TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di igiene
e sanità pubblica veterinaria, nonché l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi
veterinari in attuazione de gli artt. 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nel
rispetto delle previsioni delle leggi regionali n. 18 del 2 giugno 1980 e n. 18 del 30
novembre 1981.
TITOLO II
ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI
Art. 2
1. La Regione, nelle materie disciplinate con la presente legge, esercita,
tramite il servizio veterinario regionale di cui al successivo art. 5, tutte le funzioni
ad essa riservate dalle leggi statali e regionali comprese quelle d'indirizzo e di
coordinamento.
2. In particolare:
1) organizza la raccolta e la elaborazione in sede regionale di tutti i dati
statistici a carattere economico e sanitario necessari ai fini della programmazione
statale, regionale e locale e per la verifica dell'efficacia degli interventi attraverso i
servizi veterinari e delle UU.SS.LL., promuovendo a tal fine l'attività di osservazione e
di rilevamento da parte dei medesimi servizi e dell'Istituto Zooprofilattico di Campania e
Calabria o di altri enti; provvede altresì a raccogliere ed elaborare i dati statistici
sulle malattie degli animali ed a promuovere ogni iniziativa per la migliore conoscenza
dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale ai fini del suo miglioramento;
2) svolge funzioni d'indirizzo e coordinamento, al fine di verificare ed
assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e
delle prestazioni sul territorio in materia d'igiene e sanità pubblica veterinaria; per
le stesse finalità provvede al necessario raccordo tecnico-amministrativo tra i servizi
veterinari delle UU.SS.LL. e quelli centrali e periferici del Ministero della sanità,
istituiti con il Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 614;
3) emana direttive in materia d'igiene sanità e polizia veterinaria e ne
verifica l'attuazione;
4) coordina l'esercizio delle funzioni ufficiali dei servizi
veterinari delle UU.SS.LL. svolte in esecuzione delle direttive sanitarie del Consiglio
della Comunità Economica Europea e, in particolare, di quelle relative agli scambi di
animali e carni con gli Stati membri recepite con la legge 30 aprile 1976, n 397, e con la
legge 29 novembre 1971, n 1073. Coordina e verifica, altresì, la applicazione nel
territorio regionale, della vigente normativa sanitaria che regola i traffici
d'importazione, esportazione e transito, da e per l'estero, di animali, prodotti ed avanzi
animali;
5) coordina e predispone i piani di profilassi ed i programmi di risanamento
degli allevamenti previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale,
coordinandone, altresì, la corretta attuazione ed applicazione;
6) esercita, relativamente agli aspetti veterinari, le funzioni di propria
competenza sulla pesca marittima, ai sensi degli artt. 19 e 22 della legge 14 luglio 1965,
n. 963;
7) determina, sentiti gli istituti universitari e di ricerca competenti,
l'Istituto Zooprofilattico di Campania e Calabria e le associazioni professionali di
categoria, i criteri per la programmazione e l'organizzazione da parte delle UU.SS.LL. ai
sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18, dei corsi per la
specializzazione, l'aggiornamento e la formazione permanente degli operatori del settore
veterinario. I corsi formativi riguardanti il personale delle UU.SS.LL. saranno istituiti
ed organizzati d'intesa con le stesse UU.SS.LL.;
8) predispone programmi regionali di ricerca scientifica e di sperimentazione
nel settore veterinario avvalendosi della collaborazione delle UU.SS.LL., dell'Istituto
Superiore di Sanità, di istituti universitari e di ricerca e del l'Istituto
Zooprofilattico di Campania e Calabria;
9) cura, previo accertamento dei requisiti richiesti, d'intesa con il servizio
veterinario della U.S.L. territorialmente competente, il rilascio e l'autorizzazione
sanitaria per l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di
sostanze alimentari previste dall'art. 25 del DPR 26.03.1980 n. 327;
10) verifica l'esercizio delle funzioni dei servizi veterinari delle UU.SS.L L.
svolte in esecuzione delle direttive impartite.
Art. 3
(Competenze del Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale, a norma dell'art. 32 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, emana le ordinanze contingibili ed urgenti in materia d'igiene,
sanità e polizia veterinaria interessanti l'intero territorio regionale o parte di esso,
comprendenti due o più Comuni. Le relative attività istruttorie sono svolte dal servizio
veterinario regionale di cui al successivo art. 5, che può avvalersi dei servizi e
presidi delle UU.SS.LL., di concerto con i Comuni interessati.
