(Vedi testo storico)
      LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1987, n. 5
      Riordino e programmazione delle funzioni socio-assistenziali.
      (Pubbl. in Boll. Uff. 3 febbraio 1987, n. 6)
      TITOLO I
      PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA LEGGE
      Art. 1
      (Finalità degli interventi socio-assistenziali)
      1. La Regione Calabria, nello spirito delle norme costituzionali ed in
      attuazione dell'art. 3 dello Statuto regionale, con la presente legge disciplina
      l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali e il riordino delle
      funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni singoli e/o associati, al fine di
      promuovere un sistema di sicurezza sociale che: 
       - garantisca il rispetto della dignità
      della persona umana; 
       - assicuri il pieno e libero sviluppo della personalità di ciascuno;
      - consenta l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini calabresi alla vita del Paese,
      concorrendo a rimuovere le cause di carattere sociale, culturale ed economico che
      determinano lo stato di bisogno e/o di emarginazione.
      Art. 2
      (Funzioni dei Comuni)
      1. In applicazione del D.P.R. 616/77 e della legge 641/78 il riordino delle
      funzioni socio-assistenziali di competenza dei Comuni singoli o associati concerne: 
      1) le funzioni già di competenza degli Enti locali in forza di disposizione di
      legge precedenti al D.P.R. 616/77; 
      2) le funzioni di trasferire agli EE.LL dal D.P.R.616/77 e già svolte dagli
      Uffici centrali e periferici delle Amministrazioni statali, dalle Amm.ni prov.li, dalle
      Amm.ni regionali, ai sensi del D.P.R. 15/01/1972, n.9 nonché dagli Enti nazionali di
      assistenza di cui alla tabella B del D.P.R. 616/77, compresa la nota aggiuntiva, dalle
      II.PP.AA.BB. operanti nello ambito regionale e degli EE.CC.AA.; 
      3) ogni altra funzione socio-assistenziale attribuita con legge dello Stato e
      della Regione.
      2. In attesa della legge nazionale di riforma dell'assistenza e della legge di
      riforma delle autonomie locali, al fine di realizzare l'integrazione e il coordinamento
      dei servizi sociali con quelli sanitari, i Comuni singoli o associa ti provvedono a
      gestire i servizi socia li secondo quanto previsto dalla presente legge.
      3. Con l'entrata in vigore della presente legge le USL assumeranno la
      denominazione di U.SS.L.
      Art. 3
      (Principi informatori)
      1. La programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività svolte
      nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono ispirate ai seguenti
      principi: 
      - prevenire l'insorgere dei fattori che determinano emarginazione e/o disadatta
      mento; 
      - privilegiare la realizzazione dei servizi dei quali possa usufruire la
      totalità della popolazione; 
      - garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria
      famiglia e allontanati dalla propria comunità locale, attuando concrete forme di
      deistituzionalizzazione e limitando gli interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si
      renda necessario.
      2. In questi ultimi casi il ricovero deve essere predisposto o nell'ambito
      territoriale di residenza dell'utente o in assenza di strutture idonee, in ambiti
      territoriali il più possibile vicini al Comune di residenza; 
      - favorire il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento dei cittadini
      disadattati o disabili nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico,
      lavorativo; 
      - rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle
      risposte socio-assistenziali esistenti; 
      - utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue
      espressioni: volontariato, cooperazione istituzioni pubbliche e private, per il
      conseguimento delle finalità di cui alla presente legge; 
      - promuovere le più ampie forme di partecipazioni dei cittadini utenti alla
      gestione sociale dei servizi.
      Art. 4
      (I destinatari)
      1. Sono destinatari dei servizi, delle prestazioni e degli interventi di cui
      alla presente legge i cittadini residenti nella regione Calabria, gli apolidi e, in via
      d'urgenza e nei casi di parti colare necessità gli stranieri in possesso di regolare
      permesso di soggiorno e coloro che si trovano occasionalmente nella regione, per il tempo
      necessario al loro rientro nel luogo di provenienza. 
      TITOLO II
      SERVIZI E ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI
      Art. 5
      (Interventi socio assistenziali)
      1. I Comuni singoli e/o associati attuano i seguenti interventi: 
      1) Segretariato sociale; 
      2) Assistenza socio-pedagogica; 
      3) Interventi di prevenzione, promozione ed aggregazione sociale; 
      4) Assistenza economica e pronto intervento; 
      5) Assistenza domiciliare; 
      6) Soddisfacimento esigenze abitative; 
      7) Interventi per l'integrazione sociale; 
      8) Affidamenti etero-familiari; 
      9) Interventi connessi alle competenze dell'autorità giudiziaria e
      penitenziaria; 
      10) Centri di aggregazione sociale; 
      11) Servizi residenziali; 
      12) Centri di vacanza; 
      13) Studi e ricerche; 
      14) Controllo sulle istituzioni per quanto di propria competenza.
      Art. 6
      (Segretariato sociale)
      1. La Regione individua in un sistema in formativo diffuso la condizione
      primaria per la realizzazione di una politica sociale ispirata ai criteri di
      democraticità, funzionalità ed economicità che debbono essere seguiti nella attuazione
      di ogni tipo di intervento sociale.
      2. La diffusione delle informazioni riguardanti i diversi aspetti della
      politica sociale é realizzata attraverso l'istituzione in ogni Comune della Regione di un
      servizio di segretariato sociale con i compiti di: 
      a) trasmissione diretta alla popolazione delle informazioni riguardanti la
      legislazione nazionale e regionale nei va ri aspetti della vita economica e sociale; 
      b) ogni attività che possa essere di ausilio al cittadino nel suo rapporto con
      la pubblica amministrazione;; 
      c) organizzazione di attività di partecipazione sociale per la discussione di
      problemi specifici di cui si occupano i servizi sociali; 
      d) predisposizione di un sistema informativo che permette, nel rispetto della
      personalità e della riservatezza degli utenti, l'individuazione degli stati di bisogno e
      dei rischi di emarginazione di singoli, famiglie, comunità 
      e) promozione di iniziative atte a influenzare i processi decisionali
      riguardanti gli interventi di politica sociale, secondo le indicazioni dei piani
      regionali; 
      f) attività specializzate di consulenza sui vari aspetti della politica dei
      servizi sociali.
      Art. 7
      (Assistenza socio-psicologica)
      1. L'assistenza socio-psicologica ha lo scopo, in tutti i servizi ed interventi
      previsti dalla presente legge, di favorire il superamento di stati personali di disagio
      psicologico connessi al le situazioni di disagio sociale, alla cui risoluzione sono
      finalizzate gli interventi della presente legge.
      2. L'assistenza socio-psicologica si articola specificatamente in: 
      a) un'appropriata informazione e consulenza esercitata da tutti gli operatori
      sociali nell'ambito delle normali modalità di realizzazione degli interventi di cui alla
      presente legge e degli interventi sanitari nell'ambito della organizzazione integrata dei
      servizi sanitari e sociali; 
      b) attività specializzata di operatori professionalmente qualificati
      nell'ambito dell'organizzazione integrata dei servizi sanitari e sociali, con particolare
      riferimento alle attività di cui alla legge regionale 8 settembre 1977, n. 26, alla legge
      regionale 17 agosto 1984, n.22 e alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 28; 
      c) attività finalizzata alla socializzazione, al recupero scolastico e allo
      inserimento lavorativo.
