(Vedi testo storico)

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1984, n. 11
Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed alla legge 21 ottobre 1978, n. 641
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(Pubbl. in Boll. Uff.31 maggio 1984, n.37)

Art. 1

1. La presente legge disciplina i criteri e le modalità di inquadramento nel ruolo unico regionale del personale di ruolo e non di ruolo definitivamente assegnato agli uffici regionali, in attuazione della legge regionale 27 ottobre 1983, n. 25, proveniente:

a) dall'amministrazione statale, a norma dell'art.112 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

b) dagli enti di cui alla tabella B allegata al predetto decreto presidenziale, a norma della legge 21 ottobre 1978 n. 641;

c) dai consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, soppressi con l'art. 39 del D.P:R. n. 616/1977;

d) dall'Opera dell'Istituto Universitario di Architettura di Reggio Calabria, a norma dell'art. 44, comma secondo, del D.P.R. n. 616/1977.

 Art. 2

1. L'inquadramento del personale di cui al precedente art.1 é disposto con deliberazione della Giunta regionale nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1' febbraio 1981, salvo quanto specificatamente previsto dalla presente legge.

3. Il periodo di servizio presso l'amministrazione di provenienza, nonché quello prestato presso la Regione anteriormente alla data del 1' febbraio 1981, sono considerati come servizio prestato alle dipendenze organiche dell'Amministrazione regionale, ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.

Art. 3

1. L'inquadramento del personale previsto dal precedente articolo 1 nel ruolo regionale é disposto sulla base della qualifica o livello rivestito alla data del 31 gennaio 1981 in conformità alla tabella allegata alla presente legge.

2. Qualora sopravvengano, anche successivamente all'adozione dei formali provvedi menti di inquadramento, modificazioni di qualifica o livello nell'ordinamento di provenienza, che retroagiscano i propri effetti anteriormente alla data prevista dal precedente comma, esse sono prese a base dell'inquadramento e ne provocano la modifica.

3. Il personale, che nell'ordinamento di provenienza riveste qualifiche non espressamente previste nella tabella di cui al primo comma, verrà inquadrato in via analogica sulla base della equipollenza delle qualifiche stesse.

4. Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge, si applicano inoltre i seguenti criteri integrativi:

a) al personale da inquadrare nei ruoli della Regione vengono estese, anche attraverso la collocazione in soprannumero le disposizioni di cui all'articolo 43, lettere b) e c) della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, modificate ed integrate dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 15 giugno 1981, n. 9, ferme restando tutte le condizioni e le modalità previste dalle norme medesime Le disposizioni di cui sopra non si applicano al personale che usufruisce della normativa di cui alla successiva lettera c) ed a quello che, proveniente dallo Stato:

- abbia goduto, in applicazione delle disposizioni della legge 11.07.1980, n. 312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza in base al vecchio ordinamento di provenienza;

- abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all'articolo 4 quarto comma, della legge 312,1980;

b) il personale, cui, in forza dell'articolo 4 della 312/1980, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima, e collocato al livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare delle anzianità previste dal citato articolo 4, ove non abbia usufruito di quanto previsto al precedente punto a);

c) i dipendenti con qualifica di commesso vengono inquadrati nel terzo livello al compimento di otto anni di anzianità di servizio al 30 settembre 1978.

5. I dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento vengono inquadrati nel VI livello del ruolo reg.le.

6. I dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31. 12.1979 di 10 anni di anzianità nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonché i dipendenti con la qualifica di direttore aggiunto di divisione, in possesso al 31 dicembre 1979 di anni nove e mesi sei di anzianità nella carriera direttiva e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto nel la tabella di cui al primo comma.

d) l'applicazione delle predette norme transitorie non può in alcun caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto all'ordinamento di provenienza;

e) ai fini economici l'attribuzione del livello superiore é effettuata sulla base del maturato, anche in itinere, spettante alla data di attribuzione del livello, con esclusione della corresponsione della differenza di livello.

