(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 19 giugno 1986, n. 24
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1986 e pluriennale 1986- 1988 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).
(Pubbl. in Boll. Uff. 27 giugno 1986, n. 37)

Rubrica I
SERVIZI GENERALI

Art. 1

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 800.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 5 aprile 1983, n. 13 "Norme di attuazione dello Statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i "referendum" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 200.000.000.

Rubrica II
TERRITORIO

Art. 2

1. Per il finanziamento dell'ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24 maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 200.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 marzo 1985, n. 9 "Esercizio della navigazione da diporto sui laghi naturali ed artificiali della Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 300.000.000.

3. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata alle seguenti iniziative:

a) per le iniziative previste dall'art 6 lire 250.000.000;

b) per le iniziative previste dall'art 7 lire 50.000.000.

Art. 3

1. Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art 3 I comma - lett. a),c) e d) - e all'art. 4, I comma, della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autotizzata per il triennio 1986-1988 la spesa complessiva di L. 3.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1986.

2. Per favorire l'accesso degli Enti locali e delle loro Associazioni alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di opere di interesse regionale, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1986 illimite di impegno di lire 5.000.000.000.

3. L'entità del contributo regionale in annualità, di cui al precedente comma, è determinato con successiva legge regionale.

4. Per gli interventi in materia di opere stradali di cui all'art. 3, primo comma lett. f) e g) - e all'art. 4 primo comma - lett. a) e b) - della legge regionale 10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1986-1988 la spesa complessiva di L. 2.050.000.000 di cui L. 750.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986.

5. Il contributo chilometrico annuo di L. 1.000.000 - di cui all'art. 7 della legge regionale 28 giugno 1984, n. 15 è aumentato a L. 1.250.000 a decorrere dal 1 gennaio 1986.

Art. 4

1. Al fine di realizzare la sede del Consiglio regionale in Reggio Calabria è autorizzata per il triennio 1986/1988 la spesa complessiva di lire 25.000.000.000 di cui L. 3.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1986.

Art. 5

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 settembre 1978, n. 13 "Norme per le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti", e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 10.000.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 24 marzo 1982, n. 7 "Fondo per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende pubbliche e private che esercitano pubblici esercizi di trasporto locali", e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 56.431.090.000.

3. Lo stanziamento di L. 1.500.000.000 di cui al cap. 2222108 della spesa è destinato alla erogazione alle aziende di trasporto pubblico e private dei contributi di esercizio, a suo tempo non corrisposti, in relazione al servizio svolto negli anni 1979, 1980 e 1981.

4. Ferma restando la normativa vigente in materia di rilascio degli abbonamenti preferenziali, a decorrere dal 1 gennaio 1987 sono abrogati il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale 16 maggio 1981, n. 7 il II e III comma del l'art. 2 della legge regionale 11 luglio 1983, n. 22 ed ogni altra disposizione incompatibile con la disciplina contenuta nel presente articolo.

Art. 6

1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità montane - per il pagamento delle competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 29/01/1974, n. 4, nonchè per il finanziamento delle spese generali di funzionamento - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 1.800.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31/05/1978, n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.

Art. 7

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16/04/1977, n. 13 "Interventi diretti ad agevolare l'insediamento del le piccole e medie imprese produttive" è autorizzata per il triennio 1986/1988 la spesa complessiva di lire 3.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1986.

Rubrica III
ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO

Art. 8

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26/05/1979, n. 8 "Soppressione dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai Comuni delle funzioni in materia di promozione educativa e culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 400.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19/04/1985, n. 17 "Norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 2.000.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19/04/1985, n. 16 "Norme per gli interventi in materia di promozione culturale" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 1.300.000.000.

4. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 16 "Contributi alle Comunità montane, ai Comuni e Consorzi di Comuni per l'attività divulgative della cultura e della informazione televisiva" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 300.000.000.

5. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 2 "Provvedimenti a favore delle scuole e delle Università calabresi per contribuire allo sviluppo della coscienza civile e democratica nella lotta contro la criminalità mafiosa" è autorizzata per lo esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 500.000.000.

6. Per l'attuazione delle finalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 "Istituzione del centro di ricerca e di documentazione Melissa" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 50.000.000.

Art. 9

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3/06/1975, n. 30 "Finanziamento per l'edilizia scolastica minore" è autorizzata per il triennio 1985/1987 la spesa complessiva di L.3.000.000.000 di cui L. 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1986.

Art. 10

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8/05/1985, n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio", è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 40.000.000.000.

Art. 11

1. Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'Università degli studi della Calabria e all'Università degli studi di Reggio Calabria, ai sensi della legge regionale 30/11/1977, n. 29 e della legge 14/8 1982, n. 590 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 4.500.000.000 di cui L. 1.700.000.000 da destinare con specifico vincolo all'Università degli studi della Calabria, quale saldo anno 1985 e quota anno 1986, al fine di assicurare la continuità dei trasporti interessanti i collegamenti tra la sede dell'Università medesima e la città di Cosenza.

2. L'espressione "Istituto Universitario Statale di Architettura di Reggio Calabria" ricorrente nella legge regionale 30 novembre 1977, n. 29 è sostituita dalla espressione "Università degli Studi di Reggio Calabria".

Art. 12

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12/11/1984, n. 32 "Diritto allo studio universitario" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 4.500.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 14 aprile 1986, n. 14 "Interventi per l'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario", è autorizzata per il triennio 1986/988 la spesa complessiva di L.2.500.000.000 di cui L. 300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1986

Art. 13

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 12/11/1984, n. 31 "Interventi regionali per la formazione e lo sviluppo dello sport e del tempo libero" è autorizzata per il triennio 1986/1988 la spesa complessiva di L. 6.200.000.000 di cui L. 3.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1986

2. Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

a) per le iniziative previste dall'art 9 L. 500.000.000 di cui L. 300.000.000 a carico del bilancio per l'esrcizio 1986;

b) per le iniziative previste dall'art 11 L. 3.200.000.000 di cui lire 1.400.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986;

c) per le iniziative previste dall'art 19 L. 650.000.000 di cui L. 450.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986;

d) per le iniziative previste dall'art 20 L. 1.000.000.000 di cui lire 400.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986;

e) per le iniziative previste dall'art 24 L. 850.000.000 di cui L. 450.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986.

Rubrica IV
SICUREZZA SOCIALE

Art. 14

1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zooprofilattico sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23/01/1979, n. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 300.000.000.

Art. 15

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17/08/1984, n. 22 "Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossico dipendenze" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 300.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 8 settembre 1977, n. 26 "Norme sull'istituzione dei consultori familiari" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 2.000.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 dicembre 1974, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 200.000.000.

Art. 16

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27/08/1973, n. 12 "Disciplina degli asili nido" è autorizzata per il biennio 1987/1988 la spesa complessiva di L. 1.000.000.000.

Art. 17

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22/05/1980, n. 10 "Norme per la promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di centri d'incontro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 1.000.000.000.

2. Soddisfatte tutte le esigenze relative alle funzioni già di competenza degli Enti soppressi, ai sensi dell'art. 1 bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641, i fondi residui stanziati sul cap. 4331102 della spesa possono essere utilizzati anche per gli interventi di cui agli artt. 22, 23 e 118 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 18

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 18/06/1984, n. 14 "Previdenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 200.000.000.

2. Alla categoria dei sordomuti è concesso il diritto di libera circolazione su gli automezzi di linea regionale, ai sensi della legge regionale 28 marzo 1985, n. 14 e successive modificazioni.

Art. 19

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3/09/1984, n. 28 "Superamenti dell'emarginazione dei cittadini portatori di handicap" è autorizzata per lo esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 3.000.000.000.

