LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1984, n. 1
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
di previsione per l'anno finanziario 1984.
(Pubbl. in Boll. Uff. 8 febbraio 1984, n. 12)
Art. 1
1. La Giunta regionale č autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione
per l'anno 1984 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1984, all'esercizio
provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del
bilancio 1984 in corso di esame. Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo č
autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese
relative agli interventi di cui ai capitoli 2233202 e 3222104.
2. Nei limiti dei tre dodicesimi č altresė autorizzato l'esercizio
provvisorio del bilancio dell'Azienda foreste demaniali per l'anno 1984, annesso al
bilancio regionale.
3. L'ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria) č autorizzato -
fino a quando il relativo bilancio di previsione per l'anno 1984, da annettere a quello
regionale, non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1984 - all'esercizio
provvisorio sulla base del proprio bilancio di previsione 1983 ed entro il limite mensile
di un dodicesimo dei singoli stanziamenti ti del medesimo bilancio 1983 con esclusione
delle spese che non trovano corrispondente entrata regionale o statale nell'anno 1984.
Art. 2
1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.