LEGGE REGIONALE 28 marzo 1985, n. 12
Delega in materia di agricoltura -Proroga dei termini.
(Pubbl. in Boll. Uff. 4 aprile 1985, n. 25)
Art. 1
1. Le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, delegate con
legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, continuano ad essere esercitate dagli organi regionali
competenti fino all'approvazione di una nuova legge delega in materia di agricoltura.