LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1988, n. 1
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 febbraio 1998, n. 5)

Art. 1

1. La Giunta regionale č autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1988 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1988, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1988 in corso di esame.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo č autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 3222104 4331103 - 6121201 e 6122202.

3. Nei limiti dei tre dodicesimi č altresė autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci relativi alle Aziende Foreste Demaniali e all'ESAC (Ente Regione di Sviluppo Agricolo della Calabria) per l'anno 1988, annessi al bilancio regionale.

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.