LEGGE REGIONALE 23 maggio 1984, n. 10
Inquadramento nel ruolo organico della Regione del personale ex leggi n. 386/ 1974, n.
349/1977 e n. 833/1978.
(Pubbl. in Boll. Uff. 31 maggio 1984, n. 37)
Art. 1
(Finalità della legge)
1. Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974 n.
386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833, è inquadrato nel ruolo organico
della Regione Calabria di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9, e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 2
(Procedura e decorrenza dell'inquadramento)
1. L'immissione nel ruolo organico della Regione del personale di cui al
precedente articolo 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale entro 90
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale di
cui all'articolo 1 può presentare domanda per essere iscritto nei ruoli nominativi
regionali delle Unità Sanitarie Locali istituiti con la legge regionale 2 giugno 1980, n.
19.
3. L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dello stato
giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1 febbraio 1981 salvo
quanto specificatamente previsto dalla presente legge.
4. Ai soli effetti giuridici l'inquadramento del personale previsto
dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441, decorre dal 1 gennaio 1981.
5. I periodi di servizio prestati, anteriormente alla data del 1' febbraio
1981, presso l'amministrazione di provenienza e presso la Regione sono considerati come
servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione ai soli fini dell'ammissione ai
concorsi.
Art. 3
(Inquadramento giuridico)
1. L'inquadramento del personale previsto dal precedente articolo 1 è disposto
sulla base della qualifica o livello rivestito alla data del 31 gennaio 1981, in
conformità della tabella di corrispondenza allegata alla presente legge.
2. Per il personale previsto dal 4 comma dell'articolo precedente
l'inquadramento è operato con riferimento alla data del 31 dicembre 1980.
3. Qualora sopravvengano, anche successiva mente all'adozione dei provvedimenti
di inquadramento, modificazioni di qualifica o livello nell'ordinamento di provenienza che
retroagiscono i propri effetti anteriormente alle date previste dai precedenti commi esse
sono prese a base dell'inquadramento ovvero ne provocano la modifica.
4. Per il personale che rivesta negli ordinamenti di provenienza, alle date
richiamate dai precedenti commi, qualifiche non espressamente previste nella al legata
tabella di corrispondenza, si procede all'inquadramento in via analogica sulla base
dell'equipollenza tra le qualifiche stesse e quelle espressamente previste nella tabella.
Art. 4
(Criteri integrativi di inquadramento)
1. Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente
legge, per scopi di omogeneità e perequazione di collocazione, si applicano i seguenti
criteri integrativi della tabella di corrispondenza allegata alla presente legge:
a) per il personale da inquadrare trovano applicazione, anche attraverso
collocazione in soprannumero, le norme previste dall'art. 43, lettere B e C, della legge
regionale 30 maggio 1980, n. 15, relative ad una diversa collocazione normativa del
personale, ferme restando tutte le condizioni e modalità ivi previste.
2. Hanno titolo a fruire del beneficio di cui all'art.43, lettera B, della
legge regionale 30 maggio 1980, numero 15, gli impiegati posti al 30 settembre 1978 in
posizione giuridiche di concetto, esecutive, ausiliarie con almeno otto anni di anzianità
effettiva minima di servizio nelle stesse. Gli impiegati aventi tali requisiti soggettivi
sono inquadrati, anche in soprannumero, rispettivamente ai livelli iniziali di istruttore
(livello 6) di collaboratore (livello 5) e di operatore specializzato (livello 4').
3. Hanno titolo a fruire del beneficio di cui all'art. 43, lettera C, della
legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 gli impiegati posti al 30 settembre 1978, in
posizione giuridica direttiva.