      Art. 8
      (Interventi di prevenzione promozione e aggregazione sociale)
      1. Gli interventi di prevenzione hanno lo scopo di rimuovere le situazioni che
      determinano lo stato di bisogno o di emarginazione.
      2. Sono rivolti, pertanto, alla generalità dei cittadini e dei soggetti a
      rischio di emarginazione e sono finalizza ti alla promozione della persona e ad una
      migliore qualità della vita. La Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie
      competenze, promuovono il massimo sviluppo di iniziative, attività e la qualificazione
      dei servizi sociali di carattere educativo, di aggregazione culturale, sportiva,
      ricreativa e d'informazione.
      Art. 9
      (Assistenza economica e pronto intervento)
      1. L'assistenza economica concorre a garantire sufficienti risorse a singoli o
      nuclei familiari che si trovino in stato di particolare necessità, allo scopo di
      consentire l'autonomia del singolo o del nucleo familiare stesso.
      2 L'intervento può avere carattere continuativo, limitatamente al permanere
      della situazione di bisogno, con lo scopo di contribuire al soddisfacimento delle
      necessità fondamentali di vita, oppure carattere straordinario allo scopo di favorire il
      superamento di situazione di particolare gravità e urgenza.
      3. Le prestazioni di carattere continuativo dovranno tendere alla integrazione
      di redditi insufficienti, fino al raggiungimento di un minimo vitale, da valere per tutti
      gli assistiti indipendentemente dalla categoria di appartenenza e nei limiti di cui al
      punto quattro dell'art. 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria),
      rivalutati eventualmente dalle successive leggi finanziarie dello Stato.
      4. Le prestazioni economiche straordinarie possono essere aggiuntive rispetto a
      quelle di carattere continuativo e il loro ammontare é determinato caso per caso avendo
      come obiettivo la risoluzione definitiva dello stato di bisogno.
      5. Dovrà essere prevista, attraverso opportune procedure amministrative, la
      possibilità di erogazione immediata di sussidi di assistenza straordinaria, in casi di
      particolare gravità e urgenza.
      6. In particolare gli interventi di emergenza concernono: - l'erogazione
      immediata di sussidi di assistenza straordinaria anche a titolo di pagamento di tariffe
      alberghiere, in caso di necessità di alloggio temporaneo; - l'ospitalità temporanea, con
      o senza pernottamento, particolarmente nel caso di minori, adolescenti, ragazze madri,
      donne separate anche con prole, dimessi dagli istituti di pena tossicodipendenti e tutti i
      soggetti a rischio, manifesto o latente, in servizi residenziali o presso nuclei familiari
      convenzionati.
      Art. 10
      (Assistenza domiciliare)
      1. Gli interventi di assistenza domiciliare sono rivolti a singoli o nuclei
      familiari e consistono in prestazioni di aiuto domestico e cura della persona assistenza
      sociale, sostegno socio-relazionale.
      2. Gli interventi domiciliari assistenziali devono essere strettamente
      integrati con gli interventi sanitari, infermieristici, riabilitativi erogati dalle
      U.SS.L. competenti.
      3. Gli interventi sono rivolti in particolare a: persone anziane, persone
      inabili, invalidi o comunque non autosufficienti, famiglie con minori handicappati, nuclei
      familiari che, per particolari contingenza non siano in grado, anche temporaneamente, di
      garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita domestiche.
      Art. 11
      (Soddisfacimento di esigenze abitative)
      1. Al fine di far fronte a specifici stati di bisogno, connessi a carenze
      abitative o a situazioni di pericolo anche per la salute, come momento preventivo di
      conseguenti situazioni di emarginazione e segregazione di individui o disgregazione di
      nuclei familiari e al fine di favorire la deistituzionalizzazione di soggetti ricoverati,
      gli Enti locali intervengono mediante: 
      - assegnazione anche a condizioni di canone privilegiato, di alloggi di
      proprietà comunale, anche attraverso operazioni di riconversione patrimoniale da inserire
      nei piani di recupero di cui all'art. 27 della legge 457 del 5 agosto 1978; 
      - miglioramento di condizioni abitative attraverso interventi diretti di
      manutenzione, risanamento e adeguamento degli alloggi o concessione di contributi
      specifici a tal fine; 
      - concessione di contributi, a titolo di integrazione dei canoni di locazione,
      a persone singole, a nuclei familiari o a gruppi di persone, anche ai sensi del titolo III
      della legge 392 /78 e con i criteri di cui all'art. 76 della citata legge.
      Art. 12
      (Interventi per l'integrazione sociale)
      1. Gli Enti locali operano per promuovere l'inserimento ed il reinserimento
      sociale di soggetti istituzionalizzati, emarginati o a rischio di emarginazione.
      2. Ai fini di cui al precedente comma gli Enti locali: 
      a) promuovono l'applicazione delle norme relative al collocamento obbligatorio
      al lavoro in conformità alla normativa vigente; 
      b) esercitano una attività di informazione e indirizzo sulle possibilità
      occupazionali del territorio anche in relazione alle norme sul collocamento obbligatorio
      delle categorie predette; 
      c) assicurano la formazione professionale all'interno delle strutture
      penitenziarie, per tutta la durata dell'anno solare e promuovendo attività di azione
      professionale esterna anche attraverso convenzioni con aziende pubbliche e private; 
      d) favoriscono l'inserimento lavorativo nelle imprese economiche del territorio
      anche intervenendo per adeguare i beni strumentali ed il posto di lavoro destinati alle
      attività lavorative del le persone handicappate e/o a rischio di emarginazione; 
      e) promuovono attività lavorative auto nome in forma singola o di società con
      particolare riferimento alle forme cooperative da parte delle persone assistite; 
      f) assicurano la presenza sul luogo di lavoro, ove necessaria, limitatamente al
      periodo indispensabile all'integrazione del soggetto nel lavoro stesso, di operatori
      sociali con funzioni di supporto; 
      g) assumono l'eventuale organizzazione del trasporto per il raggiungimento del
      posto di lavoro delle persone non autosufficienti.
      Art. 13
      (Affidamento etero-familiari)
      1. É diritto del minore essere educato nell'ambito della propria famiglia. A
      tal fine vanno garantite consulenza e sostegno anche economico per superare le situazioni
      pregiudizievoli per il minore. Ove questi interventi si siano rilevati inefficaci o siano
      in idonei va favorito l'affidamento temporaneo del minore, ai soggetti individuati dalla
      legge 184/1983, secondo le seguenti priorità sancite nell'ordine della medesima
      normativa: 
       - a famiglia con prole, a famiglia senza prole, ad una persona singola, a
      comunità di "tipo familiare", ad istituti educativi-assistenziali.
      2. A tale scopo diversi provvedere al reperimento dei nuclei o dei singoli
      affidatari o delle comunità o degli istituti ed al convenzionamento con gli stessi.
      3. L'affidatario provvederà al mantenimento, all'educazione e alla istruzione
      del minore, agevolando i rap porti tra questi ed i suoi genitori e favorirà il
      reinserimento nella famiglia di origine.
      4. Ai soggetti affidatari dovrà essere fornita un'adeguata preparazione e/o
      sostegno da parte dell'Ente locale, istituzionalmente preposto - e dovranno essere
      garantiti i necessari interventi di sostegno economico, sociale e psicologico.
      Art. 14
      (Interventi connessi alle competenze delle autorità giudiziarie e
      penitenziarie)
      1. Gli Enti locali provvedono a soddisfare le esigenze dei soggetti di cui
      all'articolo 23 del D.P.R. 616/77, nell'ambito dei servizi e degli interventi erogati a
      tutti i cittadini in pari condizioni di bisogno.
      2. A tal fine attuano gli interventi di cui alla presente legge, in
      collaborazione con le competenti autorità giudiziarie e penitenziarie e con i servizi ad
      esse connessi, anche all'interno del le strutture penitenziarie, in adempimento anche di
      quanto sancito nella legge n. 354/75.
      Art. 15
      (Centri di aggregazione sociale)
      1. I centri di aggregazione sociale sono strutture di sostegno e di
      socializzazione, istituite al servizio della generalità della popolazione e dei soggetti
      a rischio, garantendo, ove necessario, prestazioni adeguate alle esigenze dei singoli e
      dei gruppi di utenti.
      2. Tali servizi possono comprendere attività di ristoro e devono fornire
      prestazioni di segretariato sociale. Essi devono, altresì, essere collegati e integrati
      con gli altri servizi esistenti sul territorio, secondo le necessità degli utenti.
      Art. 16
      (Servizi residenziali)
      1. Qualora risultino insufficienti o inadeguati o non siano praticabili gli
      interventi socio-assistenziali di cui alla presente legge, per le situazioni in cui si
      rende necessario l'allontanamento stabile o temporaneo della persona dal proprio ambiente,
      in modo da evitare l'esposizione a particolari fattori di rischio, da soddisfare le
      esigenze assistenziali e da garantire il massimo benessere psicofisico e sociale sono
      realizzati i sottoelencati interventi aventi carattere integrativo e complementare,
      rispetto alle altre prestazioni previste dalla presente legge; 
      - gruppo appartamento, che si caratterizza come comunità destinata a minori e
      adulti con particolari problemi personali e sociali ed é inserito in normali case di
      abitazione; accoglie un numero limitato di persone tra le quali sia possibile la
      convivenza e si struttura come comunità autogestita o gestita con la partecipazione della
      popolazione locale e con la presenza stabile di operatori sociali e di volontari; 
      - comunità educativo-assistenziale, destinata ad accogliere minori 
      "sottoposti anche a provvedimenti dellautorità giudiziaria" 
      per i quali non sia stato possibile provvedere diversamente e sia 
      necessario un particolare sostegno educativo, diretto ad evitare o a 
      riparare un eventuale disadattamento ed a favorire lo sviluppo di efficaci 
      rapporti interpersonali. In essa é prevista la presenza stabile di un 
      numero sufficiente di operatori appositamente qualificati; 
      - comunità terapeutica, finalizzata in particolare a trattamenti di
      riabilitazione di soggetti portatori di disturbi di natura psichica o fisica e
      caratterizzata dall'integrazione tra operatori e soggetti assistiti; 
      - casa di riposo, destinata ad ospitare agli anziani a richiesta degli
      interessati o dei familiari o dei responsabili dei servizi socio-assistenziali e
      adeguatamente fornita di servizi socio-assistenziali collegiali con i servizi di base. Le
      case di riposo debbono avere un regolamento tecnico-assistenziale per l'attuazione delle
      singole forme di assistenza e permettere la partecipazione, per quanto possibile, degli
      ospiti alla organizzazione e gestione della vita della casa.
      2. I succitati interventi possono erogare prestazioni a carattere
      semiresidenziale, volte a garantire un'assistenza di tipo continuativo, senza
      pernottamento, a persone comunque non autosufficienti, per le quali non siano praticabili
      o risultino inadeguati altri tipi di intervento.
      3. Nei servizi residenziali e semiresidenziale saranno garantite dalle U.SS.L
      competenti le prestazioni di tipo sanitario e riabilitativo.
      Art. 17
      (Centri vacanza)
      1. I centri vacanza sono un servizio residenziale o semiresidenziale realizzato
      in località climatiche o particolarmente idonee per effettuare cure termali.
      2. I centri vacanza sono organizzati nel l'ambito di una politica sociale per
      lo uso del tempo libero, al fine di garantire in particolare modo alle persone anziane, ai
      minori ed agli inabili, un periodo di svago e di possibilità di recupero fisico e di
      nuovi contatti e rapporti sociali.
      Art. 18
      (Studi e ricerche)
      1. Al fine di individuare le situazioni che determinano l'insorgere di stati di
      bisogno e di emarginazione e per contribuire allo loro eliminazione o riduzione, la
      Regione e i Comuni singoli o associati: 
      a) attuano indagini e ricerche mirate per individuare gli stati di bisogno ed
      emarginazione in atto e le cause che li determinano, nonché le situazioni individuali e
      collettive di rischio; 
      b) predispongono progetti mirati di intervento volti ad eliminare le cause che
      determinano gli stati di bisogno; 
      c) attuano iniziative volte alla informazione, alla divulgazione e al dibattito
      dei problemi relativi agli stati di bisogno e di emarginazione.
      Art. 19
      (Requisiti di autorizz.ne al funz.to dei servizi semi-residenziali e
      residenz.li)
      1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilisce entro 90 giorni
      dalla data di approvazione della presente legge, i requisiti sulla base dei quali può
      essere rilasciata l'autorizzazione di cui al successivo art. 20, in a coerenza con le
      indicazioni del piano socio-assistenziale regionale.
      2. I requisiti debbono riguardare la dotazione del personale qualificato, in
      rapporto all'utenza, la funzionalità dei locali e servizi, i requisiti qualitativi e
      quantitativi delle attrezzature necessarie e degli arredi e quant'altro previsto dalla
      normativa naz.le e reg.le,compresa l'applicazione per il personale dei contratti nazionali
      di lavoro.
      Art. 20
      (Autorizzazioni)
      1. Gli Enti, Fondazioni, Istituzioni e soggetti pubblici e privati che intendo
      no aprire o trasformare strutture residenziali tutelari al fine di offrire ospitalità
      continuativa e semiresidenziali a minori o a soggetti non autosufficienti, parzialmente o
      totalmente, so no tenuti a richiedere alla Giunta regionale l'autorizzazione al
      funzionamento, previo parere dell'U.S. e del Comune competente per territorio,
      nell'osservanza dei criteri di cui al precedente articolo 19.
      2. L'autorizzazione al funzionamento é subordinata all'osservanza della
      normativa vigente e dei regolamenti attuativi della presente legge.
      3. La medesima autorizzazione deve essere richiesta per le strutture già
      esistenti.
      4. L'autorizzazione non é cedibile ed é revocabile con il venire meno di uno
      dei requisiti richiesti.
      5. L'autorizzazione costituisce titolo per l'iscrizione all'albo regionale.
      Art. 21
      (Regolamento di gestione dei servizi sociali)
      1. I Comuni singoli e le U.SS.L., con proprio atto deliberativo, da emanarsi
      entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge sulla base dei criteri e
      standards fissati dalla Reg.ne adottano il Regolamento per l'organizzazione e la gestione
      dei servizi socio-assistenziali che, in particolare: 
      - determini il livello gestionale minimo di erogazione delle prestazioni e di
      realizzazione degli interventi socio-assistenziali; 
      - individui le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli
      utenti alla gestione degli interventi e dei servizi in relazione alle specifiche
      caratteristiche degli stessi; 
      - definisca l'istruttoria necessaria al l'erogazione dei servizi nonché: 
      a) i soggetti destinatari degli interventi e quelli legittimati a richiederli; 
      b) gli accertamenti necessari e l'individuazione degli uffici competenti per la
      valutazione delle condizioni soggettive degli utenti e per la scelta degli interventi più
      idonei; 
      c) il concorso degli utenti al costo delle prestazioni fornite, alle proprie
      condizioni economiche; 
      - preveda la durata e le procedure di urgenza da adottare per i provvedimenti
      immediati ed eccezionali.
      2. Il Consiglio regionale, 
      - su proposta della Giunta regionale - entro 60 giorni dall'entrata in vigore
      dalla presente legge, adotta uno schema tipo di regolamento da inviare ai Comuni e alle
      U.SS.L. 
      TITOLO III
      FUNZIONI E COMPETENZE AMMINISTRATIVE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI PER LA GESTIONE
      DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
      Art. 22
      (Funzioni e competenze della Regione)
      1. La Regione: 
      - svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività
      socio-assistenziali dei Comuni singoli o associati, al fine di assicurarne la conformità
      degli obiettivi della presente legge e della programmazione socio-assistenziali
      regionale, nonché la congruenza tra i costi degli interventi e dei servizi e i relativi
      benefici; 
      - indica gli obiettivi, le priorità ed i criteri per la realizzazione degli
      interventi e dei servizi socio-assistenziali, nonché le modalità per il loro
      coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari anche tramite specifici
      progetti-obiettivo; 
      - individua, altresì, le attività-socioeducative, di formazione al lavoro e
      socio-economiche, che interagiscono con le attività socio-assistenziali.
      2. La Regione, inoltre: 
      a) approva il piano socio-assistenziale regionale; 
      b) ripartisce il fondo socio-assistenziale regionale per i servizi di
      assistenza sociale; 
      c) stabilisce annualmente, con delibera della Giunta regionale, i corrispettivi
      dei servizi resi dagli enti convenzionati, in relazione alla tipologia del servizio e ai
      costi effettivi dello stesso 
      d) determina gli orientamenti generali per il concorso degli utenti e delle
      persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti, al costo delle
      prestazioni, garantendo comunque un minimo di autosufficienza economica; 
      e) cura la tenuta dell'albo regionale di cui al successivo art. 31; 
      f) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto
      ai servizi sociali gestiti sia da enti pubblici che da enti privati; 
      g) promuove l'attuazione di un sistema informativo di servizi di assistenza
      sociale, quale articolazione del sistema informativo regionale; 
      h) disciplina le modalità di funzionamento, determina i requisiti
      organizzativi e funzionali dei servizi e delle strutture residenziali, attua la vigilanza
      sulle strutture socio-assistenziali del territorio regionale; 
      i) attua forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei
      servizi.
      3. Restano inoltre di competenza della Regione le funzioni amministrative
      concernenti: 
      1) il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo sugli organi,
      le riforme degli statuti e delle amministrazioni, le fusioni, le variazioni patrimoniali e
      le estinzioni delle istituzioni pubbliche aventi finalità socio-assistenziali, di cui alla
      legge 17 luglio 1890, n.6972 e successive modificazioni ed integrazioni; 
      2) il riconoscimento giuridico, il controllo sugli organi, la riforma degli
      statuti, il coordinamento e l'unificazione delle amministrazioni di più fondazioni, la
      trasformazione degli stessi le variazioni patrimoniali, le estinzioni e la devoluzione dei
      beni delle associazioni e fondazioni disciplinate dall'art. 12 del codice civile, le cui
      finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operanti nella materia di cui
      all'art. 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
      4. In caso di inadempienza nell'attuazione delle finalità della presente legge
      da parte delle U.SS.L. e dei Comuni, la Regione - Assessorato Servizi Sociali subentra
      nell'esercizio delle rispettive funzioni e competenze al fine di garantire la erogazione
      delle prestazioni socio-assistenziali.
      Art. 23
      (Competenze e funzioni delle Province)
      1. Le Province sono titolari delle competenze di cui all'art. 26 del D.P.R. n.
      616/77 nonché delle funzioni di assistenza sociale loro attribuite dalle disposizioni
      legislative vigenti.
      2. In attesa della legge di riforma dell'assistenza le autonomie locali, al
      fine di garantire la gestione integrata degli interventi, le Province secondo le
      indicazioni contenute nel piano socio-assistenziale reg.le, possono conferire agli enti
      competenti, mediante stipula di apposita convenzione, l'esercizio delle funzioni di cui al
      primo comma.
      3. Con la convenzione sono, fra l'altro, disciplinati i rapporti patrimoniali
      ed economici e le modalità d'impiego del personale provinciale nonché concordate le
      concrete modalità attuative dei servizi nei quali sono impiegate le risorse personali e
      patrimoniali delle Amministrazioni provinciali.
      4. Lo schema tipo di convenzione sarà approvato dal Consiglio regionale
      sentite le organizzazioni dei Comuni e le Amministrazioni provinciali.
      Art. 24
      (Competenze dei Comuni)
      1. I Comuni erogano le prestazioni inerenti la gestione dei seguenti servizi ed
      interventi: 
      - centri di aggregazione sociale; 
      - centri di vacanze; 
      - segretariato sociale; 
      - assistenza socio-psicologica; 
      - assistenza economica e pronto intervento; 
      - assistenza domiciliare; 
      - soddisfacimenti esigenze abitative; 
      - inserimento lavorativo; 
      - affidamenti etero-familiari; 
      - interventi connessi alle competenze dell'autorità giudiziaria e
      penitenziaria; 
      - abolizione delle barriere architettoniche; 
      - altri interventi previsti dalla presente legge non di competenza delle U.SS.L.
      e servizi similari.
      2. I Comuni, ai sensi della legge n. 278/76, possono delegare le competenze di
      cui al primo comma alle circoscrizioni.
      3. I Comuni entro il 31 marzo di ciascun anno predispongono il piano annuale
      degli interventi e lo inviano all'U.S. competente e per conoscenza all'Assessorato
      regionale Servizi Sociali, con le richieste relative all'integrazione dei servizi sanitari
      con quelli sociali e per la predisposizione del piano territoriale delle U.SS.L.. Entro il
      30 giugno le U.SS.L. inviano alla Regione il piano territoriale degli interventi con le
      relative previsioni di spesa e relazione delle attività svolte.
      Art. 25
      (Competenze dei Comuni associati)
      1. Sono di competenza dei Comuni associati di cui agli artt. 5 e 6 L.R. n.18/180
      la programmazione l'organizzazione e la gestione dei seguenti interventi residenziali
      tutelari: comunità educative assistenziali, case di riposo, comunità terapeutiche ed
      eventuali altri servizi di carattere residenziale tutelare, qualora i Comuni non siano in
      grado di provvedervi singolarmente. In attuazione di quanto previsto dall'art. 29 della
      legge regionale n. 18/1980 tali competenze sono esercitate attraverso gli organismi delle
      U.SS.L.. Per le competenze di cui al comma precedente presso ciascuna U.SS.L. é attivato
      il servizio sociale di cui agli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 18/1981.
