LEGGE REGIONALE 3 settembre 1984, n. 27
Ordinamento della struttura operativa del Consiglio regionale.
(Pubbl. in Boll. Uff. 10 settembre 1984, n. 70)

Art. 1

(Elementi della struttura operativa)

1. La struttura operativa del Consiglio regionale è costituita dal Dipartimento articolato in Settori, Servizi ed uffici.

2. Fanno parte del Dipartimento i seguenti settori:

1) Segreteria del Consiglio;

2) Segreteria Ufficio di Presidenza;

3) Legislativo;

4) Commissioni - Giunte e Gruppi consiliari;

5) Amministrazione e contabilità.

Art. 2

(Il Dipartimento)

1. Il Dipartimento è una struttura organizzativa flessibile distinta in settori tra di loro complementari e funzionalmente predisposta per il più raziona le ed efficiente svolgimento integrato delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.

2. Opera, nel suo complesso, sotto il coordinamento politico dell'Ufficio di Presidenza e quello amministrativo del Segretario Generale del Consiglio.

3. L'incarico di Segretario Generale coordinatore è attribuito, con la procedura di cui al III c. dell'art. 2 della L.R. 28.03.1975,n. 9,a dirigente inquadrato nella II qualifica dirigenziale assegnato al Consiglio regionale.

4. Nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale, al Dipartimento è assegnato il personale di cui all'allegato "A" secondo i criteri stabiliti nell'articolo 2, comma terzo, della legge regionale 28 marzo 1975, n.9.

 Art. 3

(Il settore)

1. Il Settore è struttura organizzativa di secondo livello, composto da servizi e raggruppa attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza di supporto al perseguimento degli specifici compiti dell'organo consiliare.

2. Ciascun Settore è autonomo ma può operare in regime di integrazione funziona le interdisciplinare.

3. È coordinato da un dirigente scelto, con la procedura di cui al citato articolo 2, terzo comma, della legge regionale n.9/1975, tra il personale in possesso della seconda qualifica dirigenziale assegnato al Consiglio.

Art. 4

(Il Servizio)

1. Il Servizio costituisce la struttura organizzativa di primo livello in cui sono aggregati gli uffici sulla base di criteri di omogeneità funzionale o in relazione a più funzioni specifiche.

2. I Servizi si distinguono in funzionali, i quali svolgono attività a supporto del funzionamento dell'intero apparato organizzativo del Consiglio regionale, e di settore che operano per la realizzazione dei compiti di competenza del settore di cui fanno parte.

3. È coordinato da un dirigente, scelto con la procedura di cui al citato articolo 2, terzo comma, della legge regionale n. 9/1975 tra il personale in possesso della prima qualifica dirigenziale assegnato al Consiglio.

Art. 5

(L'Ufficio)

1. L'Ufficio rappresenta l'unità elementare della struttura organizzativa in cui è collocato ed è strumento di realizzazione delle particolari attività ad esso attribuite.

2. È retto da un responsabile di ufficio scelto, secondo la procedura richiamata nell'articolo precedente, tra il personale assegnato al Consiglio dell'ottava qualifica funzionale.

3. Nell'ambito dell'Ufficio il metodo di lavoro è improntato all'efficienza funzionale, alla valorizzazione e sviluppo delle capacità professionali, e dalla loro di gruppo.

Art. 6

(Gabinetto del Presidente e Segreterie particolari dei Vice Presidenti)

1. Affiancano l'organizzazione strutturale del Consiglio gli uffici politicoamministrativi del Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale e delle Segreterie particolari dei Vice Presidenti, con il personale di cui all'allegato "B".

2. Il Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi alle funzioni del Presi dente secondo le direttive da lui impartite.

3. È d'ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali e con gli organi statali, centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali. Cura la tenuta del protocollo, dell'archivio riservato, dell'agenda de gli impegni ed attende la corrispondenza privata del Presidente.

4. Le Segreterie particolari attendono alla corrispondenza privata dei Vice Presidenti, alla tenuta dell'agenda degli impegni ed alla cura di ogni altra incombenza di volta in volta assegnata.

TITOLO I

SETTORE SEGRETERIA DEL CONSIGLIO

Art. 7

(Composizione)

1. Fanno parte del Settore i seguenti servizi:

1) Segreteria del Consiglio regionale;

2) Aula e resoconti;

3) Stampa e informazione.

Art. 8

(Servizio Segreteria del Consiglio regionale)

1. Il Servizio Segreteria del Consiglio si articola nei seguenti uffici:

- Ufficio affari generali e relazione con l'esterno: cura la trattazione degli affari relativi ai compiti istituzionali dell'organo consiliare e di quelli che non rientrano nella sfera di competenza degli altri servizi del medesimo settore; assicura i rapporti con i gruppi consiliari, la Giunta, il Commissario di Governo e la Commissione di Controllo, gli Uffici statali, regionali e delle altre regioni; assicura i necessari rapporti con il Governo centrale e con le Camere; mantiene i rapporti non istituzionali con le formazioni sociali, i movimenti di opinione e di cultura; cura i rapporti con esperti e consulenti nominati dal Consiglio.

- Ufficio ricezioni ed assegnazioni atti consiliari: riceve le proposte di legge, di regolamento e gli schemi dei disegni di legge di iniziativa della Giunta e ne cura l'inoltro alle competenti commissioni permanenti; cura l'archivio generale.

- Ufficio di segreteria: svolge le mansioni di segreteria nelle adunanze del Consiglio e nelle conferenze dei Presidenti dei gruppi redigendone i relativi verbali.

Art. 9

(Servizio aula e resoconti)

1. Fanno parte del servizio:

- Ufficio aula:

cui sono attribuiti i compiti di convocazione del Consiglio, di preparazione del relativo ordine del giorno, della registrazione dei fascicoli inerenti gli argomenti iscritti e dell'invio della documentazione relativa ai consiglieri e ad altri soggetti individuati preventivamente, dell'annotazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni della classificazione dei progetti e dei disegni di legge in fase di presa in considerazione.

- Ufficio resoconti:

cura la redazione, revisione e pubblicazione dei resoconti sommari ed integrali delle sedute, la stesura delle deliberazioni consiliari ed il coordinamento formale dei testi delle leggi e dei regolamenti così come approvati dal Consiglio. Sovrintende al servizio stenografico, di registrazione e di traduzione.

Art. 10

(Stampa e informazione)

1. Comprende i seguenti uffici:

- Ufficio stampa:

provvede alla diffusione, attraverso mezzi appropriati, di notizie e di note illustrative sull'attività del Consiglio ed al medesimo scopo intrattiene con la stampa quotidiana e periodica, con il servizio ANSA, con la RAI-TV e le TV private e con altri fonti di informazione, rapporti permanenti; cura la redazione di una rivista periodica di informazione al fine di contribuire alla presa di coscienza della realtà regionale in tutti i suoi aspetti.

- Ufficio statistiche consiliari:

svolge compiti di rilevazione, elaborazione e rappresentazione dei dati assunti ed aventi come fonte gli uffici della Regione, gli enti e le associazioni operanti in Calabria. Cura la trasmissione dei dati all'istituto Centrale di Statistica ed i rapporti con altri centri di informazione ed elaborazione dati.

TITOLO II

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 11

(Composizione)

1. Fanno parte del Settore i seguenti servizi:

1) Segreteria dell'Ufficio di Presidenza;

2) Affari Generali e del personale.

Art. 12

(Servizio Segreteria Ufficio di Presidenza)

1. Il servizio comprende i seguenti uffici:

- Ufficio organizzazione:

assiste il Presidente e l'Ufficio di Presidenza nell'organizzazione degli uffici; nella destinazione dei locali e del personale assicurando il necessario coordinamento organizzativo, logistico e funzionale per l'espletamento dell'attività consiliare. Sovrintende al parco auto e rimessa, nonché al centralino telefonico.

- Ufficio Segreteria:

svolge le mansioni di segreteria nelle adunanze dell'ufficio di Presidenza redigendo i relativi verbali. Provvede allo smistamento della corrispondenza, alla raccolta ed alla classificazione degli atti in arrivo.

Art. 13

(Servizio Affari Generali e del Personale)

1. Si compone dei seguenti uffici:

- Affari Generali di gestione:

provvede agli adempimenti relativi allo esercizio dell'autonomia amministrativa e contabile del Consiglio. Cura ogni altro affare a carattere gestionale che non rientra nella sfera di competenza degli altri settori.

- Personale:

cura la tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti e provvede a tutti gli adempimenti concernenti lo stato giuridico del personale. Riceve segnalazioni in ordine all'infrazione disciplinare e ne cura la trasmissione, unitamente ai relativi atti, all'organo competente a promuovere il procedimento disciplinare.

- Cerimoniale e rappresentanza:

cura il ricevimento di delegazioni di Stati esteri, di delegazioni di altre Regioni e la partecipazione di delegazioni di consiglieri e di funzionari del Consiglio a convegni ed incontri di studio, provvedendo alla raccolta e trasmissione dei relativi atti al servizio studi e documentazione.

TITOLO III

SETTORE LEGISLATIVO

Art. 14

(Composizione)

1. Fanno parte del settore i seguenti servizi:

1) Affari Giuridici;

2) Documentazione;

3) Biblioteca.

Art. 15

1. Servizio Affari Giuridici Si compone dei seguenti uffici:

- Ricerche:

provvede, su richiesta dell'ufficio studi e consulenza, al reperimento delle fonti legislative, giurisprudenziali e dottrinarie. Cura l'osservatorio di legislazione regionale, nazionale ed europea.

- Studi e consulenza:

svolge studi di carattere legislativo, statistico-economico, documentale e dottrinario. Assiste nella redazione dei progetti di legge e di regolamento i consiglieri e di soggetti titolari dell'iniziativa legislativa che ne facciano richiesta. Presta in genere consulenza in materia legislativa su richiesta del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza, delle commissioni, dei gruppi e dei singoli consiglieri.

Art. 16

(Servizio documentazioni)

1. Provvede all'acquisizione, conservazione e classificazione dei documenti che interessano la Regione ed in particolare il Consiglio regionale. Collabora con il servizio automatico dei terminali collegati con la Camera dei deputati e con la Corte di cassazione. Sovrintende al servizio copia, fotocopia, microfilmata e riproduzione di documenti in genere.

Art. 17

(Servizio di biblioteca)

1. Cura la conservazione, la classificazione e l'aggiornamento del patrimonio bibliografico del Consiglio.

TITOLO IV

SETTORE COMMISSIONI GIUNTE E GRUPPI

CONSILIARI

Art. 18

(Composizione)

1. Il settore si compone dei seguenti servizi:

1) Servizio I Commissione Politica Istituzionale-Assetto ed utilizzazione del territorio;

2) Servizio II Commissione Politica Economica-Bilancio e programmazione;

3) Servizio III Commissione Politica Sociale-Sanità ed assistenza;

4) Servizio Giunte e Gruppi Consiliari

Art. 19

(Composizione dei Servizi e compiti degli uffici in cui si articolano)

1. Ciascuno dei servizi contemplati ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 18 si compone di un ufficio di Segreteria e di un ufficio istruzioni cui sono demandati rispettivamente i seguenti compiti:

- predisposizione e notificazione dell'ordine del giorno dei lavori, redazione dei verbali delle sedute, cura dei rapporti con la Giunta regionale ed i singoli assessori, nonché con gli uffici ed enti interessati ai procedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi di rispettiva competenza. L'ufficio svolge analoghi compiti di Segreteria per le Commissioni speciali. La Segreteria della Commissione Bilancio assiste con la medesima funzione il collegio dei revisori dei conti.

