.R., compatibilmente con le disponibilità
previste per il finanziamento dei progetti pilota dall'ultimo comma del richiamato
articolo.
Art. 10
(Part-time)
1. La costituzione di rapporto di lavoro a part-time è
disciplinata dalla normativa di cui all'articolo 15 della legge regionale 22 novembre
1984, n.34.
Art. 11
(Orario di lavoro)
1. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. I dirigenti sono, peraltro, tenuti a prestare la propria attività oltre tale limite,
senza alcuna corresponsione di compenso per lavoro straordinario, per una media annua di
10 ore settimanali in relazione a tutte le esigenze di servizio.
3. L'orario di lavoro è controllato con sistemi obiettivi anche automatici, esclusa ogni
forma di tolleranza.
4. La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita, di norma,
in un arco massimo giornaliero di 10 ore.
5. Nel rispetto del limite previsto dal precedente comma, la programmazione dell'orario di
servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro sono regolamentate, in sede di accordi
decentrati, secondo i seguenti criteri:
- migliore efficienza e produttività della Amministrazione;
- più efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
- rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
- ampliamento nell'arco temporale della fruibilità dei servizi con il ricorso
preferenziale ad articolazioni degli orari connessi con la natura delle prestazioni e con
le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche
più prolungati;
- riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario.
6. L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito su 6 o 5 giornate lavorative.
7. Sulla base di accordi decentrati, può essere articolato, in termini di flessibilità,
turnazione e orario spezzato, in modo da assicurare la fruibilità giornaliera dei servizi
da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeri diane e/o serali.
8. Fatta salva la possibilità di una migliore specificazione dei criteri indicati nei
precedenti commi, da definire con accordi decentrati, le modalità di attuazione in
concreto di detta articolazione vengono individuate tenendo conto delle realtà locali e
per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti.
9. Gli istituti riguardanti la flessibilità degli orari, la turnazione e il tempo
parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e
mirata della organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di
lavoro.
10. A tal fine gli accordi decentrati utilizzano, quali parametri principali per
l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:
a) grado di intensificazione dei rapporti con l'utente, che deve essere posto in
condizione di accedere più facilmente e con maggior frequenza agli uffici, sportelli e
servizi della Amministrazione;
b) grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
c) miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unità
organiche appartenenti alla medesima struttura complessa ovvero tra loro correlate sul
piano della attività
d) grado di fruibilità dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle
caratteristiche socio-economiche.
11. Ove necessario, qualora con le predette modalità di articolazione dell'orario di
lavoro non siano perseguibili le finalità connesse alla più proficua efficienza degli
uffici, e in relazione a necessità esattamente prevedibili quali scadenze legislative o
amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, è consentita la programmazione
plurisettimanale dell'orario di lavoro.
12. La programmazione dell'orario di lavoro plurisettimanale entro i limiti di 24 ore
minime e 48 massime settimanali deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi
4 nell'anno, individualmente non consecutivi.
13. In ogni caso il tempo di percorrenza casa-sede di lavoro può essere considerato
orario di servizio.
14. Anche in assenza di rotazione per turno la maggiorazione del compenso orario per
lavoro ordinario notturno e festivo è fissata nella misura del 20 per cento e quella per
lavoro ordinario festivo-notturno è fissata nella misura del 30 per cento.
Art. 12
(Orario flessibile)
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale per la parte di competenza degli uffici del Consiglio regionale
possono adottare l' orario flessibile e ne definiscono l'articolazione in sede di accordo
decentrato secondo criteri e limiti.
2. L'orario flessibile consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero
nell'anticipare l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà limitando,
però, al nucleo centrale dell'orario, la contemporanea presenza di tutto il personale
addetto alla medesima unità organica.
3. La sua adozione presuppone un'analisi delle caratteristiche della attività svolta
dall'unita organica interessata a giovarsene e dei riflessi che una modifica dell'orario
di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, ovvero sui rapporti con
altre unità organiche funzionalmente ad essa collegate, nonché delle caratteristiche del
territorio in cui lo ufficio è collocato.
4. In ogni caso tutto il personale, salvo quello impegnato nelle turnazioni,de ve trovarsi
contemporaneamente in servi zio nella fascia orario individuata in sede di accordo
decentrato,in misura comunque non inferiore ai 2/3 dell'orario giornaliero, fatta salva la
esigenza di assicurare particolari servizi.
5. L'introduzione dell'orario flessibile è consentita a condizione che negli uffici siano
possibili obiettivi e rigorosi controlli, anche di tipo automatico, sulle presenze in
servizio del personale e che comunque non incida sugli orari di apertura al pubblico
predeterminati e comunicati all'utenza.
6. In sede di negoziazione decentrata,tenendo presenti i criteri indicati nel precedente
articolo 11 sono definite le aliquote di personale addetto ai servizi strumentali e di
base (custodi,archivi,correnti,centralinisti e simili) che collegate funzionalmente, con
carattere di indispensabilità, con l'attività complessiva, non possono essere comprese
nell'orario flessibile.
7. L'orario flessibile, in alcuni casi specifici, può riguardare tutto il personale di
una unità organica, in altri casi - quando cioè necessario intevenire soltanto su
alcuni aspetti del la organizzazione del lavoro - può essere attuato per gruppi di
partecipazione.
8. Le ore di servizio prestate a completamento di orario non danno luogo alla
corresponsione di alcun tipo di emolumento aggiuntivo.
Art. 13
(Turnazioni)
1. Per le esigenze di funzionalità
dell'Amministrazione, riconducibili alla copertura degli orari di servizio, possono essere
istituiti turni giornalieri di lavoro.
