( vedi testo storico)
 
LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 6
Istituzione della assicurazione infortuni in favori dei consiglieri regionali.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 febbraio, n. 6)

Art. 1

1. È istituita in favore dei consiglieri regionali in carica, l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio.

Art. 2

1. L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea, copre gli infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del man dato consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. L'onere relativo è a carico del bilancio regionale.

2. Il contratto di assicurazione, senza diritto a rivalsa, coprirà cumulativamente anche i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea dei consiglieri regionali per cause non connesse con il loro servizio. Il relativo onere è a carico dei consiglieri regionali.

«3. Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiori ai seguenti massimali:

Lire 3.000.000.000 in caso di morte;

Lire 3.000.000.000 in caso di invalidità permanente;

Lire 500.000 per ogni giorno di invalidità temporanea».

 «4. Al bando di gara e alla stipula della convenzione, di durata quinquennale con idoneo istituto assicurativo di comprovata solidità, si provvede secondo le norme del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale.

Alle successive rideterminazioni dei massimali provvede l’Ufficio di Presidenza con propria deliberazione».

Art. 3

1. La convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2 deve prevedere le percentuali del premio a carico rispettivamente, del bilancio regionale e del singolo consigliere secondo le previsioni del primo e secondo comma dell'art. 2.

2. In ogni caso a carico del bilancio regionale non potrà essere posto più del novanta per cento del premio cumulativo.

Art. 4

«Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consiglieri regionali sino alla data di proclamazione degli eletti del Consiglio regionale rinnovato e agli assessori non consiglieri fino alla durata della carica. Per i consiglieri che cessano dalla carica nel corso della legislatura si applicano fino alla data della cessazione».

Art. 5

«Le disposizioni della presente legge hanno effetto dall’1 aprile 2001».

Art. 6

«Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1001101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001. E con i corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi».