LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. 28
Superamento dell'emarginazione dei cittadini portatori di handicap.
(Pubbl. in Boll. Uff. 10 settembre 1984, n. 71)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria promuove l'istituzione e l'organizzazione di iniziative
e di servizi atti a superare le condizioni di emarginazione delle persone handicappate.
2. Gli interventi di cui alla presente legge hanno carattere integrativo
rispetto ad ogni altro intervento previsto dalle leggi dello Stato e della Regione,
compresi gli interventi sanitari
Art. 2
(Intervento e coordinamento per servizi non emarginanti)
1. Gli Enti locali competenti tramite le loro articolazioni a promuovere
l'inserimento a tutti gli effetti del cittadino portatore di handicap nella società
2. Spetta agli Enti locali, ciascuno per la propria competenza, attuare i
servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli handicaps, nonché attuare
le iniziative per l'inserimento e per l'integrazione sociale e culturale
dell'handicappata, inclusi gli interventi a carattere economico.
3. La persona handicappata ha diritto a prestazioni e servizi non emarginanti,
per cui le iniziative e i servizi anche a loro favore non devono essere settoriali ma tra
loro integrati, soprattutto quelli a carattere sociale e sanitario.
Art. 3
(Il mantenimento nell'ambito territoriale)
1. L'handicappato deve trovare risposta ai suoi problemi sanitari, sociali,
economici, assistenziali, culturali e lavorativi, prioritariamente nel territorio della
sua residenza.
2. I Comuni, singoli o associati, sono abilitati a programmare, istituire,
gestire e coordinare i servizi e le iniziative presenti sul territorio di loro competenza,
alfine, di favorire la permanenza nell'ambito territoriale del cittadino portatore di
handicap.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione,
censisce gli handicappati ricoverati fuori i confini della Calabria , e programma piani
d'intervento per il loro rientro in famiglia o comunque nel loro territorio di residenza,
tale attuazione è affidata ai Comuni singoli o associati.
Art. 4
(Mantenimento in famiglia)
1. I Comuni singoli o associati tramite i loro servizi e le iniziative hanno
come obiettivo primario il mantenimento e il reinserimento della persona handicappata
nell'ambito familiare.
2. I servizi e le iniziative a carattere assistenziale ed economico, dovranno
te nere presente sia le difficoltà che le risorse della famiglia stessa.
3. I Comuni assicurano altresì l'assistenza domiciliare agli handicappati
gravi e non deambulanti, tramite prestazioni a carattere domestico utilizzando
prioritariamente i servizi pubblici.
Art. 5
1. Per le finalità di cui al precedente art. la Regione assegna contributi ai
Comuni, che in forma singola o associata, realizzino interventi rivolti a:
a) assicurare l'assistenza domiciliare;
b) erogare contributi sino al limite di 15 milioni a nuclei familiari
comprendenti almeno un membro convivente portatore di handicap fisico non deambulante che,
proprietari o usufruttuari o affittuari, intendano apportare agli alloggi occupati le
variazioni edilizie e strumentali possibili, onde adeguarli alle prescrizioni del D.P.R.
27- 4-1978 n. 384;
c) assicurare ai portatori di handicap l'effettiva fruizione di tutti i servizi
pubblici e di una reale partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.
Art. 6
(Affido familiare)
1. L'affido familiare è rivolto alle persone handicappate in età evolutiva
bisognosi di assistenza, cui la famiglia originaria non è in grado di provvedere
2. L'affido familiare è disposto su relazione motivata dal servizio locale e
viene attuata a norma della legge 4-5-1983, n. 184.
3. Ad ogni famiglia affidataria non possono essere affidati più di due
soggetti portatori di handicap, salvo che appartengano allo stesso nucleo familiare
Art. 7
(Fruibilità dei trasporti)
1. I Comuni singoli o associati, operano, per favorire l'accesso ai trasporti
territoriali pubblici e privati alle perso ne handicappate.
2. In caso, di estrema comprovata impossibilità del servizio pubblico a
garantire la fruibilità del trasporto agli handicappati, i Comuni si possono avvalere di
convenzioni con servizi privati dotati di automezzi adatti.
3. La Regione, interviene economicamente, coprendo la spesa ritenuta necessaria
per le modifiche idonee agli automezzi che dovranno essere comprovatamente guidati dalle
persone handicappate.
