LEGGE REGIONALE 2 gennaio 1985, n. 1
Passaggio nel ruolo regionale del personale comandato ai sensi dell'articolo 63 della
legge 20 maggio 1982, n. 270.
(Pubbl. in Boll. Uff. 8 gennaio 1985, n. 1)
Art. 1
1. Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente, dipendente
dal Ministero della Pubblica Istruzione, comandato alla Regione per l'anno scolastico
1981/1982 ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.417, che abbia presentato
domanda ottiene il passaggio nel ruolo del personale regionale.
Art. 2
1. Il passaggio avviene nel livello corrispondente alla posizione giuridica
posseduta, salvaguardando, in ogni caso, la posizione economica acquisita, con
decorrenza dalla data di cancellazione dal ruolo dell'ente di provenienza.
Art. 3
1. Il numero dei posti del ruolo unico regionale di cui all'articolo 2 della
legge regionale 21 marzo 1983, n. 12 è aumentato di una unità nel livello di dirigente.
Art. 4
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in
lire 20 milioni, si farà fronte con le disponibilità esistenti sul capitolo
1003101 del bilancio del corrente esercizio finanziario.-