1. La Regione Calabria, in attuazione dell'art. 56 dello Statuto, in
collaborazione col Ministero per i Beni culturali e ambientali e con gli Enti locali
interessati, promuove nel periodo 86-94, la realizzazione del progetto integrato
"Apprestamenti difensivi calabresi" ai fini del restauro della riscoperta e del
riuso della rete di torri costiere e castelli presenti sul territorio regionale nonché
della conservazione della cinta muraria.
2. Il progetto si articola in programmi triennali di interventi e prevede:
a) un insieme di iniziative coordinate alla valorizzazione e promozione del
patrimonio monumentale ed artistico della Calabria;
b) l'istituzione di un centro di formazione professionale per il recupero
monumentale ed edilizio;
c) la riqualificazione ambientale e turistica delle aree sulle quali insistono
gli apprestamenti difensivi.
3. I programmi triennali si attuano a mezzo di piani annuali di spesa.
4. Per le finalità di cui ai comma precedenti sono costituiti:
1) il Comitato tecnico-scientifico per la programmazione degli interventi
inerenti al progetto "Apprestamenti difensivi calabresi";
2) il servizio regionale per la promozione e valorizzazione dei beni culturali.
Art. 2
1. Il Comitato tecnico-scientifico è composti dai seguenti membri:
- l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione - Presidente;
- tre consiglieri regionali, di cui uno della minoranza, designati dalla
Commissione consiliare competente;
- il Sovrintendente regionale ai beni artistici, storici ed architettonici;
- due rappresentanti dell'Istituto Italiano dei Castelli;
- un rappresentante dell'ordine regionale degli Architetti;
- 4 docenti universitari di storia, storia dell'arte o del restauro o esperti
di beni culturali e ambientali, di programmazione regionale designati dagli organi
accademici delle Università calabresi.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario che dirige il servizio regionale per
i beni culturali.
Art. 3
1. Il Comitato tecnico-scientifico, sulla base degli elementi conoscitivi
forniti dal Servizio di cui all'art. 6 e tenendo conto delle destinazioni d'uso previste dai
Comuni interessati, elabora proposte di programmi triennali finalizzati al recupero dei
castelli e delle torri, nonché alla conservazione delle cinte murarie considerati dalla
Regione come un complesso di beni testimonianti la specificità della storia e civiltà
della Calabria.
2. Ogni programma prevede:
1) interventi coordinati al restauro e riuso dei castelli e torri costiere di
proprietà pubblica nonché al consolidamento delle cinte murarie;
2) incentivi ai privati per la conservazione degli apprestamenti difensivi
destinati totalmente o in parte ad usi socialmente utili;
3) iniziative rivolte alla realizzazione e promozione di itinerario turistico -
culturali ;
4) attività dirette alla riqualificazione territoriale e turistiche delle aree
in cui insistono i beni;
5) misure per l'acquisizione ai fini pubblici di torri e castelli di proprietà di privati;
6) programmi di formazione per maestranze, operatori e quadri abilitati al
recupero edilizio ed alla promozione culturale e turistica.
3. Il programma è predisposto dall'Assessore regionale alla Pubblica
Istruzione, d'intesa con l'Assessore regionale al Turismo, ed è approvato, previo parere
della competente Commissioni consiliare regionale, dalla Giunta regionale.
"Qualora la competente Commissione non provveda entro novanta
giorni dalla richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito".
Art. 4
1. I piani annuali di attuazione sono predisposti ed approvati con le procedure
di cui all'art. 3, tenuto conto dei progetti di massima elaborati dai Comuni interessati o
da privati che intendono accedere ai finanziamenti previsti nel successivo art. 8
Art. 5
1. I programmi ed i piani predisposti dal Comitato tecnico-scientifico ed
approvati dalla Giunta regionale sono autorizzati dalla Sovrintendenza regionale per i
beni storici architettonici ed artistici, congiuntamente ai singoli progetti predisposti
dagli Enti e dagli altri soggetti richiedenti.
2. Nel termine di 30 giorni dalla autorizzazione i programmi ed i piani sono
approvati dal Consiglio regionale.
Art. 6
1. È istituito presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione il Servizio
regionale per la catalogazione e valorizzazione dei beni culturali composto da:
- un dirigente di settore;
- 2 funzionari con la qualifica di esperti;
- 3 funzionari con la qualifica di collaboratori;
- 3 operatori con la qualifica di assistenti o agenti tecnici.
2. Al servizio collaborano, quali consulenti, 6 esperti, di cui:
- 1 con laurea in Architettura;
- 1 con laurea o diploma in informatica
- 1 con laurea in storia;
- 1 con laurea in storia dell'arte;
- 1 con laurea in lettere con perfezionamento in storia delle tradizioni
popolari;
- 1 con laurea in archeologia.
3. La Regione conferisce agli aspetti un incarico di consulenza annuale che non
può essere rinnovato per una sola volta.
Art. 7
1. Il servizio, di cui al precedente articolo ha il compito di:
a) acquisire gli elementi conoscitivi inerenti alla elaborazione dei piani
triennali;
b) costituire una banca dati sui beni archeologici monumentali, storici,
ambientali e demoantropologici della Calabria;
c) svolgere attività e campagne informative e promozionali;
d) raccogliere dati per la elaborazione del catalogo regionale dei beni
culturali ed ambientali;
e) fornire agli organi regionali di programmazione dati e conoscenze nel
settore dei beni culturali.
Art. 8
. I finanziamenti per l'attuazione del progetto "Apprestamenti difensivi
calabresi" in ordine al recupero dei singoli manufatti sono corrisposti dalla
Regione, secondo le previsioni di spesa dei piani triennali, direttamente ai Comuni che
provvedono alla loro utilizzazione finalizzata, nel rispetto della normativa regionale e
nazionale sugli appalti.
"Le provvidenze che la regione attribuisce ai Comuni per il
recupero e la valorizzazione dei beni di proprietà pubblica sono costituite da contributi
in conto capitale fino a 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile".
2. Le provvidenze che la Regione attribuisce ai Comuni per il recupero e la
valorizzazione dei beni di priorità pubblica sono costituite da contributi in conto
capitale nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e prestazioni di
garanzia sui mutui eventualmente contratti.
3. La spesa ammissibile comprende anche quella per l'eventuale acquisto di
opere fortificate.
4. Per i beni di proprietà privata le provvidenze regionali sono costituite da
contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e da
garanzie per capitale ed interesse sui mutui eventualmente contratti per realizzare il
recupero, fino ad altro 40 per cento della spesa, a condizione che sia prevista una desti
nazione del bene monumentale, totale o parziale, per fini socialmente utili per un periodo
non inferiore ad un decennio.
Art. 9
1. Sulla base dei piani triennali la Giunta regionale a seguito di trattative
private, può stipulare con soggetti pubblici e privati contratti di sponsorizzazioni a
fini promozionali e pubblicitari del progetto e dei soggetti medesimi.
2. A tal fine i contratti devono prevedere da parte dei soggetti sponsorizzati
il versamento alla Regione di un corrispettivo monetario o la fornitura di specifici
servizi.
Art. 10
(Omissis)