Art. 4
(Competenze della Giunta regionale)
1. Sono di competenza della Giunta regionale:
1) il controllo sulle materie delegate e sub delegate di cui al precedente
articolo 1;
2) i provvedimenti sostitutivi, mediante commissario "ad acta" nei
casi di inadempienza dei sindaci;
3) l'esercizio delle funzioni di competenza regionale prescritte dal D.P.R. 26
marzo 1980, n. 327.
2. Le funzioni di cui al precedente comma, punti 1 e 3 sono esercitate
attraverso il servizio veterinario regionale previsto dal successivo art. 5.
Art. 5
(Servizio veterinario regionale)
1. Per lo sviluppo delle funzioni di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 é
istituito, presso l'assessorato regionale igiene e sanità, il servizio veterinario della
Regione, con articolazione in aree funzionali.
2. Al predetto servizio sono preposti funzionari del ruolo regionale,
appartenenti al più alto livello funzionale, nominati dalla Giunta regionale in
conformità delle norme vigenti.
3. Il suddetto servizio provvede in particolare a:
1) coordinamento tecnico, assistenza e consulenza ai servizi veterinari delle
UU.SS.LL.;
2) coordinamento tecnico-funzionale dei piani di profilassi e dei programmi di
risanamento degli allevamenti nell'ambito regionale;
3) distribuzione gratuita, tramite le Unità Sanitarie Locali, dei prodotti
biologici (siero, vaccino, allergene, ecc.) e medicamentosi forniti dallo Stato e dalla
Regione per le attività di cui al punto precedente;
4) tenuta dello schedario generale degli allevamenti;
5) tenuta del registro delle malattie infettive e diffusive del bestiame di cui
al III comma dell'art. 12 del regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
6) collegamenti tecnico-funzionali con i servizi agricoli della Regione. Il
servizio di cui sopra informerà tempestivamente il Presidente della Giunta regionale di
ogni circostanza che possa comportare provvedimenti di urgenza ai sensi dell'art. 32, III
comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché i casi d'inadempienza dell'autorità
sanitaria locale per le ordinanze prescritte dalla legge in materia di igiene e sanità
veterinaria.
Art. 6
(Competenze dei Comuni)
1. Le funzioni in materia d'igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia
veterinaria non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese quelle
già esercitate dall'ufficio del veterinario provinciale e dei veterinari comunali o
consortili, sono attribuite ai Comuni, che le esercitano mediante le UU.SS.LL., ferme
restando le attribuzioni di ciascun sindaco, quale autorità sanitaria locale.
2. Tali funzioni comprendono in particolare quelle concernenti:
1) la profilassi delle zoonosi e delle malattie infettive e diffusive degli
animali e l'applicazione delle misure di polizia veterinaria, nonché la promozione ed il
coordinamento d'indagini epizoologiche su base locale;
2) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di
animali, su pubblici abbeveratoi, su concentramenti di animali e sulla raccolta e
lavorazione degli avanzi animali;
3) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione
artificiale e per la cura della sterilità degli animali;
4) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali,
nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;
5) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;
6) il controllo igienico-sanitario dei mangimi per l'alimentazione zootecnica
nelle fasi di produzione, deposito, tra sporto, distribuzione e somministrazione;
7) la vigilanza ed il controllo igienico-sanitario sugli allevamenti;
8) la vigilanza sull'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori
di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni ed i cui prodotti
siano destinati alla alimentazione umana;
9) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli
animali gestiti da associazioni od enti;
10) la vigilanza sulla somministrazione di farmaci per uso veterinario;
11) la vigilanza sull'assistenza zooiatria;
12) la vigilanza sulla utilizzazione dei prodotti di origine animale per la
produzione opoterapica;
13) la vigilanza sulla utilizzazione degli animali da esperimento;
14) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali,
delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;
15) la vigilanza preventiva permanente sugli impianti di raccolta,
trasformazione, risanamento e distribuzione dei sottoprodotti ed avanzi di animali,
nonché dei rifiuti di origine animale;
16) la vigilanza sugli impianti di macellazione pubblici e privati sulle
sardigne e sugli impianti per il trattamento e la bonifica dei sottoprodotti della
macellazione;
17) l'ispezione e la vigilanza veterinaria sulle carni, sul latte, sulle uova
sui prodotti ittici e sul miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione,
trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione;
18) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi alla igiene ed
alla sanità pubblica veterinaria;
19) la raccolta dei dati statistici, la esecuzione di osservazioni e
rilevamenti relativi al settore veterinario, su direttive ed indirizzi programmati dalle
UU.SS.LL. o promossi dalla Regione;
20) ogni altra funzione in materia veterinaria, attribuita ai Comuni da leggi
statali o regionali, ivi compresi gli accertamenti e relative certificazioni.
