LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 3
Delega in materia di agricoltura - Proroga termini.
(Pubbl. in Boll. Uff. 27 marzo 1984, n. 23)

Art. 1

1. Le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, delegate con legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, continuano ad essere esercitate dagli organismi regionali competenti fino all'approvazione di una nuova legge delega in materia di agricoltura e comunque non oltre il 30 settembre 1984.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.