LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. 30
Norme per la disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari.
(Pubbl. in Boll. Uff. 10 settembre 1984, n. 73)

  TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, nonché l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari in attuazione de gli artt. 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nel rispetto delle previsioni delle leggi regionali n. 18 del 2 giugno 1980 e n. 18 del 30 novembre 1981.

TITOLO II
ATTRIBUZIONI DELLE FUNZIONI

Art. 2

1. La Regione, nelle materie disciplinate con la presente legge, esercita, tramite il servizio veterinario regionale di cui al successivo art. 5, tutte le funzioni ad essa riservate dalle leggi statali e regionali comprese quelle d'indirizzo e di coordinamento.

2. In particolare:

1) organizza la raccolta e la elaborazione in sede regionale di tutti i dati statistici a carattere economico e sanitario necessari ai fini della programmazione statale, regionale e locale e per la verifica dell'efficacia degli interventi attraverso i servizi veterinari e delle UU.SS.LL., promuovendo a tal fine l'attività di osservazione e di rilevamento da parte dei medesimi servizi e dell'Istituto Zooprofilattico di Campania e Calabria o di altri enti; provvede altresì a raccogliere ed elaborare i dati statistici sulle malattie degli animali ed a promuovere ogni iniziativa per la migliore conoscenza dello stato sanitario del patrimonio zootecnico regionale ai fini del suo miglioramento;

2) svolge funzioni d'indirizzo e coordinamento, al fine di verificare ed assicurare, nell'ambito della programmazione regionale, l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio in materia d'igiene e sanità pubblica veterinaria; per le stesse finalità provvede al necessario raccordo tecnico-amministrativo tra i servizi veterinari delle UU.SS.LL. e quelli centrali e periferici del Ministero della sanità, istituiti con il Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980 n. 614;

3) emana direttive in materia d'igiene sanità e polizia veterinaria e ne verifica l'attuazione;

4) coordina l'esercizio delle funzioni ufficiali dei servizi veterinari delle UU.SS.LL. svolte in esecuzione delle direttive sanitarie del Consiglio della Comunità Economica Europea e, in particolare, di quelle relative agli scambi di animali e carni con gli Stati membri recepite con la legge 30 aprile 1976, n 397, e con la legge 29 novembre 1971, n 1073. Coordina e verifica, altresì, la applicazione nel territorio regionale, della vigente normativa sanitaria che regola i traffici d'importazione, esportazione e transito, da e per l'estero, di animali, prodotti ed avanzi animali;

5) coordina e predispone i piani di profilassi ed i programmi di risanamento degli allevamenti previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, coordinandone, altresì, la corretta attuazione ed applicazione;

6) esercita, relativamente agli aspetti veterinari, le funzioni di propria competenza sulla pesca marittima, ai sensi degli artt. 19 e 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963;

7) determina, sentiti gli istituti universitari e di ricerca competenti, l'Istituto Zooprofilattico di Campania e Calabria e le associazioni professionali di categoria, i criteri per la programmazione e l'organizzazione da parte delle UU.SS.LL. ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18, dei corsi per la specializzazione, l'aggiornamento e la formazione permanente degli operatori del settore veterinario. I corsi formativi riguardanti il personale delle UU.SS.LL. saranno istituiti ed organizzati d'intesa con le stesse UU.SS.LL.;

8) predispone programmi regionali di ricerca scientifica e di sperimentazione nel settore veterinario avvalendosi della collaborazione delle UU.SS.LL., dell'Istituto Superiore di Sanità, di istituti universitari e di ricerca e del l'Istituto Zooprofilattico di Campania e Calabria;

9) cura, previo accertamento dei requisiti richiesti, d'intesa con il servizio veterinario della U.S.L. territorialmente competente, il rilascio e l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di sostanze alimentari previste dall'art. 25 del DPR 26.03.1980 n. 327;

10) verifica l'esercizio delle funzioni dei servizi veterinari delle UU.SS.L L. svolte in esecuzione delle direttive impartite.