2. I turni sono caratterizzati dalla rotazione ciclica degli addetti in prestabilite
articolazioni di orario.
3. I turni diurni possono essere attuati in strutture operative che prevedono una
erogazione di servizi lavorativi per almeno 11 ore.
4. L'istituzione dei turni ha il fine di realizzare la più ampia fruibilità dei servizi
aperti al pubblico e il migliore sfruttamento degli impianti e delle strutture. I turni
notturni non possono essere di norma superiori a 10 nel mese,facendo,comunque,salve le
esigenze strutturali ed eccezionali o quel le derivanti da calamità ed eventi naturali.
5. L'Amministrazione provvede a disciplinare il controllo sulla regolarità del lo
svolgimento delle turnazioni.
6. Nel caso di orario organizzato su due tre o quattro turni giornalieri la maggiorazione
interviene solo in caso di effettiva rotazione almeno settimana le del personale impegnato
nel turno.
7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato, nell'ambito dei turni viene
maggiorata come segue, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:
- 5 per cento per la fascia oraria diurna;
- 20 per cento per la fascia notturna e i giorni festivi;
- 30 per cento per la fascia festiva notturna;
8. Le presenti maggiorazioni sostituiscono dalla stessa data qualsiasi altra indennità di
turno.
9. Ai fini dei precedenti commi, l'orario notturno va dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del
giorno successivo.
10. La tariffa oraria è pari alla misura oraria del lavoro straordinario senza
maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti, fissi e continuativi,
a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa suddetta, con
esclusione dell'aggiunta di famiglia.
Art. 14
(Permessi-recuperi)
1. Al dipendente possono essere concessi per particolari
esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero.
2. Eventuali impreviste protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel
monte ore complessive.
3. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno.
4. Entro il mese successivo a quello del la fruizione del permesso, il dipendente è
tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze
di servizio.
5. Nei casi in cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile
effettuare recuperi, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla
retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
6. Le ipotesi di recupero devono essere programmate in maniera da essere perfettamente
individuabili rispetto ad altri tipi di ritorni per completamento di servizio ovvero per
turni.
Art. 15
(Lavoro straordinario)
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate
come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'ora rio
di servizio.
2. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle esigenze di
servizio individuate dall'Amministrazione, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di
autorizzazione. Sono inoltre svolte periodiche verifiche con le OO.SS. in ordine
all'utilizzo del monte ore di lavoro straordinario.
3. A partire dal 1 gennaio 1987 la spesa annua complessiva non può supera re il limite di
spesa di 120 ore annue per dipendente.
4. Per i progetti finalizzati all'occupazione e per incrementare la produttività viene
utilizzato il corrispettivo di 50 ore annue pro capite di lavoro straordinario nel modo
seguente:
- 25 ore annue per dipendente da destinare all'occupazione;
- 18 ore annue per dipendente destinate alla produttività
- 7 ore annue per dipendente da destina re al salario accessorio.
5. In tali ambiti lo stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario non può
eccedere il monte ore riferito all'anno pari a 70 ore annue per il numero dei dipendenti
in servizio con limite massimo individuale di 200 ore.
6. Per esigenze eccezionali debitamente motivate il limite massimo individuale può essere
superato, previo confronto con le OO.SS., nel rispetto comunque del monte ore complessive
in relazione a:
- attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardante un numero di
dipendenti non superiore al 2 per cento dell'organico;
- eventi o situazioni di carattere straordinario imprevedibili o calamità naturali.
7. Le prestazioni di lavoro straordinario debitamente e preventivamente autorizzate
possono dar luogo, a domanda, a riposo compensativo compatibilmente con le esigenze di
servizio, da usufruire nel mese successivo.
8. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario dalla data di entrata in vigore
del D.P.R. 13 maggio 1987, n.268 è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro
ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 175 i seguenti elementi retributivi:
- stipendio tabellare base iniziale di livello mensile di godimento; - indennità
integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
- rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive.
9. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
- al 15 per cento per il lavoro straordinario diurno;
- al 30 per cento per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario
notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
10. Le tariffe orarie, derivanti al 31 dicembre 1985 dal preesistente sistema di calcolo
previste dai singoli ordinamenti sono mantenute ad persona fino alla concorrenza delle
tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.
11. Dal 31 dicembre 1987 il divisore 175 indicato nel comma 8 è ridotto a 156.
Art. 16
(Riposo compensativo)
1. Al dipendente che, per particolari esigenze di
servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta la
retribuzione ordina ria maggiorata del 20 per cento, con di ritto al riposo compensativo
da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del
dipendente o a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per
lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
3. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di
lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, ad equivalente riposo
compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
Art. 17
(Formazione ed aggiornamento professionale)
1. L'Amministrazione regionale promuove e favorisce la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione
professionale del personale prevedendo adeguati stanziamenti nell'apposito capitolo di
bilancio.
2. Annualmente, la Regione, e gli enti firmatari dell'accordo nazionale di cui
all'articolo 1, in accordo con le Organizzazioni Sindacali, potranno definire per le
iniziative di interesse comune i piani dei corsi di qualificazione, riqualificazione e
aggiornamento a livello regionale.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione di cui la Regione lo iscrive, è
considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri so no a carico
dell'Amministrazione.
4. Qualora i corsi si svolgono fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti
l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
5. L'attività di formazione è finalizzata a garantire che, ciascun lavoratore acquisisca
le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle
funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato ed a
fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione
organizzativa.