Art. 4

1. Ai fini della determinazione della posizione economica d'inquadramento si applicano i seguenti criteri:

a) per i dipendenti che hanno titolo al l'applicazione del D.P.R. n. 509/1979, la posizione economica é determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi acquisiti ed eventuali assegni personali pensionabili, con esclusione dei benefici economici spettanti, con decorrenza dal 1' febbraio 1981, ai dipendenti regionali, ai sensi dell'art. 20 lettere b) e c), della legge regionale 15 giugno 1981, n. 9;

b) per il personale statale dei Ministeri, la posizione economica é determinata dall'applicazione degli effetti economici del rinnovo contrattuale di provenienza per il periodo 1' gennaio 1979 - 31 gennaio 1981; inoltre si tiene conto per la determinazione del maturato economico anche dei miglioramenti economici decorrenti dal 1' febbraio 1981, ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982, che sono previsti dalla normativa statale di origine contrattuale; non si applicano, invece, i benefici economici spettanti, con decorrenza dal 1' febbraio 1981, ai dipendenti regionali, ai sensi dell'art. 20, lettere b) e c), della legge regionale 15 giugno 1981, n. 9;

c) al personale degli enti soppressi, privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979/1981 ed, eventualmente, nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti dell'ente di destinazione, sia ai fini della determinazione della posizione economica al 1' febbraio 1981 che per le competenze relative ai periodi predetti di vuoto contrattuale. Per il personale degli enti soppressi, per il quale gli ordinamenti di provenienza prevedono l'applicabilità del trattamento economico dei dipendenti ci vili dello Stato, si applicano i benefici economici contrattuali relativi a tale personale sino al 1' febbraio 1981, fermo restando il principio della non cumulabilità con i benefici economici degli accordi contrattuali degli impiegati regionali per lo stesso periodo;

d) la posizione giuridica derivante dal l'inquadramento, qualora non sia coincidente con quella economica, é quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla posizione economica predetta.

2. Al dipendente viene, altresì, riconosciuto il maturato in itinere con le modalità indicate nell'art.43, lettera g ), della legge regionale n.15/1980, con riferimento alla data del 31 gennaio 1981.

3. Dal 1° febbraio 1981 compete al personale inquadrato la progressione economica prevista dall'art.13 della legge regionale 15 giugno 1981, n. 9.

4. Sono comunque, fatti salvi, se più favorevoli, gli effetti economici maturati all'entrata in vigore della presente legge in virtù dell'ordinamento del personale dell'amministrazione di provenienza.

5. Al personale proveniente dallo Stato, dagli enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma ed in quadrato nel ruolo regionale, che continuerà ad operare nelle strutture di destinazione in turni avvicendati, viene corrisposta, fino all'entrata in regime degli accordi per il personale dipendente delle Regioni in vigore dal 1' gennaio 1983, l'indennità di turno spettante alla data del 3 dicembre 1981, secondo gli ordinamenti di provenienza.

6. Per il personale proveniente dagli Enti pubblici di cui alla legge n. 70/1975, l'indennità di cui sopra non é suscettibile, pertanto, degli incrementi previsti dall'ultimo comma dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Art. 5

1. Al personale delle Opere Universitarie, trasferito alla Regione ai sensi dello articolo 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, al compimento delle operazioni di reinquadramento previste dall'ordinamento di provenienza, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge fatto divieto, comunque, di cumulare i benefici del reinquadramento per mansioni effettuate secondo l'ordinamento di provenienza con i benefici di cui allo articolo 3 della presente legge.

Art. 6

1. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge é iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (INADEL) ed alla Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL).

2. Agli effetti del trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza, la iscrizione del personale proveniente da enti soppressi e riformati in attuazione del D.P.R. n. 616/1977 é eseguita dal giorno dell'effettiva messa a disposizione.

3. Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge o ai loro superstiti é data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria.

4. L'opzione deve essere esercitata nel termine di 180 giorni dalla notificazione della delibera di inquadramento.

Art. 7

1. Il personale é inquadrato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica del ruolo regionale, alla cui rideterminazione si provvederà con legge regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, dopo che saranno ultimate le procedure di inquadramento previste dal la legge medesima.

Art. 8

Art. 9

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si farà fronte con gli stanziamenti riguardanti le spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio finanziario 1984 e con i corrispondenti stanziamenti che risulteranno iscritti nei bilanci dei successivi esercizi.

Tabella di corrispondenza (Omissis)