LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1988, n. 1
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario
1988.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 febbraio 1998, n. 5)
Art. 1
1. La Giunta regionale č autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno
1988 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1988, all'esercizio provvisorio del
bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1988 in
corso di esame.
2. Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo č autorizzato l'utilizzo degli interi
stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai
capitoli 3222104 4331103 - 6121201 e 6122202.
3. Nei limiti dei tre dodicesimi č altresė autorizzato l'esercizio provvisorio dei
bilanci relativi alle Aziende Foreste Demaniali e all'ESAC (Ente Regione di Sviluppo
Agricolo della Calabria) per l'anno 1988, annessi al bilancio regionale.
Art. 2
1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.