Art. 1
(Oggetto della legge)
1. Con riferimento agli adempimenti di cui al piano regionale di risanamento
delle acque, previste dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive
modifiche ed integrazioni, la presente legge istituisce una fase sperimentale per la
disciplina degli scarichi delle cantine e delle imprese che esercita no attività di
trasformazione e di valorizzazione della produzione olivicola anche se non siano inserite
con carattere di normalità e di complementarietà funzionali nel ciclo produttivo
aziendale, indipendentemente quindi dalla provenienza della materia prima lavorata.
Art. 2
(Istituzione di consorzi per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue
prodotte dalle imprese che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione della
produzione olivicola e vinicola)
1. Per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue da parte delle
imprese che esercitano attività di trasformazione e valorizzazione per la produzione
olivicola e vinicola, la Regione individua anche nei consorzi
fra imprese singole e associate, costituite o da costituire al fine della depurazione
delle acque reflue, i soggetti responsabili della depurazione di tali acque da realizzare
tramite impianti comprensoriali utilizzando anche quelli già esistenti o in costruzione.
2. La Regione Calabria esercita la vigilanza sui soggetti muniti di
personalità di diritto privato di cui al precedente capoverso, denominati
"Consorzi", al fine di garantire il coordinamento degli interventi, la
economicità della gestione e il recupero di materie utilizzabili.
3. A tal fine viene istituito presso la Regione un registro dei Consorzi
costituiti ai sensi della presente legge nel quale saranno elencati, per singolo
comprensorio, da delimitarsi su parere del l'assessore all'agricoltura, i Consorzi stessi,
nonché i dati caratteristici principali.
4. L'iscrizione al suddetto registro si attua con deliberazione della Giunta
regionale; a tal fine i Consorzi dovranno presentare alla Regione lo statuto costitutivo,
l'elenco degli aderenti ed i volumi delle acque di scarico da smaltire.
5. La normativa di cui al comma precedente non è vincolante per i titolari
delle cantine vinicole.
Art. 3
(Recapito degli scarichi)
1. Gli scarichi degli insediamenti di cui all'art. 1 e dei consorzi di cui al
l'art. 2, sono ammessi: - nei corpi idrici superficiali, sia interni che marini; - negli
strati superficiali del suolo, intendendosi per strato superficiale quello immediatamente
collegato alla superficie nel quale hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione
ed al la utilizzazione degli elementi fertilizzanti; - nel sottosuolo, limitatamente alle
unità geologiche profonde e solo nei casi in cui non esistano alternative tecnicamente ed
economicamente valide nonché alle condizioni di cui all'allegato 5) della deliberazione 4
febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela dell'acqua dall'inquinamento.
TITOLO II
INSEDIAMENTI CON TRATTAMENTO E SCARICO AUTONOMO
Art. 4
(Denuncia dello scarico e domanda di autorizzazione)
1. I titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti nuovi di cui
all'art 1 sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione prima di attivare gli scarichi
medesimi.
2. I titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti esistenti di cui
all'art. 1 sono tenuti a denunciare la loro posizione, ai sensi dell'art. 15, comma primo
della legge 10 maggio 1976, n. 319 ed a presentare la domanda di autorizzazione allo
scarico all'autorità comunale territorialmente competente, in relazione al luogo di
recapito, nei modi e nei tempi da essa disposti e comunque entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
3. La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dalla puntuale
precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in
atto secondo un modulo regionale da deliberarsi. Dovrà, inoltre, essere indicata l'esatta
ubicazione del punto di scarico, ed il suo recapito, nonchè, ove prescritto, il programma
dettagliato di adeguamento degli scarichi ai limiti ed alle prescrizioni della presente
legge.
4. L'autorità comunale che riceve la domanda di autorizzazione del titolare
dell'insediamento esistente, rilascia l'autorizzazione salvo che accerti la esistenza di
gravi motivi ostativi di carattere igienico-sanitario ovvero che le modalità in atto
dello scarico non siano consentite dalle norme vigenti. È fatta salva la facoltà del
titolare dello scarico di presentare soluzioni tecniche alternative ammissibili.
Art. 5
(Modificazioni dell'insediamento)
1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge 24 dicembre 1979, n. 650
sostitutivo dell'art. 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, i titolari degli insediamenti
soggetti ad ampliamenti, a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro
luogo, successivamente alla entrata in vigore della presente legge, devono richiedere,
prima dell'attivazione degli scarichi relativi, una nuova autorizzazione all'autorità
comunale competente.
2. A tale autorità è demendata la certificazione di insediamento nuovo, sulla
base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile, qualora,
in relazione a tutti gli accadimenti summenzionati, abbia origine uno scarico avente
caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico
preesistente.
