LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1981, n. 21
Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità delle Unità Sanitarie
Locali.
(Pubb. in Boll.Uff. 24 dicembre 1981, n. 63)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Oggetto della legge)
1. La presente legge disciplina la contabilità, l'utilizzazione e la gestione del
patrimonio delle Unità Sanitarie Locali nel rispetto dei principi fondamentali della
contabilità pubblica previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente.
Art. 2
(Collegamento con la programmazione regionale)
1. Nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario regionale e in attuazione dello stesso,
le Unità Sanitarie Locali adottano piani e programmi settoriali, nonché progetti per
obiettivi determinati come metodo normale per l'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. La gestione delle Unità Sanitarie Locali è fondata sul principio della corrispondenza
tra costi dei servizi e relativi benefici entro rigorosi limiti di spesa predeterminati.
3. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la rilevazione e la
trasmissione dei dati e promuove le opportune iniziative intese alla realizzazione di un
sistema informativo unificato sia ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici dei
servizi dell'Unità Sanitaria Locale che alla standardizzazione e comparazione dei dati a
livello nazionale e regionale, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del III comma
dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. A tal fine le Unità Sanitarie Locali trasmettono alla Regione tutte le informazioni da
essa richieste.
5. Le Unità Sanitarie Locali sono tenute inoltre a fornirsi reciprocamente ed a richiesta
ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui alla
presente legge, ad utilizzare in comune i propri sistemi informativi previo accordo sulle
relative modalità, nonché a svolgere ogni altra forma di collaborazione nell'interesse
reciproco e generale.
6. Gli strumenti contabili previsti dal la presente legge assicurano il collegamento tra
il bilancio delle Unità Sanitarie Locali e il piano sanitario regionale nell'ambito degli
obiettivi generali del programma regionale di sviluppo.
Art. 3
(Strumenti finanziari)
1. Costituiscono strumenti finanziari di attuazione del piano sanitario regionale il
bilancio pluriennale, il bilancio di previsione annuale e il rendiconto generale delle
Unità Sanitarie Locali.
TITOLO II
IL BILANCIO DI PREVISIONE
CAPO I
Il bilancio pluriennale
Art. 4
(Contenuto)
1. Le UU.SS.LL. adottano ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale,
le cui previsioni assumono come termini di riferimento il medesimo periodo triennale del
piano sanitario regionale.
2. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al piano sanitario regionale e
rappresenta il quadro delle risorse che l'Unità Sanitaria Locale prevede di acquisire e
di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla
legislazione vigente che ai nuovi prevedibili interventi statali o regionali.
3. In particolare esso costituisce sede di riscontro per la copertura finanziaria di nuove
o maggiori spese a carico di esercizi futuri e del corretto utilizzo delle risorse in
riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite alle Unità Sanitarie Locali dalla
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. L'approvazione del bilancio pluriennale non costituisce autorizzazione a riscuotere le
entrate né ad eseguire le spese che vi sono iscritte.
5. Il bilancio pluriennale è allegato al bilancio annuale di previsione, è elaborato in
termini di competenza e viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del
bilancio annuale.
6. Il bilancio pluriennale è approvato dall'assemblea generale dell'Unità Sanitaria
Locale con le stesse modalità previste per l'approvazione del bilancio annuale dal
successivo articolo 13.
7. Il bilancio pluriennale deve essere approvato in pareggio complessivamente e per
ciascuno degli anni cui si riferisce.
Art. 5
(Struttura)
1. Il bilancio pluriennale è composto dallo stato di previsione delle entrate dallo stato
di previsione delle spese e da un quadro generale riassuntivo.
2. Le entrate e le spese devono essere ripartite in titoli ed in categorie secondo lo
schema di classificazione del bilancio annuale di cui ai successivi articoli 23 e 24.
3. Le spese correnti a destinazione indi stinta devono altresì essere riclassificate
sotto il profilo economico per funzioni, allo scopo di verificare la spesa sostenuta per
le varie attività svolte.
4. Le spese correnti a destinazione vincolata e le spese in conto capitale devono essere
riclassificate per programmi, al fine di valutare il grado di raggiungimento degli
obiettivi posti in relazione ai costi sostenuti ed agli usi alternativi delle risorse
disponibili.
Art. 6
(Quantificazione delle entrate del bilancio pluriennale)
1. Nel bilancio pluriennale, la previsione di entrata relativa alla quota del fondo
sanitario regionale, da destinare al finanziamento delle spese correnti delle Unità
Sanitarie Locali, è determinata in base ai parametri numerici appositamente stabiliti dal
piano sanitario regionale.
2. Le previsioni di entrata relative alla quota del fondo sanitario regionale da destinare
al finanziamento delle spese correnti a destinazione vincolata è effettuata in relazione
ai progetti obiettivi previsti dal piano sanitario nazionale e regionale ed in conformità
alle direttive impartite dalla Giunta regionale.
3. La previsione di entrata relativa alla quota del fondo sanitario regionale da destinare
al finanziamento delle spese in conto capitale è effettuata in relazione ai criteri di
riparto contenuti nel piano sanitario regionale.
4. Le norme di riparto del fondo sanitario regionale sono determinate tenuto conto
dell'attività svolta dai presidi multinazionali dell'Unità Sanitaria Locale e
dell'esigenza di assicurare gradualmente livelli di prestazione uniformi nell'intero
territorio regionale.