3. Sono, altresì , comprese le funzioni indicate alle lett. a) e b) dell'art.
7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 de legate dallo Stato alla Regione e che sono state
sub delegate ai Comuni dello art. 17, I comma, della legge regionale 30 novembre 1981, n.
18.
Art. 7
(Attribuzioni del Sindaco)
1. Ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Sindaco emana
le ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia limitata al territorio di competenza.
2. In materia d'igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria
il Sindaco adotta, quale autorità sanitaria locale, i provvedimenti autorizzativi e
prescritti, non riservati allo Stato e alla Regione, e quelli demandati al Comune ai sensi
del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.
3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni in materia veterinaria il Sindaco
si avvale direttamente dei servizi e dei presidi veterinari della Unità Sanitaria Locale
competente per territorio, informandone i relativi organi
TITOLO III
NORME
SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E SULLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA VETERINARIA
Art. 8
(Svolgimento delle funzioni a livello regionale)
1. le funzioni d'indirizzo e di coordina mento nelle materie disciplinate con
la presente legge sono esercitate dalla Regione.
2. Analogamente si provvede per i progetti, piani e programmi di competenza
regionale, con l'osservanza quanto al procedimento di formazione della legge regionale 2
maggio 1978, n. 3, al fine di realizzare gli indispensabili collegamenti tra le politiche
di settore della Regione e l'impiego unitario e coordinato di tutte le risorse finanziarie
in vista di obiettivi comuni o collegati.
Art. 9
(Organizzazione funzionale e territoriale dei servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali)
1. Le funzioni di competenza dei Comuni ai sensi dell'art. 6 della presente
legge sono esercitate dalle Unità Sanitarie Locali a mezzo del servizio veterinario
previsto dall'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.
2. Il servizio veterinario é articolato per materie omogenee nelle due
distinte aree funzionali previste dall'art. 17 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761:
1) sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
2) igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di
origine animale.
3. Le funzioni rientranti nella competenza della prima area funzionale sono
quelle elencate ai n. da 1 a 15 del precedente art. 6 e le funzioni spettanti alla seconda
area funzionale sono quelle di cui ai n. 16 e 17 del medesimo articolo.
4. Sono funzioni comuni ad entrambe le aree:
- l'educazione sanitaria relativa all'igiene ed alla sanità pubblica
veterinaria;
- la raccolta di dati statistici, l'esecuzione di osservazioni rilevamenti
programmati dalla Unità Sanitaria Locale o promossi dalla Regione, accertamenti e
certificazioni.
5. I distretti veterinari di base provvedono ad assicurare nell'area di propria
competenza tutti i servizi di primo livello e di pronto intervento.
6. L'Assemblea di ciascuna Unità Sanitaria Locale, sulla base di appositi para
metri indicati dal piano sanitario regionale o deliberati dal Consiglio regionale,
delimita le rispettive aree distrettuali.
Art. 10
(Servizi multizonali)
1. Al fine di assicurare livelli omogenei di prestazioni tecniche e
specialistiche idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali più ampi
delle singole Unità Sanitarie Locali, il piano sanitario regionale individua, ai sensi
degli artt. 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi che operano a livello
Multizonale.
2. Il piano sanitario regionale, individua, altresì, le attività che possono
essere esercitate in ambiti territoriali più ampi delle singole Unità Sanitarie Locali,
ove le stesse non siano in grado di provvedere autonomamente.
Art. 11
(Personale dirigente del servizio sanitario)
1. la funzione del veterinario responsabile del servizio é affidata al
Comitato di gestione ad uno dei veterinari dirigenti preposti alle due aree funzionali,
tenuti presenti i requisiti richiesti dagli artt. 15 e 47 della legge 23 dicembre 1978, n.
