Allegato A

QUALIFICHE FUNZIONALI E LIVELLI RETRIBUTIVI

Le qualifiche funzionali e la funzione dirigenziale sono indicate nella presente tabella che forma parte integrante della presente legge. Alle stesse corrispondono i seguenti livelli retributivi annui lordi:

I livello L. 3.300.000

II livello L. 3.600.000

III livello L. 3.900.000

IV livello L. 4.450.000

V livello L. 5.200.000

VI livello L. 5.500.000

VII livello L. 6.400.000

VIII livello L. 8.640.000

IX livello L. 11.200.000

X livello L. 14.000.000

Sono previste le seguenti indennità:

a) il compenso per la funzione di coordinamento è stabilito nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000;

b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000;

c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con la direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000;

d) al personale inquadrato nell'VIII livello con direzione di unità operativa organica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000;

e) al personale inquadrato nei livelli VII e VI compete una indennità fissa per 12 mensilità di L. 360.000;

f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo pastorale) inquadrato nel V livello compete l'indennità fissa annua per 12 mensilità di L. 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;

g) al personale inquadrato nei livelli V, IV e III compete una indennità fissa per 12 mensilità di L. 100.000. Tale indennità non compete al personale del V livello che percepisce l'indennità di L. 600.000 di cui alla precedente lettera f);

h) al personale del II livello compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 60.000. Al personale del I livello non compete alcuna indennità;

i) al personale inquadrato nel IV e III livello destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare rischio compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 240.000. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nel IV livello e III livello che presta servizio in settori di attività diversa.

Allegato B

 

CONTINGENTI NUMERICI DEL PERSONALE

I livello Contingente N. --

II livello Contingente N. 40

III livello Contingente N. 35

IV livello Contingente N. 300

V livello Contingente N. 100

VI livello Contingente N. 298

VII livello Contingente N. 180

VIII livello Contingente N. 122

IX livello Contingente N. 110

X livello Contingente N. 15

Totale N. 1.200

 

Allegato C

 

PRIMA QUALIFICA FUNZIONALE

Addetto alle pulizie

 

DECLARATORIA DI QUALIFICA

 

La qualifica funzionale di addetto alle pulizie comporta attività semplici di tipo manuale, che richiedono comuni conoscenze pratiche ed anche, l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune per lo svolgimento dei compiti di pulizia dei locali.

L'addetto alle pulizie non ha alcuna apprezzabile autonomia, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Per l'accesso alla qualifica funzionale di addetto alle pulizie è richiesto l'assolvimento della scuola dell'obbligo.

 

SECONDA QUALIFICA FUNZIONALE

 

Ausiliario

 

DECLARATORIA DI QUALIFICA

L'ausiliario è adibito a compiti che presuppongono solo comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.

In particolare l'ausiliario è addetto a compiti di:

a) custodia e sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura;

b) anticamera ed aula, nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici;

e) dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio;

d) prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza;

e) commissione anche esterne al luogo di lavoro;

f) esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità.

Le mansioni della qualifica di ausiliario si integrano con quelle della qualifica di addetto alle pulizie.

La qualifica funzionale di ausiliario comporta attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.

L'ausiliario non ha alcuna apprezzabile autonomia, se non quella limitata alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di ausiliario è richiesto l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

 

TERZA QUALIFICA FUNZIONALE

 

Operatore

 

DECLARATORIA DI QUALIFICA

L'operatore è addetto a:

a) prestazioni tecnico-manuali e amministrativo semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate;

b) conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura;

c) conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione;

d) attività agricole e forestali;

e) altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

f) compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonché, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Le mansioni dell'operatore possono integrarsi con quelle delle qualifiche precedenti, purché siano tra di loro omogenee e complementari.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di operatore le posizioni di lavoro che comportano attività prevalentemente esecutive o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

Le predette attività richiedono una preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure predeterminate, acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

L'operatore ha autonomia e responsabilità operativa limitata all'esecuzione corretta del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

Per l'accesso dall'esterno è richiesta la licenza della scuola dell'obbligo: può, altresì, essere richiesto il possesso di particolari qualificazioni professionali.

 

QUARTA QUALIFICA FUNZIONALE

 

Esecutore

DECLARATORIA DI QUALIFICA

L'esecutore:

a) esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni

b) collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica e amministrativa delle pratiche;

c) esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione;

d) provvede alla collezionatura dei dattiloscritti;

e) effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite;

è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi.

Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo una unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

L'esecutore è, altresì, addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a:

a) attività agricole e forestali;

b) sorveglianza idraulica;

c) servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari;

d) riparazione, collaudo e anche, ove occorra, conduzione di autoveicoli;

e) conduzione di operatrici semoventi;

f) riproduzione lito-tipografica e confezionamento di stampati;

g) altri servizi tecnico-operativi.