5. Sono altresì previste le eventuali altre entrate derivanti da assegnazioni di fondi,
in relazione alla normativa vigente, nella misura da essa desumibile o indicata nelle
proposte o nei provvedimenti di riparto.
Art. 7
(Quantificazione delle spese del bilancio pluriennale)
1. Nel bilancio pluriennale l'ammontare delle previsioni di spesa deve essere quantificato
sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale, tenendo conto delle
prevedibili variazioni dei prezzi, dei vincoli derivanti dalle pregresse gestioni e per le
competenze del personale, dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso la
previsione della spesa deve essere
contenuta entro i limiti dell'entrata.
Art. 8
(Programmi di sviluppo)
1. I programmi riguardano le spese di sviluppo relative ad interventi da realizzarsi
dall'Unità Sanitaria Locale per il conseguimento di obiettivi
indicati dal piano sanitario regionale.
2. Per ogni programma di sviluppo devono essere indicati:
1) l'arco temporale di durata del programma e le eventuali fasi di realizzazione del
medesimo;
2) l'entità globale della spesa prevista a carico del bilancio della Unità Sanitaria
Locale e l'indicazione delle ulteriori risorse materiali e organizzative occorrenti;
3) i servizi interessati alla sua attuazione, nonché le eventuali misure organizzative
necessarie;
4) gli elementi fisici valutabili per il raggiungimento degli obiettivi.
Art. 9
(Autorizzazione alle spese pluriennali)
1. Le spese a carattere pluriennale sono di norma indicate per l'ammontare complessivo
previsto, secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.
2. Per i programmi o gli interventi la cui esecuzione si protragga per più esercizi, è
consentita, all'interno della validità temporale del piano, fatti salvi eventuali divieti
espressamente previsti dallo stesso, la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione
di obbligazioni entro i limiti della spesa globale iscritta in bilancio.
3. Sono oggetto di impegno sugli stanzia menti di ciascun bilancio annuale soltanto le
somme corrispondenti alle obbligazioni assunte che vengono a scadenza nel corso del
relativo esercizio compatibilmente con le disponibilità di cui alla lettera b) IV comma
del l'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 10
(Procedura delle spese)
1. Gli atti che comportano impegni di spesa a carattere pluriennale, nei limiti di cui al
precedente articolo 9, sono predisposti dal Comitato di gestione ed approvati dalla
competente Assemblea generale.
2. Gli atti che comportano impegni di spesa per un solo esercizio sono di competenza del
Comitato di gestione.
CAPO II
Il bilancio annuale di previsione
Art. 11
(Competenza e cassa d'esercizio)
1. L'esercizio finanziario consta, rispettivamente, di atti di accertamento e di
riscossione e versamento delle entrate, e di atti di impegno, di liquidazione e di
pagamento delle spese.
2. Il complesso degli atti di accertamento delle entrate e di impegno delle spese di un
determinato esercizio finanziario costituisce la relativa competenza d'esercizio.
3. Il complesso degli atti di riscossione e versamento delle entrate e di pagamento delle
spese di un determinato esercizio finanziario costituisce la relativa cassa d'esercizio.
Art. 12
(Esercizio finanziario)
1. L'unità temporale della gestione del l'Unità Sanitaria Locale è l'anno finanziario
che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. A partire da tale
termine non possono più effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio di competenza
dell'anno precedente.
Art. 13
(Presentazione ed approvazione del bilancio di previsione)
1. Il progetto di bilancio di previsione è predisposto dal Comitato di gestione
dell'Unità Sanitaria Locale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il
bilancio si riferisce.
2. Entro il successivo mese di ottobre, il progetto di bilancio è trasmesso dal
Presidente del Comitato di gestione ai singoli Comuni per il parere e per le eventuali
proposte di modifica o integrazione.
3. Analogamente il progetto di bilancio è trasmesso alla Giunta regionale per il parere
previsto dal secondo comma dell'articolo 26 della legge regionale 2 giugno 1980,n. 18 per
la verifica della rispondenza dello stesso al piano sanitario regionale.
4. Ove la Giunta regionale ed i consigli comunali interpellati non si pronuncino nel
termine di trenta giorni dall'invio deve intendersi acquisito il parere favorevole.
5. Il bilancio di previsione deve essere deliberato dall'Assemblea generale dell'Unità
Sanitaria Locale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati entro il 30 novembre di
ciascun anno. La deliberazione deve dar conto dei pareri e delle proposte ricevuti e delle
ragioni giustificative dell'accoglimento o della reiezione.
Art. 14
(Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione)
1. Il bilancio annuale di previsione del le Unità Sanitarie Locali è redatto in termini
di competenza e di cassa. Il capitolo costituisce l'unità elementare del bilancio. La
numerazione dei capitoli è progressiva e discontinua.
2. Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve indicare:
1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio
precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di
impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di
pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto
competenza e in conto residui.
3. Tra le entrate o le spese di cui al precedente numero 2 è iscritto l'eventuale saldo
finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.
4. Tra le entrate di cui al precedente n 3) è iscritto l'ammontare presunto del fondo di
cassa all'inizio dello esercizio cui il bilancio si riferisce. Per ciascun capitolo di
entrata e di spesa il bilancio indica inoltre l'ammontare delle entrate e delle spese
previste, in termini di competenza, nel bilancio dell'esercizio precedente assestato.
5. I capitoli non possono considerare entrate o spese concernenti due o più categorie o
voci economiche di cui all'allegato "A" del D.P.R. 14 luglio 1980 ,n. 595.
6. I capitoli di spesa devono indicare chiaramente gli oggetti e le finalità delle spese,
operando la distinzione fra spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni
delegate.
7. Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve essere contraddistinto da un numero di
codice meccanografico a tre cifre secondo le modalità indicate nell'allegato
"A" del citato D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595.
8. Il bilancio di previsione delle Unita Sanitarie Locali, nella versione di competenza e
di cassa, conclude con un riepilogo delle spese secondo la classificazione economico-
funzionale, da realizzarsi, rispettivamente, in conformità degli allegati "F" e
"G" del D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595, tenuto conto di quanto previsto
dall'ultimo comma del precedente articolo 5 per le spese a destinazione vincolata ed in
conto capitale.
Art. 15
(Stanziamenti di competenza)
1. Le entrate e le spese sono previste secondo le disposizioni contenute nei precedenti
artt. 6 e 7.
2. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nel bilancio nella misura
necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle norme
vigenti, al piano sanitario regionale ed ai programmi conseguenti, si prevede daranno
luogo nel corso dell'esercizio di competenza ad impegni di spesa a carico del medesimo.
3. Nel caso di spese a carattere pluriennali più esercizi, la quota di spesa da stanziare
nel bilancio annuale è determinata, con i criteri di cui al comma II, entro i limiti
della spesa totale iscritta nel bilancio pluriennale, e tenendo conto sia delle quote già
stanziate nei precedenti bilanci sia degli impegni effettivamente assunti nei relativi
esercizi.
4. Debbono essere in ogni caso stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti
e che vengono a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce. L'entità di tali
somme deve essere distintamente indicata in apposite note per ciascun capitolo di spesa.
Art. 16
(Stanziamenti di cassa)
1. Per ciascun capitolo di entrata la previsione in termini di cassa è
determinata in misura pari al totale delle somme delle quali è prevista la riscossione
per i residui attivi e delle somme delle quali è prevista la riscossione per la
competenza dell'esercizio finanziario.
2. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria
per far fronte ai pagamenti che l'Unità Sanitaria Locale prevede di dover effettuare
nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni che si prevedono
di assumere nel corso dell'esercizio stesso, tenendo conto delle complessive
disponibilità di cassa dell'Unità Sanitaria Locale.
Art. 17
(Equilibrio del bilancio di competenza)
1. Il totale delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio di
competenza deve coincidere con il totale delle entrate che si prevede di accertare nel
corso del medesimo esercizio.
Art. 18
(Equilibrio del bilancio di cassa)
1. In ciascun bilancio annuale le previsioni relative a pagamenti non possono essere
superiori al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommate alla presunta
giacenza iniziale di cassa.
Art. 19
(Universalità ed integrità del bilancio)
1. Nel bilancio devono essere inserite le entrate e tutte le spese; sono vietate le
gestioni di fondi al di fuori del bilancio.
2. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio al lordo delle spese di
riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.
3. Parimenti tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza essere
ridotte delle entrate correlative.
Art. 20
(Collegamento con i bilanci dei comuni)
1. Il bilancio di previsione dell'Unità Sanitaria Locale è allegato al bilancio di
previsione dei singoli Comuni.
2. Le risultanze complessive di entrata e di spesa del bilancio di previsione dell'Unità
Sanitaria Locale devono essere esposte nel bilancio di previsione dei singoli Comuni.
Art. 21
(Esercizio provvisorio)
1. L'esercizio provvisorio del bilancio è deliberato dall'assemblea generale su proposta
del Comitato di gestione per un periodo non superiore a tre mesi
2. Tale provvedimento autorizza, senza limiti di somma, l'accertamento e la riscossione
delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio già
approvato dall'assemblea ma non ancora esecutivo.
3. L'assemblea generale può, peraltro, stabilire limitazioni alla esecuzione delle spese,
sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli
capitoli di spese il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino a che il
bilancio non sia stato reso esecutivo.
4. Nel caso che il bilancio non sia stato ancora presentato all'assemblea ovvero da questa
non sia stato approvato l' esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo
bilancio approvato, limitatamente ad un dodicesimo sullo stanziamento di ogni capitolo per
ogni mese di esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove
si tratti di spese aventi carattere pluriennale o tassativamente regolate dalla legge, e
per un massimo di tre mesi.
Art. 22
(Gestione provvisoria del bilancio)
1. Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio e/o di autorizzazione
all'esercizio provvisorio sia stato deliberato dall'assemblea generale , ma non sia stato
ancora esaminato dal comitato regionale di controllo di cui all'art.49, I comma, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio
medesimo limitatamente ad un dodicesimo della parti e capitoli, è autorizzata la gestione
provvisoria, nei limiti di un dodicesimo per ogni mese di rinvio con riferimento
all'ultimo bilancio approvato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si
tratti di spese aventi carattere pluriennale o tassativamente regolate dalla legge.
Art. 23
(Classificazione delle entrate)
1. Le entrate delle Unità Sanitarie Locali sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, delle Regioni, dei
Comuni e di altri enti del settore pubblico allargato.
Titolo II - entrate varie.
Titolo III - entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.
