LEGGE REGIONALE 4 aprile 1986, n. 13
Costituzione Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria e approvazione Statuto.
(Pubbl. in Boll. uff. 13 giugno 1996, n. 59)Art. 1
1. La Regione promuove la costituzione dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio con sede a Reggio Calabria, già Fiera Internazionale delle attività agrumarie delle essenze e degli oli, a norma del l'art. 2, III comma, del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, dell'art. 51 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616, e per gli effetti di cui all'art. 2 del R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607.
Art. 2
1. L'Ente Autonomo Fiera di Reggio ha lo scopo di organizzare la rassegna internazionale delle attività agrumarie, del le essenze o degli oli, nonché fiere ed esposizioni merceologiche riferite a settori significativi dell'economia meridionale, adottando tutte le iniziative conseguenti allo scopo, per lo svolgimento delle attività culturali, informative e divulgative connesse e che attengono comunque allo sviluppo economico e sociale della Regione.
2. L'Ente non ha fini speculativi e svolge unicamente attività di pubblico interesse.
Art. 3
1. È approvato lo Statuto dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio nel testo di cui all'allegato "A".
2. L'Ente è sottoposto alla vigilanza ed al controllo della Regione ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 4
1. La Regione partecipa alla formazione del capitale di fondazione dell'Ente Autonomo Fiera di Reggio Calabria con la somma di L. 100.000.000 ed alle spese di funzionamento con il contributo annuo di L. 300.000.000.
2. Il contributo annuale alle spese di funzionamento a carico del Comune di Reggio Calabria sarà stabilito dal Consiglio comunale.
Art. 5
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1986 in lire 400.000.000, si farà fronte, per lire 300.000.000, con la disponibilità di cui al cap. 6132104, e, per L. 100.000.000 con la disponibilità di cui al capitolo 6132101 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1986.
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.