Art. 20

1. Per le finalità di cui alla legge 16/05/1981, n. 5 "Interventi in favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro famiglie" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 2.000.000.000.

Rubrica V
AGRICOLTURA

Art. 21

1. Ai fini di attuare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art.12 del la legge 28 febbraio 1986, n. 4 i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1986, previsti in complessi ve L. 72.446.000.000, sono destinati alle seguenti iniziative:

a) L. 1.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 22 della presente legge;

b) L. 18.946.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 29 della presente legge;

c) L. 500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 30 della presente legge;

d) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 28 della presente legge;

e) L. 3.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 31 della presente legge;

f) L. 22.500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 25 della presente legge;

g) L. 23.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 32 della presente legge;

h) L. 500.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 28 della presente legge;

i) L. 1.000.000.000 per le iniziative previste dal successivo art. 23 della presente legge.

2. In relazione a quanto stabilito dallo art. 19 ultimo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, la quota parte di lire 5.200.000.000 dei fondi ancora disponibili sul cap. 5223205 della spesa assegnati alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 7, lett. b), della legge 9 maggio 1975, n. 153 - sono destinati quanto a L. 4.000.000.000 agli interventi previsti dall'art. 6, lett. d) (cap. 5114101 della spesa), quanto a lire 400.000.000 agli interventi previsti dall'art. 6, lett. e) (cap. 5114102 del la spesa), quanto a L. 800.000.000 agli interventi previsti dall'art. 8, lett. e) (cap. 5115103 della spesa), della medesima legge 9 maggio 1975, n. 153.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa dopo l'entrata in vigore della presente legge e di quella di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1986.

Art. 22

1. Per gli interventi di cui all'art. 5 della legge regionale 3/06/1975, n. 26 "Interventi nel settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" è autorizzata per lo esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 1.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 23

1. Ai fini di consentire la realizzazione di progetti di sperimentazione nel settore agricolo è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 5/02/1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 600.000.000.

Art. 24

1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC "Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria" - ai sensi dello art. 10 lett. a) della legge regionale 14/12/1978, n. 28 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 54.000.000.000, di cui lire 10.000.000.000 da destinare alla gestione degli impianti industriali e delle strutture commerciali.

2. Ai fini della concessione di un contributo straordinario della Regione a favore dell'ESAC "Ente regionale di Sviluppo Agricolo in Calabria" per la definizione dei rapporti finanziari con la Soc. SOMESA e per l'attuazione del piano relativo al risanamento del settore saccarifero - predisposto dal Ministero Agricoltura e Foreste ed approvato dal CIPE con delibera del 30/05/1985 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 11.000.000.000.

3. A partire dal 1986 all'ESAC - Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria - è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale. Le eventuali assunzioni, per esigenze stagionali e straordinarie, inerenti alle attività previste dall'art. 6 della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28, dopo aver esperito tutte le possibilità offerte dalla mobilità del personale medesimo, non possono superare i livelli raggiunti nell'anno 1985.

4. A partire dall'entrata in vigore della presente legge, si fa obbligo allo ESAC - Ente regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria - a tenere distinta contabilmente ed operativamente, la gestione delle proprie attività d'istituto da quella di cui all'art. 6 della legge regionale 14/12/1978, n. 28, iscrivendo nel bilancio dell'Ente medesimo esclusivamente l'eventuale utile o perdita di esercizio.

5. La gestione delle attività previste dal succitato art. 6, in attesa di una diversa sistemazione giuridica ed economica, è affidata al Comitato Esecutivo dell'ESAC che si avvale operativamente di tre esperti - dotati di particolare competenza ed esperienza negli specifici settori - nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente medesimo.

6. Il Comitato esecutivo dell'ESAC, avvalendosi degli esperti di cui al precedente comma, è tenuto a predisporre entro sei mesi un piano,  "o piani stralci inerenti singoli impianti" da approvarsi dal Consiglio regionale, per la definitiva sistemazione sul mercato delle attività temporaneamente affidate allo Ente ai sensi del succitato art. 6, ed a presentare trimestralmente alla Giunta regionale e per suo tramite al Consiglio regionale una relazione sull'andamento della gestione e successivamente sull'attuazione del piano di definitiva sistemazione.

