LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. 25
Interventi a favore dei Consorzi fidi tra le piccole e medie imprese operanti in Calabria.
(Pubbl. in Boll. Uff. 24 agosto 1984, n. 68)
Art. 1
1. La Regione Calabria, in attuazione delle disposizioni contenute nel secondo
comma dell'art. 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675 ed in armonia con le finalitā
contenute nell'articolo 56 dello Statuto, provvede a fornire assistenza finanziaria,
mediante concessione di contributi integrativi del "fondo rischi" ai Consorzi e
societā consortili, costituite anche in forma cooperativa, che costituiscono fondi di
garanzia collettiva fidi per il credito sia a breve che a medio termine.
2. Destinatari dell'intervento regionale sono gli enti sopra indicati,
operanti nel territorio regionale, costituiti dalle piccole e medie imprese industriali.
3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese
quelle definite tali dai provvedimenti di attuazione della legge 12 agosto 1977 n. 675.
Art. 2
1. I contributi ai Consorzi ed alle societā consortili saranno erogati, nei
limiti dei fondi annualmente stanziati, tenendo conto della dotazione dei "fondi
rischi" e del numero delle imprese aderenti a ciascun ente.
Art. 3
1. Per ottenere la concessione del contributo regionale di cui al precedente
articolo, i legali rappresentanti dei Consorzi fidi devono inoltrare la domanda al
Presidente della Giunta regionale.
2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- copia notarile dell'atto costitutivo e dello Statuto del consorzio;
- elenco delle imprese aderenti al consorzio con l'indicazione della natura
dell'apporto conferito da ciascuna impresa;
- copia della convenzione stipulata con l'Istituto di Credito presso il quale
č stato costituito il "fondo rischi";
- attestato rilasciato dall'Istituto di Credito dal quale risulta l'ammontare
del "fondo rischi" depositato dal Consorzio, nonchč l'ammontare complessivo
degli affidamenti accompagnato dalla relativa documentazione del conferimento.
Art. 4
1. La concessione del contributo viene effettuata con deliberazione della
Giunta regionale.
2. Con l'accettazione del contributo regionale il Consorzio si impegna:
a) a cooptare nell'organo esecutivo un funzionario regionale nominato dalla
Giunta regionale;
b) a trasmettere alla Giunta regionale entro il mese di marzo di ciascun anno
una relazione sull'attivitā svolta nel l'anno precedente;
c) a devolvere, in caso di scioglimento o cessazione del Consorzio la quota
parte delle disponibilitā residue derivanti dalla concessione dei contributi regionali ad
altri Consorzi fidi operanti in Calabria indicati dalla Giunta regionale con apposita
deliberazione.
Art. 5
1. Spetta alla Giunta regionale l'esercizio delle funzioni di vigilanza
sull'attivitā dei Consorzi e delle societā consortili per quanto concerne l'impiego dei
contributi assegnati secondo la destinazione di cui al prece dente articolo.
2. In caso di accertata violazione, la Giunta regionale previo parere
della competente Commissione consiliare revoca il contributo e ne ingiunge la
restituzione. Analogo provvedimento viene adottato nei confronti del Consorzio e societā
che abbiano rilasciato dichiarazioni non veritiere in sede di presentazione della domanda.
Art. 6
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge
č autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 500 milioni.
2. La predetta spesa graverā sul cap. 6122210 del bilancio regionale per
l'esercizio 1984 che presenta la necessaria disponibilitā.