Titolo IV - entrate derivanti da accensioni di prestiti.
Titolo V - entrate per partite di giro.
2. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie, secondo la loro
natura, in conformità all'allegato "D" previsto dal D.P.R. 14 luglio 1980, n.
595 ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.
Art. 24
(Classificazione delle spese)
1. Le spese delle Unità Sanitarie Locali sono ripartite nei seguenti titoli:
Titolo I - spese correnti
Titolo II - spese in conto capitale
Titolo III - spese per rimborso prestiti
Titolo IV - spese per partite di giro.
2. Le spese sono ripartite in categorie, secondo l'analisi economica, in conformità
dell'allegato "E" previsto dal D.P. R. 14 luglio 1980, n. 595 ed in capitoli,
secondo il rispettivo oggetto.
Art. 25
(Partite di giro)
1. Le entrate e le spese relative alle partite di giro comprendono entrate e spese
effettuate per conto di terzi e che perciò costituiscono nello stesso tempo un debito e
un credito per l'Unità Sanitaria Locale.
2. Sono compresi fra le partite di giro i depositi cauzionali presso terzi e i relativi
rimborsi, nonché le somme destinate alla gestione economato.
3. Le entrate e le spese relative alle gestioni autonome e contabilità speciali sono
ripartite, a seconda della loro natura, nei titoli di cui ai precedenti articoli 23 e 24.
Art. 26
(Schema di bilancio unificato)
1. La Giunta regionale delibera lo schema di bilancio unificato che deve essere adottato
dalle Unità Sanitarie Locali con riferimento agli obiettivi del piano sanitario
regionale.
2. Il numero e la denominazione delle funzioni e delle categorie deve essere conforme agli
elenchi "B" e "C" allegati al D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595.
3. Al bilancio di previsione annuale sono allegati:
a) il bilancio pluriennale;
b) la relazione generale nella quale so no tra l'altro illustrati i criteri adottati per
la formulazione delle previsioni;
c) prospetti dimostrativi delle spese riclassificate per funzioni,
programmi e centri di costo;
d) prospetti dimostrativi delle spese dei presidi multizonali;
e) prospetti dimostrativi della spesa per il personale in servizio;
f) relazione sulle attività, sui livelli assistenziali, sulle risorse che si prevede di
acquisire e sui criteri di utilizzo delle medesime;
g) il preventivo economico che contiene la previsione dei fatti economici non finanziari
aventi incidenza sulla gestione, da compilare secondo gli schemi uniformi stabiliti con la
deliberazione del Consiglio reg.le di cui al successivo art.112 utilizzando gli indicatori
di efficienza e di efficacia ed avvalendosi dei risultati delle contabilità dei costi e
delle contabilità di magazzino di cui ai successivi artt. 111 e 112
4. Il bilancio di previsione deve contenere un quadro generale riassuntivo delle entrate e
delle spese per categorie e per titoli, sia in termini di competenza che in termini di
cassa.
Art. 27
(Fondo di riserva ordinario)
1. Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di competenza un fondo
di riserva ordinario.
2. Con deliberazione del Comitato di gestione sono prelevate da tale fondo le somme
necessarie per integrare stanziamenti di competenza di parte corrente. I provvedimenti di
prelievo devono essere comunicati all'Assemblea nella prima seduta successiva
all'adozione.
Art. 28
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa, in termini di competenza un fondo
per le spese impreviste.
2. Il fondo di riserva per le spese impreviste deve essere utilizzato, mediante
deliberazione del Comitato di gestione, soltanto per la istituzione di nuovi capitoli
relativi a spese che abbiano carattere di assoluta necessità e che non possono prorogarsi
senza evidente detrimento del servizio. I provvedimenti di prelievo devono essere
comunicati all'Assemblea nella prima seduta successiva all'adozione.
Art. 29
(Determinazione dei fondi di riserva)
1. L'ammontare dei fondi di riserva," ordinario" e "per le spese
impreviste", è determinato annualmente nell'ambito del provvedimento di riparto del
fondo sanitario regionale, in misura non superiore, nel loro insieme, al due per cento del
totale delle spese correnti.
Art. 30
(Fondo di riserva di cassa)
1. Nel bilancio è iscritto, tra le previsioni di spesa in termini di cassa, un fondo di
riserva per far fronte a maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso
dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti di cassa
determinati in sede di previsione iniziale.
2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri
capitoli del bilancio in termini di cassa è disposto con deliberazione del Comitato di
gestione non soggetta a controllo.
3. L'ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo non può superare un
dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nel bilancio.
Art. 31
(Autorizzazione di ulteriori spese)
1. Le spese a cui le Unità Sanitarie Locali non possono provvedere con gli stanziamenti
del bilancio o mediante prelievo dal fondo di riserva, devono essere preventivamente
autorizzate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare che
provvede alla contestuale assegnazione del finanziamento con il fondo di riserva regionale
previsto dall'art. 51, IV comma, del la legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 32
(Fondo di riserva dei residui perenti)
1. Nel bilancio di previsione dell'Unita Sanitaria Locale sono istituiti rispettivamente
nel titolo I e nel titolo II sia in termini di competenza che di cassa, un fondo di
riserva per la riassegnazione di residui perenti delle spese correnti e un fondo di
riserva per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale.
