(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n. 22
Prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.
(Pubbl. in Boll. Uff. 24 agosto 1984, n.65)

 Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione della legge dello Stato 22 dicembre 1975, n. 685, promuove e coordina il complesso degli interventi, in materia di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze.

2. Agli effetti della presente legge il termine tossicodipendenza indica, oltre agli stati derivanti dal consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, anche quelli derivanti dall'alcolismo nonché da altre tossicomanie.

 Art. 2

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite:

a) dai Comuni singoli o associati o dal le loro strutture operative mediante la gestione di tutte le funzioni inerenti agli interventi secondo la disciplina di cui alla legge regionale 18/1980 ed alla legge regionale 18/1981.

b) attraverso l'attività dei coordinamenti Assistenza Tossicodipendenze (C.A.T.);

c) attraverso l'attività degli organi e del Consiglio regionale.

  Art. 3

(Criteri)

1. I Comuni singoli o associati e le loro strutture operative predispongono l'attuazione degli interventi sia sanitari che sociali nel rispetto dei seguenti principi, posti ai sensi degli artt. 25, secondo comma e 32, secondo comma, della legge 24 luglio 1975, n. 685:

1) divieto di istituire servizi specifici rivolti esclusivamente ad assolvere i compiti di cui alla presente legge;

2) obbligo del rispetto della personalità degli assistiti e divieto di esercitare costrizioni, secondo quanto indicato dall'art. 32 della Costituzione e della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

 Art. 4

(Interventi sociali e iniziative terapeutiche)

1. I Comuni singoli o associati e le loro strutture operative garantiscono ai tossicodipendenti tutte le forme di intervento sociale e di iniziative terapeutiche mediante l'utilizzazione dei normali servizi sociali e sanitari e dei presidi ospedalieri ed ambulatoriali ad esclusione degli ospedali psichiatrici.

2. Gli interventi sociali possono riguardare:

1) prestazioni urgenti di carattere economico;

2) programmi individuali di reinserimento familiare, sociale e lavorativo, anche attraverso forme di incentivazione economiche a piccole aziende e/o aziende artigiane che assumano ex tossicodipendenti;

3) formazione o sostegno di comunità, di cooperative o di gruppi, a carattere non settoriale, che promuovono il recupero psichico, sociale e lavorativo dei soggetti interessati con l'apporto il più ampio possibile di gruppi giovanili, centri culturali, associazioni di volontariato.

3. Le iniziative terapeutiche possono riguardare:

1) le terapie di divezzamento in stato di degenza ospedaliera e comunque ogni forma di sostegno sanitario;

2) la somministrazione di farmaci ad azione analgesico-narcotici o ad essa antagonisti;

3) forme psicoterapiche individuali e di gruppo.

Art. 5.

Art. 5 bis.

Art. 5 ter.

Art. 5 quater.

Art. 6

(Funzioni del C.R.S.)

1. La Regione, al fine di avere consulenze per quanto concerne:

- l'educazione sanitaria;

- la prevenzione;

- i piani di intervento;

- le attività di volontariato e di reinserimento sociale di cui alla presente legge si avvale di un Comitato tecnico composto da:

- un operatore socio-sanitario per ogni C.A.T. nominato dal Comitato di gestione della U.S.L. territorialmente competente;

- un rappresentante del volontariato no minato dal Consiglio regionale fra gli indicati dalle associazioni maggiormente rappresentative nella Regione;

- un funzionario degli organi periferici del Ministero della Pubblica Istruzione designato dal Ministero stesso;

- un funzionario delle forze di polizia designato dal Ministero degli Interni;

- un rappresentante dell'Arma dei Carabinieri, designato dal Ministero della Difesa;

- 1 rappresentante della Guardia di Finanza, designato dal Ministero Finanze;

- i Presidenti delle sezioni specializzate di cui all'articolo 101 della legge 685/1975;

- il Presidente del Tribunale per i minorenni;

- due rappresentanti degli Istituti penitenziari del territorio designati dal Ministero di Grazia e Giustizia e scelti rispettivamente fra i direttori ed il Servizio Sociale.

Art. 7

(Attività della Regione)

1. L'assessorato reg.le alla sanità sentito il parere del Comitato tecnico impartisce le norme generali per la raccolta dei dati epidemiologici e statistici. Analizza i dati pervenuti tramite i CAT cura l'ampia diffusione degli stessi e ne riferisce periodicamente al Consiglio regionale.

Art. 8

(Piano regionale di intervento)

1. Il Consiglio regionale approva annualmente entro il 31 marzo su proposta del la Giunta regionale, previo parere della competente commissione regionale, il piano degli interventi nel campo delle tossicodipendenze.

2. Il Piano è formulato dall'Assessorato alla sanità, sulla base della proposta del Comitato tecnico, e del programma di intervento predisposto dai Comuni e dal le UU.SS.LL. e prevede in particolare:

a) gli indirizzi generali per le attività di prevenzione, cura e riabilitazione;

b) le attività di ricerca, studio e documentazione statistica, epidemiologica psico-sociologica rivolte a conoscere il fenomeno delle tossicodipendenze in relazione alle cause socioambientali che ne favoriscono l'insorgenza;

c) i progetti di formazione ed aggiorna mento degli operatori;

d) gli interventi finanziari.

Art. 9

(Volontariato)

1. Le attività di volontariato nel campo della prevenzione e della riabilitazione delle tossicodipendenze, quale espressione dell'impegno di solidarietà delle comunità locali, sono esercitate in coordinamento con le attività dei servizi dei Comuni singoli o associati e delle loro strutture operative e sotto la vigilanza degli stessi. Sarà favorita la partecipazione di ex tossicodipendenti ai programmi di prevenzione e riabilitazione.

Art.9 bis. 

Art. 10

1. La Regione, attraverso le UU.SS.LL., promuove attività di aggiornamento e formazione rivolte agli operatori socio sanitari impegnati nelle attività previste dalla presente legge.

2. Tali attività vengono attuate attraverso le UU.SS.LL. con la consulenza e la organizzazione dei Coordinamenti Assistenza Tossicodipendenti sulla base dei bisogni rilevati dai Comuni o loro strutture operative.

Art.10 bis.

Art. 10-ter

Art. 11

(Norme finanziarie)

1. Le attività di cui alla presente legge sono finanziate attraverso:

a) le quote annuali attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 103 della legge 685/1975;

b) gli eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione;

c) gli eventuali stanziamenti integrativi autonomamente stabiliti dagli Enti Locali;

d) fondo sanitario nazionale.

Art. 12

(Norme finali e transitorie)

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presenta legge viene costituito il Comitato tecnico di cui all'articolo 6.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione istituisce attività speciali di aggiornamento per tutti gli operatori socio-sanitari dei C.A.T. e per altri eventuali operatori dipendenti da Enti locali e da presidi sanitari che saranno necessari per le attività di cui in precedenza.

3. Tali attività potranno essere fra l'altro articolate in tirocini teorico-pratici presso presidi e servizi italiani ed esteri, privilegiando gli approcci più qualificati nel senso della riabilitazione.

Art.12- bis

Art. 13

1. Il Consiglio regionale in piena attuazione della presente legge approva il piano annuale di cui all'art.8 entro il 31 ottobre 1984.

Art. 14