Tali attività comportano l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui l'esecutore garantisce l'ordinaria manutenzione e lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché di operazioni amministrative complementari.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di esecutore, per la quale è richiesta una preparazione professionale specifica, le posizioni di lavoro che comportano attività specializzate nel campo amministrativo, contabile e tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

L'attività dell'esecutore può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.

L'esecutore ha autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate; la conseguente prestazione lavorativa comporta una responsabilità limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di esecutore è richiesto il possesso della licenza della scuola dell'obbligo, nonché, ove richiesto, una specializzazione professionale. Può, altresì, richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

 

QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE

 

Collaboratore professionale

DECLARATORIA DI QUALIFICA

Il collaboratore professionale è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione, con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro minor contenuto professionale: può avere funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di collaboratore professionale le posizioni di lavoro che attengono ad attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; possono altresì essere richieste una preparazione tecnica e una particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro, con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

L'autonomia operativa del collaboratore professionale è completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali; la conseguente prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta ed, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di collaboratore professionale è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché una specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

 

SESTA QUALIFICA FUNZIONALE

 

Istruttore

 

DECLARATORIA DI QUALIFICA

L'istruttore cura:

a) nel campo amministrativo:

- la raccolta, la conservazione e il reperimento di documenti, atti e norme;

- la ricerca, l'utilizzo e la elaborazione semplice di elementi (atti dati istruttori e documenti) anche complessi, secondo istruzione di massima;

- la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse;

- la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria;

- la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti;

la rendicontazione, le attività economali correnti e la rilevazione statistica;

- altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza;

b) nel campo dell'informazione e dell'elaborazione dati:

- la minutazione dei programmi;

- la gestione operativa degli impianti di elaborazione;

- il controllo delle informazioni input/output;

- la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi;

e) nel campo tecnico:

- le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.) connesse con la posizione di lavoro e con il titolo professionale posseduto.

Con riferimento alle attività tecnico-operative, l'istruttore:

- svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione;

conduce impianti e macchinari che comportano alta specializzazione;

sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto;

- controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

La posizione di lavoro dell'istruttore può, altresì, comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, che richiede, quali titolo di studio, il diploma di scuola media superiore.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di istruttore le attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore.

L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e, altresì, il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni pratiche di un certo rilievo.

L'istruttore ha un grado di iniziativa nell'ambito di istruzione di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto, per l'assolvimento della quale è richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale; ha diretta responsabilità in ordine alla corretta esecuzione del proprio lavoro ed alla organizzazione e coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di istruttore è richiesto il possesso della licenza di scuola media superiore o titolo equipollente.

 

SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE

 

Istruttore direttivo

 

DECLARATORIA DI QUALIFICA

L'istruttore direttivo svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito della unità organica cui è inserito.

L'istruttore direttivo si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche eventualmente predisposti dal sistema informativo per la programmazione; provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienze, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Con riferimento ai compiti attribuiti, l'istruttore direttivo:

a) espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale;

b) definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa;

c) redige provvedimenti e schemi di provvedimenti;

d) cura la corrispondenza e le relazioni esterne;

e) relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti;

f) svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi ed atti di programmazione;

g) partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti;

h) collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per la unità organica in cui è inserito.

La posizione di lavoro di istruttore direttivo può, altresì, comportare la funzione docente nel settore della formazione professionale, che richiede quale titolo di studio il possesso del diploma di laurea.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di istruttore direttivo le posizioni di lavoro che comportano:

a) attività di natura tecnica, amministrativa e contabile, consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione dei dati;

b) attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione;

c) interpretazione di norme e dei dati elaborati, nonché applicazione di procedure;

d) collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale;

e) eventuale coordinamento di gruppi informali di lavoro e organizzazione di unità semplici.

L'istruttore direttivo ha iniziativa nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima, anche individuando i procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro; ha la responsabilità diretta dei risultati delle attività svolte, nonché di quelle del gruppo coordinato.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale di istruttore direttivo è richiesto il possesso del diploma di laurea.

 

OTTAVA QUALIFICA FUNZIONALE

 

Funzionario

 

DECLARATORIA DI QUALIFICA

Il funzionario svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa; svolge, altresì, attività di organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.

Nello stesso ambito il funzionario collabora, predisponendo i relativi atti e documenti, alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri e istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi, in relazione ai compiti affidati.

Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione: si avvale anche degli strumenti e metodologie informative ed informatiche; espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione.

Nell'ambito dell'unità organica complessa, il funzionario può essere incaricato della responsabilità - con compiti di indirizzo della attività degli addetti - di una unità operativa organica eventualmente prevista. In tale ipotesi verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dai programmi di lavoro e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.

Sono, comunque, comprese nella qualifica funzionale di funzionario le posizioni di lavoro che comportano:

a) attività di studio, di ricerca e di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale;

b) il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico- scientifici;

c) l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà.