Art. 8
(Abbattimento delle barriere di comunicazione)
1. I Comuni singoli o associati operano per l'abbattimento delle barriere di
comunicazione in riferimento ai soggetti che, a causa di handicaps sensoriali, trovino
difficoltà di fruizione dei massmedia, di comprensione verbale, di comunicazione.
2. Per la realizzazione di tale scopo la Regione assegna contributi ai Comuni
che, in forma singola o associata, realizzino interventi volti a:
a) inserire gli handicappati nel contesto di strutture per il tempo libero
destinate a tutta la popolazione;
b) assicurare ai portatori di handicap la possibilità di usufruire di
apparecchiature, per sistemi di ascolto e di lettura, ivi compresi materiali didatti ci
speciali.
Art. 9
(Fruibilità della scuola)
1. I Comuni singoli o associati attuano forme di assistenza integrativa per lo
inserimento e la permanenza nelle scuole di ogni ordine e grado dei soggetti portatori di
handicap.
2. I Comuni promuovono indagini per conoscere gli handicappati e le loro
difficoltà in ordine all'inserimento scolastico.
3. La Regione può stipulare con Enti pubblici e privati specializzati
convenzioni per la produzione e la distribuzione di materiale didattico speciale.
4. La Regione assegna contributi ai Comuni di residenza degli studenti di ogni
ordine e grado portatori di handicap fino alla concorrenza massima di lire 1.500.000 per
ciascun studente assistito per anno scolastico, sulla base di un programma tecnico
didattico individualizzato.
Art. 10
(Formazione professionale)
1. La Regione promuove e riconosce carattere prioritario ai corsi di formazione
professionale che prevedano l'inserimento dei portatori di handicap; a tal fine sono
favorite quelle iniziative che prevedono esperienze dirette presso i luoghi di lavoro.
2. Le iniziative formative di cui al presente art. possono in alcuni casi
prescindere dalla finalizzazione al conseguimento di una qualifica professionale
3. I servizi di riabilitazione collaborano con la famiglia e la scuola per
l'orientamento professionale dell' handicappato.
Art. 11
(Iniziative per l'occupazione)
1. La fruibilità del posto di lavoro va garantita a tutti i cittadini, a
prescindere dal grado e dal tipo di minorazione, sviluppando anche una rete di servizi
sociali, sanitari e formativi di sostegno.
2. La Regione svolge indagini finalizzate ad individuare le possibilità
occupazionali esistenti in relazione al collocamento lavorativo degli handicappati.
3. La Regione eroga contributi ai Comuni singoli o associati per:
a) acquisto di attrezzature per i soggetti handicappati singoli o associati che
intendono avviarsi ad un lavoro autonomo;
b) acquisto di attrezzature idonee o la modifica d'impianti con cui
l'handicappato deve svolgere la propria attività lavorativa presso terzi;
c) sostegno tecnico psico-pedagogico per l'individuazione delle capacità
attitudinali e potenziali possibilità lavorative del soggetto portatore di handicap.
Art. 12
(Incentivi per l'occupazione)
1. Per raggiungere le finalità di cui al precedente art. la Regione favorisce
anche la costituzione di cooperative e imprese artigiane formate da almeno il 50% di
handicappati, attraverso:
a) adeguati interventi economici per la fase di avvio e la strumentazione;
b) un intervento economico pari al 30% della retribuzione percepita
dall'handicappato.
2. La Regione inoltre favorisce l'inserimento lavorativo dei portatori di
handicap in aziende produttive, incentivando tale possibilità ricorrendo ai finanzia
menti di cui al comma precedente, lettere a) e b).
3. La Regione in collegamento con gli Enti locali, uffici del lavoro, organismi
formativi, datori di lavoro e sindacati, programma ed attiva programmi formativi
finalizzati all'inserimento lavorativo degli handicappati.
Art. 13
(Fruibilità dei luoghi di socializzazione)
1. La persona handicappata deve fruire come tutti i cittadini dei luoghi
pubblici di carattere collettivo-sociale.
2. A tale scopo gli Enti locali, ciascuno per la propria competenza concorrono
all'abbattimento delle barriere architettoniche con riferimento agli edifici pubblici di
carattere collettivo-sociale, alle altre strutture pubbliche particolarmente quelle
scolastiche, a quelle inerenti i servizi pubblici in generale, all'edilizia abitativa, in
attuazione delle leggi dello Stato in materia.