7. In attesa della nomina del Consiglio di Amministrazione, le funzioni e le attività di cui ai precedenti commi sono svolte dal Commissario straordinario, nominato ai sensi del quarto comma dell'art. 22 della legge 14/12/1978, n. 28

Art. 25

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17/09/1974, n. 16 "Incentivi per lo sviluppo della zootecnia" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 22.500.000.000 finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - di cui lire 2.500.000.000 quale limite di impegno per concorso negli interessi sui mutui per il potenziamento delle strutture, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge regionale.

2. La percentuale del 75%, prevista dall'art. 4 della succitata legge regionale 17 settembre 1974, n. 16, è elevata al 90%.

Art. 26

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3/09/1984, n. 29 "Norma per lo sviluppo dell'apicoltura" è autorizzata per il triennio 1986-1988 la spesa complessiva di L. 800.000.000 di cui L. 200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1986.

Art. 27

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22/05/1981, n. 8 "Benefici in favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani" è autorizzata per il triennio 1986-1988 la spesa complessiva di lire 700.000.000 di cui L. 300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1986.

2. Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

a) per le iniziative previste dall'art 6 L. 190.000.000 di cui L. 60.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986;

b) per le iniziative previste dallo art. 10 lett. a), L. 60.000.000 di cui L. 30.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986;

c) per le iniziative previste dall'art 10, lett. b), L. 80.000.000 di cui lire 30.000.000 a carico del bilancio per lo esercizio 1986;

d) per le iniziative previste dall'art 10, lett. c), L. 35.000.000 di cui lire 15.000.000 a carico del bilancio per lo esercizio 1986;

e) per le iniziative previste dall'art 18 L. 300.000.000 di cui L. 150.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986;

f) per le iniziative previste dall'art 21 L. 35.000.000 di cui L. 15.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986.

Art. 28

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 "Sviluppo della cooperazione agricola" e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6/06/1980, n. 32 "Mutui a tasso agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 1.000.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 29

1. Per gli interventi di cui agli artt. 1 - 2 e 4 della legge regionale 2/06/ 1980, n. 21 "Interventi a favore della agricoltura-credito agrario e di esercizio" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 18.946.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dello art. 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 28 maggio 1984, n. 13 "Assestamento delle passività delle aziende agricole colpite dalla prolungata siccità" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 500.000.000.

Art. 30

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 20 "Istituzione fondo regionale per le calamità naturali" è autorizzata per lo esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dello art. 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 31

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17/09/1974, n. 17 "Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 3.500.000.000, finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dello art. 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 32

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3/06/1975, n. 25 "miglioramenti fondiari" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 23.000.000.000 - finanziata con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 - di cui L. 3.000.000.000 quale limite di impegno per il concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge regionale.

Art. 33

1. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione dei progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - ai sensi dei Regolamenti CEE nn. 17/64, 355/77 e 1361/78 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 2.000.000.000.

Art. 34

1. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle infrastrutture in talune zone rurali - ai sensi del Regolamento CEE n. 1760/78 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 4.000.000.000.

Art. 35

1. I fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 27/12/1977, n. 984 ed utilizzati per le finalità previste dalla legge medesima, possono essere destinati per la concessione di contributi in conto capitale.

Rubrica VI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE

Art. 36

1. Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità montane, ai sensi della legge regionale 22/05/1980, n. 9, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 200.000.000.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 30 aprile 1984, n. 7 "partecipazione della Regione alla Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 3.000.000.000.

Art. 37

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17/09/1974, n. 12 "Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana" è autorizzata per il triennio 1986-1988 la spesa complessiva di L. 5.500.000.000 di cui L. 3.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1986

2. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento al la dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane - ai sensi della legge regionale 28/05/1975, n. 21 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 500.000.000.