- raccolta, classificazione ed istruzione del materiale legislativo o documentale necessario allo svolgimento del l'attività di studio e referente propria delle Commissioni; coordinazione dei testi e cura della successiva trasmissione agli organi competenti; assistenza ai consiglieri nell'attività di ricerca e nella formulazione di proposte ed emendamenti.

Art. 20

(Servizio Giunte e gruppi consiliari)

1. L'Ufficio preposto alle Giunte cura gli incombenti necessari allo svolgimento delle attività istituzionali degli organi medesimi raccogliendo, classificando ed istruendo il materiale documentale a ciò necessario. È d'ausilio nella stesura degli atti ed assicura gli opportuni contatti con l'Ufficio di Presidenza e la Segreteria del Consiglio.

2. L'Ufficio preposto ai gruppi consiliari cura le relative connesse attività amministrative strumentali ai compiti statutari e regolamentari propri del gruppo ai sensi anche della legge regionale 13 marzo 1979, n. 4. Assicura il necessario collegamento tra i gruppi consiliari, con l'Ufficio di Presidenza, la Segreteria del Consiglio e le Commissioni.

TITOLO V

SETTORE AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Art. 21

(Composizione)

1. Fanno parte del settore i seguenti servizi:

1) Ragioneria e contabilità

2) Economato, patrimonio e contratti.

Art. 22

(Servizio ragioneria e contabilità)

1. Si compone dei seguenti uffici:

- Bilancio:

cura la redazione del bilancio di previsione annuale, di cassa e di competenza ed i relativi provvedimenti di variazione, del conto consuntivo e predispone le relative relazioni.

- Contabilità e tesoreria:

provvede alla compilazione delle scritture contabili concernenti le entrate, le spese, il movimento di cassa. Procede al calcolo ed all'erogazione delle indennità spettanti ai consiglieri dei contributi ai gruppi consiliari, degli emolumenti e degli oneri riflessi del personale, nonché al pagamento delle missioni e del lavoro straordinario.

- Fondo di previdenza e solidarietà:

cura gli adempimenti connessi alla gestione amministrativa contabile dei fondi di previdenza e di solidarietà dei consiglieri.

Art. 23

(Servizio economato e patrimonio)

1. Comprende i seguenti uffici:

- Provveditorato economato:

cura la trattazione degli affari relativi alla determinazione del fabbisogno dei beni mobili necessari al funzionamento degli uffici del Dipartimento, al la razionale distribuzione a questi degli arredamenti e delle attrezzature, al la loro manutenzione ed alla tenuta dei relativi inventari. Cura la rendicontazione delle spese sopportate e gestisce il fondo cassa assegnatogli.

2. Assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e sovrintende al servizio di pulizia e custodia. Attende altresì, all'esecuzione di compiti di carattere generale non rientranti nelle specifiche attribuzioni di altri servizi funzionali;

- Patrimonio e contratti:

cura le procedure di acquisto e provvede all'amministrazione dei beni mobili ed immobili.

Art. 24

(Disposizioni finali)

1. Le norme della presente legge si applicano in attesa della legge regionale sull'ordinamento degli uffici della Regione Calabria.

2. Le disposizioni della presente legge abrogano, nelle parti con essa contrastanti, le disposizioni della legge regionale n. 9/1975 e di ogni altra legge regionale.

Art. 25

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge istitutive della struttura operativa del Dipartimento e della correlata figura del Segretario generale avranno attuazione solo con l'espletamento dei concorsi per l'accesso alle nuove quali fiche funzionali previste dall'emandata legge di recepimento dell'accordo nazionale 29 aprile 1983 concernente il personale delle Regioni a statuto ordinario.

2. Fino all'espletamento dei concorsi medesimi l'Ufficio di Presidenza non si avvarrà della facoltà, riservatagli dall'art. 14 legge regionale n. 15/1980 di conferimento dell'incarico di direzione dei settori e dei servizi di cui alla presente legge.

Art. 26

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.