Art. 14
(Iniziative per altre finalità)
1. La Regione assegna contributi a Comuni che, in forma singola o associata,
pongano in essere iniziative atte a:
a) favorire la partecipazione dei soggetti handicappati alle attività sportive
e del tempo libero esistenti sul territorio;
b) favorire l'autonomo accesso alla cultura e all'informazione agli
handicappati;
c) organizzare soggiorni climatici in strutture aperte nelle località adeguate
alle esigenze dei soggetti handicappati;
d) promuovere e sostenere la realizzazione di micro-esperienze a carattere
sperimentale finalizzate all'inserimento e al mantenimento nel normale ambiente di vita
delle persone handicappate.
Art. 15
(Strutture socio-assistenziali)
1. Nell'attuazione della presente legge si possono utilizzare in relazione ai
diversi bisogni di assistenza dei soggetti portatori di handicap, strutture quali: le
comunità alloggio, i centri socio-educativi, i centri residenziali, di cui all'ALLEGATO
A" della presente legge.
2. Tali strutture devono essere funziona li e collegate operativamente con i
servizi del territorio, nonché rispondenti alle norme statali in materia.
3. I Comuni singoli o associati possono stipulare convenzioni con enti pubblici
e privati per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui al I comma del presente
art..
4. La convenzione deve prevedere: gli interventi da effettuarsi da parte dello
ente contraente, i criteri e i mezzi di erogazione dei servizi, le modalità di controllo
dell'Ente locale e degli utenti sulla gestione.
5. I corrispettivi delle convenzioni sono riferiti ai costi del servizio in
relazione ai livelli qualitativi del servizio stesso.
6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione
emette un regolamento circa i criteri per l'attuazione di detti servizi.
Art. 16
(Partecipazione)
1. La Regione, per il coordinamento delle iniziative e degli interventi
previsti dalla presente legge, adotta il metodo della consultazione permanente con le
associazioni esistenti sul territorio costituite per la tutela degli interessi dei
cittadini handicappati, con le associazioni sindacali, quelle di volontariato e le
organizzazioni del movimento cooperativo.
2. Queste associazioni presentano proposte ed esprimono pareri sulle questioni
e sui provvedimenti atti a favorire il superamento di ogni stato di esclusione degli
handicappati dalla vita sociale.
3. Le predette associazioni possono promuovere indagini e studi rivolti ad
approfondire le conoscenze quali-quantitative dei bisogni degli handicappati sul
territorio dei Comuni singoli o associati, nonché la divulgazione delle relative
conoscenze anche d'intesa coi Comuni stessi.
Art. 17
(Formazione del personale)
1. La Regione finanzia, nell'ambito dei piani annuali di formazione
professionale, utilizzando (anche i contributi del Fondo Sociale Europeo, corsi di
formazione e di aggiornamento degli operatori addetti all'assistenza dei soggetti
portatori di handicap, e promuove corsi per la riqualificazione del personale delle
strutture socio-assistenziali.
2. La Regione finanzia corsi per la formazione di animatori di comunità,
aperti anche alla partecipazione sia del volontariato che delle persone handicappate.
Art. 18
(Volontariato)
1. Al fine di realizzare i servizi e le iniziative della presente legge i
Comuni singoli o associati possono avvalersi delle prestazioni del volontariato compreso
il servizio civile svolto in sostituzione degli obblighi militari secondo le norme
vigenti.
2. Al personale volontario sono rimborsate, se richieste e preventivamente
autorizzate, le spese vive sostenute per lo espletamento delle attività prestate.
Art. 19
(Procedure e piano di riparto dei contributi)
1. I Comuni in forma singola o associata presentano alla Giunta regionale entro
il 31 marzo di ogni anno un piano d'intervento in relazione alle iniziative e ai servizi
di cui alla presente legge che intendono attuare nel rispettivo territorio.
2. Il piano contiene la descrizione degli interventi prescelti, il numero dei
soggetti interessati, il preventivo di spesa per ciascun intervento.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva entro il 30 giugno
di ogni anno la ripartizione dei fondi tra i Comuni singoli o associati che hanno
presentato il programma annuale.
4. Nella formulazione del piano di riparto un'aliquota, non superiore al 10%
dei finanziamenti previsti nel bilancio regionale per lo sviluppo dei servizi ed
iniziative di cui alla presente legge, deve essere riservata ad attività di assistenza
tecnica agli Enti locali o alla realizzazione di iniziative straordinarie nelle aree
maggiormente sprovviste di adeguati servizi, espressamente previste nello stesso piano di
riparto.
