LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1985, n. 6
Procedura amministrativa per l'estinzione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza
e Beneficenza.
(Pubbl. in Boll. Uff. 21 gennaio 1985, n. 7)
Art. 1
1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'assistenza pubblica e
delle relative leggi regionali di attuazione, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza operanti esclusivamente nel territorio regionale
che si trovano nelle condizioni previste dall'art.70, I comma, della legge 17 luglio 1890,
n.6972, vengono dichiarate estinte con provvedimento del Consiglio regionale nel rispetto
delle procedure e delle modalità previste dalla presente legge.
2. Analogamente a quanto previsto al precedente comma possono essere dichiarate
estinte le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza non più in grado di
perseguire i propri scopi statutari in quanto in situazione oggettiva di non contingente
mancanza di mezzi economici e finanziari.
Art. 2
1. L'estinzione può essere proposta:
a) dagli organi statutari di amministrazione delle istituzioni;
b) dal Comune nel cui territorio trovasi la sede ovvero, in tutto o in parte, il
patrimonio immobiliare della istituzione;
c) dall'assemblea dei Comuni singoli o associati nel cui territorio è posta la sede della
istituzione;
d) dalla Giunta regionale.
2. Sulla proposta formulata da uno dei soggetti di cui al comma precedente è
acquisito il parere dei soggetti indicati alle lettere a), b), c) ai quali è pertanto
trasmessa, a cura dello stesso proponente, copia del
provvedimento di proposta.
3. I pareri devono pervenire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione
della proposta alla Giunta regionale la quale è tenuta a formulare la conseguente
determinazione al Consiglio munita del proprio parere.
Trascorso tale termine le amministrazioni che non hanno adottato alcuna deliberazione sono
considerate assenzienti.
4. La Giunta regionale provvede altresì ad acquisire il parere dell'ente
destinatario dei beni e del personale della istituzione.
Art. 3
1. L'organo di amministrazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza mediante l'atto deliberativo con il quale promuove la estinzione e comunque
entro i trenta giorni successivi al termine di cui al terzo comma dell'art. 2, provvede
altresì a:
a) la rilevazione, secondo le modalità stabilite dagli artt. 3 e 4 del Regolamento di
Contabilità approvato con R.D 5.2.1891, n. 99, della consistenza patrimoniale desunta
dagli inventari presso l'ente, da iscrizioni catastali o ipotecarie o da trascrizione sui
registri immobiliari; l'elencazione e catalogazione nonché la identificazione dei beni
patrimoniali appartenenti alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
raggruppate, anche essi
descritti, catalogati e distinti secondo la pertinenza a ciascuna I.P.A.B.;
b) la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, eventualmente distinti secondo la
pertinenza delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza raggruppate;
c) la ricognizione del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, in servizio alla
data dell'atto deliberativo, mediante la formazione di un elenco nominativo dal quale
risultino per ciascuno dipendente, oltre ai dati
anagrafici la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto,
la qualifica e il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico,
previdenziale ed assistenziale in atto.
2. In caso di mancata funzionalità o di inadempienza anche parziale da parte
de gli organi amministrativi, per le rilevazioni e ricognizioni di cui al primo comma e
per gli adempimenti di cui al successivo art. 5, la Giunta
regionale nomina un commissario con pieni poteri sostitutivi.
Art. 4
1. Con il provvedimento di estinzione di cui al precedente art. 1, il Consiglio
regionale individua l'ente pubblico, e di norma il Comune, al quale sono trasferiti il
personale e la proprietà dei beni.
2. Esso subentra nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti i beni e
loro pertinenze, oltre che in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.
3. Nel caso in cui i beni della istituzione estinta siano destinati a più
enti, fra i medesimi vengono ripartiti pro-quota, in ragione del valore dei beni ricevuti,
gli oneri passivi gravanti sul patrimonio delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e
Beneficenza.
4. Nell'ipotesi considerata al comma precedente il personale viene trasferito
con preferenza all'ente cui sono assegnate le strutture presso le quali ciascun dipendente
di norma presta servizio.
Art. 5
1. Il provvedimento di estinzione, divenuto esecutivo a termini di legge, è
comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al legale rappresentante
dell'istituzione estinta ed agli enti interessati alle attribuzioni
previste dagli articoli precedenti.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, il legale
rappresentante dell'istituzione effettua la consegna dei beni da attribuire agli enti
destinatari mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento, in
contraddittorio, dei legali rappresentanti dei predetti enti.
3. I processi verbali di consegna sottoscritti dagli intervenuti, costituiscono
titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore degli enti
competenti, da eseguirsi a cura e spese degli stessi nei termini di legge.
