(Vedi testo storico)
LEGGE REGIONALE 23 maggio 1984, n. 11
Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui al D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, ed alla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
(Pubbl. in Boll. Uff.31 maggio 1984, n.37)
Art. 1
1. La presente legge disciplina i criteri e le modalità di inquadramento nel
ruolo unico regionale del personale di ruolo e non di ruolo definitivamente assegnato agli
uffici regionali, in attuazione della legge regionale 27 ottobre 1983, n. 25, proveniente:
a) dall'amministrazione statale, a norma dell'art.112 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616;
b) dagli enti di cui alla tabella B allegata al predetto decreto presidenziale,
a norma della legge 21 ottobre 1978 n. 641;
c) dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, soppressi con l'art. 39
del D.P:R. n. 616/1977;
d) dall'Opera dell'Istituto Universitario di Architettura di Reggio Calabria, a
norma dell'art. 44, comma secondo, del D.P.R. n. 616/1977.
Art. 2
1. L'inquadramento del personale di cui al precedente art.1 é disposto con
deliberazione della Giunta regionale nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
2. L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione
dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1'
febbraio 1981, salvo quanto specificatamente previsto dalla presente legge.
3. Il periodo di servizio presso l'amministrazione di provenienza, nonché
quello prestato presso la Regione anteriormente alla data del 1' febbraio 1981, sono
considerati come servizio prestato alle dipendenze organiche dell'Amministrazione
regionale, ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.
Art. 3
1. L'inquadramento del personale previsto dal precedente articolo 1 nel ruolo
regionale é disposto sulla base della qualifica o livello rivestito alla data del 31
gennaio 1981 in conformità alla tabella allegata alla presente legge.
2. Qualora sopravvengano, anche successivamente all'adozione dei formali
provvedi menti di inquadramento, modificazioni di qualifica o livello nell'ordinamento di
provenienza, che retroagiscano i propri effetti anteriormente alla data prevista dal
precedente comma, esse sono prese a base dell'inquadramento e ne provocano la modifica.
3. Il personale, che nell'ordinamento di provenienza riveste qualifiche non
espressamente previste nella tabella di cui al primo comma, verrà inquadrato in via
analogica sulla base della equipollenza delle qualifiche stesse.
4. Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente
legge, si applicano inoltre i seguenti criteri integrativi:
a) al personale da inquadrare nei ruoli della Regione vengono estese, anche
attraverso la collocazione in soprannumero le disposizioni di cui all'articolo 43, lettere
b) e c) della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, modificate ed integrate dagli
articoli 24 e 25 della legge regionale 15 giugno 1981, n. 9, ferme restando tutte le
condizioni e le modalità previste dalle norme medesime Le disposizioni di cui sopra non
si applicano al personale che usufruisce della normativa di cui alla successiva lettera c)
ed a quello che, proveniente dallo Stato:
- abbia goduto, in applicazione delle disposizioni della legge 11.07.1980, n.
312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a
carriera superiore a quella di appartenenza in base al vecchio ordinamento di provenienza;
- abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all'articolo 4
quarto comma, della legge 312,1980;
b) il personale, cui, in forza dell'articolo 4 della 312/1980, sono applicabili
gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima, e collocato al livello
immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare
delle anzianità previste dal citato articolo 4, ove non abbia usufruito di quanto previsto al precedente punto a);
c) i dipendenti con qualifica di commesso vengono inquadrati nel terzo livello
al compimento di otto anni di anzianità di servizio al 30 settembre 1978.
5. I dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico
coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento vengono inquadrati nel VI
livello del ruolo reg.le.
6. I dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore
tecnico coordinatore in possesso al 31. 12.1979 di 10 anni di anzianità nella qualifica
di collaboratore e della laurea, nonché i dipendenti con la qualifica di direttore
aggiunto di divisione, in possesso al 31 dicembre 1979 di anni nove e mesi sei di
anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nel livello
immediatamente superiore a quello previsto nel la tabella di cui al primo comma.
d) l'applicazione delle predette norme transitorie non può in alcun caso
comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di
provenienza;
e) ai fini economici l'attribuzione del livello superiore é effettuata sulla
base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con
esclusione della corresponsione della differenza di livello.
