LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1984, n. 36
Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1984.
(Pubbl. in Boll. Uff. 29 dicembre 1984, n. 100)

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1984 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella "A". (Omissis)

2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione dell'entrata risulta aumentato di L. 22.942.461.177, in termini di competenza e di cassa.

Art. 2

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno finanziario 1984 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di cui all'annessa tabella "B". (Omissis)

2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa risulta aumentato di L. 22.942.461.177, in termini di competenza, e di L. 26.442.461.177 in termini di cassa.

Art. 3

1. Ai fini di realizzare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 1 della legge 1 luglio 1977, n. 403, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1984 - ai sensi dello art. 5 della legge 4 giugno 1984, n.194 - ammontanti a complessive L.20.130.000 000 sono destinati alle seguenti iniziative:

a) L. 500.000.000 per le iniziative previste dalla legge regionale 28 maggio 1984, n. 13;

b) L. 4.000.000.000 per le iniziative di cui al successivo art. 4 della presente legge;

c) L. 4.000.000.000 per la trasformazione di passivitā onerose;

d) L. 11.630.000.000 per l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Gli stanziamenti di spesa previsti ai punti a), b), c) e d) del precedente comma sono iscritti rispettivamente ai capitoli 5151209, 5131201 e 5131202 del lo stato di previsione della spesa del bilancio 1984.

Art. 4

1. Le assegnazioni disposte nell'esercizio finanziario 1984,a norma del II comma dell'art. 21 della legge regionale 28 giugno 1984, n. 15 (legge finanziaria) per le iniziative di cui alle lettere a), b), c), d) e g) sono ridotte rispettivamente di L. 150.000.000, 1.200.000.000, 270.000.000, 4.200.000.000 e 280.000.000, mentre l'assegnazione disposta nello stesso esercizio per le iniziative di cui alla lett. f) č aumentata di L. 3.100.000.000.

2. All'autorizzazione della spesa complessiva di L. 4.000.000.000, di cui al precedente comma, si provvede con i fon di assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 5 della legge 4 giugno 1984, n. 194, secondo la destinazione disposta a norma del precedente art. 3.

Art. 5

1. Ai fini della concessione di un contributo straordinario della Regione a Favore dell'ESAC "Ente regionale di sviluppo agricolo in Calabria" - ai sensi dell'art. 10, lett. a) della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 - č autorizzata per l'esercizio finanzia rio 1984 la spesa di L. 2.500.000.000.

Art. 6

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1984, disposta a norma dell'art. 9 della legge regionale 28 giugno 1984, n. 15 (legge finanziaria) č aumentata di L. 500.000.000.

Art. 7

1. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 1984, disposte a norma degli artt. 28 e 30 della legge regionale 28 giugno 1984, n. 15 (legge finanziaria) sono ridotte rispettivamente di L. 100.000.000 e di L. 150.000.000.

Art. 8

1. Al fine di assicurare la continuitā dei trasporti interessanti i collegamenti con l'Universitā di Arcavacata, gestiti in concessione dal Consorzio autolinee di Cosenza, č autorizzata per l'esercizio finanziario 1984 l'ulteriore spesa di L. 500.000.000.

Art. 9

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 1984, disposta a norma dell'art. 13 della legge regionale 28 giugno 1984, n. 15 (legge finanziaria) č aumentata di L. 500.000.000.

Art. 10

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 dell'Azienda Foreste Demaniali e dell'ESAC - Ente regionale di sviluppo agricolo in Calabria approvati con l'art. 16 della legge regionale 28 giugno 1984, n. 16, sono introdotte le variazioni - in termini di residui, attivi e passivi, di competenza e di cassa - di cui alle annesse tabelle "A e B". (Omissis)

Art. 11

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.