LEGGE REGIONALE 28 marzo 1985, n. 12
Delega in materia di agricoltura -Proroga dei termini.
(Pubbl. in Boll. Uff. 4 aprile 1985, n. 25)

Art. 1

1. Le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, delegate con legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, continuano ad essere esercitate dagli organi regionali competenti fino all'approvazione di una nuova legge delega in materia di agricoltura.