Art. 1
1. Le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, delegate con
legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, continuano ad essere esercitate dagli organismi
regionali competenti fino all'approvazione di una nuova legge delega in materia di
agricoltura e comunque non oltre il 30 settembre 1984.
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.