Art. 38

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2/06/1980, n. 25 "Interventi diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane" è autorizzata per il triennio 1986- 1988 la spesa complessiva di lire 2.600.000.000 di cui L. 600.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1986.

2. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 agosto 1984, n. 25 "Interventi a favore dei consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 1.200.000.000.

3. Per gli interventi di cui alla legge 4 aprile 1986, n. 13 "Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 400.000.000.

Art. 39

1. Ai fini di realizzare nel settore del turismo gli interventi di cui alla legge 17/05/1983, n. 217, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanzia rio 1986, previsti in complessive lire 7.057.982.000, sono destinati alle seguenti iniziative:

a) per le iniziative previste dall'art 67 della legge regionale 28/03/1985, n. 13 L. 3.400.000.000, di cui al capitolo 6133104 della spesa;

b) per le iniziative previste dall'art 68 della legge regionale 20/03/1985, n. 13 L. 164.123.000, di cui al capitolo 6124206 della spesa;

c) per le iniziative previste dal successivo art. 40 della presente legge L. 1.300.000.000;

d) per il pagamento del contributo annuo costante in conto capitale - concesso ai sensi degli art. 1 e 2 della legge regionale 2/06/1980, n. 23 - lire 2.193.859.000, di cui al cap. 8047301 della spesa.

2. I fondi residui stanziati sul capitolo 6124204 della spesa sono utilizzati per le iniziative previste dall'art. 68 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13.

3. La legge regionale 14 settembre 1981, n. 17 e le successive modifiche ed integrazioni sono abrogate.

Art. 40

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3/09/ 1984, n. 26 "Incentivi per la valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di L. 1.300.000.000.

2. Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti iniziative:

a) per le iniziative di cui all'art. 2 lett. a), L. 1.100.000.000;

b) per le iniziative di cui all'art. 2 lett. b), L. 200.000.000.

Art. 41

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 21/03/ 1983, n. 10 "Norme per l'incentivazione del flusso turistico attraverso trasporti aerei, ferroviari e su gomma" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986 la spesa di lire 1.200.000.000.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42

1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 22/05/1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che discipli nano gli interventi.

2. In tal caso - a norma degli artt. 53 e 54 della legge regionale 22/05/1978, n. 5 - possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al successivo art. 43, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale parte spesa - da riservare al finanziamento dei progetti d'intervento.

3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a quelle d'impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere lo obbligazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 53 della citata legge regionale 22/05/1978, n. 5.

Art. 43

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonchè quelle riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2/05/1978, n. 3.

Art. 44

1. In conformità dell'art. 56 della legge regionale 22/05/1978, n. 5, le proposte di legge e di deliberazione programmatica nonchè ogni altro atto che possa comportare oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto dell'Assessore al Bilancio e alla Programmazione prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

2. L'Assessore al Bilancio e alla Programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.

Art. 45

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ammontanti a complessive lire 350.735.072.000 nel triennio 1986-1988 di cui L. 310.035.072.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1986 - si fa fronte a norma del secondo comma dello art. 4 della legge regionale 22/05/1978 n. 5 con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio pluriennale 1986-1988, nel rispetto delle destinazioni indicative definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale in termini finanziari, e nel documento programmatico, in termini economico-descrittivi.

2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:

- quanto a L. 170.650.000.000 con risorse proprie della Regione;

- quanto a L. 34.150.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art.9 della legge 16 maggio 1970,n.281;

- quanto a L. 145.935.072.000 con risorse derivanti dalle leggi a contenuto particolare 10.4.1981,n.151, 17.5.1983,n.217 e 22.12.1984,n.887.

3. La tabella "A" allegata alla presente legge, (Omissis) fornisce la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di bilancio, nonchè ai programmi di spesa.

Art. 46

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.