Art. 3
(Competenze del Presidente della Giunta regionale)

1. Il Presidente della Giunta regionale, a norma dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, emana le ordinanze contingibili ed urgenti in materia d'igiene, sanità e polizia veterinaria interessanti l'intero territorio regionale o parte di esso, comprendenti due o più Comuni. Le relative attività istruttorie sono svolte dal servizio veterinario regionale di cui al successivo art. 5, che può avvalersi dei servizi e presidi delle UU.SS.LL., di concerto con i Comuni interessati.

Art. 4
(Competenze della Giunta regionale)

1. Sono di competenza della Giunta regionale:

1) il controllo sulle materie delegate e sub delegate di cui al precedente articolo 1;

2) i provvedimenti sostitutivi, mediante commissario "ad acta" nei casi di inadempienza dei sindaci;

3) l'esercizio delle funzioni di competenza regionale prescritte dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

2. Le funzioni di cui al precedente comma, punti 1 e 3 sono esercitate attraverso il servizio veterinario regionale previsto dal successivo art. 5.

 Art. 5
(Servizio veterinario regionale)

1. Per lo sviluppo delle funzioni di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 é istituito, presso l'assessorato regionale igiene e sanità, il servizio veterinario della Regione, con articolazione in aree funzionali.

2. Al predetto servizio sono preposti funzionari del ruolo regionale, appartenenti al più alto livello funzionale, nominati dalla Giunta regionale in conformità delle norme vigenti.

3. Il suddetto servizio provvede in particolare a:

1) coordinamento tecnico, assistenza e consulenza ai servizi veterinari delle UU.SS.LL.;

2) coordinamento tecnico-funzionale dei piani di profilassi e dei programmi di risanamento degli allevamenti nell'ambito regionale;

3) distribuzione gratuita, tramite le Unità Sanitarie Locali, dei prodotti biologici (siero, vaccino, allergene, ecc.) e medicamentosi forniti dallo Stato e dalla Regione per le attività di cui al punto precedente;

4) tenuta dello schedario generale degli allevamenti;

5) tenuta del registro delle malattie infettive e diffusive del bestiame di cui al III comma dell'art. 12 del regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

6) collegamenti tecnico-funzionali con i servizi agricoli della Regione. Il servizio di cui sopra informerà tempestivamente il Presidente della Giunta regionale di ogni circostanza che possa comportare provvedimenti di urgenza ai sensi dell'art. 32, III comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 nonché i casi d'inadempienza dell'autorità sanitaria locale per le ordinanze prescritte dalla legge in materia di igiene e sanità veterinaria.

Art. 6
(Competenze dei Comuni)

1. Le funzioni in materia d'igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria non espressamente riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese quelle già esercitate dall'ufficio del veterinario provinciale e dei veterinari comunali o consortili, sono attribuite ai Comuni, che le esercitano mediante le UU.SS.LL., ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco, quale autorità sanitaria locale.

2. Tali funzioni comprendono in particolare quelle concernenti:

1) la profilassi delle zoonosi e delle malattie infettive e diffusive degli animali e l'applicazione delle misure di polizia veterinaria, nonché la promozione ed il coordinamento d'indagini epizoologiche su base locale;

2) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni di animali, su pubblici abbeveratoi, su concentramenti di animali e sulla raccolta e lavorazione degli avanzi animali;

3) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e per la cura della sterilità degli animali;

4) la vigilanza sul trasporto degli animali e dei prodotti e avanzi animali, nonché sullo spostamento degli animali per ragioni di pascolo;

5) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

6) il controllo igienico-sanitario dei mangimi per l'alimentazione zootecnica nelle fasi di produzione, deposito, tra sporto, distribuzione e somministrazione;

7) la vigilanza ed il controllo igienico-sanitario sugli allevamenti;

8) la vigilanza sull'impiego di sostanze ormonali e antiormonali come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni ed i cui prodotti siano destinati alla alimentazione umana;

9) la vigilanza sull'esecuzione dei piani di profilassi delle malattie degli animali gestiti da associazioni od enti;

10) la vigilanza sulla somministrazione di farmaci per uso veterinario;

11) la vigilanza sull'assistenza zooiatria;

12) la vigilanza sulla utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;

13) la vigilanza sulla utilizzazione degli animali da esperimento;

14) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni, dei prodotti e avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;

15) la vigilanza preventiva permanente sugli impianti di raccolta, trasformazione, risanamento e distribuzione dei sottoprodotti ed avanzi di animali, nonché dei rifiuti di origine animale;

16) la vigilanza sugli impianti di macellazione pubblici e privati sulle sardigne e sugli impianti per il trattamento e la bonifica dei sottoprodotti della macellazione;

17) l'ispezione e la vigilanza veterinaria sulle carni, sul latte, sulle uova sui prodotti ittici e sul miele e rispettivi derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione;

18) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi alla igiene ed alla sanità pubblica veterinaria;

19) la raccolta dei dati statistici, la esecuzione di osservazioni e rilevamenti relativi al settore veterinario, su direttive ed indirizzi programmati dalle UU.SS.LL. o promossi dalla Regione;

20) ogni altra funzione in materia veterinaria, attribuita ai Comuni da leggi statali o regionali, ivi compresi gli accertamenti e relative certificazioni.

3. Sono, altresì , comprese le funzioni indicate alle lett. a) e b) dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 de legate dallo Stato alla Regione e che sono state sub delegate ai Comuni dello art. 17, I comma, della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.

Art. 7
(Attribuzioni del Sindaco)

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Sindaco emana le ordinanze contingibili ed urgenti con efficacia limitata al territorio di competenza.

2. In materia d'igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria il Sindaco adotta, quale autorità sanitaria locale, i provvedimenti autorizzativi e prescritti, non riservati allo Stato e alla Regione, e quelli demandati al Comune ai sensi del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327.

3. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni in materia veterinaria il Sindaco si avvale direttamente dei servizi e dei presidi veterinari della Unità Sanitaria Locale competente per territorio, informandone i relativi organi

TITOLO III

NORME
SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E SULLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA VETERINARIA

Art. 8
(Svolgimento delle funzioni a livello regionale)

1. le funzioni d'indirizzo e di coordina mento nelle materie disciplinate con la presente legge sono esercitate dalla Regione.

2. Analogamente si provvede per i progetti, piani e programmi di competenza regionale, con l'osservanza quanto al procedimento di formazione della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3, al fine di realizzare gli indispensabili collegamenti tra le politiche di settore della Regione e l'impiego unitario e coordinato di tutte le risorse finanziarie in vista di obiettivi comuni o collegati.

 Art. 9
(Organizzazione funzionale e territoriale dei servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali)

1. Le funzioni di competenza dei Comuni ai sensi dell'art. 6 della presente legge sono esercitate dalle Unità Sanitarie Locali a mezzo del servizio veterinario previsto dall'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.

2. Il servizio veterinario é articolato per materie omogenee nelle due distinte aree funzionali previste dall'art. 17 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761:

1) sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

2) igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale.

3. Le funzioni rientranti nella competenza della prima area funzionale sono quelle elencate ai n. da 1 a 15 del precedente art. 6 e le funzioni spettanti alla seconda area funzionale sono quelle di cui ai n. 16 e 17 del medesimo articolo.

4. Sono funzioni comuni ad entrambe le aree:

- l'educazione sanitaria relativa all'igiene ed alla sanità pubblica veterinaria;

- la raccolta di dati statistici, l'esecuzione di osservazioni rilevamenti programmati dalla Unità Sanitaria Locale o promossi dalla Regione, accertamenti e certificazioni.

5. I distretti veterinari di base provvedono ad assicurare nell'area di propria competenza tutti i servizi di primo livello e di pronto intervento.

6. L'Assemblea di ciascuna Unità Sanitaria Locale, sulla base di appositi para metri indicati dal piano sanitario regionale o deliberati dal Consiglio regionale, delimita le rispettive aree distrettuali.

Art. 10
(Servizi multizonali)

1. Al fine di assicurare livelli omogenei di prestazioni tecniche e specialistiche idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali più ampi delle singole Unità Sanitarie Locali, il piano sanitario regionale individua, ai sensi degli artt. 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i servizi che operano a livello Multizonale.

2. Il piano sanitario regionale, individua, altresì, le attività che possono essere esercitate in ambiti territoriali più ampi delle singole Unità Sanitarie Locali, ove le stesse non siano in grado di provvedere autonomamente.

