LEGGE REGIONALE 23 marzo 1984, n. 2
Disciplina dell'orario dei turni e ferie delle farmacie ubicate nel territorio della
Regione Calabria.
(Pubbl. in Boll.Uff. 27 marzo 1984, n.23)
Art. 1
1. La presente legge disciplina l'orario di apertura, i turni di servizio
diurno e notturno nonché la chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie
delle farmacie aperte al pubblico, ubicate nel territorio della Regione Calabria.
Art. 2
1. L'orario ordinario di apertura delle farmacie pubbliche e private, tanto
urbane che rurali è stabilito rispettiva mente in quaranta e trentacinque ore diurne
settimanali, equamente distribuite in cinque giorni della settimana, tenendo conto di un
intervallo giornaliero per riposo pomeridiano.
2. In funzione di obiettive esigenze del l'assistenza farmaceutica locale ed
ove particolari condizioni ambientali lo richiedono, l'apertura settimanale delle farmacie
sia urbane che rurali, potrà essere, su richiesta delle organizzazioni provinciali dei
titolari e dell'ordine professionale, articolata in cinque giorni e mezzo e in tal caso
l'orario settimanale sarà elevato rispettivamente a 41 ore e 30 e 36 ore e 30.
3. Nel caso in cui il titolare di una farmacia rurale od unica gestisca un dispensario, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, potrà essere autorizzato un orario
di apertura della farmacia ridotto in misura corrispondente al periodo di apertura del
dispensario stesso.
Art. 3
1. Le farmacie non di turno tanto urbane che rurali, restano chiuse nelle
giornate della domenica e delle festività infrasettimanali, nonché in un altra giornata
della settimana che dovrà, di norma, coincidere con il sabato o il lunedì, salvo quando
stabilito al secondo comma del precedente articolo 2.
2. Salvo quanto stabilito al secondo comma del precedente articolo 2 le
farmacie rurali potranno suddividere la giornata infrasettimanale di riposo in due mezze
giornate.
Art. 4
1. Durante l'intervallo pomeridiano nei giorni feriali, il servizio
farmaceutico è così assicurato:
a) nei Comuni capoluogo di provincia o in quelli con popolazione superiore a
60.000 abitanti (esclusi gli abitanti delle frazioni) a turno ed a battenti aperti nel
rapporto di una farmacia ogni 60.000 abitanti o frazione superiore al 50 per cento;
b) nei Comuni inferiori a 60.000 abitanti a turno da una farmacia e a chiamata
domiciliare;
c) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia a turno con le farmacie più
vicine e a chiamata.
Art. 5
1. Nei giorni di chiusura o festivi o di riposo il servizio è assicurato:
a) nei Comuni capoluogo di provincia o Comuni con popolazione superiore a 60
mila abitanti (esclusi gli abitanti del le frazioni) a turno e a battenti aperti secondo
l'orario previsto per i giorni feriali e senza intervallo pomeridiano, a turno nel
rapporto di una farmacia ogni 60.000 abitanti o frazione superiore al 50 per cento;
b) nei Comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti a battenti aperti
secondo l'orario previsto per i giorni feriali e a chiamata durante l'intervallo
pomeridiano;
c) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia a turno con le farmacie vicine e
a chiamata.
Art. 6
1. Durante le ore che vanno dalla chiusura serale, in qualunque giorno feriale
o festivo, alla riapertura mattutina delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato
o da farmacie che si offrono a svolgerlo permanentemente su autorizzazione dell'U.S.L.
sentite le organizzazioni sindacali di categoria, l'ordine professionale ed i sindaci dei
Comuni interessati o a turno osservando i seguenti criteri:
a) nei Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore a 60.000
abitanti, a battenti aperti sino alle ore 22 ovvero per oggettive ragioni di sicurezza,
chiusi ma con l'espletamento completo del servizio attraverso idoneo varco o sportello.
Dalle ore 22 sino al la riapertura delle farmacie a chiamata con l'obbligo del
pernottamento di un farmacista nelle farmacie di turno;
b) nei Comuni con popolazione compresa fra 20.000 e 60.000 abitanti a turno da
una farmacia a battenti aperti sino alle ore 22; a chiamata domiciliare dalle ore 22
all'ora di riapertura delle farmacie.
c) nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, a turno e a chiamata
domiciliare;
d) nei Comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie vicine
e a chiamata domiciliare.
Art. 7
1. Il farmacista nei casi in cui espleta il servizio a battenti chiusi o
assicurando la propria disponibilità e reperibilità, è tenuto a spedire soltanto quelle
ricette sulle quali il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza
della prescrizione nonchè tutte quelle ricette per le quali il farmacista medesimo rilevi
il carattere di urgenza.
2. Nessun obbligo di reperibilità può essere imposto al titolare di farmacia
che non sia di turno, salvo casi eccezionali dovuti a temporanee esigenze assistenziali.
Durante i periodi di turno nel caso previsto di chiamata domiciliare, deve essere
assicurato il più tempestivo ed immediato intervento nel tempo massimo di trenta minuti.
Art. 8
1. Le farmacie aperte al pubblico sia private che appartenenti ad enti pubblici
sono tenute ad osservare annualmente una chiusura per ferie di almeno 20 giorni e di non
oltre 30 giorni lavorativi consecutivi. Per le farmacie uniche e le farmacie rurali tale
periodo può essere diviso in due periodi.
2. Il calendario dei turni di ferie dovrà essere articolato in modo tale da
evitare che la chiusura contemporanea per ferie superi la metà' delle farmacie esistenti
nel territorio di ciascuna U.S.L. su proposta dell'ordine dei farmacisti che raccoglierà
le indicazioni delle associazioni dei titolari
3. I dispensari restano chiusi nel periodo di chiusura per ferie delle rispetti
ve farmacie.
Art. 9
1. All'esterno di ogni farmacia in posizione ben visibile e leggibile anche
nelle ore notturne a mezzo idoneo impianto, deve restare permanentemente esposto, a cura
del titolare della farmacia, un apposito cartello indicante il turno di servizio e
l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio nonché le farmacie di turno
durante le ore ed i giorni di chiusura della farmacia stessa con la indicazione
dell'ubicazione e del relativo numero telefonico, quando il servizio viene espletato a
chiamata.
2. Le farmacie di turno, nelle ore serali e notturne, terranno accesa una
insegna luminosa che ne faciliti l'individuazione.
Art. 10
1. Tutti i provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di
apertura e chiusura delle farmacie di cui alla presente legge, so no adottati dal Comitato
di gestione di ciascuna U.S.L. di cui all'art. 16 della legge regionale 2 giugno 1980, n.
18 sentiti il Comune ove ha sete la farmacia, il sindacato provinciale dei titolari di
farmacia e l'ordine provinciale dei farmacisti. Nel caso di Comuni limitrofi facenti parte
di U.S.L. diverse si procederà di intesa con i due Comitati di gestione.
2. Il Comitato di gestione di ciascuna U.S.L., nel rispetto delle leggi statali
vigenti e con la procedura di cui al comma precedente, può disporre un ulteriore
potenziamento del servizio farmaceutico di cui alla presente legge ove se ne presenti la
necessità, nelle stazioni climatiche e nei centri che presentano un incremento stagionale
della popolazione, per motivi turistici e balneari, particolarmente elevato.
Art. 11
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.