LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 6
Istituzione della assicurazione infortuni in favori dei consiglieri regionali.
(Pubbl. in Boll. Uff. 3 febbraio, n. 6)Art. 1
1. È istituita in favore dei consiglieri regionali in carica, l'assicurazione
obbligatoria contro i rischi da infortunio.
Art. 2
1. L'assicurazione per i rischi di morte e di invalidità permanente e
temporanea, copre gli infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del man dato
consiliare per ogni causa connessa con il loro servizio. L'onere relativo è a carico del
bilancio regionale.
2. Il contratto di assicurazione, senza diritto a rivalsa, coprirà
cumulativamente anche i rischi di morte e di invalidità permanente e temporanea dei
consiglieri regionali per cause non connesse con il loro servizio. Il relativo onere è a
carico dei consiglieri regionali.
«3. Il contratto di assicurazione deve prevedere indennità non superiori ai seguenti
massimali:
Lire 3.000.000.000 in caso di
morte;
Lire 3.000.000.000 in caso di
invalidità permanente;
Lire 500.000 per ogni giorno
di invalidità temporanea».
«4. Al bando di
gara e alla stipula della convenzione, di durata quinquennale con idoneo
istituto assicurativo di comprovata solidità, si provvede secondo le norme
del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio
regionale.
Alle successive
rideterminazioni dei massimali provvede lUfficio di
Presidenza con propria deliberazione».
Art. 3
1. La convenzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2 deve
prevedere le percentuali del premio a carico rispettivamente, del bilancio regionale e del
singolo consigliere secondo le previsioni del primo e secondo comma dell'art. 2.
2. In ogni caso a carico del bilancio regionale non potrà essere posto più
del novanta per cento del premio cumulativo.
Art. 4
«Le disposizioni di cui
alla presente legge si applicano ai consiglieri regionali sino alla data
di proclamazione degli eletti del Consiglio regionale rinnovato e agli
assessori non consiglieri fino alla durata della carica. Per i consiglieri
che cessano dalla carica nel corso della legislatura si applicano fino
alla data della cessazione».