Art. 6
(Controlli ed autorizzazioni comunali)
1. L'autorizzazione allo scarico, ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319 e
successive modifiche ed integrazioni è rilasciata dal Comune territorialmente competente
per i recapiti di cui allo art. 2, fatta salva, per le unità geologiche profonde, la
competenza della Regione.
2. Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dall'autorità
competente un'autorizzazione provvisoria allo scarico, nel rispetto delle prescrizioni
qualitative e temporali della presente legge.
4. L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro
sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda ritualmente documentata, fermo
restando il potere della autorità competente di revocare l'autorizzazione "ope
legis" o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del
caso.
5. In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalle vigenti
leggi, dalle norme consortili e dal piano regionale di risanamento, l'autorità competente
è tenuta a revocare l'autorizzazione allo scarico.
TITOLO III
INSEDIAMENTI ADERENTI A CONSORZI DI DEPURAZIONE
DELLE ACQUE DI SCARICO
Art. 7
(Denuncia dello scarico)
1. I Consorzi di cui all'art. 2 sono tenuti a denunciare la propria posizione
al Comune dove l'insediamento è ubicato ed alla Regione per l'iscrizione nel Registro dei
Consorzi prima di avviare l'attività e comunque entro tre mesi dalla loro costituzione.
2. In ogni caso non è ammessa l'apertura di nuovi scarichi autonomi se non in
regola con la presente legge.
3. La Regione stabilisce con propria delibera i modi per la presentazione delle
denunce.
Art. 8
(Modificazioni dell'insediamento)
1. I titolari degli insediamenti soggetti ad ampliamenti, a ristrutturazioni, o
la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all'entrata in vigore
della presente legge devono presentare una nuova denuncia agli enti competenti.
2. In ogni caso non è ammessa l'apertura di nuovi scarichi autonomi o la
modifica delle caratteristiche quali-quantitative se non in regola con la presente
disciplina degli scarichi.
Art. 9
(Controlli ed autorizzazioni)
1. La Regione ha facoltà di verificare l'effettiva natura dell'insediamento ai
sensi dell'art. 1 - quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690, e della delibera del
Comitato Interministeriale dello 8 maggio 1980, ed a comunicare al titolare dello scarico
e per conoscenza agli altri enti l'eventuale diversa qualifica dell'insediamento stesso e
lo obbligo di adeguarsi alla normativa pertinente.
2. Prima dell'autorizzazione definitiva viene rilasciata una autorizzazione
provvisoria.
3. L'autorizzazione provvisoria di adesione al Consorzio è richiesta dal
Consorzio stesso all'autorità competente per il controllo dello scarico, la quale
rilascia detta autorizzazione, informandone la Regione.
4. Detta autorità è tenuta a verificare l'effettiva natura dell'insediamento
quale definito dall'art. 1 della presente legge, autorizzando l'adesione definitiva al
Consorzio.
5. L'autorizzazione definitiva si intende concessa se non è rifiutata entro
tre mesi dalla data dell'autorizzazione provvisoria, fermo restando il potere della stessa
autorità di revocare l'autorizzazione.
TITOLO IV
REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI
Art. 10
(Insediamenti esistenti che non intendono aderire ai Consorzi)
1. Gli scarichi esistenti delle imprese di cui all'art. 1 sono soggetti alla
seguente regolamentazione: 1) nel caso di recapito in corpi idrici superficiali, sia
interni che marini, devono essere adeguati ai limiti di accettabilità previsti dalla
legge nazionale 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni;
2) nel caso di recapito sul suolo, nel rispetto delle norme tecniche per la
regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo di cui
all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977
e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria locale.
2. Lo smaltimento sul suolo dovrà comunque essere subordinato ad un
trattamento preliminare dei liquami con opere che consentano di ottenere livelli di
depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione
meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le
tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff, secondo quanto
specificato all'art. 11.
3. La massima quantità di liquame che può essere smaltita sul suolo ad uso
agricolo è di 720 mc/ha per anno con una punta massima giornaliera di 6 mc/ ha.
4. Nel caso il liquame venga smaltito su suolo non destinato ad uso agricolo,
la quantità massima ammissibile non può superare la metà dei valori indicati nel comma
precedente.
5. Su richiesta dell'autorità di controllo, il titolare dello scarico immesso
sul suolo dovrà presentare una relazione dettagliata all'indice di SAR,al pH, alla
conducibilità elettrica ed alla struttura del terreno.