2. Il prelevamento di somme da detti fondi è effettuato con deliberazione del Comitato di
gestione, per incrementare sia le dotazioni di competenza che di cassa dei capitoli di
provenienza e per istituire nuovi capitoli, nel caso in cui quelli di provenienza siano
stati nel frattempo soppressi, in relazione al pagamento dei residui passivi di spese
correnti, ovvero di spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa e reclamati dagli aventi diritto.
3. È vietata l'imputazione diretta di pagamenti di residui passivi ai fondi di cui al
presente articolo.
Art. 33
(Storno di fondi)
1. Agli storni di fondi tra i capitoli della stessa categoria provvede il Comitato di
gestione.
2. Sono vietati gli storni tra i residui e quelli tra i residui e gli stanziamenti della
competenza.
3. Sono altresì vietati gli storni tra gli stanziamenti di spesa iscritti in titoli
diversi tra i capitoli per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione, ai sensi del
successivo articolo 65 in favore dei restanti capitoli di spesa.
4. Per gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, occorre che la spesa cui si intende
provvedere sia di urgente necessità e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in
rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.
Art. 34
(Assestamento del bilancio)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'assemblea generale, su proposta del Comitato di
gestione, delibera l'assestamento del bilancio di previsione, mediante il quale si
provvede:
1) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura
dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dello esercizio
precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese
impegnate alla data del 31 dicembre, integrato con le variazioni intervenute alla stessa
data del 30 giugno nell'ammontare dei residui attivi e passivi;
3) all'aggiornamento del fondo o deficit di cassa all'inizio dell'esercizio cui il
bilancio si riferisce;
4) all'adeguamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione all'entità
dell'avanzo o del disavanzo finanziario accertato rispetto a quello iscritto;
5) ad apportare le altre variazioni ritenute opportune alle entrate e alle spese iscritte
in bilancio, sia in termini di competenza che di cassa.
2. Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui ai precedenti artt. 17 e 18.
2. L'assestamento del bilancio è deliberato sulla base dei risultati del conto
finanziario di cui al successivo art. 125.
3. Qualora il conto medesimo non sia stato approvato dall'assemblea nel termine di cui
all'art. 122, all'assestamento del bilancio si provvede sulla base di apposita
deliberazione del Comitato di gestione di accertamento dei residui attivi e passivi alla
chiusura dello esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
4. Qualora in sede di assestamento sia riscontrato un saldo finanziario positivo,
l'assemblea delibera l'utilizzo nell'esercizio in corso del medesimo saldo finanziario per
gli interventi di investimento.
5. Nel caso in cui sia riscontrato un saldo negativo, l'assemblea, previa acquisizione
degli atti adottati dagli organi deliberanti dei Comuni associati o della Comunità
montana per il ripiano del disavanzo di gestione previsto dal successivo art. 117,
provvede alla iscrizione in bilancio delle poste contabili inerenti alla copertura del
saldo finanziario negativo.
6. Nel caso in cui siano state versate prima dell'assestamento di bilancio somme
finalizzate al ripiano del saldo negativo da parte dei Comuni singoli o associati o delle
Comunità montane che risultino eccedenti rispetto al saldo negativo di cui sopra è fatto
obbligo alla Unità Sanitaria Locale di provvedere al rimborso in modo proporzionale alle
somme versate dagli enti predetti.
Art. 35
(Variazioni al bilancio)
1. Il comitato di gestione può deliberare, nel corso dell'esercizio, variazioni al
bilancio di previsione soltanto per iscrivere nuove o maggiori spese derivanti da
assegnazioni dello Stato, della Regione e dei Comuni vincolate a scopi specifici.
2. Ogni altra variazione al bilancio che non rientri nelle ipotesi previste nei precedenti
artt. 27, 28, 30, 32 e 33 è de liberata con provvedimento dell'assemblea generale.
3. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno cui
il bilancio si riferisce.
Art. 36
(Somministrazione delle quote del fondo sanitario regionale)
1. Entro il dieci del mese precedente ciascun trimestre le Unità Sanitarie Locali
trasmettono alla Giunta regionale il preventivo trimestrale di cassa, entro i limiti della
previsione del bilancio annuale di cassa.
2. La Giunta regionale, sulla base dei preventivi trimestrali di cui al comma precedente,
assegna alle Unità Sanitarie Locali, all'inizio di ciascun trimestre, le quote di
spettanza sul fondo sanitario regionale.
3. La Giunta regionale eroga, altresì, le quote della riserva del fondo sanitario
regionale, prevista dall'art. 51, IV comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833
4. Le Unità Sanitarie Locali, all'inizio di ciascun trimestre, sulla scorta dei
finanziamenti trimestrali disposti dalla Giunta regionale ai sensi del penultimo comma
dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prelevano a favore del proprio
tesoriere dalle apposite contabilità speciali alle stesse intestate ed istituite presso
le competenti tesorerie provinciali dello Stato ai sensi del VI comma dell'articolo 35
della legge 30 marzo 1981, n.119, fino al 50 per cento della quota trimestrale alle stesse
assegnate per la spesa corrente, mentre il residuo è prelevato in relazione alle
effettive necessità di cassa.
5. I prelevamenti per le spese in conto capitale sono effettuate in relazione alle
effettive necessità.
6. Le sezioni di tesoreria provinciali, su richiesta delle Unità Sanitarie Locali e
previa autorizzazione della direzione generale del tesoro, corrispondono anticipazioni
mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota trimestrale
precedente, nelle more degli accreditamenti di cui al quarto comma del presente articolo.