L'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali e comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonché del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

Per l'accesso dall'esterno alla qualifica di funzionario è richiesto il diploma di laurea, nonché la prescritta abilitazione del caso di prestazione professionale.

 

Funzione dirigenziale

La funzione dirigenziale è volta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale, di indirizzo, coordinamento e controllo dell'Ente in conformità ai principi definiti nello statuto e in attuazione degli indirizzi politico-amministrativo formulati dal Consiglio di Amministrazione.

Essa si esplica essenzialmente mediante:

a) il raccordo delle strutture tecnico-amministrative con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi ed alla loro attuazione e verifica;

b) il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi.

L'esercizio della funzione dirigenziale, inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, è caratterizzata da:

a) preparazione culturale e professionale, tale da garantire più ampi rapporti interdisciplinari; collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche; utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

b) piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione e utilizzazione delle risorse assegnate;

c) diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

 

Attribuzioni e compiti dei dirigenti

 

In armonia con quanto previsto nel precedente articolo e in relazione alle strutture organizzative cui sono preposti, i dirigenti organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativo, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per le analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti.

Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificando lo stato di attuazione ed i risultati.

Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare la osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi/benefici.

Ai dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:

a) l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione delle strutture, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

b) la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

c) l'emanazione di atti di rilevanza esterna loro attribuiti o delegati nel rispetto delle norme statutarie;

d) l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

e) la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'Amministrazione;

f) la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa, nei limiti fissati dalla vigente normativa.

 

Responsabilità dei dirigenti

 

I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti.

In particolare sono responsabili:

a) dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

b) delle disposizioni da loro impartite;

c) del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio e della attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto della adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.

I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto della Direzione Generale avverso il quale vanno formulate precise giustificazioni entro 30 giorni; qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.

L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi statutari.

Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura operativa, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

Prima qualifica funzionale dirigenziale

Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile d'ufficio e/o per compiti di studio e ricerche dirette alla formazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle proprie competenze per materie, per obiettivo e/o per territorio.

Il dirigente d'ufficio organizza il lavoro richiesto per l'espletamento puntuale e corretto degli adempimenti di competenza della unità di base affidatagli, in coerenza e in sintonia con l'attività del servizio cui appartiene: verifica lo stato di attuazione delle pratiche, adottando le disposizioni necessarie per il migliore impiego del personale in forza; risponde del lavoro e dei risultati conseguiti al dirigente del servizio di appartenenza.

 

Seconda qualifica funzionale dirigenziale

 

Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile di servizio e/o di struttura organizzativa di secondo grado per materia omogenea o per compiti di studio, di ricerca e per elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle proprie competenze per materia, per obiettivo e/o per territorio.

Dirige ed organizza il lavoro del servizio affidato, adottando le disposizioni necessarie per assicurare un'ottimale utilizzazione del personale in forza da impiegare nell'attuazione dei programmi definiti dagli organi all'uopo preposti.

In caso di inadeguata operosità ed efficienza di un proprio lettore di lavoro, il dirigente di servizio, in accordo col dirigente responsabile, può assumere iniziative idonee per ripristinare la efficienza e la produttività del settore interessato.

Il dirigente di servizio risponde del proprio lavoro e dei risultati conseguiti al dirigente con funzione di coordinamento della propria area operativa.

 

Funzione di coordinamento

 

La funzione di coordinaento prevista dall'art. 2 è esplicata a livello di area operativa omogenea da un dirigente che opera in collegamento con i servizi e la direzione generale, assicurando un permanente e funzionale accordo tra i servizi appartenenti ad una stessa area omogenea, coordinandone i compiti per una realizzazione coerente, efficiente ed equilibrata dei programmi generali e settoriali tesi a conseguire gli obiettivi verso cui tende l'attività istituzionale dell'E.S.A.C.

La funzione di coordinamento è attribuita al personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, che continua a esercitare contemporaneamente, le funzioni della propria qualifica durante l'incarico a tempo determinato con una durata massima di un quinquennio; l'incarico stesso può essere rinnovato alla scadenza o revocato dal Consiglio di Amministrazione.

 

Direttore Generale

Coordina le attività dell'Ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, curando il collegamento tra l'organo che stabilisce l'indirizzo politico-organizzativo dell'Ente ed i dirigenti dei servizi, o dirigenti con incarico di coordinamento se nominati, per l'attuazione della attività istituzionale dell'Ente.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo; controfirma i contratti e gli atti che comportano impegno di spesa e firma di mandati di pagamento e le reversali d'incasso.

Svolge tutte le altre funzioni demandategli da leggi o regolamenti dell'Ente.

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale su delibera del Consiglio di Amministrazione un dirigente della seconda qualifica dirigenziale può essere incaricato di sostituire il Direttore Generale in caso di assenza o impedimento.