6. La prima finalità viene perseguita mediante corsi di aggiornamento che devono
tendenzialmente investire la globalità dei lavoratori, nell'ambito di una necessaria
programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
7. La seconda finalità viene perseguita mediante corsi di riqualificazione in modo da
assicurare, sia esigenze di specializzazione nell'ambito del profilo professionale sia
esigenze di riconversione e di modalità professionali.
8. Le attività di formazione professionale, di aggiornamento e di riqualificazione,
possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un
significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituisce,
ad ogni effetto, titolo di servizio.
Art. 18
(Diritto allo studio)
1. Il limite massimo di tempo per il diritto allo studio
è di 150 ore annue individuali.
2. Tali ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra,sono utilizzate annualmente
in ragione del 3 per cento del personale in servizio, e comunque di almeno una unità, per
la frequenza necessaria al conseguimento di titoli di studio o di abilitazione in corsi
universitari, in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti, secondo le modalità
di utilizzazione che saranno disciplinate in sede di prossimo accordo
intercompartimentale.
3. Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina intercompartimentale resta in vigore
la normativa vigente.
Capo IV
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 19
(Struttura organizzativa della Regione)
1. L'ordinamento amministrativo dell'Ente resta
disciplinato dalla legge regionale n.11 del 21 aprile 1987, all'articolo 8 e successivi.
Art. 20
(Osservatorio regionale per il pubblico impiego)
1. Nell'ambito del settore organizzazione, metodi e
produttività è istituito l'Osservatorio regionale del pubblico impiego con le seguenti
attribuzioni:
- programmare ed organizzare le rilevazioni sullo stato della occupazione presso le
pubbliche Amministrazioni del la regione previste dall'articolo 4 del D.P.R. n.68/1986;
- accertare ed analizzare i flussi ed i fabbisogni quantitativi e qualificativi le
previsioni occupazionali, le dinamiche e gli orientamenti del pubblico impiego nel
comparto anche in rapporto al le analoghe rilevazioni promosse dello Osservatorio
nazionale;
- organizzare tutti i dati globali e di s'aggregati riguardanti il personale degli enti e
del comparto nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale anche al fine di
favorire ed indi rizzare i processi di mobilità.
Art. 21
(Profili professionali)
1. I profili professionali del personale regionale
saranno omogeneizzati a quelli individuati dalla Commissione Paritetica di cui
all'articolo 22 del D.P.R. n. 268/87.
Art. 22
(Unità operativa:informazioni e reclami)
1. Al fine di migliorare i rapporti tra il cittadino
utente e le strutture organizzative regionali in sede di attuazione della legge regionale
21 aprile 1987 n. 11, saranno istituiti appositi uffici operativi.
2. Essi assolvono ai seguenti compiti:
a) fornire ai cittadini tutte le informazioni necessarie e per favorire la migliore
conoscenza dell'attività della Regione e delle iniziative poste in essere dai diversi
settori con la particolare attenzione per quelle dirette alla erogazione di determinati
servizi anche di carattere economico;
b) indirizzare e consigliare gli utenti in merito alle strutture organizzative regionali
competenti alla trattazione dei problemi segnalati ed al modo più corretto e tempestivo
per l'attivazione delle procedure indispensabili per la loro valutazione e definizione;
c) fornire moduli, stampati ed ogni altro tipo di documentazione amministrativa utile a
favorire la migliore e più efficace tutela dei diritti e degli interessi di tutti i
cittadini;
d) acquisire e registrare le segnalazioni ed i reclami che vengono formulati e
sottoscritti dai cittadini interessati, in ordine a presunti ritardi, irregolarità o
inadempienze in cui siano eventualmente incorse le strutture organizzative della Regione
nell'esercizio delle competenze loro attribuite in base alla vigente disciplina
sull'ordinamento amministrativo regionale.
Capo V
CONTRATTAZIONE DECENTRATA E RELAZIONI SINDACALI
Art. 23
(Livelli di contrattazione)
1. Sono individuati i seguenti livelli di contrattazione
decentrata:
a) regionale, che riguarda la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e
aggiornamento del personale degli enti di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 68/1986, il
funzionamento del l'Osservatorio regionale del pubblico impiego e l'attivazione dei
processi di mobilità tra enti in ambito regionale nonché le materie specificamente e tassativamente indicate nel presente accordo;
b) territoriale, sub-regionale, che riguarda
materie delegate dalla contrattazione decentrata a livello regionale di cui alla
precedente lettera a) nonché le altre materie specialmente e tassativamente indicate nel
presente accordo;
c) a livello di singoli enti;
d) livello di decentramento dell'ente, che riguarda le materie delegate dalla
contrattazione decentrata a livello di singolo ente.
2. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti
previsti dall'accordo di comparto di cui all'articolo 1 della presente legge. Ad essi si
dà esecuzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n.93, mediante gli
atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'articolo 4 del D.P. R. n.
68/1986.
Art. 24
(Composizioni delle delegazioni)
1. La delegazione trattante, a livello di contrattazione
regionale e sub-regionale, è costituita dal Presidente della Regione, o da un suo
delegato, e da una rappresentanza:
- dell'ANCI per i Comuni e loro Consorzi;
- dell'UPI per le Province e loro Consorzi;
- dell'UNCEM per le Comunità montane;
- dell'UNIONCAMERE per le Camere di Commercio;
- dagli altri enti di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 68/1986 per quanto di rispettiva
competenza;
- da una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna Organizzazione Sindacale
maggiormente rappresentative nel settore interessato, che abbia adottato in sede nazionale
codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dalle
Confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. A livello di contrattazione decentrata per singolo ente, o di suo decentramento, la
delegazione trattante è costituita:
- dal titolare del potere di rappresentanza o suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari de gli uffici o servizi ai quali l'accordo si
riferisce;
- da una delegazione composta dai rappresentanti territoiali e aziendali di ciascuna
Organizzazione Sindacale come sopra indicata.