Art. 11
(Personale dirigente del servizio sanitario)

1. la funzione del veterinario responsabile del servizio é affidata al Comitato di gestione ad uno dei veterinari dirigenti preposti alle due aree funzionali, tenuti presenti i requisiti richiesti dagli artt. 15 e 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Il veterinario responsabile del servizio fa parte dell'ufficio di direzione della U.S.L..

3. A ciascuna delle due aree funzionali di cui al precedente art. 9 é preposto un veterinario con la qualifica di dirigente.

4. Il dirigente dell'area funzionale cura la relativa attività, riferisce periodicamente al responsabile del servizio e formula proposte per lo svolgimento dei piani di lavoro.

5. Il dirigente dell'area funzionale é chiamato a partecipare ai lavori dello ufficio di direzione, ai sensi del II comma dell'art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

6. Le qualifiche funzionali di cui ai commi precedenti sono conferite mediante pubblici concorsi per titoli ed esami nel rispetto della normativa vigente

7. Il veterinario responsabile sovrintende all'andamento generale del servizio veterinario della U.S.L. e risponde,nel rispetto dell'autonomia del servizio, al coordinatore sanitario ed al Comitato di gestione del conseguimento degli obiettivi stabiliti e di quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n. 18/1981.

8. In particolare:

- predispone, con la collaborazione del dirigente dell'altra area funzionale, i programmi annuali, o di diverso arco temperale, relativi all'assetto organizzativo generale ed all'attività complessiva del servizio;

- emana, nell'esercizio delle funzioni d'indirizzo e coordinamento a lui spettanti, le direttive generali necessarie per assicurare l'attuazione dei programmi del servizio, nonché delle deliberazioni dell'ufficio di direzione e degli altri organi deliberativi della U.S.L.;

- formula proposte all'ufficio di direzione della U.S.L. ai fini del migliore andamento del servizio e del coordinamento della sua attività con quella del l'altro servizio, sentito il dirigente dell'altra area funzionale o su richiesta dello stesso;

- adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari ed urgenti per la normalizzazione e/o il miglioramento dell'attività del servizio, d'intesa con il dirigente dell'area funzionale interessata, inviando, nel caso di mancato concerto, copia dei provvedimenti adottati, unitamente ad una relazione illustrativa, all'ufficio della U.S.L.;

- riferisce all'ufficio di direzione della U.S.L. su tutte le questioni di particolare interesse concernenti l'organizzazione e l'attività del servizio

9. In attesa della riorganizzazione degli uffici il responsabile del servizio della U.S.L. del capoluogo di provincia sostituisce il veterinario provinciale in tutte le commissioni e Comitati provinciali nei quali ne è prevista la partecipazione.

Art. 12

1. L'organico del servizio veterinario di ciascuna Unità Sanitaria Locale, da determinare nel rispetto degli articoli 17, 18 e 19 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 comprende:

- il personale dirigente di cui al precedente art. 11;

- veterinari coadiutori e veterinari collaboratori;

- vigili sanitari;

- personale ausiliario;

- personale amministrativo avente posizione funzionale non superiore a quella prevista, per il ruolo amministrativo, della tabella "A", quadro II, dell'allegato "Uno" al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

2. Presso ciascuna area funzionale é assegnato, di norma, almeno un veterinario con la qualifica di coadiutore.

3. I veterinari coadiutori hanno la responsabilità del lavoro di gruppo organizzato per le diverse attività ed a cui sono addetti i veterinari collaboratori ed il personale ausiliario.

4. I veterinari collaboratori assicurano nell'ambito delle rispettive aree funzionali a cui sono assegnati, le prestazioni di base con l'assistenza del personale ausiliario addetto.

5. Ciascuna Unità Sanitaria Locale determina la pianta organica del servizio veterinario sulla base dei parametri fissati nel piano sanitario regionale o stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio regionale, che tenga conto della specie, della distribuzione, della consistenza ed ubicazione degli allevamenti, della estensione, delle caratteristiche planimetriche e della rete viaria del territorio della Unità Sanitaria Locale; del numero, della consistenza e della dislocazione delle industrie per la lavorazione di prodotti di origine animale e delle industrie para-zootecniche.