6. In ogni caso non è ammesso lo smalti mento sul suolo di acque reflue
contenenti gli elementi e le sostanze di cui all'allegato A e/o con un pH superiore a 9 o
inferiore a 6. 3) Nel caso di recapito, in unità geologiche profonde, secondo i limiti
stabiliti dalla Regione e comunque non inferiori ai limiti di accettabilità di cui alla
tabella A della legge nazionale 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 11
(Opere di trattamento preliminari allo smaltimento sul suolo)
1. I liquami degli insediamenti con recapito sul suolo di cui all'art. 6 punto
1 dovranno essere raccolti e conservati prima dello spandimento, in bacini di accumulo
impermeabilizzati ovvero impermeabili per la natura del sito, dimostrata con indagine
geologica.
2. I bacini saranno costruiti e condotti in modo da non costituire pericolo per
la salute e l'incolumità pubblica e non provocare inquinamento delle acque sotterranee.
3. I bacini dovranno avere, entro 10 mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, le seguenti caratteristiche:
- la capacità utile complessiva non inferiore al volume di liquame prodotto
dall'insediamento in 4 mesi;
- l'articolazione in due scomparti separati, realizzati e condotti in modo tale da
garantire una permanenza effettiva del liquame, prima dello spandimento, non inferiore a
60 giorni;
- l'ubicazione degli stessi, se aperti, dovrà essere prevista in siti rispondenti alle
caratteristiche di cui al punto 1 dell'allegato 4 della delibera del Comitato dei Ministri
del 4-2-1977, salvo deroga.
Art. 12
(Scarichi nuovi, sia per insediamenti con scarico autonomo che per impianti di
trattamento consortili)
1. Gli scarichi degli insediamenti nuovi che recapitano in corpi d'acqua
superficiali, devono essere conformi sin dalla attivazione, ai limiti di accettabilità di
cui all'art. 10.
2. Nel caso di recapito sul suolo, devo no rispettare, sin dall'attivazione, le
disposizioni previste per gli insediamenti esistenti con scarico autonomo.
Art. 13
(Precauzioni relative al trasporto e allo smaltimento dei liquami sul suolo)
1. Lo scarico sul suolo adibito o meno ad uso agricolo delle imprese di cui al
l'art. 10 dovrà essere attuato in modo da assicurare una sua idonea dispersione ed
innocuizzazione e garantire che le acque superficiali e sotterranee, il suolo e la
vegetazione, non subiscano degradazione o danno.
2. È vietato lo spandimento dei liquami sui suoli agricoli a coltivazione
orticola in atto e i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte
dell'uomo.
3. Lo spandimento di liquami su suoli adibiti ad uso agricolo, il cui raccolto
sia destinato direttamente ad alimentazione animale è ammesso solo se i liquami non
contengono sostanze tossiche o bioaccumulabili.
4. Lo spandimento sul suolo agricolo è consentito purchè le immissioni siano
direttamente utili alla produzione agri cola e siano prive di sostanze tossiche
bioaccumulabili, non biodegradabili.
5. Adeguate sistemazioni idraulico-agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di
ruscellamento all'atto della somministrazione del liquame.
6. Lo spandimento inoltre non dovrà pro durre inconvenienti ambientali come
rischi per la salute pubblica e diffusione di aerosoli.
7. Le quantità di liquami per ettaro fissate nell'art. 10 potranno essere
modificate dall'autorizzazione comunale, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche
ed idrogeologiche del suolo e del sottosuolo, alla natura delle coltivazioni alle
caratteristiche qualitative del liquame.
8. Per quanto non previsto dalla presente disciplina, restano ferme le
disposizioni della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, allegato n. 5.
Art. 14
(Divieto di spandimento sul suolo)
1. Lo spandimento dei liquami degli insediamenti nuovi ed esistenti sul suolo
è vietato:
- nelle aree urbane;
- nelle aree di cava;
- nelle aree di rispetto dei corsi di acqua di cui ai Piani Regolatori Generali;
- nelle superfici golenali;
- nelle riserve naturali;
- nelle aree calanchive;
- nei parchi naturali salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. È altresì vietato, salvo deroghe del l'autorità comunale che
detterà prescrizioni specifiche nell'atto di autorizzazione:
- nelle aree con pendenze superiori al 15%;
- nelle aree franose e geologicamente instabili;
- nelle aree costituenti casse di e espansione fluviale;
- nelle aree agricole interne ai parchi naturali.
Art. 15
(Definizione di suolo agricolo ed individuazione dei siti per lo spandimento)
1. Per suolo adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie la
cui produzione vegetale, direttamente o indirettamente, è utilizzata per l'alimentazione
umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque è oggetto
di commercio.
2. Per suolo non adibito ad uso agricolo deve intendersi qualsiasi superficie
esclusa dalla definizione precedente di suolo agricolo, fatte salve le destinazioni che
potranno essere stabilite dalla programmazione agricola del territorio.
3. In attesa della individuazione dei siti atti allo smaltimento dei liquami e
dei fanghi, i Comuni potranno rilasciare autorizzazioni allo scarico sul suolo,
avvalendosi degli studi sul territorio già disponibili.