Art. 25
(Materie di contrattazione decentrata)
1. Nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 14
della legge 29 marzo 1983, n.93, del D.P.R. 1 febbraio 1986 n 13 e di quella del presente
accordo, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalità generali ed
i tempi di attuazione in ordine alle seguenti materie:
- l'organizzazione del lavoro, anche conseguentemente alla ristrutturazione dei servizi e
degli uffici e alle innovazioni tecnologiche, nonché le proposte per la sua
programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
- l'aggiornamento, la qualificazione,la riconversione e riqualificazione del personale;
- la rispondenza dei profili professionali di nuova istituzione alle qualifiche funzionali
stabilite nel contratto nazionale;
- le "pari opportunità";
- i sistemi, i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività, loro verifica
e le incentivazioni connesse;
- la struttura degli orari di lavoro (turni, flessibilità, reperibilità, straordinario,
permessi) nonché le modalità di accertamento del loro rispetto;
- la modalità all'esterno della stessa Amministrazione e la disciplina di quel la
interna;
- la formulazione di programmi concernenti l'occupazione, anche in relazione alle
politiche degli organici;
- le condizioni ambientali e la qualità dei lavori (compresi i carichi di lavoro in
funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro);
- l'agibilità dei patronati sindacali sul luogo del lavoro, i servizi di mensa, la
costituzione e l'organizzazione del CRAL;
- le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente
accordo.
Art. 26
(Procedure del raffreddamento dei conflitti)
1. Nel caso di conflitti in sede locale derivanti da
diverse interpretazioni del presente accordo, deve essere formulata richiesta scritta di
confronto con lettera raccomandata A.R. da una delle HO.SS. maggiormente rappresentative
che abbiano adottato in sede nazionale un codice di autoregolamentazione dell'esercizio
del diritto di sciopero. Detta richiesta comporta l'obbligo di convocazione, ad iniziativa
della parte che l' ha ricevuta, della parte richiedente per un confronto nei tre giorni
successivi.
2. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto
sulle quali si basa e deve essere indirizzata, per conoscenza,alla delegazione di cui al
successivo comma presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. Trascorsi 15 giorni dall'insorgenza del conflitto, si può fare ricorso alla
delegazione trattante il presente accordo di comparto, che, al fine di assi curare la
corretta interpretazione della disciplina contrattuale, esprime tempestivamente il proprio
parere.
4. La delegazione di cui al comma precedente deve riunirsi, altresì, su forma le
richiesta di una delle parti che la compongono.
5. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo.
Art. 27
(Informazione)
1. L'informazione si attua in modo costante e tempestivo
con le OO.SS. a livello confederale e di categoria, se essa riguarda le proposte relative
agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento, ai
bilanci annuali o pluriennali.
2. Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 13/86, nel rispetto delle competenze proprie degli
organi istituzionali, salva la continuità dell'azione amministrativa,al fine di ricercare
ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi la
Regione garantisce una costante e preventiva informazione alle OO.SS. sugli atti e sui
provvedimenti che riguardano il personale l'organizzazione del lavoro, le innovazioni
tecnologiche, la valutazione degli organici in relazione al funzionamento dei servizi.
L'informazione concerne anche atti o provvedimenti relativi a materie non soggette a
contrattazione dalla quale comunque derivino conseguenze riguardanti il personale e
l'organizzazione del lavoro.
3. L'informazione,a seconda dei diversi suoi oggetti, è rivolta alle organizzazioni
sindacali territoriali - con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi-e a
quelle di categoria stipulanti gli accordi collettivi di cui alla legge quadro sul
pubblico impiego 29/3/1983,n.93. Ulteriore modalità attuative sono stabilite dagli accordi
di comparto o decentrati.
4. Le OO.SS.di cui all'art.14 della legge 29/3/1983,n.93 possono richiedere al la Regione
che è tenuta a comunicarli,i dati riguardanti la situazione del personale occupato e di
quello occorrente in relazione ai programmi di efficienza efficacia e ai fenomeni
fisiologici di turn-over conseguente alla rilevazione dei carichi di lavoro.
5. Ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 13/86 in occasione di interventi di progettazione di
nuovi sistemi informativi a base di informatica, o di modifiche dei sistemi preesistenti
le OO.SS. sono informate sulle caratteristiche generali dei sistemi stessi, sì da essere
poste in condizione di valutare con congruo anticipo quegli aspetti che possono
determinare vincoli all'occupazione, alle funzioni ed ai ruoli dell'Ente, al l'ambiente ed
alla qualità del lavoro, e di formulare le osservazioni e proposte.
6. In armonia con quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 24 della legge n. 93/83, nei
casi in cui il sistema installato consenta la possibile raccolta e l'utilizzo dei dati
sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori,
l'Amministrazione garantisce, sentite le OO.SS., un adeguato sistema di tutela e di
garanzia della riservatezza della sfera personale del lavoratore.
7. Al lavoratore viene comunque garantito il diritto di conoscere la qualità e l'uso dei
propri dati personali raccolti e, con l'assistenza delle OO.SS., il diritto di
integrazione e rettifica.
8. Attraverso gli accordi decentrati pre visti dal precedente art.23 vengono definite le
modalità e i tempi dell'informazione.
Art. 28
(Attività sociali, culturali, ricreative)
1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali,
promosse negli enti, debbono essere gestite da organismi formati da rappresentanti dei
dipendenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto dei lavoratori.
2. Per l'attuazione delle suddette attività, la Regione può iscrivere nel proprio
bilancio un apposito stanziamento.
