LEGGE REGIONALE 8 agosto 1984, n. 19
Norme generali relative alla istituzione, composizione, funzionamento e competenze del
Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ed acustico per la Regione Calabria
(CRIAC).
(Pubbl. in Boll. Uff. 17 agosto 1984, n. 62)
Art. 1
1. La Giunta regionale, nell'ambito dei suoi compiti statutari volti alla
tutela dell'ambiente e alla pianificazione territoriale, ad essa demandata dalla legge 13
luglio 1966, n.615, dal D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322 e ai sensi del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, istituisce il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC)
presso l'Assessorato all'ambiente.
Art. 2
1. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC), oltre ai
compiti strettamente stabiliti dalla legge n. 615/1966, esercita anche funzioni e promuove
indagini e ricerche in tema di inquinamento acustico, ai sensi dello art. 101 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616.
Art. 3
1. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico ha i seguenti
compiti;
a) effettuare studi ed indagini relativi a problemi di rilevante importanza
attinenti alla tutela della salubrità dell'aria e all'utilizzo delle risorse ambientali;
b) esamina ed eventualmente approfondisce tutta la problematica inerente allo
inquinamento dell'aria nell'ambito regionale, proponendo alla Giunta regionale ogni
iniziativa utile per una più efficace conoscenza del fenomeno e per una corretta e
razionale risoluzione;
c) esprime pareri su eventuali provvedi menti che le amministrazioni comunali
debbono adottare a norma di legge;
d) promuove studi, seminari, ricerche e sollecita iniziative riguardanti la
lotta contro l'inquinamento atmosferico ed acustico;
e) formula indirizzi generali dell'amministrazione regionale riguardanti il
settore aria dei servizi di igiene pubblica ed ecologica delle Unità Sanitarie Locali;
f) formula proposte e pareri sui regola menti locali di igiene delle
amministrazioni comunali ai sensi dell'art.26 del la legge n. 615/1966. Il CRIAC, alla
fine di ogni anno, presenta alla Giunta regionale, Assessorato all'ambiente - una
relazione sull'attività svolta evidenziando analiticamente e compiutamente i problemi
emersi nel corso dell'anno di riferimento.
Art. 4
1. In tutto l'ambito della Regione Calabria le norme , i principi e le
procedure di cui all'art.20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 e di cui al D.P.R. 15
aprile 1971, n. 322, vengono estese a tutti gli stabilimenti industriali che diano luogo
ad emissioni inquinanti la atmosfera, indipendentemente dalla loro ubicazione.
2. Le stesse norme, citate al comma precedente, si applicano anche per i Comuni
che non risultino assegnate ad alcuna delle zone di controllo previste dall'art. 2 della
legge n. 615/1966.
Art. 5
1. La Giunta regionale, su parere motivato e documentato del CRIAC, può
assoggettare al regime di controllo di cui alle disposizioni citate al precedente articolo
anche stabilimenti destinati ad attività artigianali, commerciali e di servizi che diano
luogo ad emissioni nell'atmosfera di sostanze di qualsiasi natura, in misura e condizioni
tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto
per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati.
Art. 6
1. Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico è così composto:
a) dall'assessore regionale all'ambiente con funzioni di Presidente o, in caso
di sua assenza o impedimento, da un funzionario tecnico regionale di livello non inferiore
a dirigente;
b) da un collaboratore regionale nominato dalla Giunta regionale Assessorato
all'ambiente, tra quelli aventi qualifica funzionale di esperto del settore controllo e
risanamento ambientale;
c) da due esperti di igiene pubblica;
da un esperto di impiantistica industriale;
da un esperto di chimica;
da un esperto meteorologo;
da un esperto di acustica;
da un esperto di ecosistemi;
da un esperto di tossicologia;
2. I componenti di cui alla presente lettera sono nominati dalla Giunta
regionale su proposta dell'Assessore all'ambiente tra i docenti universitari delle
discipline attinenti le materie di competenza del CRIAC, tra esperti nelle discipline
stesse operanti presso istituti e strutture pubbliche, oppure tra esperti di riconosciuta
competenza nelle materie stesse;
d) da tre esperti nominati dalla Giunta regionale tra i nominativi designati
dalle organizzazioni imprenditoriali regionali, dalle organizzazioni sindacali e
dall'Unione regionale delle Camere di Commercio;
e) da un esperto agro-zootecnico nominato dalla Giunta regionale su
designazione dell'Assessorato regionale all'agricoltura;
f) da un esperto in problematica ambientale nominato dalla Giunta regionale su
designazione dell'Assessorato regionale al turismo;
g) da un esperto in problematica ambientale ed industriale nominato dalla
Giunta regionale su designazione dello Assessorato regionale all'industria;
h) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento atmosferico di cui al
l'articolo 7 della legge 13 luglio 1966 n. 615, nominato dalla Giunta regionale su
designazione dell'Assessorato regionale alla sanità sentite le Unità Sanitarie Locali da
cui i servizi stessi dipendono in relazione all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833;
i) da un esperto di normativa ambientale relativamente alla salvaguardia degli
ambienti di lavoro nominato dalla Giunta regionale su designazione dello Assessorato
regionale al lavoro;
l) da un esperto di problematica ambientale nominato dalla Giunta regionale su
designazione dell'Assessorato regionale ai trasporti;
m) dal capo dell'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile;
n) dal Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco del capoluogo della Regione;
o) dal Direttore della locale Sezione dell'Associazione nazionale per il
controllo della combustione;
p) da un rappresentante delle Province della regione;
q) da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia o della
Lega delle Autonomie Locali.
3. La Giunta regionale procede alla nomina di cui ai precedenti punti c), d),
e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), e q).
4. La Giunta nomina, altresì, il segretario del Comitato scegliendolo tra i
collaboratori regionali addetti al servizio "Tutela e risanamento ambientale" di
qualifica non inferiore ad esperto.
5. Il provvedimento di costituzione del Comitato è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
6. I membri del Comitato restano in carica per cinque anni e possono essere
riconfermati.
7. Ai componenti del Comitato spetta un gettone di presenza pari alla
indennità di missione prevista per i dirigenti della Regione Calabria ed eventuale
rimborso spese per i componenti non residenti.
Art. 7
1. Alle sedute del Comitato sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati da
esperti di fiducia, i rappresentanti degli Enti locali e delle Amministrazione pubbliche
direttamente interessate alle questioni poste all'ordine del giorno.
2. A dette sedute sono invitati a richiesta, con facoltà di essere coadiuvati
o di farsi rappresentare da esperti di fiducia i titolari delle imprese interessate ai
progetti sottoposti all'esame del CRIAC.
3. I pareri del Comitato vengono formulati in assenza dei soggetti indicati ai
commi precedenti.
4. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza
assoluta dei componenti il Collegio ed i pareri sono validi quando siano adottati con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
5. I membri che senza giustificazione rimangono assenti a tre riunioni
consecutive vengono dichiarati decaduti.
Art. 8
1. Il Comitato può organizzarsi in gruppi di lavoro per l'esame di singole
materie o per lo studio di problemi specifici, determinandone la composizione, i compiti e
le norme di funzionamento.
2. Il Comitato può inoltre conferire ai singoli componenti o a specifici
gruppi l'incarico di effettuare sopralluoghi e di riferire al Collegio.
Art. 9
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 100 milioni per
lo anno 1984, si farà fronte con i fondi del capitolo 1013101 del bilancio 1984. Per gli
anni successivi si farà fronte con i fondi da determinare in ciascun esercizio
finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione