Art. 1
1. La Giunta regionale č autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione
per l'anno 1985 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1985, allo esercizio
provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del
bilancio 1985 in corso di esame.
2. Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo č autorizzato l'utilizzo
degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli
interventi di cui ai capitoli 2233202 - 3222104 - 5132204.
3. Nei limiti dei tre dodicesimi č altresė autorizzato l'esercizio
provvisorio del bilancio dell'Azienda foreste demaniali per l'anno 1985, annesso al
bilancio regionale.
4. L'ESAC (Ente Regionale di sviluppo agricolo della Calabria) č autorizzato -
fino a quando il relativo bilancio di previsione per l'anno 1985, da annettere a quello
regionale, non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1985 - all'esercizio
provvisorio sulla base del proprio bilancio di previsione 1984 ed entro il limite mensile
di un dodicesimo dei singoli stanziamenti del medesimo bilancio 1984 con esclusione delle
spese che non trovano corrispondente entrata regionale o statale nell' anno 1985.
Art. 2
1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.