      2. Il servizio sociale dell'U.S. svolge inoltre attività di consulenza ai
      Comuni e predispone e coordina l'integrazione delle prestazioni sanitarie e con quelle
      socio assistenziali.
      3. Il servizio sociale si articola nei seguenti settori: 
      a) integrazione prestazioni socio-sanitarie; 
      b) settore dell'assistenza domiciliare; 
      c) settore degli interventi domiciliari; 
      d) settore del controllo sulle istituzioni.
      4. Gli interventi di cui al presente articolo sono approvati, su proposta del
      Comitato di gestione della U.SS.L., dal l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni di cui
      all'art. 7 della legge n. 18/ 1980.
      5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 della legge regionale n. 18/1980
      ultimo comma, la gestione economico-finanziaria o contabile dei servizi sociali deve
      essere separata da quella dei Servizi sanitari mediante contabilità separata allegata al
      bilancio delle U.SS. LL.
      Art. 26
      (Le funzioni dei distretti socio-sanitari di base)
      1. In attuazione dell'art. 23 della legge regionale 2.6.1980 n. 18 i Comuni e le
      U.SS.L. assumono il distretto come struttura funzionale di riferimento per
      l'organizzazione e gestione degli interventi e degli attività socio-assistenziali.
      2. Il distretto é l'area di utenza e di partecipazione della popolazione alla
      gestione dei servizi socio-assistenziali.
      3. Il servizio sociale nel distretto attua le funzioni di raccolta,
      elaborazione ed interpretazione delle informazioni disaggregate, individuali e di
      esercizio, riguardanti l'utenza nonché le informazioni a carattere informale sui problemi
      socio-sanitari e sui bisogni emergenti.
      4. Tali informazioni vengono utilizzate dal servizio sociale distrettuale per
      la stesura dei programmi delle varie attività che, fatti conoscere alla popolazione e
      dibattuti con le forze politiche e sociali operanti nel distretto, vengono trasmessi alla
      direzione del servizio sociale delle U.SS.L. e dei Comuni.
      5. Il servizio sociale distrettuale, in particolare organizza e/o eroga le prestazioni relative ai seguenti interventi: 
      1) prevenzione, promozione ed aggregazione sociale; 
      2) coordinamento delle attività: di segretariato sociale, di assistenza socio
      psicologica, di assistenza economica e pronto intervento, di assistenza domiciliare, per
      il soddisfacimento di esigenze abitative, per l'integrazione sociale, per gli affidamenti
      etero-familiari, per gli interventi connessi alle competenze dell'autorità giudiziaria,
      per l'abolizione delle barriere architettoniche, per le attività di studi e di ricerche,
      per i servizi semiresidenziali, residenziali, centri di vacanza.
      6. Nelle more delle definizione dei distretti socio-sanitari di base, le
      funzioni di cui al presente articolo saranno esercitate dalle U.SS.L. e dai Comuni in
      base alle competenze loro attribuite.
      Art. 27
      (Programmazione regionale)
      1. La Giunta reg.le formula 1 piano reg.le dei servizi socio-assistenziali,
      nello ambito del quale indica gli obiettivi, le priorità ed i criteri per la
      realizzazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, nonché le modalità per
      il loro coordinamento e la loro integrazione con quelli sanitari, anche tra mite specifici
      progetti-obiettivo.
      2. Nel piano la Giunta regionale, individua altresì le attività socio-educati
      ve, di formazione al lavoro, socio-economiche, che interagiscono con le attività
      socio-assistenziali.
      3. Il piano regionale dei servizi socio-assistenziali, di norma é redatto ogni
      3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei "piani
      territoriali" dei Comuni e delle U.SS.L Lo schema é pubblicato nel Bollettino
      Ufficiale della Regione ed é inviato ai Comuni, alle Province, ai soggetti iscritti
      all'albo regionale ed alle associazioni di volontariato operanti nella regione, con
      previsione di un termine per l'invio di osservazioni e proposte.
      4. La Giunta regionale, tenuto conto del le indicazioni ricevute definisce la
      proposta di piano socio-assistenziale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio
      regionale.
      Art. 28
      (Programmazione territoriale)
      1. Le U.SS.L. in attuazione degli obiettivi del piano regionale dei servizi
      socio assistenziali, sulla base dei piani annuali d'intervento dei Comuni, predispongono
      "Piani territoriali " per l'organizzazione e gestione degli interventi e servizi
      socio-assistenziali, che devono considerare; 
      - gli aspetti qualitativi, quantitativi e la dislocazione delle strutture
      pubbliche tutelati o residenziali a carattere assistenziali, nonché le modalità di
      utilizzazione e gestione del personale; 
      - il numero, la dislocazione, le caratteristiche organizzative e funzionali
      delle strutture o servizi gestiti da Enti Pubblici o privati, operanti sul loro
      territorio, nonché la quota di fabbisogno da loro soddisfatta; 
      - il grado di integrazione esistente tra gli interventi e i servizi socio
      assistenziali e gli altri servizi di competenza dell'U.SS.L.
      2. Le U.SS.L. ai fini dell'elaborazione dei piani territoriali, devono altresì
      indicare: 
      - la struttura organizzativa e la dislocazione degli interventi e dei servizi
      socio-assistenziali di cui al Titolo II della presente legge, con le relative modalità di
      attuazione specificando, in relazione agli obiettivi del piano regionale, le modalità di
      trasformazione delle attuali prestazioni socio-assistenziali in aderenza alle finalità
      previste dalla presente legge; 
      - le operazioni di trasformazione attua bili mediante la riconversione delle
      risorse e delle strutture disponibili già di proprietà degli Enti locali o ad essi
      pervenute a seguito del trasferimento di EE.CC.AA., II.PP. AA.BB. ed Enti nazionali ai
      sensi del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, al fine di realizzare la deistituzionalizzazione delle
      persone attualmente istituite; 
      - le modalità di adeguamento delle strutture da riconvertire, alle norme
      previste dal D.P.R. 27.4.1978, n. 384 per il superamento delle barriere archi tettoniche
      nonché il piano delle necessarie iniziative per la graduale abolizione delle barriere
      architettoniche da gli edifici pubblici o destinati a pubblici servizi esistenti o in
      corso di realizzazione.
      3. Nella fase di formulazione dei piani le U.SS.L., si avvarranno della
      collaborazione degli Enti iscritti all'albo di cui alla presente legge e delle
      associazioni di volontariato, istituendo apposita Consulta, che si riunirà almeno due
      volte l'anno, esercitando funzioni analoghe a quelle disposte per la Consulta regionale.
      4. Il Piano territoriale approvato dalla Assemblea dell'Associazione
      intercomunale dell'U.SS.L., é invitato entro il 30 giugno alla Regione, Assessorato
      Servizi sociali, con le relative previsioni di spesa e la realizzazione delle attività
      svolte.
      5. Qualora le U.SS.L. siano inadempienti rispetto alla trasmissione dei piani
      di cui al presente articolo, il piano di riparto regionale sarà effettuato sulla base dei
      piani pervenuti ai sensi del precedente articolo 24. 
