LEGGE REGIONALE 28 giugno 1984, n. 16
Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale
per il triennio 1984-1986.
(Pubbl. in Boll. Uff. 2 luglio 1984, n.52)
Art. 1
(Bilancio di competenza Stato di previsione dell'entrata e della spesa)
1. È approvato in lire 3.139.577.689.988 lo stato di previsione di competenza
dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1984, annesso alla presente legge
(tabella A - 2' colonna). (Omissis)
2. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno
1984.
3. È approvato in lire 3.139.577.689.988 lo stato di previsione di competenza
della spesa della Regione per l'anno finanziario 1984, annesso alla presente legge
(tabella B - 3' colonna). (Omissis)
4. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli
stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.
Art. 2
(Bilancio di cassa Stato di previsione dell'entrata e della spesa)
1. È approvato in lire 4.666.448.907.152 lo stato di previsione di cassa
dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1984 annesso alla presente legge
(tabella A - 3' colonna). (Omissis)
2. Sono autorizzate la riscossione ed il versamento dei tributi e delle altre
entrate per l'anno 1984.
3. È approvato in lire 4.521.121.025.441 lo stato di previsione di cassa della
spesa della Regione per l'anno finanziario 1984, annesso alla presente legge (tabella B -
4' colonna). (Omissis)
4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti
dello stato di previsione di cui al comma precedente.
Art. 3
(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del
bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1984, annesso alla
presente legge.
Art. 4
(Classificazione della entrata e della spesa)
1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art.
24 della legge regionale 22 maggio 1978 n. 5. Le categorie delle entrate sono approvate
nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).
(Omissis)
2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art.
25 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.
3. Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i gruppi di programmi e i
programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di
previsione (tabella B).(Omissis)
Art. 5
(Bilancio pluriennale)
1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo
relativo agli anni 1984-1986 allegato al bi lancio annuale, ai sensi dell'art. 4 della
legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.
Art. 6
(Destinazione di fondi)
1. Per i fondi assegnati dallo Stato - ai sensi della legge 10 maggio 1976, n.
352 - e già destinati agli interventi previsti dalla relativa deliberazione del CIPE con
allocazione nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa, la Giunta
regionale - in conformità dell'art.17 della medesima legge 10 maggio 1976, n. 352 e del
l'articolo 36 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare
all'occorrenza eventuali variazioni alla devoluzione degli interventi, nell'ambito della
quota assegnata e delle finalità indicate dalla legge nazionale.
Art. 7
(Utilizzazione di fondi)
1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalle
leggi 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicembre 1979, n. 650, la spesa di cui ai capitoli
2111106 - 2211210 - 5133201 e 6126201 deve essere attuata e coordinata con un unico
indirizzo programmatico.
Art. 8
(Servizio sanitario nazionale)
1. Per i fondi assegnati dallo Stato - ai sensi della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 - e già destinati al servizio sanitario nazionale con allocazione nei
corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa, la Giunta regionale - in
conformità dell'art. 36 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e di quanto stabilito
dall'apposita deliberazione del CIPE - è autorizzata a disporre con proprio atto
variazioni, in diminuzione e in aumento nei medesimi capitoli o in nuovi capitoli.
2. La Giunta regionale è autorizzata, altresì, a provvedere agli adempimenti
finanziari relativi alle attività direttamente gestite dalla Regione, ai sensi degli
articoli 7 e 58 della legge 23 dicembre 1978, numero 833.
Art. 9
(Residui perenti)
1. È autorizzata la iscrizione, negli appositi capitoli dello stato di
previsione della spesa 7003101 (parte corrente) e 7003201 (parte in conto capitale), de
gli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in
perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1983 a norma dell'articolo 68 - 4'
comma - della legge regionale 22 maggio 19 78, n. 5 e che si prevede possono essere
reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1984.
2. La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma,
ammontante a complessive lire 208.147.942.848 di cui lire 31.781.930.629 di parte corrente
e lire 176.366.012.219 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo
finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).
3. Le deliberazioni della Giunta regionale che prevedono impegni a carico dei
capitoli di spesa relativi ai residui passivi perenti agli effetti amministrativi e
reclamati dai creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere
corredate dai documenti necessari per la emissione dei relativi titoli di spesa.
Art. 10
(Spese obbligatorie)
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 29
della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla
presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il
prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap. 7002101 e la loro iscrizione ai
capitoli di bilanci indicati nell'elenco di cui al 1' comma del presente articolo.
Art. 11
(Fondo di riserva di cassa)
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 30 della L.R. 22 maggio 1978,
n. 5, destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso
dell'esercizio finanziario 1984 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per
l'esercizio medesimo in lire 200 miliardi.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al capitolo 7002103 a
favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del
Consiglio regionale non soggetta a controllo.
Art. 12
(Spese impreviste)
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il
prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli
di bilancio non compresi nell'elenco di cui al primo comma del precedente art. 9, nonché
ai nuovi capitoli di spesa per le finalità e nei limiti di cui all'art. 31 della legge
regionale 22 maggio 1978, n. 5. Le deliberazioni che dispongono i prelievi dal fondo di
cui al comma precedente, iscritto in bilancio al capitolo 7002102, sono presentate entro
quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.
Art. 13
(Variazioni al bilancio)
1. In conformità dell'art. 36 - primo comma - della legge regionale 22 maggio
1978, n. 5 la Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con
proprie deliberazioni da comunicarsi entro quindici giorni al Consiglio, le variazioni al
bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato
vincolate a scopi specifici, nonché per la iscrizione delle relative spese, quando queste
siano tassativamente regolate dalle leggi. Allo stesso modo e con gli stessi vincoli è
autorizzato il comitato esecutivo dell'ESAC - Ente di Sviluppo in Calabria - per le
assegnazioni dello Stato o della Regione destinate a spese inerenti scopi specifici
tassativamente regolate dalla legge o da apposite deliberazioni della Regione medesima.
Art. 14
(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
1. Fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, alle spese
per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei
capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa
statale in quanto applicabile.
Art. 15
(Esercizio finanziario)
1. In conformità di quanto disposto dallo ultimo comma dell'art. 14 della
legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, l'esercizio finanziario 1984 scade il 31 dicembre ed
a tale data è disposta la chiusura dei relativi conti.
Art. 16
(Allegati del bilancio)
1. Sono approvati i seguenti allegati:
- Allegato n. 1, concernente gli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso
di adozione che si finanziano con i fondi globali;
- Allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;
- Allegato n. 3 concernente i prospetti di cui alle lettere a) e b) dell'art.26
della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;
- Allegato n. 4 concernente la riclassificazione delle spese ai sensi dell'art
25 ultimo comma della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;
- Allegato n. 5 concernente l'elenco delle spese finanziate in tutto o in parte
con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (avanzo di
amministrazione), ai sensi del l'art.16 - terzo comma - della legge regionale 22 maggio
1978, n. 5;
- Allegato n. 6 concernente il bilancio dell'azienda foreste demaniali ed il
bilancio dell'ESAC (Ente di Sviluppo Agricolo Calabrese) per l'anno 1984, ai sensi
dell'art. 27 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.
Art. 17
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.