Art. 6
1. Il personale di ruolo o comunque con rapporto di impiego a tempo
indeterminato presso le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza è assegnato con
il provvedimento di estinzione agli enti ai quali sono
attribuiti i beni della istituzione a norma degli artt. 3 e 4 della presente legge.
2. Gli enti subentrano altresì nei rapporti di lavoro a tempo determinato e
negli altri rapporti di prestazione d'opera in corso alla data del trasferimento del
personale di cui al comma precedente.
3. Al personale di cui al primo comma continuano ad applicarsi
provvisoriamente, fino all'inquadramento nei ruoli organici del personale degli enti di
rispettiva destinazione, le norme relative allo stato giuridico ed al
trattamento economico vigenti nella istituzione di provenienza alla data del
trasferimento.
Art. 7
1. Quando enti destinatari del personale delle Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza estinte sono i Comuni, oltre a quanto disposto dall'articolo
precedente, si applica la disciplina che segue.
2. Dalla data di assegnazione il persona le sarà iscritto, ai fini del
trattamento di quiescenza, previdenza e
assistenza, alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E L.
3. Entro novanta giorni dalla data di assegnazione, i Comuni provvedono
all'inquadramento nei propri ruoli organici del personale indicato al primo comma del
presente articolo, con i criteri e le modalità previsti dai decreti
del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, 7 novembre 1980, n. 810, e 25
giugno 1983, n. 347, sulla base della posizione giuridica acquisita nel la istituzione di
provenienza alla data di assegnazione e con effetto dalla data di estinzione.
4. I Comuni, attraverso l'applicazione dei provvedimenti attuativi dei decreti
del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 191, 7 novembre 1980, n. 810, e 25
giugno 1983, n. 347, assicura no una collocazione del
personale inquadrato corrispondente ai profili e quali fiche professionali esistenti
nell'organizzazione funzionale degli uffici o servizi di destinazione.
5. Al personale delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza,
soppresse privo di sviluppo contrattuale nei periodi di vigenza degli accordi di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica richiamati nei precedenti commi terzo e quarto del
presente articolo, si attribuiscono i benefici economici dei contratti dell'ente di
destinazione, sia ai fini della determinazione della posizione economica alla data del
trasferimento che per le competenze relative ai predetti periodi di vuoto contrattuale.
6. Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi del presente
articolo, i Comuni possono dar luogo all'ampliamento delle piante organiche tenendo conto
anche di quanto disposto dall' art. 4, sesto comma, del D.L. 10 novembre 1978, n. 702,
convertito con modificazioni nella legge 8 gennaio 1979, n. 3 dandone informazione in
occasione dell' acquisizione del parere previsto dallo ultimo comma dell'art. 2.
Art. 8
1. Il trasferimento dei beni e del personale utilizzati dall'Istituzione
Pubblica di Assistenza e Beneficienza estinta in base all'art. 1, per attività che
rientrano tra le funzioni del servizio sanitario nazionale, è comunque
disciplinato dalla normativa vigente in materia sanitaria.
2. L'individuazione dei beni e del personale destinato a funzioni o servizi di
carattere sanitario è eseguita dal Consiglio regionale con il provvedimento di
estinzione.
3. Le Unità Sanitarie Locali di destinazione applicano al suddetto personale
le norme contrattuali e gli accordi degli enti di provenienza ai sensi dello art. 82 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 9
1. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito in proprietà ai sensi
della presente legge nonché i corrispettivi delle loro alienazioni e trasformazioni
rimangono specificatamente vincolati ai servizi sociali.
2. I proventi netti derivanti dall'amministrazione dei beni acquisiti a seguito
dell'estinzione debbono essere portati ad incremento dei fondi di bilancio iscritti per lo
svolgimento di attivati assistenziali degli enti destinatari.
Art. 10
(Norma transitoria)
1. Fino all'adozione della legge di riforma dell'assistenza o di legge
nazionale che detti norme in merito, è fatto divieto agli organi amministrativi delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, aventi sede nel
territorio regionale, di procedere alla alienazione o trasformazione di beni immobili o
di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione di contratti
di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione
vigente.
2. In deroga al divieto di cui al precedente comma, la Giunta regionale,
sentiti i Comuni singoli o associati interessati, può autorizzare di volta in volta gli
atti strettamente necessari alla realizzazione di programmi di
pubblico interesse.
3. Il divieto di cui al primo comma non si applica alle istituzioni di cui
all'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
"Il personale assunto dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza
dopo il 31 dicembre 1993 non può essere inserito nell'elenco nominativo di cui alla
lettera c) dell'art. 3, ed e' comunque escluso dal trasferimento a norma dei precedenti
articoli della presente legge".