833.
2. Il veterinario responsabile del servizio fa parte dell'ufficio di direzione
della U.S.L..
3. A ciascuna delle due aree funzionali di cui al precedente art. 9 é preposto
un veterinario con la qualifica di dirigente.
4. Il dirigente dell'area funzionale cura la relativa attività, riferisce
periodicamente al responsabile del servizio e formula proposte per lo svolgimento dei
piani di lavoro.
5. Il dirigente dell'area funzionale é chiamato a partecipare ai lavori dello
ufficio di direzione, ai sensi del II comma dell'art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761.
6. Le qualifiche funzionali di cui ai commi precedenti sono conferite mediante
pubblici concorsi per titoli ed esami nel rispetto della normativa vigente
7. Il veterinario responsabile sovrintende all'andamento generale del servizio
veterinario della U.S.L. e risponde,nel rispetto dell'autonomia del servizio, al
coordinatore sanitario ed al Comitato di gestione del conseguimento degli obiettivi
stabiliti e di quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n. 18/1981.
8. In particolare:
- predispone, con la collaborazione del dirigente dell'altra area funzionale, i
programmi annuali, o di diverso arco temperale, relativi all'assetto organizzativo
generale ed all'attività complessiva del servizio;
- emana, nell'esercizio delle funzioni d'indirizzo e coordinamento a lui
spettanti, le direttive generali necessarie per assicurare l'attuazione dei programmi del
servizio, nonché delle deliberazioni dell'ufficio di direzione e degli altri organi
deliberativi della U.S.L.;
- formula proposte all'ufficio di direzione della U.S.L. ai fini del migliore
andamento del servizio e del coordinamento della sua attività con quella del l'altro
servizio, sentito il dirigente dell'altra area funzionale o su richiesta dello stesso;
- adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari ed urgenti per la
normalizzazione e/o il miglioramento dell'attività del servizio, d'intesa con il
dirigente dell'area funzionale interessata, inviando, nel caso di mancato concerto, copia
dei provvedimenti adottati, unitamente ad una relazione illustrativa, all'ufficio della
U.S.L.;
- riferisce all'ufficio di direzione della U.S.L. su tutte le questioni di
particolare interesse concernenti l'organizzazione e l'attività del servizio
9. In attesa della riorganizzazione degli uffici il responsabile del servizio
della U.S.L. del capoluogo di provincia sostituisce il veterinario provinciale in tutte le
commissioni e Comitati provinciali nei quali ne è prevista la partecipazione.
Art. 12
1. L'organico del servizio veterinario di ciascuna Unità Sanitaria Locale, da
determinare nel rispetto degli articoli 17, 18 e 19 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761
comprende:
- il personale dirigente di cui al precedente art. 11;
- veterinari coadiutori e veterinari collaboratori;
- vigili sanitari;
- personale ausiliario;
- personale amministrativo avente posizione funzionale non superiore a quella
prevista, per il ruolo amministrativo, della tabella "A", quadro II,
dell'allegato "Uno" al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
2. Presso ciascuna area funzionale é assegnato, di norma, almeno un
veterinario con la qualifica di coadiutore.
3. I veterinari coadiutori hanno la responsabilità del lavoro di gruppo
organizzato per le diverse attività ed a cui sono addetti i veterinari collaboratori ed
il personale ausiliario.
4. I veterinari collaboratori assicurano nell'ambito delle rispettive aree
funzionali a cui sono assegnati, le prestazioni di base con l'assistenza del personale
ausiliario addetto.
5. Ciascuna Unità Sanitaria Locale determina la pianta organica del servizio
veterinario sulla base dei parametri fissati nel piano sanitario regionale o stabiliti con
apposita deliberazione del Consiglio regionale, che tenga conto della specie, della
distribuzione, della consistenza ed ubicazione degli allevamenti, della estensione, delle
caratteristiche planimetriche e della rete viaria del territorio della Unità Sanitaria
Locale; del numero, della consistenza e della dislocazione delle industrie per la
lavorazione di prodotti di origine animale e delle industrie para-zootecniche.