      TITOLO IV
      ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE
      Art. 29
      (Competenze e funzioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza
      (II.PP.AA.BB.)
      1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, fino all'entrata in
      vigore della legge di riforma dell'assistenza, esercitano le proprie funzioni nel rispetto
      della presente legge. Esse concorrono, ferma la loro autonomia istituzionale, anche
      adeguando i propri statuti, a realizzare le finalità e gli interventi previsti dalla
      programmazione regionale e territoriale.
      Art. 30
      (Assistenza privata)
      1. La Regione promuove e coordina il contributo al perseguimento delle
      finalità della presente legge, di Associazioni, Fondazioni, Enti, Cooperative, dotate o
      meno di personalità giuridica che svolgono attività socio-assistenziale nell'ambito
      regionale.
      Art. 31
      (Albo)
      1. La Regione istituisce, presso l'Assessorato Servizi Sociali, un apposito
      Albo regionale  per l'iscrizione degli Enti, Fondazioni, Istituzioni e soggetti privati che
      gestiscono strutture ed attività socio-assistenziali, per i quali sia intervenuta
      l'autorizzazione ad operare secondo quanto previsto dallo art. 20 della presente legge.
      2. La Cancellazione dall'Albo può avvenire con provvedimento della Giunta
      regionale su iniziativa propria, a richiesta della parte interessata e degli Enti locali
      territorialmente competenti per il venir meno dei requisiti di cui all'art. 19.
      3. L'albo, di cui al primo comma del presente articolo, verrà pubblicato entro
      il mese di marzo di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.
      Art. 32
      (Volontariato)
      1. La Regione riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato e ne
      promuove l'apporto e il coordinato utilizzo al perseguimento delle finalità della
      presente legge.
      2. Al personale volontario sono rimborsate, se richieste e preventivamente
      autorizzate, le spese vive sostenute per l'espletamento delle attività prestate.
      Art. 33
      (Consulta regionale)
      1. Presso l'Assessorato ai Servizi Sociali é istituita una Consulta regionale,
      costituita da rappresentanti degli Enti locali, delle associazioni di volontariato, degli
      Enti, Fondazioni e istituzioni iscritti all'Albo di cui all'art. 31 della presente legge.
      2. La Consulta si riunirà almeno due volte all'anno e avrà una funzione
      consultiva e propositiva per la redazione del piano regionale socio-assistenziale dei
      progetti obiettivo, nonché per la ripartizione del fondo regionale per la gestione dei
      servizi socio-assistenziali.
      3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
      Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definirà un 
      apposito
      regolamento, per il funzionamento democratico e partecipativo della Consulta regionale
      socio-assistenziale.
      Art. 34
      (Convenzioni con organismi pubblici e privati)
      1. I Comuni e le U.SS.L., per la realizzazione degli interventi e dei servizi
      socio-assistenziali, possono stipulare convenzioni anche per singole prestazioni con
      Istituzioni, Enti, Fondazioni pubbliche o private, soggetti privati, associazioni e
      cooperative operanti, senza scopo di lucro, nel campo socio-assistenziale.
      Nella scelta dei soggetti sarà data priorità alle cooperative: 
      1) formate dal 60 per cento di soci disoccupati; 
      2) formate dal 20 per cento di portatori di handicaps; 
      3) formate da utenti, volontari e operatori; 
      4) che abbiano già esperienza di gestione di servizi nella regione; 
      5) formate da personale di strutture socio-assistenziali riconvertite, oppure
      in via di riconversione, per adeguarsi alle finalità della presente legge.
      2. Il piano territoriale delle U.SS.L. nonché i piani annuali comunali, devono
      indicare quali prestazioni, interventi o servizi di quelli previsti dalla presente legge
      saranno realizzati mediante convenzioni.
      3. Il Consiglio regionale, al fine di garantire l'unitarietà operativa e
      gestionale della presente legge, su proposta della Giunta regionale definirà uno schema
      tipo di convenzione che dovrà prevedere: 
      - livelli di prestazioni e servizi rispondenti ai parametri stabiliti dal piano
      socio-assistenziale e dalle direttive regionali e/o alle indicazioni dei programmi e piani
      dei Comuni e delle U.SS.L.; 
      - copertura assicurativa contro il rischio di infortunio degli operatori e per
      la responsabilità civile verso terzi per i danni relativi all'esercizio delle attività
      convenzionate; 
      - durata delle convenzioni e le cause e modalità di risoluzione della stessa; 
      - i rapporti finanziari con i soggetti convenzionati tenuto conto che alle
      organizzazioni di volontariato potrà essere riconosciuto soltanto il rimborso delle spese
      previste e effettivamente sostenute.
      4. I rapporti con i volontari singoli, ammessi a concorrere con autonome
      prestazioni alla realizzazione di servizi o interventi socio-assistenziali, sono regolati
      mediante apposito atto. Ai volontari compete, se richiesto, il rimborso delle spese vive
      preventivamente autorizzate e, in ogni caso, la copertura assicurativa contro il rischio
      d'infortunio dei volontari stessi e per la responsabilità civile verso terzi per danni
      derivanti dalla loro attività. 
      TITOLO V
      PERSONALE
      Art. 35
      (Attribuzioni del personale)
      1. Le U.SS.L. ed i Comuni, per le attività dei servizi socio-assistenziali, si
      avvalgono: 
      a) di personale proprio; 
      b) di personale dei Comuni, delle Province, della Regione, nei limiti
      consentiti dai rispettivi ordinamenti; 
      c) di personale trasferito dai soppressi enti comunali di assistenza, di cui
      alla legge regionale 31 maggio 1978, n. 6 dalle II.PP.AA.BB., nonché di personale delle
      Amministrazioni statali o di altri enti pubblici posto a disposizione della Regione e da
      questa assegnato ai sensi dell'articolo 123 del D.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 641 del
      21 ottobre 1978.
      2. Al personale utilizzato dalle U.SS.L. per lo svolgimento delle attività
      socio-assistenziali deve essere garantito il rispetto della professionalità già
      acquisita ed il trattamento giuridico ed economico sarà regolamentato dai contratti
      collettivi dell'ente di provenienza, in attesa della relativa normativa statale.
      Art. 36
      (Organico del personale socio-assistenziale)
      1. Le U.SS.L. ed i Comuni, tenendo conto dell'organizzazione e degli ambiti
      territoriale di intervento, determinando sul piano funzionale la pianta organica del
      personale addetto al servizio sociale.
      2. Il personale addetto al servizio sociale é organizzato per settori di
      intervento.
      3. Per la determinazione delle piante organiche di base, oltre al personale
      amministrativo, esecutivo ed ausiliario, sono previste le seguenti figure professionali:
      assistente sociale, animatore socio-culturale, assistente domiciliare collaboratore
      familiare, educatore professionale, sociologo, psicologo e pedagogo.
      4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le U.SS.L.
      definiscono le piante organiche in relazione alle competenze di cui all'art. 25. Le piante
      organiche saranno approvate dall'Assemblea dell'associazione dei Comuni di cui all'art. 7
      della legge regionale n. 18/1980 e inviate dalla Regione Assessorato ai Servizi Sociali -
      per gli adempimenti di competenza.
