Art. 1
1. Il termine di cui all'art. 1, comma primo, della legge regionale n. 14 del
30 agosto 1973: "Misure di protezione delle coste in attesa dell'approvazione del
piano urbanistico regionale già prorogato al 31 dicembre 1977 con legge regionale n. 18
del 28 maggio 1975, al 31 dicembre 1979 con legge regionale n. 1 del 5 gennaio 1978, al 31
dicembre 1981 con legge regionale n. 4 del 28 gennaio 1980 e successivamente al 31
dicembre 1983 con legge regionale n. 4 del 22 febbraio 1982 è ulteriormente prorogato al
31 dicembre 1984.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.