Art. 37
(Funzioni delegate della Regione)
1. Le entrate e le spese per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ai comuni in
materia di sanità, sono iscritte nel bilancio dell'Unità Sanitaria Locale secondo le
disposizioni di cui ai successivi articoli 43 e 65.
2. Le modalità inerenti al controllo sull'esercizio di dette funzioni e alla
rendicontazione delle relative spese sono stabilite dagli articoli 119 e 129 della
presente legge.
Art. 38
(Gestioni multizonali)
1. La gestione finanziaria dei presidi e servizi multizonali si attua in conformità alle
norme previste dalla presente legge.
2. I movimenti di entrate e di spesa sono classificati secondo la loro natura nei titoli,
categorie e capitoli di bilancio, salvo a demandare al sistema di codifica
l'evidenziazione della contabilità cui i movimenti si riferiscono.
3. Ai soli fini della rilevazione, le entrate e le spese dei servizi multizonali vengono
evidenziati in appositi "allegati" al bilancio delle UU.SS.LL.
competenti per territorio, corredati dai relativi piani e programmi.
4. Le Unità Sanitarie Locali potranno istituire contabilità speciali per specifiche
funzioni e servizi che presentino caratteristiche particolari secondo le indicazioni del
piano sanitario regionale.
5. Alle contabilità speciali si applicano le disposizioni della presente legge.
TITOLO III
LA GESTIONE FINANZIARIA
CAPO I
Gestione delle entrate
Art. 39
(Fasi delle entrate)
1. L'acquisizione di tutte le entrate della Unità Sanitaria Locale avviene attraverso le
fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento che possono essere anche
simultanei.
Art. 40
(Accertamento delle entrate)
1. Il servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria della Unità Sanitaria
Locale procede all'accertamento delle entrate quando, sulla base di idonea documentazione
probatoria, sia acquisita la identità del debitore, la certezza del credito o
dell'assegnazione, e sia prevedibile la loro riscossione entro i termini dell'esercizio
finanziario di competenza.
2. Per le entrate provenienti da assegnazioni della Regione, l'accertamento è di sposto
sulla base del provvedimento di assegnazione dei fondi o di provvedimenti amministrativi
equivalenti.
3. In ogni altro caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito,
l'accertamento viene effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo.
4. Le entrate derivanti da anticipazioni di cassa di cui al successivo art. 45, vengono
accertate esclusivamente sulla base del relativo provvedimento di autorizzazione.
5. Le entrate concernenti poste compensative della spesa e quelle iscritte nel titolo V
del bilancio, sono accertate in corrispondenza all'assunzione dei correlativi impegni di
spesa.
Art. 41
(Riscossione delle entrate)
1. Salvo quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai capi IV e V del presente titolo, le
entrate sono riscosse dall'istituto di credito che, ai sensi del successivo art. 68
gestisce il servizio di tesoreria e di cassa mediante reversali di incasso.
2. L'istituto tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore
dell'U.S.L. senza la preventiva emissione di reversale di incasso, salvo a chiedere,
entro tre giorni, la regolarizzazione contabile.
3. Le reversali di incasso devono essere firmate dal Presidente del Comitato di gestione e
controfirmato dal funzionario responsabile del servizio ragioneria, bilancio e
programmazione finanziaria dell'Unità Sanitaria Locale o da chi lo sostituisce.
4. Le reversali che si riferiscono alle entrate in conto competenza, vanno tenute distinte
da quelle relative alle entrate in conto residui. Le riversali di incasso devono contenere
le seguenti indicazioni:
a) il numero dell'ordine progressivo;
b) il titolo, la categoria e il capitolo del bilancio cui l'entrata va imputata, il codice
economico ed il codice funzionale previsto dall'art. 8 del D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595,
la previsione di bilancio, gli incassi già disposti e la rimanenza da incassare in
termini di competenza e di cassa.
c) il debitore o i debitori che effettueranno il versamento;
d) la causale del versamento;
e) la somma da incassare scritta in lettere e cifre;
f) la data, il luogo di emissione e l'esercizio cui si riferisce l'entrata.
5. Il codice economico da indicare sulle reversali di incasso è quello relativo al
capitolo cui l'entrata è imputata, il codice funzionale è indicato con riferimento alla
spesa cui l'entrata può essere correlata. Qualora non possa farsi riferimento ad una
specifica funzione, le ultime tre cifre assumeranno valore "000".
Art. 42
(Versamento delle entrate)
1. Le somme assegnate dalla Regione ai Comuni per l'esercizio delle funzioni sanitarie
sono integralmente versate nella cassa dell'istituto tesoriere.
2. Le somme riscosse degli agenti contabili di cui alla presente legge, dovranno essere,
parimenti, versate nella cassa dell'istituto tesoriere non oltre il terzo giorno dalla
loro riscossione, dagli stessi agenti che ne danno comunicazione al servizio ragioneria,
bilancio e programmazione finanziaria dell'Unità Sanitaria Locale.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai Comuni per le Unità Sanitarie Locali e i
proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle Unità Sanitarie Locali e dai
presidi sanitari ad esse collegati, nonché da recuperi, anche a titolo di rivalsa.
4. I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati entro 15 giorni dalla
fine di ciascun trimestre.
Art. 43
(Entrate per funzioni delegate)
1. Le somme assegnate dalla Regione ai Comuni per l'esercizio delle funzioni delegate in
materia di sanità, sono trasferite dai Comuni medesimi, alle Unità Sanitarie Locali con
vincolo di destinazione agli scopi indicati nella legge regionale di delega.
2. Dette entrate sono iscritte in apposi ti capitoli del bilancio dell'Unità Sanitaria
Locale e poste in correlazione alle corrispondenti spese.
Art. 44
(Entrate derivanti da trasferimenti del patrimonio)
1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 65, secondo comma, e 66, settimo comma,
della legge 23 dicembre 1978 n. 833, le entrate derivanti da alienazione o trasformazione
di beni immobili mobili, titoli e attrezzature facenti parte del patrimonio dei Comuni
destinati alla Unità Sanitaria Locale nonché quelle derivanti dalla costituzione dei
diritti reali sui medesimi, devono essere utilizzati esclusivamente per spese in conto
capitale relative ad opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari e
alla tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.
Art. 45
(Anticipazione di cassa)
1. All'Unità Sanitaria Locale è vietato, anche attraverso i Comuni, il ricorso a
qualsiasi forma di indebitamento diversa dalla anticipazione di cassa.
2. Con deliberazione dell'assemblea generale, su proposta del Comitato di gestione,
l'Unità Sanitaria Locale può contrarre anticipazioni mensili con l'istituto tesoriere
unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa e per un importo non
eccedente un dodicesimo della quota del fondo sanitario regionale, parte corrente,
iscritta nel titolo I dell'entrata del bilancio relativo all'esercizio cui l'anticipazione
si riferisce.
3. Qualora il bilancio non sia stato approvato dal competente organo reg.le di controllo,
l'anticipazione va riferita alla quota del fondo sanitario regionale, parte corrente,
iscritta nel titolo I dell'entrata dell'ultimo bilancio approvato.
4. Le eventuali anticipazioni devono essere estinte con le somministrazioni delle quote
trimestrali del fondo sanitario regionale e comunque entro il 31 dicembre dell'anno
finanziario in cui sono contratte.
Art. 46
(Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)
1. Con la deliberazione di approvazione del bilancio l'assemblea generale dispone la
rinuncia ai diritti di credito che la Unità Sanitaria Locale vanta in materia di entrate
quando, per ogni singola entrata, il costo delle operazioni di riscossione e versamento
risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo fissato
annualmente nello stesso provvedimento.
2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante atti cumulativi del
Comitato di gestione senza onere alcuno per i debitori.
Art. 47
(Residui attivi)
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse, nonché quelle riscosse
e non versate entro il 31 dicembre di ciascun anno finanziario.
2. Le reversali d'incasso non estinte entro lo stesso termine del 31 dicembre e giacenti
presso l'istituto tesoriere sono restituite al servizio ragioneria, bilancio e
programmazione dell'Unità Sanitaria Locale entro il 10 gennaio dell'anno successivo.
3. Le reversali d'incasso non estinte sono annullate o rettificate se parzialmente
riscosse. Per le entrate da riscuotere si provvede alla emissione di altre reversali
nell'esercizio successivo con imputazione al conto dei residui attivi.
4. L'accertamento definitivo delle somme conservate a residui attivi viene fatto
annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale
conto il Comitato di gestione con atto motivato predisposto dal servizio ragioneria,
bilancio e programmazione finanziaria entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla
classificazione delle stesse nelle seguenti categorie:
a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;
b) crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o
giudiziarie per la riscossione;
c) crediti riconosciuti inesigibili.
5. I crediti di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportati nel le scritture;
i crediti di cui alla lettera c) si eliminano dalle scritture.
6. Tutte le entrate iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate
entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle
previsioni, e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
CAPO II
Gestione delle spese
Art. 48
(Fasi delle spese)
1. Tutte le spese dell'Unità Sanitaria Locale passano attraverso le fasi dell'impegno,
della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento che possono essere anche simultanei.
Art. 49
(Impegni di spesa)
1. Gli organi della Unità Sanitaria Locale secondo le competenze assegnate dall'art. 15
della legge 23 dicembre 1978, n. 833,assumono gli impegni di spesa nei limiti dei
rispettivi stanzia menti di competenza del bilancio in corso, entro il termine
dell'esercizio medesimo.
2. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute
dall'Unità Sanitaria Locale a creditori determinati o determinabili in base alla legge a
contratto e ad altro titolo idoneo, semprechè la relativa obbligazione venga a scadere
entro il termine dell'esercizio.
3. Gli impegni di spesa sono normalmente riferiti all'esercizio in corso, ad eccezione di
quelli relativi alle seguenti spese entro i limiti di cui al successivo art. 50:
a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi;
b) spese correnti per le quali sia indispensabile, allo scopo di assicurare la continuità
del servizio, assumere impegni anche a carico del solo esercizio successivo;
c) spese di carattere continuativo e ricorrente per le quali l'impegno può estendersi a
più esercizi, in presenza di particolari motivi di necessità e convenienza.
4. In tutti i casi di spese pluriennali di cui al precedente comma, formano impegno sugli
stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengono a scadenza entro il termine
dell'esercizio medesimo.