      5. Entro i trenta giorni successivi, la Regione Assessorato Servizi Sociali,
      tenendo conto del Piano regionale dei servizi socio-assistenziali, approva la pianta
      organica di ogni U.SS.L.
      Art. 37
      (Responsabile dei servizi dell'Unità Sanitaria Locale)
      1. In riferimento all'art. 15 della legge 833/1978, all'art. 8 del D.P.R.
      20.12.1979, n. 761, e gli artt. 6, 11, e 13 della legge regionale 18/1981, é attivata la
      funzione di coordinatore del servizio sociale dell'U.SS.L..
      2. Il responsabile del servizio sociale fa parte dell'Ufficio di Direzione
      dell'U.SS.L., coordina tutti gli interventi socio-assistenziali, ne cura l'integrazione
      con i servizi sanitari e adempie a quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale
      18/1981.
      3. Il Responsabile del servizio sociale é prescelto tra gli operatori di ruolo
      servizi sociali o agli stessi assegnato funzionalmente, che ricoprano una delle qualifiche
      funzionali dirigenziali previste per i dipendenti degli Enti locali o regionali ovvero
      posizioni funzionali equipollenti nel ruolo di appartenenza per i dipendenti inquadrati
      nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e che siano
      in possesso di comprovata esperienza e competenza nella organizzazione dei servizi
      sociali.
      Art. 38
      (Aggiornamento, qualificazione e riqualificazione degli operatori sociali)
      1. Al fine di promuovere l'acquisizione di metodologie e di criteri di
      organizzazione e di lavoro coerenti con i principi della presente legge, la Regione
      Assessorato Servizi Sociali promuove corsi ed iniziative per l'aggiornamento la
      qualificazione e la riqualificazione degli operatori sociali addetti ai servizi
      socio-assistenziali dell'U.SS.L dei Comuni, degli Enti pubblici e privati, delle
      associazioni del volontariato e delle Cooperative.
      2. Il Consiglio regionale, a tal fine, su proposta della Giunta, approva e
      finanzia programmi pluriennali e annuali di iniziative formative.
      3. Per l'attuazione di tali iniziative la Regione si avvale delle U.SS.L., di
      Enti ed istituzioni competenti in materia. 
      TITOLO VI
      BENI E PATRIMONIO
      Art. 39
      (Attribuzione beni mobili e immobili)
      1. I beni mobili e immobili delle disciolte II.PP.AA.BB. della Regione e de gli
      Enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale, trasferiti alla Regione Calabria
      ai sensi dell'art 117 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, sono, con provvedimento della Giunta
      regionale, attribuiti in proprietà ai Comuni in cui gli stessi sono ubicati.
      2. Le U.SS.L. e i Comuni stabiliscono, nell'ambito dei propri programmi, i
      criteri per l'utilizzazione nonché le modalità di gestione dei beni mobili ed immobili
      di proprietà dei Comuni e destinati alle funzioni di cui alla presente legge.
      3. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuiti ai Comuni, ai sensi del 1
      comma del presente articolo, conserva la destinazione a servizi socio-assistenziali, anche
      in caso di trasformazione patrimoniale.
      4. Eventuali deroghe al vincolo di desti nazione possono essere eccezionalmente
      autorizzate dalla Giunta regionale, sul la base di motivate proposte dei Comuni singoli ed
      associati, qualora si siano comunque soddisfatte le esigenze di strutture
      socio-assistenziali della zona in cui hanno sede.
      5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni
      provvedono a mettere a disposizione in uso gratuito, dell'U.SS.L. di cui fanno par te, i
      propri beni mobili ed immobili destinati ai servizi socio-assistenziali.
      Art. 40
      (Individuazione dei beni mobili e immobili)
      1. All'individuazione dei beni di cui al precedente art. 39, provvede il Comune
      interessato d'intesa con la U.SS.L.1. In caso di mancato accordo decide la Giunta
      regionale su richiesta del Comune e della U.SS.L.
      2. É fatto divieto di provvedere alla alienazione o comunque allo svincolo di
      destinazione a servizi socio-assistenziali dei beni di cui al precedente art. 39.
      3. Al divieto di alienazione od ai vinco li di destinazione dei beni previsto
      dal precedente comma, si può derogare nei casi e con le modalità previste dal precedente
      art. 39 della presente legge. 
      TITOLO VII
      FINANZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
      Art. 41
      (Modalità di finanziamento)
      1. Il finanziamento dei servizi socioassistenziali svolti dai Comuni singoli o
      associati é assicurato: 
      a) dai Comuni mediante fondi propri; 
      b) dalle Province nei termini definiti nelle convenzioni di cui al precedente
      art. 23; 
      c) dalla Regione, mediante la ripartizione del fondo regionale per la gestione
      dei servizi socio-assistenziali e dei fondi previsti da leggi specifiche.
      Art. 42
      (Finanziamenti a carico dei Comuni)
      1. I Comuni provvedono annualmente a stanziare nel proprio bilancio le somme da
      accreditare alle U.SS.L. per la gestione delle prestazioni e dei servizi di natura
      socio-assistenziale attribuiti alle U.SS.L. stesse dalla presente legge.
      2. L'Assemblea dell'Associazione dei Comuni propone annualmente ai Comuni la
      revisione della quota di finanziamento, al fine di assicurare un adeguato livello dei
      servizi.
      Art. 43
      (Fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali)
      1. La Regione, per concorrere al conseguimento delle finalità della presente
      legge, istituisce nel bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanzia rio 1987, un
      fondo denominato "Fondo socio-assistenziale regionale".
      2. A tal fondo affluiscono: 
      a) le entrate degli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale
      attribuite alla Regione ai sensi dell'art 1 - duodecime del Decreto legge 18 ago sto 1978,
      n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641; (cap. 43331102); 
      b) gli stanziamenti previsti ai cap. 4322101 e 4331101 dello stato di
      previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, finalizzati al
      l'espletamento delle funzioni di assistenza già esercitate dalla Regione e attribuite ai
      Comuni con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; 
      c) gli stanziamenti previsti ai cap. 4233101 e 4233102 dello stato di
      previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986 finalizzati alla
      realizzazione dei consultori familiari e alla tutela sociale della maternità, in
      attuazione delle Leggi 29.7.1975, n. 405 e 22.5.1978, n. 194 e della legge regionale
      8.9.1977, n. 26; 
      d) gli stanziamenti previsti ai cap. 4231105 e 4231107 dello stato di
      previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986 finalizzati al
      finanziamento delle funzioni di previsioni ed intervento contro l'uso non terapeutico
      delle sostanze stupefacenti e psicotrope, in attuazione della legge 22.12.1975, n. 685 - e
      della legge 22.1984; 
      e) gli stanziamenti previsti al cap. 4341102 dello stato di previsione della
      spesa e del bilancio regionale per l'esercizio 1986, finalizzati agli interventi in favore
      dei cittadini portatori di handicaps, in attuazione della L.R. 3.9.1984, n. 28; 
      f) gli stanziamenti previsti al cap. 4341103 dello stato di previsione della
      spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, finalizzati all'istituzione al
      potenziamento ed al funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare agli anziani, in
      attuazione della L.R. 22.5.1980, N. 10; 
      g) gli stanziamenti previsti al cap. 4312101 dello stato di previsione della
      spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, finalizzati agli interventi già
      esercitati dall'OMNI, in attuazione della legge del 23.12.1975, n. 698; 
      h) gli stanziamenti previsti al cap. 4343103 dello stato di previsione della
      spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, finalizzati all'erogazione delle
      provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari a carico in attuazione delle leggi
      31.3.1980, n. 463 
      i) gli stanziamenti previsti al cap. 3221108 dello stato di previsione della
      spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, finalizzati all'organizzazione di corsi
      di formazione e di aggiornamento per operatori sociali; 
      l) gli stanziamenti previsti al cap. 3313106 dello stato di previsione della
      spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, riguardanti il funzionamento delle
      scuole di Servizio Sociale; 
      m) gli stanziamenti previsti al cap. 4211112 dello stato di previsione della
      spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, relativi alle spese per il
      finanziamento dell'assistenza psichiatrica, di cui all'art. 51 della legge 833 del
      23.12.1978; 
      n) gli stanziamenti previsti al cap. 4211204 dello stato di previsione della
      spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1986, inerenti le spese per il potenziamento
      delle strutture di assistenza psichiatrica, di cui all'art. 51 del la legge n. 833 del
      23.12.1978; 
      o) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi
      socio-assistenziali; 
      p) le ulteriori risorse integrative regionali, da determinarsi con legge di
      bilancio.
