LEGGE REGIONALE 17 agosto 1984, n.20
Istituzione fondo regionale per le calamità naturali.
(Pubbl. in Boll. Uff. 24 agosto 1984, n. 63)
Art. 1
1. Al fine di adeguare il fondo di solidarietà nazionale alle effettive
esigenze delle aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi e consentirne l'immediata
ripresa produttiva, viene istituito il "Fondo regionale per le calamità
naturali" al quale fanno carico gli oneri derivanti dall'applicazione della presente
legge.
Art. 2
1. In caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche di carattere
eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci
economici delle aziende agricole, possono essere concesse le provvidenze di cui alla
presente legge, a titolo di anticipazione sugli interventi che, per le stesse finalità,
saranno finanziati dal MAF a norma della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive
modificazioni ed integrazioni e della legge n. 590 del 15 ottobre 1981.
2. Entro 15 giorni dal verificarsi dello e vento calamitoso la Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, delibera la richiesta di emanazione
del decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste di riconoscimento del la
eccezionalità degli eventi calamito si, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616.
Art. 3
1. Entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento calamitoso la Giunta regionale,
sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, che
dovranno esprimere il loro parere entro dieci giorni, predispone la delibera di
delimitazione delle zone colpite dagli eventi calamitosi sulla base degli accertamenti
espletati dagli I.P.A. competenti per territorio.
2. Tale delibera costituisce la condizione per la concessione delle provvidenze
previste dalla presente legge e viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale entro
20 giorni dalla data della esecutività.
3. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale regionale, i titolari delle aziende ricadenti nell'ambito delle zone delimitate,
presentano domanda per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge con allegata
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante, analiticamente sia la
consistenza aziendale che l'entità e la natura del danno subito.
Art. 4
1. La Giunta regionale, assumendo la deliberazione di delimitazione delle zone
colpite da calamità naturale e/o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale,
stabilisce quali provvidenze adottare per favorire la ripresa produttiva delle aziende
colpite, secondo i criteri fissati della legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Art. 5
1. Gli I.P.A. competenti per territorio trascorsi i 30 giorni dalla data di
pubblicazione del deliberato della Giunta regionale relativa alla delimitazione del
territorio colpito, avviano la istruttoria delle istanze presentate pre via elencazione
analitica e cronologica delle istanze pervenute, da inviare all'Assessorato.
2. Per la istruttoria delle pratiche gli I.P.A. possono avvalersi dei Comuni e
delle Comunità montane.
3. Le pratiche definite vanno riportate in apposito elenco settimanale, in cui
sia specificato la data di presentazione, l'entità e la natura dell'aiuto richiesto e di
quello riconosciuto.
4. L'emissione dei provvedimenti di spesa da parte degli I.P.A. è autorizzata
dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura.
Art. 6
1. Per le operazioni creditizie di cui all'art. 1 della legge 590/81 valgono le
norme vigenti in materia per l'applicazione della stessa legge 590/81.
Art. 7
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per
l'anno 1984 in L. 2.156.040.000, si provvede mediante impegno sul cap. 5151206 del
bilancio regionale per l'esercizio 1984 che presenta la necessaria disponibilità.
2. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si farà fronte con i
fondi spettanti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n.
281, sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con
l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.
Art. 8
1. La presente è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.