6. Il Comitato di gestione, nel rispetto delle norme del D.P.R. 20 dicembre
1979 n. 761, fatto salvo quanto previsto dal l'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, individua periodicamente con provvedimento motivato, il personale, nell'ambito del
competente servizio del l'Unità Sanitaria Locale, per lo svolgimento delle attività
ispettive di vigilanza e di controllo in materia d'igiene, sanità e polizia veterinaria.
7. Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente
all'esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività
ispettiva, di vigilanza e controllo svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del c.p.p. secondo le procedure vigenti in materia.
8. I relativi nominativi sono comunicati dal Presidente del Comitato di
gestione ai sindaci del territorio ed alla Regione.
9. Il veterinario responsabile del servizio impartisce le necessarie direttive
per un corretto esercizio delle suddette funzioni, di cui viene costantemente informato.
10. La utilizzazione del personale nello ambito del servizio deve assicurare la
reperibilità con riferimento alle prestazioni avente carattere di urgenza.
Art. 13
(Tariffe per prestazioni veterinarie a favore dei privati)
1. Le tariffe relative agli accertamenti ed ispezioni in materia di
igiene-sanità e polizia veterinaria espletati a favore di privati dai servizi veterinari
delle Unità Sanitarie Locali sono stabilite, sentite le organizzazioni di categoria
interessate, dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione
consiliare.
Art. 14
(Assistenza zooiatrica-Convenzione veterinaria)
1. Limitatamente all'attività di sanità animale e di assistenza zooiatria di
cui alla prima area funzionale, le Unità Sanitarie Locali - nel caso in cui non possono
provvedervi compiutamente con il proprio servizio - stipulano apposite convenzioni con i
medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti all'albo
professionale.
2. Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in
conformità a quanto disposto dall'art.48 del la legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. L'attività dei veterinari convenzionati di cui al presente art. é
programmata e coordinata dal veterinario responsabile del servizio, d'intesa con il
veterinario dirigente dell'area interessata.
Art. 15
(Attività libero-professionali del personale veterinario)
1. Il personale veterinario ha facoltà di esercitare la libera attività
professionale da espletarsi fuori dalle strutture pubbliche o oltre il normale orario di
servizio e comunque nel rispetto dei criteri e limiti previsti dall'art. 36 del D.P.R. n.
761/1979.
2. Il personale può, altresì, svolgere oltre all'orario di lavoro ed anche
fuori dalla sede di servizio, attività consultive e tecniche richieste da terzi
all'Unità Sanitaria Locale, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.P.R. n. 761/1979.
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 16
(Trasferimento dei beni e degli atti degli uffici veterinari)
1. I beni degli uffici veterinari provinciali e comunali sono trasferiti al
patrimonio del Comune in cui sono ubicati con vincolo di destinazione alla rispettiva
Unità Sanitaria Locale, a mezzo verbali di consistenza redatti in contraddittorio tra le
amministrazioni ed enti interessati.
2. Le funzioni in atto esercitate dagli uffici veterinari provinciali ai sensi
dell'art. 32, secondo comma, della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, sono assunte da
ciascuna Unità Sanitaria Locale, a seconda della rispettiva competenza, a decorrere dal
trentesimo giorno dalla nomina del personale dirigente del servizio veterinario di cui
allo art. 11 della presente legge o, in mancanza, dal conferimento provvisorio dei
relativi incarichi, ai sensi dello art. 22 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.
3. Nel termine stabilito dal comma precedente il responsabile dell'ufficio
veterinario provinciale od un suo sostituto trasmette, mediante elenchi descrittivi gli
atti e documenti di competenza, a ciascuna Unità Sanitaria Locale.
4. Ultimate le operazioni di trasferimento ai sensi dei precedenti commi gli
uffici veterinari provinciali cessano ogni attività.
Art. 17
(Norme transitorie per l'accesso alla posizione di dirigente)
1. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di posizione
funzionale apicale previsti nelle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali ai sensi
dell'art. 15 della legge n. 833/1978 sono conferiti nel rispetto degli artt. 66 e 69 del
D.P.R. n. 761/ 1979.
2. I veterinari dei consorzi i cui Comuni, per effetto della legge regionale 2
giugno 1980, n. 18 sono stati assegnati a più UU.SS.LL., hanno la facoltà di optare per
una delle UU.SS.LL. interessate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.