LEGGE REGIONALE 8 aprile 1988, n. 9
Istituzione di una Commissione di inchiesta per l'accertamento di eventuali responsabilità politiche e amministrative
nei ritardi per la costruzione del porto di Bagnara Calabra.
(Pubbl. in Boll. Uff. 15 aprile 1988, n. 21)

Art. 1

1. Ai sensi degli articoli 14 e 40 dello Statuto e 93 del Regolamento interno del Consiglio è nominata una Commissione consiliare d'inchiesta riguardante il costruendo porto di Bagnara Calabra.

Art. 2

1. La Commissione ha incaricato di esperire un'inchiesta che stabilisca, partendo dal momento in cui fu decisa dal Consiglio la costruzione del porto, cause ed eventuali responsabilità che hanno portato a ritardi enormi nella costruzione del porto di Bagnara.

Art. 3

1. La Commissione è composta da 12 consiglieri indicati dai gruppi di appartenenza, tenuto conto di quanto sancito dal I comma dell'articolo 93 del Regola mento in riferimento alla consistenza consiliare dei gruppi e fatte salve eventuali incompatibilità previste dalla legge o inerenti alle funzioni attuali o pregresse, relative alla pratica di cui alla presente legge.

2. La Commissione, nella seduta d'insediamento, elegge nel suo seno, a maggioranza dei consiglieri assegnati, un Presidente ed un Vice Presidente; a parità di voti viene eletto il più anziano tra i consiglieri che hanno conseguito il maggior numero di voti. Alla Commissione viene aggregato, con funzioni di segretario, un funzionario indicato dal l'Ufficio di Presidenza del Consiglio tra quelli dipendenti dal Consiglio regionale. IL segretario non ha diritto di voto.

Art. 4

1. La Commissione delibera ogni suo atto a maggioranza semplice di voti; a parità di voti prevale quello del Presidente. La Commissione, per svolgere i propri compiti, può avvalersi anche, eventualmente, di tecnici esterni; se ciò dovesse essere ritenuto utile e necessario, ogni gruppo in Commissione ha facoltà di indicare un tecnico di propria fiducia.

Art. 5

1. La Commissione, pena il suo scioglimento, assume le proprie deliberazioni e le proprie decisioni finali, e ne riferisce al Consiglio che si determina in merito, entro 120 giorni dalla data del suo insediamento, in caso di decisione finale non unanime, possono essere presentate al Consiglio relazioni di minoranza.

Art. 6

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 50.000.000 (cinquantamilioni) per l'anno 1988, si provvede con i fondi provenienti alla Regio ne ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nel medesimo esercizio 1988 con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 7

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.