LEGGE REGIONALE 28 giugno 1984, n. 17
Adeguamento dei compensi ai componenti le commissioni sanitarie per l'accertamento della
invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118.
(Pubbl. in Boll. Uff. 5 luglio 1984, n. 53)
Art. 1
1. In attesa della organica disciplina del la materia, ai sensi dell'art. 27
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica numero 616/1977, nonché delle
norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la organizzazione delle
commissioni sanitarie previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, è regolata in
conformità della presente legge.
Art. 2
1. Le domande per l'accertamento della invalidità civile pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, siano esse di prima istanza che di appello alla
Commissione regionale, debbo no essere definite entro un anno dalla stessa data.
2. Le domande che perverranno a partire dal 1' ottobre 1984 debbono essere
definite entro 90 giorni dalla data di ricezione, salvo casi particolari con comprovate
esigenze istruttorie, per i quali potrà essere consentita una ulteriore dilazione fino a
sei mesi complessivamente.
Art. 3
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i
componenti le Commissioni per l'accerta mento della invalidità civile spetta, a titolo di
compenso per prestazione professionale medico-specialistica a privati, un gettone di
presenza di lire 20.000 per seduta e di lire 2.000 per ogni pratica definita.
2.Resta fermo il numero massimo di sedute mensili previsto dal D.P.R. 11
gennaio 1956, n. 5.
Art. 4
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 150 milioni, si
farà fronte mediante la parziale utilizzazione dei fondi iscritti al capitolo 1013101 del
bilancio 1984.
2. Per gli anni successivi, si provvederà con le relative leggi di bilancio.