LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1981, n. 23
Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1981.
(Pubb. in Boll. Uff. 31 dicembre 1981, n. 65)
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1981
Art. 1
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Calabria per l'anno
finanziario 1981 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di
cui alla annessa tabella "A".
2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di
previsione dell'entrata risulta ridotto di lire 6.918.000.000 in termini di competenza e
di cassa.
Art. 2
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Calabria per l'anno
finanziario 1981 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza e di cassa, di
cui alla annessa tabella "B".
2. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare complessivo dello stato di
previsione della spesa risulta ridotto di lire 6.918.000.000 in termini di competenze e di
cassa.
Art. 3
1. Per le iniziative previste dall'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23 e
successive modificazioni ed integrazioni - di cui all'articolo 26 della legge regionale 6
luglio 1981, n. 10 (legge finanziaria), lettera d) è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1981 l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000, da utilizzare in particolare per
i contributi alle cantine sociali, nonché alle cooperative ed associazioni per gli
interventi relativi al la produzione, trasformazione e commercializzazione di pomodori,
uve da tavola, patate e cipolle.
Art. 4
1. Per i prestiti di conduzione previsti dall'articolo 1 della legge regionale 2 giugno
1980, n. 21 - di cui all'art. 30 della legge regionale 6 luglio 1981, n. 10 (legge
finanziaria), lettera a) - è autorizzata per l'esercizio 1981 l'ulteriore spesa di lire
3.000.000.000.
Art. 5
1. Ai maggiori oneri di L. 9.000.000.000 derivanti dalla applicazione dei precedenti
articoli 3 e 4, si provvede nell'esercizio finanziario 1981 mediante riduzione di pari
importo della somma complessiva di lire 21.749.741.890, destinata agli interventi di cui
all'articolo 27 della legge regionale 6 luglio 1981, n. 10 (legge finanziaria).
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.