LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1985, n. 4
Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 21 gennaio 1985, n. 5)

Art. 1
(Istituzione)

1. È istituito nella Regione Calabria l'ufficio del difensore civico.

2. Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del difensore civico sono regolati dalla presente legge.

Art. 2
(Compiti)

1. Il difensore civico cura, a richiesta dei singoli cittadini, delle formazioni sociali o degli enti che vi abbiano interesse, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione regionale, presso gli enti e aziende da essa dipendenti o presso gli enti destinatari di deleghe di funzioni amministrative regionali, limitatamente, per questi ultimi, alle funzioni delegate, segnalando agli organi statutari della Regione eventuali ritardi o irregolarità

2. Il ricorso al difensore civico non è proponibile quando sia stato già presentato, per il medesimo oggetto,ricorso giurisdizionale o amministrativo.

3. Qualora il difensore civico, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al precedente primo comma, rilevi che pratiche similari si trovino in identica posizione, opera d'ufficio anche per queste ultime.

Art. 3
(Procedimento e norme particolari)

1. Chi abbia in corso una pratica presso le amministrazioni o gli enti di cui al l'articolo precedente ha diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica stessa ai competenti organi statutari della Regione o degli altri enti. Trascorsi 60 giorni senza che ne abbia ricevuto risposta, o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico, previa comunicazione agli organi statutari competenti, chiede al funzionario responsabile dell'ufficio o settore interessato, di procedere congiuntamente, entro un termine all'uopo fissato, all'esame della pratica.

3. In occasione di tale esame, il difensore civico stabilisce, sentito il funzionario responsabile dell'ufficio o settore e tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica, dandone immediata notizia al cittadino o all'ente interessato e, per conoscenza, ai competenti organi statutari della Regione.

4. Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico è tenuto a portare a conoscenza degli stessi organi statutari gli ulteriori ritardi verificatisi.

5. Nei confronti del funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare a norma dei rispettivi ordinamenti.

6. Ove il fatto costituisce reato, il difensore civico che ne venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di ufficio ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.

7. Il difensore civico ha diritto di ottenere dalle amministrazioni e dagli enti indicati nel precedente articolo 2 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate. La relativa richiesta deve essere rivolta per iscritto.

Art. 4
(Relazioni)

1. Il difensore civico oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini o enti che ne abbiano provocato l'azione ed ai competenti organi statutari della Regione di cui al precedente articolo 3, invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi o le irregolarità.

2. Per i casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, il difensore civico può in ogni momento inviare relazioni apposite al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio regionale,esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta, sentita la Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune ed invita i competenti organi statutari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie.

4. Alla relazione annuale e alle determinazioni del Consiglio regionale viene data pubblicità mediante anche la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del la Regione.

Art. 5
(Elezione)

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio regionale, che lo sceglie tra i cittadini che siano dotati di particolare competenza giuridico-amministrativa, che diano la massima garanzia di indipendenza ed obiettività di giudizio e che abbiano i requisiti richiesti per l'elezione del Consiglio regionale.

2. L'elezione è valida se il designato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 6
(Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza)

1. Non sono eleggibili all'ufficio del difensore civico:

1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

2) i membri della Commissione di controllo sugli atti dell'Amministrazione regionale, del Comitato regionale di controllo delle sue Sezioni decentrate, gli amministratori di enti, istituti e aziende pubbliche;

3) gli amministratori di enti e imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

2. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo e subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione.

3. Quando per il difensore civico esista o si verifichi alcuna delle cause di ineleggibilità o da incompatibilità stabilite dal presente articolo, il Consiglio regionale ne dichiara la decadenza. Si osservano, in quanto applicabili, le norme del regolamento interno dal Consiglio per la dichiarazione di annullamento della elezione o di decadenza dei consiglieri regionali.

4. Il difensore civico ha l'obbligo di residenza nella regione Calabria.

Art. 7
(Durata in carica - Revoca)

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni, non è immediatamente rieleggibile e decade comunque alla scadenza del suo mandato.

2. Può essere revocato con voto del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

3. Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del difensore civico, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio per procedere alla designazione del successore.

4. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza ritardo in ogni altro caso di vacanza dell'ufficio del difensore civico.

Art. 8
(Diritti dei consiglieri regionali)

1. I consiglieri regionali hanno nei riguardi dell'ufficio del difensore civico i diritti previsti dall'articolo 8 dello Statuto regionale.

Art. 9
(Indennità)

1. Al difensore civico spetta la indennità di funzione nella misura stabilita per i consiglieri regionali.

2. Al difensore civico che non risieda nella sede del Consiglio o della Giunta regionale spetta, inoltre, per ogni viaggio compiuto per l'espletamento delle sue funzioni in tali sedi, un rimborso spese nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di distanza dalla località di residenza sommando andata e ritorno, con riferimento al percorso ferroviario, o misto in caso di collegamento automobilistico. Tale rimborso non spetta qualora il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, deliberi di porre a disposizione del difensore civico in via permanente, un autovettura di servizio.

3. In caso di trasferta in località diversa dalla sede del Consiglio o della Giunta,spetta al difensore civico il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.

4. Alla liquidazione delle indennità e dei rimborsi spese di cui al presente articolo provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 10
(Sede e dotazione organica)

1. Il difensore civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.

2. Il difensore civico si avvale, per lo espletamento del suo mandato, di un ufficio di segreteria la cui composizione è stabilita dal Consiglio regionale, sentito il titolare dell'incarico. Il relativo personale, nel numero e nei livelli come sopra determinati, è tratto dal ruolo regionale ed opera alle dipendenze funzionali del difensore civico.

3. All'assegnazione dello stesso persona le provvede l'Ufficio di Presidenza di intesa con il titolare dell'incarico.

4. Per consentirgli un più agevole espletamento delle sue funzioni, gli viene assicurata la disponibilità di appositi attrezzati locali anche presso la Giunta regionale ad iniziativa dell' Ufficio di Presidenza d'intesa con la stessa Giunta regionale.

Art. 11
(Spesa)

1. La presente legge avrà effetto dal 1 gennaio 1985 e la relativa spesa sarà finanziata con la legge di bilancio dello stesso esercizio.