(Vedi testo storico)
LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. 22
Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.
(Pubbl. in Boll. Uff. 24 agosto 1984, n.65)
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria, in attuazione della legge dello Stato 22 dicembre 1975,
n. 685, promuove e coordina il complesso degli interventi, in materia di prevenzione, cura
e riabilitazione delle tossicodipendenze.
2. Agli effetti della presente legge il termine tossicodipendenza indica, oltre
agli stati derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche quelli
derivanti dall'alcolismo nonché da altre tossicomanie.
Art. 2
1. Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite:
a) dai Comuni singoli o associati o dal le loro strutture operative mediante la
gestione di tutte le funzioni inerenti agli interventi secondo la disciplina di cui alla
legge regionale 18/1980 ed alla legge regionale 18/1981.
b) attraverso l'attività dei coordinamenti Assistenza Tossicodipendenze
(C.A.T.);
c) attraverso l'attività degli organi e del Consiglio regionale.
Art. 3
(Criteri)
1. I Comuni singoli o associati e le loro strutture operative predispongono
l'attuazione degli interventi sia sanitari che sociali nel rispetto dei seguenti principi,
posti ai sensi degli artt. 25, secondo comma e 32, secondo comma, della legge 24 luglio
1975, n. 685:
1) divieto di istituire servizi specifici rivolti esclusivamente ad assolvere i
compiti di cui alla presente legge;
2) obbligo del rispetto della personalità degli assistiti e divieto di
esercitare costrizioni, secondo quanto indicato dall'art. 32 della Costituzione e della
legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Art. 4
(Interventi sociali e iniziative terapeutiche)
1. I Comuni singoli o associati e le loro strutture operative garantiscono ai
tossicodipendenti tutte le forme di intervento sociale e di iniziative terapeutiche
mediante l'utilizzazione dei normali servizi sociali e sanitari e dei presidi ospedalieri
ed ambulatoriali ad esclusione degli ospedali psichiatrici.
2. Gli interventi sociali possono riguardare:
1) prestazioni urgenti di carattere economico;
2) programmi individuali di reinserimento familiare, sociale e lavorativo,
anche attraverso forme di incentivazione economiche a piccole aziende e/o aziende
artigiane che assumano ex tossicodipendenti;
3) formazione o sostegno di comunità, di cooperative o di gruppi, a carattere
non settoriale, che promuovono il recupero psichico, sociale e lavorativo dei soggetti
interessati con l'apporto il più ampio possibile di gruppi giovanili, centri culturali,
associazioni di volontariato.
3. Le iniziative terapeutiche possono riguardare:
1) le terapie di divezzamento in stato di degenza ospedaliera e comunque ogni
forma di sostegno sanitario;
2) la somministrazione di farmaci ad azione analgesico-narcotici o ad essa
antagonisti;
3) forme psicoterapiche individuali e di gruppo.
Art. 5.
Art. 5 bis.
Art. 5 ter.
Art. 5 quater.
Art. 6
(Funzioni del C.R.S.)
1. La Regione, al fine di avere consulenze per quanto concerne:
- l'educazione sanitaria;
- la prevenzione;
- i piani di intervento;
- le attività di volontariato e di reinserimento sociale di cui alla presente
legge si avvale di un Comitato tecnico composto da:
- un operatore socio-sanitario per ogni C.A.T. nominato dal Comitato di
gestione della U.S.L. territorialmente competente;
- un rappresentante del volontariato no minato dal Consiglio regionale fra gli
indicati dalle associazioni maggiormente rappresentative nella Regione;
- un funzionario degli organi periferici del Ministero della Pubblica
Istruzione designato dal Ministero stesso;
- un funzionario delle forze di polizia designato dal Ministero degli Interni;
- un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri, designato dal Ministero della
Difesa;
- 1 rappresentante della Guardia di Finanza, designato dal Ministero Finanze;
- i Presidenti delle sezioni specializzate di cui all'articolo 101 della legge
685/1975;
- il Presidente del Tribunale per i minorenni;
- due rappresentanti degli Istituti penitenziari del territorio designati dal
Ministero di Grazia e Giustizia e scelti rispettivamente fra i direttori ed il Servizio
Sociale.
Art. 7
(Attività della Regione)
1. L'assessorato reg.le alla sanità sentito il parere del Comitato tecnico
impartisce le norme generali per la raccolta dei dati epidemiologici e statistici.
Analizza i dati pervenuti tramite i CAT cura l'ampia diffusione degli stessi e ne
riferisce periodicamente al Consiglio regionale.
Art. 8
(Piano regionale di intervento)
1. Il Consiglio regionale approva annualmente entro il 31 marzo su proposta del
la Giunta regionale, previo parere della competente commissione regionale, il piano degli
interventi nel campo delle tossicodipendenze.
2. Il Piano è formulato dall'Assessorato alla sanità, sulla base della
proposta del Comitato tecnico, e del programma di intervento predisposto dai Comuni e dal
le UU.SS.LL. e prevede in particolare:
a) gli indirizzi generali per le attività di prevenzione, cura e
riabilitazione;
b) le attività di ricerca, studio e documentazione statistica, epidemiologica
psico-sociologica rivolte a conoscere il fenomeno delle tossicodipendenze in relazione
alle cause socioambientali che ne favoriscono l'insorgenza;
c) i progetti di formazione ed aggiorna mento degli operatori;
d) gli interventi finanziari.
Art. 9
(Volontariato)
1. Le attività di volontariato nel campo della prevenzione e della
riabilitazione delle tossicodipendenze, quale espressione dell'impegno di solidarietà
delle comunità locali, sono esercitate in coordinamento con le attività dei servizi dei
Comuni singoli o associati e delle loro strutture operative e sotto la vigilanza degli
stessi. Sarà favorita la partecipazione di ex tossicodipendenti ai programmi di
prevenzione e riabilitazione.
Art.9 bis.
Art. 10
1. La Regione, attraverso le UU.SS.LL., promuove attività di aggiornamento e
formazione rivolte agli operatori socio sanitari impegnati nelle attività previste dalla
presente legge.
2. Tali attività vengono attuate attraverso le UU.SS.LL. con la consulenza e
la organizzazione dei Coordinamenti Assistenza Tossicodipendenti sulla base dei bisogni
rilevati dai Comuni o loro strutture operative.
Art.10 bis.
Art. 10-ter
Art. 11
(Norme finanziarie)
1. Le attività di cui alla presente legge sono finanziate attraverso:
a) le quote annuali attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 103 della legge
685/1975;
b) gli eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione;
c) gli eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli Enti
Locali;
d) fondo sanitario nazionale.
Art. 12
(Norme finali e transitorie)
1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presenta legge viene costituito
il Comitato tecnico di cui all'articolo 6.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione
istituisce attività speciali di aggiornamento per tutti gli operatori socio-sanitari dei
C.A.T. e per altri eventuali operatori dipendenti da Enti locali e da presidi sanitari che
saranno necessari per le attività di cui in precedenza.
3. Tali attività potranno essere fra l'altro articolate in tirocini
teorico-pratici presso presidi e servizi italiani ed esteri, privilegiando gli approcci
più qualificati nel senso della riabilitazione.
Art.12- bis
Art. 13
1. Il Consiglio regionale in piena attuazione della presente legge approva il
piano annuale di cui all'art.8 entro il 31 ottobre 1984.
Art. 14