LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 6
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 21.
(Pubbl. in Boll. Uff. 27 marzo 198, n.23)

 

Articolo unico

1. Le provvidenze creditizie di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale n. 21 del 2 giugno 1980 vengono estese alle società che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ubicati nel territorio della Calabria, alle quali l'ESAC partecipa quale socio azionario, con una partecipazione non inferiore al 50 per cento.