LEGGE REGIONALE 10 marzo 1988, n. 6
Agevolazioni creditizie per il ripianamento delle passività onerose delle imprese agricole.
(Pubbl. in Boll. Uff. 18 marzo 1988, n. 14)

Art. 1

1. Allo scopo di favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, la Regione, avvalendosi della legge n. 752 dell'8 novembre 1986, può concedere in favore di imprenditori, coltivatori diretti, coloni, compartecipanti, singoli e/o associati, nonché di cooperative e/o loro Consorzi, di Associazioni di produttori riconosciute che gestiscono impianti per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di società esercenti attività agricole purché costituite a norma di legge, mutui a tasso agevolato con ammortamento fino a 15 anni per il ripianamento delle passività onerose derivanti da esposizioni debitorie a qualsiasi titolo e relative all'attività agricola, certificabili mediante rapporti bancari ed in esse re alla data del 31 ottobre 1987.

2. Viene altresì concesso il diritto al preammortamento per i primi tre anni di durata del mutuo.

3. Le operazioni di mutuo sono assistite dal fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge numero 454 del 2 giugno 1961 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

1. I mutui saranno concessi al tasso agevolato nella misura pari a quella che bimestralmente sarà determinata a norma della legislazione nazionale vigente

2. Il concorso reg.le sugli interessi di ammortamento sarà pari alla differenza tra la rata annuale o semestrale determinata a tasso di riferimento ed in vigore nel bimestre in cui viene a cadere la data di stipula dell'atto di mutuo e la rata di ammortamento determinata a tasso agevolato autorizzato ed in vigore nel bimestre in cui verrà a perfezionarsi l'operazione di mutuo.

Art. 3

1. Entro sessanta gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti indicati all'articolo 1 dovranno presentare la domanda intesa ad ottenere i benefici all'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Caccia e Pesca che provvederà all'istruttoria tramite i servizi dell'agricoltura competenti per territorio.

2. La concessione dei benefici sarà effettuata sentita la competente commissione consiliare.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi, quale prima annualità, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art.3, II comma, della legge 8/11/1986, n. 752, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1988 e successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

2. Conseguentemente - ai sensi e per gli effetti del succitato art. 3, II comma - le prime cinque annualità sono poste a carico del bilancio regionale mentre le successive dieci annualità fanno carico al bilancio dello Stato.

Art. 5

1. Per quanto non contemplato nella presente legge valgono le norme di cui al R.D. n. 1509 del 29 luglio 1927 convertito nella legge n. 1928 del 23 gennaio 1928 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.