6. Il Comitato di gestione, nel rispetto delle norme del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, fatto salvo quanto previsto dal l'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, individua periodicamente con provvedimento motivato, il personale, nell'ambito del competente servizio del l'Unità Sanitaria Locale, per lo svolgimento delle attività ispettive di vigilanza e di controllo in materia d'igiene, sanità e polizia veterinaria.

7. Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e controllo svolge le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del c.p.p. secondo le procedure vigenti in materia.

8. I relativi nominativi sono comunicati dal Presidente del Comitato di gestione ai sindaci del territorio ed alla Regione.

9. Il veterinario responsabile del servizio impartisce le necessarie direttive per un corretto esercizio delle suddette funzioni, di cui viene costantemente informato.

10. La utilizzazione del personale nello ambito del servizio deve assicurare la reperibilità con riferimento alle prestazioni avente carattere di urgenza.

Art. 13
(Tariffe per prestazioni veterinarie a favore dei privati)

1. Le tariffe relative agli accertamenti ed ispezioni in materia di igiene-sanità e polizia veterinaria espletati a favore di privati dai servizi veterinari delle Unità Sanitarie Locali sono stabilite, sentite le organizzazioni di categoria interessate, dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.

Art. 14
(Assistenza zooiatrica-Convenzione veterinaria)

1. Limitatamente all'attività di sanità animale e di assistenza zooiatria di cui alla prima area funzionale, le Unità Sanitarie Locali - nel caso in cui non possono provvedervi compiutamente con il proprio servizio - stipulano apposite convenzioni con i medici veterinari abilitati al libero esercizio professionale e iscritti all'albo professionale.

2. Le convenzioni con i suddetti medici veterinari verranno stipulate in conformità a quanto disposto dall'art.48 del la legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. L'attività dei veterinari convenzionati di cui al presente art. é programmata e coordinata dal veterinario responsabile del servizio, d'intesa con il veterinario dirigente dell'area interessata.

 Art. 15
(Attività libero-professionali del personale veterinario)

1. Il personale veterinario ha facoltà di esercitare la libera attività professionale da espletarsi fuori dalle strutture pubbliche o oltre il normale orario di servizio e comunque nel rispetto dei criteri e limiti previsti dall'art. 36 del D.P.R. n. 761/1979.

2. Il personale può, altresì, svolgere oltre all'orario di lavoro ed anche fuori dalla sede di servizio, attività consultive e tecniche richieste da terzi all'Unità Sanitaria Locale, secondo quanto previsto dall'art. 36 del D.P.R. n. 761/1979.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

 Art. 16
(Trasferimento dei beni e degli atti degli uffici veterinari)

1. I beni degli uffici veterinari provinciali e comunali sono trasferiti al patrimonio del Comune in cui sono ubicati con vincolo di destinazione alla rispettiva Unità Sanitaria Locale, a mezzo verbali di consistenza redatti in contraddittorio tra le amministrazioni ed enti interessati.

2. Le funzioni in atto esercitate dagli uffici veterinari provinciali ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, sono assunte da ciascuna Unità Sanitaria Locale, a seconda della rispettiva competenza, a decorrere dal trentesimo giorno dalla nomina del personale dirigente del servizio veterinario di cui allo art. 11 della presente legge o, in mancanza, dal conferimento provvisorio dei relativi incarichi, ai sensi dello art. 22 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 18.

3. Nel termine stabilito dal comma precedente il responsabile dell'ufficio veterinario provinciale od un suo sostituto trasmette, mediante elenchi descrittivi gli atti e documenti di competenza, a ciascuna Unità Sanitaria Locale.

4. Ultimate le operazioni di trasferimento ai sensi dei precedenti commi gli uffici veterinari provinciali cessano ogni attività.

Art. 17
(Norme transitorie per l'accesso alla posizione di dirigente)

1. Nella prima applicazione della presente legge, i posti di posizione funzionale apicale previsti nelle piante organiche delle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'art. 15 della legge n. 833/1978 sono conferiti nel rispetto degli artt. 66 e 69 del D.P.R. n. 761/ 1979.

2. I veterinari dei consorzi i cui Comuni, per effetto della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18 sono stati assegnati a più UU.SS.LL., hanno la facoltà di optare per una delle UU.SS.LL. interessate entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.