Art. 4
1. Ai fini della determinazione della posizione economica d'inquadramento si
applicano i seguenti criteri:
a) per i dipendenti che hanno titolo al l'applicazione del D.P.R. n. 509/1979,
la posizione economica é determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981,
comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili, con
esclusione dei benefici economici spettanti, con decorrenza dal 1' febbraio 1981, ai
dipendenti regionali, ai sensi dell'art. 20 lettere b) e c), della legge regionale 15
giugno 1981, n. 9;
b) per il personale statale dei Ministeri, la posizione economica é
determinata dall'applicazione degli effetti economici del rinnovo contrattuale di
provenienza per il periodo 1' gennaio 1979 - 31 gennaio 1981; inoltre si tiene conto per
la determinazione del maturato economico anche dei miglioramenti economici decorrenti dal
1' febbraio 1981, ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982, che sono
previsti dalla normativa statale di origine contrattuale; non si applicano, invece, i
benefici economici spettanti, con decorrenza dal 1' febbraio 1981, ai dipendenti
regionali, ai sensi dell'art. 20, lettere b) e c), della legge regionale 15 giugno 1981,
n. 9;
c) al personale degli enti soppressi, privo di sviluppi contrattuali nel
triennio 1979/1981 ed, eventualmente, nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici
economici dei contratti dell'ente di destinazione, sia ai fini della determinazione della
posizione economica al 1' febbraio 1981 che per le competenze relative ai periodi predetti
di vuoto contrattuale. Per il personale degli enti soppressi, per il quale gli ordinamenti
di provenienza prevedono l'applicabilità del trattamento economico dei dipendenti ci vili
dello Stato, si applicano i benefici economici contrattuali relativi a tale personale sino
al 1' febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilità con i benefici
economici degli accordi contrattuali degli impiegati regionali per lo stesso periodo;
d) la posizione giuridica derivante dal l'inquadramento, qualora non sia
coincidente con quella economica, é quella della classe o scatto immediatamente inferiore
alla posizione economica predetta.
2. Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il maturato in itinere con le
modalità indicate nell'art.43, lettera g ), della legge regionale n.15/1980, con
riferimento alla data del 31 gennaio 1981.
3. Dal 1° febbraio 1981 compete al personale inquadrato la progressione
economica prevista dall'art.13 della legge regionale 15 giugno 1981, n. 9.
4. Sono comunque, fatti salvi, se più favorevoli, gli effetti economici
maturati all'entrata in vigore della presente legge in virtù dell'ordinamento del
personale dell'amministrazione di provenienza.
5. Al personale proveniente dallo Stato, dagli enti soppressi o interessati a
processi di scorporo o di riforma ed in quadrato nel ruolo regionale, che continuerà ad
operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati, viene corrisposta, fino
all'entrata in regime degli accordi per il personale dipendente delle Regioni in vigore
dal 1' gennaio 1983, l'indennità di turno spettante alla data del 3 dicembre 1981, secondo gli ordinamenti di provenienza.
6. Per il personale proveniente dagli Enti pubblici di cui alla legge n.
70/1975, l'indennità di cui sopra non é suscettibile, pertanto, degli incrementi
previsti dall'ultimo comma dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 26
maggio 1976, n. 411.
Art. 5
1. Al personale delle Opere Universitarie, trasferito alla Regione ai sensi
dello articolo 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al compimento delle operazioni di
reinquadramento previste dall'ordinamento di provenienza, si applicano le disposizioni di
cui alla presente legge fatto divieto, comunque, di cumulare i benefici del
reinquadramento per mansioni effettuate secondo l'ordinamento di provenienza con i
benefici di cui allo articolo 3 della presente legge.
Art. 6
1. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il
personale inquadrato a norma della presente legge é iscritto alle competenti gestioni per
le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per
l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (INADEL) ed alla Cassa per le Pensioni dei
Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL).
2. Agli effetti del trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza, la
iscrizione del personale proveniente da enti soppressi e riformati in attuazione del
D.P.R. n. 616/1977 é eseguita dal giorno dell'effettiva messa a disposizione.
3. Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge o ai loro superstiti
é data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già
costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.
4. L'opzione deve essere esercitata nel termine di 180 giorni dalla
notificazione della delibera di inquadramento.
Art. 7
1. Il personale é inquadrato in posizione soprannumeraria rispetto alla
dotazione organica del ruolo regionale, alla cui rideterminazione si provvederà con legge
regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, dopo
che saranno ultimate le procedure di inquadramento previste dal la legge medesima.
Art. 8
Art. 9
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si farà fronte
con gli stanziamenti riguardanti le spese per il trattamento economico, previdenziale ed
assistenziale del personale regionale, iscritto nello stato di previsione della spesa del
bilancio per lo esercizio finanziario 1984 e con i corrispondenti stanziamenti che
risulteranno iscritti nei bilanci dei successivi esercizi.
Tabella di corrispondenza (Omissis)