Art. 29
(Trattenute per scioperi brevi)
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata
lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni sono limi tate all'effettiva durata
dell'astensione dal lavoro e comunque in misura non inferiore ad un'ora. In tal caso la
trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario senza
maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti fissi e continuativi
a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con
esclusione in ogni caso della quota di aggiunta di famiglia.
Art. 30
(Igiene, sicurezza e salubrità del lavoro1)
1. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal
servizio per malattia del personale sono espletate dalle UU.SS.LL alle quali spetta la
competenza esclusiva di tale accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della
diagnosi, la certificazione viene portata a conoscenza dell'Amministrazione di
appartenenza nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
2. Le UU.SS.LL. hanno competenza in materia di visite preventive e di controlli periodici
connessi con attività esposte a rischio ed in particolare in presenza di rischi derivanti
dall'uso continuo di video-terminali, come dispone la vigente normativa C.E.E..
3. Le UU.SS.LL. e gli altri organismi pubblici a ciò preposti dalle vigenti disposizioni
hanno competenza in materia di collaudi e di verifiche periodiche di macchinari, impianti
e strutture dell'Amministrazione.
4. Le UU.SS.LL. hanno competenza nella promozione di misure idonee a tutelare la salute
delle donne dipendenti, in relazione alle peculiarità psico-fisiche ed alla
prevedibilità di rischi specifici con particolare attenzione alle situazioni di lavoro
che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
5. È istituito il libretto personale sanitario per garantire ai lavoratori che operano in
ambienti insalubri, visite mediche periodiche a scopo preventivo, secondo le modalità
previste in materia per il personale dei Vigili del Fuoco dagli allegati al D.P.R. 10
aprile 1984 n.210.
Capo VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 31
(Stipendi)
1. Gli aumenti annui lordi di stipendio derivanti dal
presente accordo sono così determinati: Qual. dall'1-86 dall'1-87 (compreso (compresi
1986) 1986-87) 1 150.000 325.000 500.000 2 240.000 520.000 800.000 3 294.000 637.000
980.000 4 324.000 702.000 1.080.000 5 396.000 858.000 1.320.000 6 492.000 1.066.000
1.640.000 7 582.000 1.261.000 1.940.000 8 858.000 1.859.000 2.860.000 1.q.dir. 810.000
1.755.000 2.700.000 2.q.dir. 900.000 1.950.000 3.000.000
2. A decorrere dal 1 gennaio 1988 i valori stipendiali tabellari di cui all'art 31 della
legge regionale 22 novembre 1984, n.34 sono così modificati:
1 qualifica 3.800.000
2 qualifica 4.460.000
3 qualifica 5.000.000
4 qualifica 5.650.000
5 qualifica 6.640.000
6 qualifica 7.500.000
7 qualifica 8.700.000
8 qualifica 12.000.000
1 qual.dir. 13.900.000
2 qual.dir. 17.000.000
3. Il trattamento tabellare del personale della I e II qualifica dirigenziale è integrato
a tutti gli effetti di un importo annuo pari rispettivamente a lire 2.100.000 ed a lire
4.000.000.
4. Al personale della I qualifica dirigenziale l'importo di lire 2.100.000 compete dopo 2
anni di effettivo servizio nella qualifica.
5. Le indennità di cui all'art. 32 della legge regionale n.34 del 22 novembre 1984 nelle
misure di seguito riportate:
2 qualifica 60.000
3 qualifica 120.000
4 qualifica 120.000
5 qualifica 120.000
6 qualifica 360.000
7 qualifica 360.000
8 qualifica 500.000
vengono soppresse concorrendo dal 1 gennaio 1988 alla formazione dei nuovi livelli
tabellari.
Art. 32
(Indennità)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1988 competono le seguenti
indennità:
a) al personale di vigilanza inquadrato nella V qualifica funzionale compete un'indennità
annua lorda per 12 mesi di lire 480.000;
b) al personale dell'VIII qualifica funzionale con direzione di unità operativa organica
complessa, nonché al personale laureato della stessa qualifica munito della prescritta
abilitazione per l'esercizio della professione e per la iscrizione all'albo che operi in
posizione di staff, compete un'indennità annua fissa di lire 1.000.000 per 12 mensilità
c) al personale inquadrato nella I qualifica dirigenziale è attribuita un'indennità per
direzione di strutture di lire 3.000.000 per 12 mesi;
d) al personale inquadrato nella II qualifica dirigenziale è attribuita un'indennità
annua fissa di funzione di lire 4.600.000 per 12 mensilità,per l'affidamento delle
responsabilità di strutture organizzative di cui alla legge regionale n. 11 del 21 aprile
1987;
e) per il personale della I e II qualifica dirigenziale è istituita, altresì
un'indennità annua lorda non pensionabile di lire 2.000.000 vincolata alla presenza in
servizio. Il corrispondente importo mensile è ridotto di 1/26 per ogni giornata di
assenza dal servizio. La predetta indennità è fissata in lire 1.000.000 dal 1 luglio
1987 ed in lire 2.000.000 dal 1 gennaio 1988;
f) l'indennità di coordinamento rimane fissata nell'importo e nei criteri di attribuzione
previsti dalla legge regionale 22 novembre 1984, n. 34, art. 42;
g) l'indennità di rischio di cui alla lettera i) dell'art. 32 della legge regionale n.
34/84, è elevata da lire 120.000 a lire 240.000 annue per 12 mensilità
h) l'indennità di reperibilità di cui all'art. 35 della legge regionale n.34/ 84 è
fissata in lire 18.000 per 24 ore giornaliere.
Art. 33
(Scaglionamento degli aumenti delle indennità)
1. L'aumento delle indennità di rischio e di
reperibilità di cui alle lettere g) ed h) del precedente articolo, è corrisposto in
ragione del 65% a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; il
restante 35% dal 1 gennaio 1988.
2. L'integrazione tabellare relativa alla prima e seconda qualifica dirigenziale,
rispettivamente di lire 2.100.000 e di lire 4.000.000 è corrisposta in ragione del 30%
dal 1 gennaio 1986, e del 35% dal 1 gennaio 1987 e dal 1 gennaio 1988.
3. Le altre indennità di cui all'art.32 della legge regionale n.34/84, continua no ad
applicarsi fino al 31 dicembre 1987.
Art. 34
(Destinazione acconto articolo 37 legge regionale n. 34/84)
1. L'acconto di cui al IV comma dell'art 37 della legge
regionale n.34 del 22 novembre 1984, costituisce incremento del la retribuzione
individuale di anzianità ed è aggiuntivo al beneficio economico complessivo risultante
dalla presente legge.
Art. 35
(Clausola di garanzia)
1. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30
giugno 1989, la retribuzione individuale di anzianità relativa al personale della
presente legge, verrà incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, degli importi di
cui all' articolo 41, punto B, del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347.
2. Al personale assunto in data successi va al 31 dicembre 1986, i predetti importi
competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31
dicembre 1988.
3. Nel caso di transito di una qualifica funzionale inferiore a quella superiore l'importo
predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella
di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988.
Art. 36
(Passaggi di qualifica)
1. Al personale che consegue,a qualsiasi titolo, il
passaggio di una qualifica superiore successivamente al 31 dicembre 1986, compete, oltre
allo stipendio tabellare nella nuova qualifica di inquadramento, anche la retribuzione
individuale di anzianità in godimento alla data del passaggio.
Capo VII
DIRIGENZA
Art. 37
(Principi generali)
1. I dirigenti espletano le proprie funzioni secondo i
principi generali che regolano i compiti della dirigenza nell'ambito delle pubbliche
Amministrazioni al fine di garantire la piena concordanza dell'azione dell'apparato con
gli obiettivi e le scelte degli Organi Istituzionali.
2. A queste scelte ed agli strumenti per attuarle, la dirigenza concorre con carattere di
autonomia e responsabilità svolgendo le funzioni proprie delle declaratorie di qualifica
indicate negli artt. 18-19-20-21 della legge regionale n. 34/84.
Art. 38
(Mobilità dei dirigenti)
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato da esigenze
organizzative e di servizio, possono trasferire il dirigente ad altre strutture o
destinarlo ad altri compiti comunque corrispondenti alla qualifica dirigenziale acquisita,
nel rispetto del profilo professionale posseduto.
Art. 39
(Contingente della prima qualifica dirigenziale)
1. I posti della I qualifica dirigenziale non possono
superare di tre volte quelli previsti per l'organico della II qualifica dirigenziale dalla
legge regionale n.11/87.
2. Qualora il numero dei dirigenti della I qualifica dirigenziale attualmente in servizio
superi l'aliquota prevista dal precedente comma, vengono istituite corrispondenti
posizioni di soprannumero ad esaurimento, con le procedure di cui alla legge regionale
n.11 /87.
Art. 40
(Responsabilità dei dirigenti)
1. I dirigenti, sulla base delle declaratorie richiamate
nell'art. 37, sono responsabili del perseguimento e del raggiungimento degli obiettivi, in
termini di qualità, quantità e tempestività.
2. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale da parte del dirigente di
qualifica più elevata, ove esiste, in conformità a criteri oggettivamente
predeterminati.
3. I competenti organi dell'Ente provvederanno ad analoga valutazione dei dirigenti di
massimo livello.
4. Sulla valutazione espressa è assicurato, in ogni caso, il diritto di controdeduzione
documentale e/o orale del dirigente, a giustificazione del risultato della sua attività.
5. In presenza di valutazione negativa, risultante da atto formale, il dirigente può
essere rimosso dalla responsabilità di struttura, sollevato da incarichi di
rappresentanza dell'Amministrazione in Commissioni e Collegi connessi alla sua qualifica,
escluso dalla corresponsione del premio incentivante la produttività.
Art. 41
(Accesso alle qualifiche dirigenziali)
1. L'accesso alla I qualifica
dirigenziale avviene per concorso pubblico o corso concorso pubblico aperto ai candidati
in possesso del prescritto diploma di laurea ed esperienza di servizio adeguatamente
documentata di 5 anni cumulabili nella Pubblica Amministrazione, Enti di diritto pubblico,
aziende pubbliche e private, in posizioni di lavoro corrispondenti, per contenuto alle
funzioni della qualifica funzionale immediatamente inferiore al posto messo a concorso,
ovvero di 5 anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio
richiesto con relativa iscrizione all'Albo ove necessaria.
2. Il 25% dei posti messi a concorso è riservato ai dipendenti di ruolo dello Ente in
possesso della qualifica immediatamente inferiore nonché dei medesimi requisiti richiesti
per i candidati esterni.
3. Per accedere, per concorso pubblico o corso concorso pubblico, ai profili professionali
della II qualifica dirigenziale, occorre il possesso del diploma di laurea richiesto ed
una esperienza di servizio di 5 anni in posizione dirigenziale corrispondente alla I
qualifica dirigenziale in pubbliche Amministrazioni, enti di diritto pubblico o aziende
pubbliche e private.
4. Il 40% dei posti messi a concorso è riservato ai dirigenti di I qualifica di ruolo
dell'Ente in possesso dei medesimi requisiti richiesti ai candidati esterni.