4. I contributi approvati dal Consiglio regionale sono erogati ai Comuni
singoli o associati in unica soluzione.
5. Detratta l'aliquota di cui al IV comma del presente art., il piano di
riparto annuale dovrà essere elaborato tenendo conto dei seguenti criteri:
a) per i servizi e le iniziative di cui agli artt. 10, 11, 12, 15, 17 e 18 deve
essere riservata un'aliquota non superiore al 60% del finanziamento previsto;
b) per i servizi e le iniziative di cui ai rimanenti artt., deve essere
riservata la parte rimanente del finanziamento previsto.
6. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato
erogato il contributo regionale, i Comuni singoli o associati beneficiari dei contributi,
presentano alla Giunta regionale un rendiconto relativo all'impiego del contributo
ricevuto.
7. Per l'anno 1984, i Comuni presentano i piani di cui al I comma del presente
art. entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il Consiglio regionale
approva la ripartizione dei fondi, su proposta della Giunta, entro i successivi 30 giorni.
Art. 20
(Finanziamenti)
1. Per il finanziamento degli oneri relativi all'attuazione della presente
legge è autorizzata, per l'anno 1984 la spesa di L. 2 miliardi; per ciascuno degli anni
successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi
bilanci.
2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si
provvede mediante riduzione dei seguenti capitoli del bilancio per l'anno 1984:
capitolo 5122206 "Contributo della Regione per il finanziamento
dell'ESAC" L. 500.000.000;
capitolo 1003104 "Indennità di trasferta per missioni e trasferimento del
personale" L. 300.000.000;
capitolo 1005107 "Spese postali, tele foniche, telegrafiche "L.
300.000.000;
capitolo 2221101 "Contributi alle Amministrazioni provinciali per la
manutenzione di strade comunali di bonifica classificate provinciali "L. 400.000.000;
capitolo 2222103 "Contributi straordinari per agevolazioni di viaggio per
studenti e lavoratori dipendenti" L. 500.000.000.
Istituzione del capitolo 4251105 "Con tributi ai Comuni per servizi ed
attività volti al superamento dell'emarginazione degli handicappati" L.
2.000.000.000.
"ALLEGATO
A"
Per strutture socio-assistenziali si intende rispettivamente:
a) Comunità alloggio:
accoglie, in normali case di abitazione, assicurando appropriate forme di
assistenza, un piccolo gruppo di soggetti handicappati di norma in numero non superiore a
diciotto.
La collocazione della comunità alloggio nel contesto urbano residenziale deve
essere tale da favorire l'inserimento sociale per gli handicappati; a tal fine la
struttura deve essere funzionale in relazione alla tipologia degli handicap delle persone
accolte, secondo le norme stabilite dallo Stato in materia, nonché deve essere collegata
con i servizi del territorio.
Sono riconosciuti come comunità alloggio anche quei gruppi stabili
autogestiti, formati da handicappati e non handicappati, che abbiano i requisiti della
presente definizione.
Le comunità alloggio sono abilitate a fare interventi di pronta accoglienza
per tempi brevi ad handicappati che si trovino in temporaneo stato di mancata assistenza o
di temporanea assenza della famiglia.
b) Centro socio-educativo:
accoglie durante alcune ore del giorno, di norma in numero non superiore a
trenta, handicappati che presentino notevole compromissione dell'autonomia delle funzioni
elementari che abbisognino di una specifica e continua assistenza e non possono essere
inseriti nell'ambiente di lavoro. Nell'ipotesi di ristrutturazione di Centri assistenziali
esistenti, tale limite può essere superato. Il centro socio-educativo ha come obiettivo
il superamento della condizione irrecuperabile e mira alla crescita evolutiva dei soggetti
nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione.
Il centro socio-educativo può avvalersi della collaborazione del volontariato
nonché di collaborazione esterna di tipo specifico con riferimento alle attività di
manipolazione, di gioco di animazione, di artigianato.
La localizzazione del centro socio-educativo deve essere tale da assicurare
l'integrazione con i servizi del territorio.
c) Centro residenziale:
ospita in prevalenza soggetti handicappati un numero non superiore a sessanta,
ed è previsto esclusivamente per utenti che risultino impossibilitati a rimanere
temporaneamente o permanentemente nel proprio nucleo familiare.