4. Gli impiegati aventi tale requisito soggettivo sono inquadrati, anche in
sopra soprannumero, nel livello funzionale di esperto (livello 7) se in possesso alla data
del 30 settembre 1978 di una anzianità minima di servizio effettivo di tre anni nella
posizione giuridica direttiva; ove siano in possesso di una anzianità inferiore, detti
impiegati sono inquadrati nel livello funzionale di istruttore (livello 6) fino al
compimento dei tre anni in posizione giuridica direttiva a partire dal quale momento sono
automaticamente reinquadrati nel livello funzionale di esperto con lo stesso meccanismo
economico già adottato in sede di primo inquadramento
5. I predetti criteri non si applicano al personale avente titolo a beneficiare
delle norme di cui alla successiva lettera c);
b) il personale cui, in forza della normativa contrattuale degli enti di
provenienza, sono applicabili in data successiva al 31 gennaio 1981, scorrimenti o
passaggi di livello per il maturare di una determinata anzianità di servizio senza
demerito ovvero per il superamento di concorsi conclusi prima dell'entrata in vigore della
presente legge, è reinquadrato al corrispondente livello del ruolo regionale, a decorrere
dalla data in cui ha maturato o ma turerà il relativo titolo e sempre che non abbia
usufruito di uno dei criteri previsti alla precedente lettera a);
c) gli impiegati con qualifica di commesso sono inquadrati nel livello
funzionale di operatore qualificato (livello 3) se in possesso di una anzianità di
servizio di otto anni alla data del 30 settembre 1978.
6. Gli impiegati con la qualifica di assistente coordinatore, assistente
tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento vengono
inquadrati al livello funzionale di istruttore (livello 6).
7. Gli impiegati con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore
tecnico coordinatore, in possesso al 31 dicembre 1979 di una anzianità di dieci anni
nella qualifica di collaboratore e della laurea, vengono inquadrati nel livello
immediatamente superiore a quello previsto dall'allegata tabella di corrispondenza.
8. L'applicazione delle norme dei precedenti commi non può in ogni caso
comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto alla posizione
acquisita nell'ordinamento di provenienza.
Art. 5
(Determinazione della posizione economica di inquadramento)
1. La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo
stipendio in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di scatti e classi economiche con
esclusione dei benefici economi ci decorrenti dal 1 febbraio 1981 per i dipendenti
regionali, previsti dalla legge regionale 15 giugno 1981, n.9.
2. La posizione giuridica nel livello di inquadramento è quella dello scatto o
classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica
individuale come sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di importi, la
posizione nel livello di inquadramento e quella dello scatto o classe immediatamente
inferiore alla suddetta posizione economica individuale garantendo comunque il godimento
della frazione che viene a risultare in eccedenza.
3. Ai fini dell'inquadramento si applica, altresì, l'articolo 43, lettera g)
del la legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 intendendosi sostituita la data del 30
settembre 1978 con quella del 31 gennaio 1981 agli effetti del maturato in itinere che
viene riconosciuto secondo le norme dell'ordinamento di provenienza.
4. Fino all'entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi gli
effetti economici prodotti dagli ordinamenti di provenienza in vigore al 1' febbraio 1981,
se più favorevoli.
Art. 6
(Provvedimento di inquadramento)
1. Il provvedimento di inquadramento è comunicato al dipendente. In esso
dovranno essere specificatamente indicati:
1) il livello funzionale di inquadramento nel ruolo organico regionale;
2) la posizione giuridica nel livello funzionale di inquadramento; 3) la
retribuzione mensile ed annua lorda.
2. Avverso il provvedimento di inquadramento è ammesso ricorso in opposizione
da presentarsi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente
della Giunta regionale entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma.
Entro 60 giorni dal ricevimento, la Giunta regionale decide in via definitiva
sull'opposizione. Decorso tale termine il ricorso si intende respinto.
Art. 7
(Organico)
1. Il personale di cui alla presente legge è inquadrato anche in soprannumero
rispetto ai posti previsti nella pianta organica, di cui alla tabella "A" prevista all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1983, n. 12, alla cui rideterminazione
si provvederà, con legge regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
Art. 8
(Trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza)
1. Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il
personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni,
per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per
l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (INADEL) e alla Cassa per le Pensioni dei
Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL).
2. Ai dipendenti inquadrati a norma della presente legge o ai loro superstiti
è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già
costituita nell'ambito della assicurazione sociale obbligatoria e dei fondi integrativi di
previdenza. L'opzione dovrà essere esercitata nel termine di 180 giorni dalla notifica
della delibera di inquadramento.
Art. 9
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.600.000.000 per
l'anno 1984, si provvede con parte dei fondi stanziati sul cap. 1003101 del bilancio per
l'esercizio finanziario 1984 che presenta sufficiente disponibilità.
2. Agli oneri per i futuri esercizi si farà fronte con i normali stanziamenti
di bilancio relativi alle retribuzioni del personale.
Art. 10
(Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.