5. L'ammissione al corso concorso per l' accesso alla I e alla II qualifica dirigenziale
avviene nei limiti dei posti da conferire, maggiorati di 1/3.
6. Le riserve di cui ai commi 2 e 4 non operano per l'accesso a posti unici di qualifica
dirigenziale.
Capo VIII
PERSONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 42
(Personale dei corsi di formazione professionale)
1. Il personale docente del contingente autonomo
regionale della formazione professionale è inquadrato in specifici profili professionali
appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali:
a) VI qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui
espletamento è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado o
degli specifici requisiti culturali e professionali previsti dalle leggi regionali;
b) VII qualifica - docenti in attività della formazione professionale per il cui
espletamento è richiesto il possesso del diploma di laurea.
2. I titoli di studio, per l'esercizio della funzione docente, devono essere strettamente
correlati alle specifiche attività di formazione professionale.
3. Il personale direttivo, di segreteria esecutivo e di anticamera appartiene a distinti
profili professionali del personale amministrativo del contingente del personale addetto
al settore della formazione professionale.
4. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale è
fissato in 36 ore settimanali.
5. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'
insegnamento; le restanti ore sono utilizzate in altre attività connesse con la
formazione.
6. Per il personale che opera all'interno degli istituti di riabilitazione e pena,
l'orario di cattedra è fissato in 15 ore settimanali di docenza più tre ore di
supplenza.
7. L'articolazione dell'orario è oggetto di contrattazione decentrata.
8. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non
potesse assolvere completamente l'impiego orario da riservare alle attività di
insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua
utilizzazione presso un altro centro di formazione professionale secondo i criteri di cui
all'art. 25.
9. La accertata impossibilità, per un periodo determinato, di espletare l'attività
didattica corrispondente alla qualifica posseduta può comportare una diversa e temporanea
collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri,
preferibilmente per l'assorbimento di attività complementari a quelle di docenza, ovvero
assimilabili per contenuti professionali.
Art. 43
(Inquadramento del personale docente)
1. Il personale docente che, per effetto di meccanismi
contrattuali, si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla VII può essere
assegnato anche in soprannumero-riassorbibile-ad altro profilo professionale
corrispondente alla qualifica funzionale ed al livello retributivo in godimento.
2. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, può continuare ad
utilizzare temporaneamente, e comunque per non oltre un quinquennio, il dipendente in
incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualità e senza oneri
aggiuntivi, il reclutamento del personale docente nei limiti dei posti vacanti in
organico. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docente.
3. Il personale docente che si trovi col locato in qualifiche inferiori alla sesta viene
inquadrato nella sesta qualifica funzionale con effetto dalla data in vigore della
presente legge.
Capo IX
NORME VARIE FINALI E DI RINVIO
Art. 44
(Mutamento di mansioni per inidoneità fisica)
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente
inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli,
l'Amministrazione non può procedere alla di lui dispensa dal servizio per motivi di
salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture
organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'Ente, per
recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, possibilmente affini a quelle proprie
del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale o a qualifica
inferiore.
2. Dal momento dell'eventuale inquadramento nella qualifica inferiore il dipendente segue
la dinamica retributiva dalla nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del
trattamento economico in godimento.
Art. 45
(Compensi)
1. È consentita la corresponsione da parte dell'ISTAT e
di altri Enti o organismi pubblici espressamente autorizzati per legge o per provvedimento
amministrativo,di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini
periodiche ed attività di settore, rese al di fuori dell'orario di servizio, in deroga ai
limiti di cui al precedente art. 15.
Art. 46
(Lavoro elettorale)
1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di
consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui al precedente art.
15.
Art. 47
(Eventi straordinari e calamità naturali)
1. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare
eventi straordinari ed imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di
cui al precedente art. 15.
Art. 48
(Documentazione dello stato di infermità)
1. Il dipendente che per malattia non sia in condizione
di prestare servizio, deve darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, nella stessa
giornata, alla struttura organizzativa di appartenenza e trasmettere il certificato medico
entro il terzo giorno di assenza.
Art. 49
(Trattamento a regime)
1. Al personale, iscritto a forme esclusive, sostitutive
od esonerative della assicurazione generale obbligatoria, che cessa dal servizio per
raggiunti limiti di anzianità o di servizio, ovvero per decesso o per inabilità
permanente assoluta, i nuovi stipendi hanno effetto sul trattamento di pensione, ne gli
importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nelle misure in
vigore alla data del 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988, con decorrenza dalle date medesime.
Art. 50
(Conglobamento di una quota dell'indennità integrativa speciale)
1. Con decorrenza 30 giugno 1988 è
conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di
indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde.
2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al
personale in servizio è ridotta di lire 1.081.000 annue lorde.
Art. 51
(Patrocinio legale)
1. La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed
interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o
penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi
all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio
carico a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa sin
dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune
gradimento
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, la
Regione riterrà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado
di giudizio.
Art. 52
(Mensa)
1. Il servizio di mensa è gratuito per il personale del
diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare i pasti in orari particolari
e disagiati in relazione alla diretta preparazione ed erogazione dei servizi di
ristorazione agli studenti ed il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il
completamento dell'orario di servizio.
Art. 53
(Professionisti legali)
1. Fermi restando gli inquadramenti nei profili
professionali previsti dalla normativa vigente, ai professionisti legali è riconosciuto,
al conseguimento rispettivamente della qualifica di avvocato e avvocato cassazionista, un
compenso pari all'1% dello stipendio tabellare base indicato nell'art.31 del la presente
legge, da aggiungere al salario di anzianità.
2. Al predetto personale spettano altresì i compensi di natura professionale previsti dal
R.D. 27 novembre 1933 n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa
soccombente.
Art. 54
(Arricchimento professionale)
1. In via sperimentale, ai fini della specializzazione e
riqualificazione professionale del personale, in diretta correlazione alla introduzione di
processi di innovazione tecnologica volti ad un uso ottimale delle risorse e per
migliorare la qualità dei servizi e la efficacia dei risultati, la Regione previa
contrattazione decentrata organizza direttamente ovvero avvalendo si di organismi anche
privati, appositi corsi articolati in almeno 80 ore complessive.
2. Tali corsi devono concludersi con esame selettivo finale ed agli stessi può
partecipare il personale dipendente interessato operativamente alla innovazione, compreso
tra la III e la VII qualifica funzionale, nel limite massimo annuo del 3% della dotazione
organica del le medesime qualifiche.
3. Nella determinazione del compenso incentivante da corrispondere ad obiettivo
programmato raggiunto, di cui al comma sesto dell'art.8, deve essere previsto, accanto
agli altri, un particolare parametro aggiuntivo a riconoscimento e remunerazione
dell'arricchimento professionale dimostrato in particolare nella efficace utilizzazione di
sistemi e strumenti tecnologicamente avanzati.
Art. 55
(Affidamento di funzioni di qualifica funzionale superiore)
1. In caso di vacanza del posto di responsabile delle
massime strutture organizzative dell'Ente, qualora non sia possibile attribuire le
funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, le funzioni stesse possono
essere transitoriamente assegnate con provvedi mento ufficiale a dipendente di qualifica
immediatamente inferiore che deve essere prescelto, di norma, nell'ambito del personale
appartenente alla stessa struttura organizzativa.
2. In caso di vacanza del posto di cui al comma 1, le funzioni possono esse re affidate a
condizione che siano avviate le procedure per la relativa copertura del posto e fino
all'espletamento delle stesse e comunque per un periodo non inferiore a tre mesi e non
superiore ad un anno.
3. L'incarico di assolvere le funzioni di un posto di qualifica superiore non dà diritto
al conferimento del posto stesso.
4. Qualora l'incarico, formalmente conferito, abbia durata superiore ai trenta giorni,va
attribuito al dipendente incaricato solamente un compenso computato sulla differenza tra i
trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.
Art. 56
(Verifica)
1. Con scadenza annuale, di regola entro il mese di
settembre, le delegazioni stipulanti il presente accordo effettuano una verifica sullo
stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla
programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri di
incentivazione, al funzionamento ed alla efficacia dei servizi in favore della utenza e
alle pari opportunità.
2. Sulla base dei risultati delle predette verifiche, le parti possono formulare
osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art.16 della legge 29
marzo 1983, n.93 o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli
alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.
Art. 57
(Equo indennizzo)
1. Nei confronti del personale operaio non assicurato
obbligatoriamente allo INAIL sono abrogate le norme in materia di rendite vitalizie.
2. Per gli infortuni derivanti da cause di lavoro si continuano ad applicare a tutto il
personale le norme per i dipendenti civili dello Stato.
Art. 58
(Norme finali e di rinvio)
1. Resta confermata la disciplina dei concorsi speciali
prevista dalla legge regionale 22 novembre 1984,n.34.
2. Per l'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale valgono i criteri e le
modalità previsti in sede di prima applicazione della legge regionale n.34 del 22
novembre 1984, e successive integrazioni e modificazioni
3. Nelle more della attuazione della L.R n. 11 del 21/04/1987 di organizzazione delle
strutture regionali,le indennità previste per la prima qualifica dirigenziale e per la
ottava qualifica funzionale di cui all'art.32 della legge regionale 34/84 sono corrisposte
ai dipendenti in possesso delle prescritte qualifiche che risultino investiti di funzioni
in direzione di strutture istituite nell'ambito dell'ordinamento regionale.
4. Le indennità di cui al comma precedente competono dalla data di entrata in vigore
della legge regionale n.34/84 o dalla data di effettivo affidamento dell'incarico se
successivo
5. Nell'arco di vigenza del presente accordo continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui alla legge regionale 22 novembre 1984,n.34 non modificate dalla presente legge con
esclusione di quelle che per loro natura rivestivano carattere transitorio.
Art. 59
(Norme finali e di rinvio per il persona le degli II.AA.CC.PP.
e Consorzi Industriali)
1. Con successiva legge regionale saranno dettate norme
per la istituzione dei posti di qualifica dirigenziale nonché quelle,di competenza
regionale, relative all'adeguamento dei regolamenti organici del personale degli Istituti
Autonomi Case Popolari e Consorzi Industriali alla normativa vigente per il personale
regionale.
Art. 60
(Abrogazione e rinvio alla legislazione statale-Disposizioni finali)
1. Sono abrogate tutte le norme della legislazione
regionale in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge e da altre leggi regionali in ordine al
rapporto di impiego ed allo stato giuridico dei dipendenti regionali valgono,in quanto con
esse compatibili,le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.
3. Rimangono altresì in vigore tutte le norme di cui alla legge regionale 28 marzo
1975,n.9,che disciplinano la competenza del Presidente del Consiglio regionale e
dell'Ufficio di Presidenza in ordine ai provvedi menti riguardanti il personale in servi
zio presso gli Uffici del Consiglio,e quelli di cui alla legge regionale 22 novembre
1984,n.34 in quanto compatibili.
Art. 61
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede
con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art.8 della legge 16 maggio 1970,
n.281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1988 e successivi con la
legge di approvazione del bilancio della Regione.
Art. 62
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.