TITOLO V
NORME INTEGRATIVE
Art. 16
(Interventi integrativi o restrittivi dell'autorità sanitaria)
1. Le autorità sanitarie competenti potranno adottare, in aggiunta o in deroga
a quanto previsto dalla presente disciplina, specifici e motivati interventi restrittivi o
integrativi per quanto concerne le questioni relative agli usi
potabili dell'acqua, alla miticoltura, alla balneazione, alla protezione della salute
pubblica.
Art. 17
(Caratteristiche dei veicoli utilizzati per il trasporto delle acque reflue ai bacini
di accumulo o al trattamento consortile)
1. Il trasporto delle acque reflue ai bacini di accumulo di cui allo art. 11 o
al trattamento consortile deve essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezzati
e condotti in modo da evitare spandimenti ed emissioni durante il trasporto.
2. I veicoli devono recare ben visibile la descrizione indelebile della ragione
sociale della ditta o della denominazione dell'Ente che effettua il trasporto, nonchè
l'indicazione del tipo di carico
Art. 18
(Autorizzazione, documenti ed avviso dell'autorità di controllo)
1. I titolari degli insediamenti che si avvalgono del servizio di trasporto di
cui all'art. 17 debbono in ogni caso essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico,
ai sensi dell'art. 6.
2. I medesimi titolari, all'atto dell'affidamento del trasporto, sono tenuti ad
emettere su apposito modulo, predisposto dalla Regione, una dichiarazione indicante la
quantità, la qualità del carico, la lavorazione da cui esso proviene nonchè il
nominativo ed il recapito del destinatario.
3. Tale modulo è emesso in serie progressiva ed in triplice copia di cui una
resta in possesso del committente, la seconda del trasportatore e la terza del
destinatario i quali sono tenuti a conservarlo per almeno due anni.
4. Se il trasporto ha origine in località sita al di fuori dei confini del
territorio regionale, il trasportatore deve darne comunicazione all'autorità comunale
territorialmente competente con la indicazione del destinatario del carico.
Art. 19
(Cautele per il carico e il trasporto)
1. I committenti per il carico ed il trasporto devono osservare, durante le
operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite
dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie, in relazione
alle caratteristiche del carico, ad evita re che tali operazioni siano causa di danni
igienico-sanitari e/o ambientali. In caso di fuoriuscita delle acque reflue durante il
trasporto, la ditta è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei
danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle
autorità competenti.
Art. 20
(Centri di trattamento come insediamenti produttivi)
1. I centri pubblici o privati di trattamento, recupero e smaltimento delle
acque reflue, sono considerati ai fini della presente legge, insediamenti produttivi e,
come tali, sottoposti alla disciplina della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive
modifiche qualora diano luogo a scarichi nei corpi idrici e nel sottosuolo.
2. I titolari di tali insediamenti, oltre all'obbligo della conservazione dei
documenti di cui all'art. 18, sono comunque obbligati a tenere un apposito registro
predisposto e fornito dalla autorità di controllo, in cui dovranno
essere annotate la qualità, la quantità e la provenienza dei reflui accettati, nonchè
le caratteristiche, la quantità e la destinazione di quelli smaltiti.
Art. 21
(Validità della disciplina)
1. La presente validità di disciplina viene istituita in via sperimentale con
validità di anni sei dalla entrata in vigore della presente legge.
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE
Art. 22
(Istituzione di un registro provvisorio dei Consorzi)
1. Nelle more del perfezionamento costitutivo dei Consorzi di utenti, la
Regione predispone un apposito registro provvisorio dei Consorzi.
2. Presso tale registro vengono elencati i titolari delle imprese di cui
all'art 1 che presentano la denuncia richiedendo l'adesione a costituendi Consorzi nei
tempi di cui all'art. 7.
3. In via transitoria, i titolari delle denuncie vengono raggruppati secondo
ambiti territoriali, facenti capo ad altrettanti centri depurativi, che saranno definiti
dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo.
4. Dei predetti raggruppamenti e dei centri depurativi cui faranno capo i
Consorzi, sarà data comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati, al fine di agevolare
la costituzione di nuovi Consorzi o l'adesione a Consorzi preesistenti, costituiti a tal
fine.
Art. 23
(Proroga nell'adeguemento alla disciplina degli scarichi)
1. Ai titolari degli insediamenti esistenti di cui all'art. 1 i cui scarichi
trovano recapito in corsi d'acqua superficiali e che abbiano presentato la denuncia di
adesione ai Consorzi di cui all'art. 7 nei tempi previsti, viene concessa una proroga
nell'adeguamento alla presente disciplina degli scarichi fino alla data del 10 giugno
1986.