LEGGE REGIONALE 14 marzo 1985, n. 11
Definizione rapporto di lavoro personale precario.
(Pubbl. in Boll. Uff. 19 marzo 1985, n. 18)

Art. 1

1. Il personale precario chiamato presso gli uffici provinciali dell'agricoltura e dell'alimentazione per la gestione di funzioni delegate dalla Cassa per il Mezzogiorno e dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, in materia di progetti speciali, presso il Centro di orientamento professionale, nonché presso l'Ufficio gestione acquedotti, il Centro elaborazione dati e l' Assessorato all'artigianato, sede di Reggio Calabria, per compiti di istituto, in servizio alla data del 31 dicembre 1983 e nelle condizioni di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n.230, continua ad essere mantenuto in servizio con il trattamento previsto dalla legge regionale n. 34 del 22 novembre 1984 per il livello IV.

Art. 2

1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 2 miliardi per l'esercizio 1985, si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativa allo esercizio 1985.

2. Per gli oneri successivi si farà fronte con gli stanziamenti che risulteranno iscritti sui competenti capitoli di bilancio.