      3. Il fondo di cui al presente articolo é iscritto, pro-quota, in appositi
      capitoli di bilancio, rispettiva mente: 
      - per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali; 
      - per le spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali.
      4. Per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali, le legge di
      bilancio determina annualmente l'entità del la relativa spesa, a norma dell'art. 17 della
      L.R. 22.5.1978, n. 5.
      5. Per le spese di investimento sulle strutture socio-assistenziali, sono di
      volta in volta disposte specifiche autorizzazioni di spesa, a seconda della necessità e
      fatte salve le disponibilità di bilancio.
      6. La Giunta regionale, ove necessario, é autorizzata ad apportare con proprio
      atto, le conseguenti variazioni di bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1987,
      ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, 3' comma, della L.R. 22.5.1978 n. 5, nel rispetto
      della distinzione fra coperture finanziate con mezzi statali e regionali e delle altre
      specificazioni previste dal 7' comma dell'art. 25 della citata L.R. 22.5.1978, n. 5, di
      contabilità generale.
      Art. 44
      (Ripartizione del fondo regionale per la gestione dei servizi
      socio-assistenziali)
      1. Il fondo regionale per la gestione dei servizi socio-assistenziali, viene
      annualmente ripartito, secondo i criteri e le modalità che saranno fissate nel piano
      socio-assistenziali della Regione: 
      a) fra i Comuni singoli o associati per il finanziamento dei piani di
      intervento di cui all'art. 24 tenendo conto di garantire prioritariamente la continuità
      degli interventi pubblici e privati già in atto  "di snellire le procedure di erogazione che possono essere
          fatte dalla Regione, direttamente ai soggetti di cui all'art. 34, I comma" e di realizzare il riequilibrio territoriale nei livelli
      di erogazione dei servizi socio-assistenziali con riferimento particolare alla dimensione
      demografica del bacino di utenza e tenendo altresì conto dell'ampiezza del territorio;
      b) fra le U.SS.L., per il finanziamento dei piani territoriali di cui al
      precedente articolo 25, tenendo conto dei risultati conseguiti nell'attuazione dei
      programmi, nel corso dell'anno precedente.
      2. In attesa del piano assistenziale regionale, la Giunta regionale, entro il
      30 settembre, predispone il piano regionale annuale socio-assistenziale. Il piano é
      approvato dal Consiglio regionale, unitamente al bilancio di previsione dell'anno cui si
      riferisce.
      3. Nella formulazione del piano di riparto del fondo regionale, un'aliquota
      può essere riservata ad attività promozionali di sperimentazione e di assistenza tecnica agli
      Enti locali o alla realizzazione di iniziative e interventi straordinari da parte della
      Regione-Assessorato Servizi Sociali.
      Art. 45
      1. Per l'esercizio 1987, ai fini della predisposizione del piano annuale
      regionale socio-assistenziale di cui all'articolo 44 i piani di cui agli articoli 24 e 25
      della presente legge, devono essere inviati alla Regione entro il 31 gennaio 1987.
      TITOLO VIII
      NORME TRANSITORIE
      Art. 46
      (Progetti-obiettivo)
      1. La Regione, le U.SS.L. e i Comuni, nell'ambito dei rispettivi piano
      territoriali di intervento, formulano progetti-obiettivo miranti a prevenire e rimuovere
      specifiche situazioni emarginanti e a realizzare progetti sperimentali
      2. Nella stesura dei progetti-obiettivo si deve tenere conto, contestualmente,
      dei criteri di utilità, efficacia ed efficienza degli interventi risposta ai bisogni
      della popolazione, rendendo accessibile e fruibili i servizi a tutti i cittadini.
      3. Nella prima impostazione dei piani e nella formulazione dei
      progetti-obiettivo, deve essere data priorità ai seguenti interventi, nel rispetto delle
      specifiche esigenze territoriali individuate: 
      - maternità, infanzia ed età evolutiva; 
      - tutela sociale della popolazione anziana; 
      - interventi a favore di categorie emarginate o soggette a rischio di
      emarginazione; 
      - formazione d'aggiornamento professionale operatori socio-assistenziali.
      Art. 47
      1. In attesa dell'emanazione del regolamento regionale in ordine agli standards
      quali-quantitativi dei servizi previsti dalla presente legge, alle comunità
      educativo-assistenziale per minori e alle Case di riposo che superino i 50 ospiti, non
      sono consentite nuove ammissioni, rispetto a quelle accertate dall'Assessorato regionale
      ai Servizi Sociali alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
      2. I limiti di cui al precedente comma non si applicano agli Istituti o Enti
      che ospitano soggetti in condizioni di bisogno per fini esclusivamente scolastici.
      3. L'Istituto può offrire, al servizio residenziale, anche quello
      semiresidenziale, per cui é da considerarsi una struttura aperta al territorio.
      4. Le riconversioni strutturali socio-pedagogiche e degli istituti
      assistenziali che comportano investimenti finanzia risaranno ammesse al contributo
      regionale secondo le norme di ripartizione del fondo regionale per la gestione dei servizi
      socio-assistenziali di cui alla presente legge.
      Art. 48
      1. L'Assessorato regionale ai Servizi sociali curerà di comunicare ai Comuni
      di residenza l'elenco degli assistiti, distinti per strutture residenziali, presso cui
      sono ospiti e invitando gli stessi, ove possibile, a perseguire le finalità della
      presente legge.
      Art. 49
      1. Le U.SS.L. o i Comuni in relazione alle rispettive competenze, con l'entrata
      in vigore della presente legge, al fine di garantire la continuità delle prestazioni e
      dei servizi in atto, subentrano nella titolarità delle convenzioni allo stato esistenti.
      Art. 50
      1. Sono abrogate tutte le norme regionali relative alla programmazione, al
      finanziamento, alla organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali che
      risultino incompatibili con quella della presente legge.