5. Le deliberazioni concernenti le spese pluriennali previste dal presente articolo devono
contenere la dimostrazione della relativa copertura finanziaria, con riferimento al
bilancio pluriennale
Art. 50
(Limite dell'assunzione di impegni di spesa)
1. Gli impegni non possono, in nessun caso, superare i limiti degli stanziamenti di spesa
di competenza del bilancio di previsione.
2. Gli impegni di spesa pluriennali di cui al terzo comma del precedente art. 49, non
possono estendersi oltre i tre anni ad eccezione di quelli concernenti spese da erogarsi
in annualità.
3. Per le spese da erogarsi in annualità il primo degli stanziamenti annuali di ogni
limite di impegno costituisce il limite massimo entro il quale possono essere assunti
impegni ed eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità.
4. Gli impegni così assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da
pagare sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.
5. Nessun impegno può essere assunto dopo la chiusura definitiva dell'esercizio
finanziario, salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo art. 63.
Art. 51
(Organi competenti all'assunzione di impegni di spesa)
1. Gli impegni di spesa sono assunti dal Comitato di gestione, salvo quanto di competenza
dell'assemblea ai sensi di legge.
2. Per specifiche ragioni di urgenza, adeguatamente motivate, il Presidente, nei limiti e
con le modalità stabilite nel regolamento del Comitato di gestione, può adottare
provvedimenti che impegnino il solo bilancio annuale, salvo ratifica del Comitato di
gestione nella prima riunione successiva.
3. L'assunzione degli impegni di spesa concernenti le retribuzioni al personale ed altre
spese fisse, può essere effettuata una sola volta per tutto l'anno finanziario o a
scadenze periodiche. Per il personale di ruolo costituisce impegno permanente
l'istituzione del posto in organico.
Art. 52
(Registrazione degli impegni di spesa)
1. Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a
carico del bilancio delle Unità Sanitarie Locali, prima della loro formale adozione da
parte dei competenti organi, debbono essere trasmessi, unitariamente alla relativa
documentazione, al servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria, il quale,
verificata la legalità della spesa, esclusa comunque ogni valutazione di merito,
accertata la completezza e regolarità della documentazione, la esatta imputazione della
spesa al bilancio, nonché la disponibilità sul capitolo relativo, effettua la
prenotazione dell'impegno.
2. Gli atti che non siano ritenuti regolari ai sensi del comma precedente, sono rimessi
dal responsabile del servizio ragioneria bilancio e programmazione finanziaria, con
relazione motivata, al Presidente del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.
Il Presidente può ordinare, con proprio decreto che la registrazione abbia ugualmente
corso, salvo ratifica del decreto medesimo da parte del Comitato di gestione nella prima
riunione successiva.
3. L'ordine non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata
nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello
indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o alla competenza
anziché ai residui.
4. La mancata ratifica da parte del Comitato di gestione del decreto di cui al precedente
secondo comma, da luogo a responsabilità amministrativa del Presidente.
5. Sulle deliberazioni, atti e provvedimenti di cui al presente articolo, il servizio
ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria deve apporre il visto per l'assunzione
dell'impegno.
6. Gli atti d'impegno, formalmente approvati dai competenti organi, sono trasmessi al
servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria per la registrazione
dell'impegno definitivo.
7. Qualsiasi successivo atto o contratto che abbia attinenza agli impegni assunti, deve
essere comunicato al servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria per le
occorrenti annotazioni contabili.
Art. 53
(Decadenza degli impegni delle spese per mancata esecuzione)
1. Gli impegni assunti per acquisizione di beni di consumo, oggetto della contabilità di
magazzino e quindi della contabilità dei posti, che non hanno avuto per qualsivoglia
motivo, pratica esecuzione per mancata materiale consegna della merce entro il 31 dicembre
decadono di diritto e si hanno come non assunti.
2. Tali impegni dovranno essere riproposti sul bilancio dell'esercizio successivo.
Art. 54
(Liquidazione delle spese)
1. La liquidazione consiste nella determinazione della identità del creditore
e dell'ammontare esatto del debito scaduto ed è disposta sulla base della documentazione
idonea a comprovare il diritto del creditore.
2. Non può farsi luogo alla liquidazione di un contratto eseguito parzialmente, salvo nel
caso in cui esso si riferisca a somministrazioni o forniture ripartite nel tempo. Resta
ferma la facoltà del Comitato di gestione della Unità Sanitaria Locale di liquidare la
parte del contratto eseguita, previa assunzione di motivato atto deliberativo di
annullamento del contratto per la parte inevasa.
3. Prima della liquidazione deve procedersi:
1) alla conferma, da parte del consegnatario, dell'avvenuto servizio e nel caso di spesa
derivante da forniture di beni dell'avvenuta registrazione dei beni medesimi nei libri di
inventario, secondo quanto previsto dai successivi articoli 81 e 82;
2) al collaudo od alla ricognizione di esatto adempimento rispettivamente dei beni forniti
e dei servizi prestati;
3) qualora si tratti di acquisti ricorrenti di materie o derrate per l'ordinario
funzionamento dei presidi della Unità Sanitaria Locale ai fini del collaudo è
sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione firmata da un funzionario della Unità
Sanitaria Locale designato con un atto del Comitato di gestione.
4. Il collaudo, ad eccezione di quanto previsto dal precedente punto 3), deve essere
eseguito da personale della Unità Sanitaria Locale munito della competenza tecnica
specifica che la natura dell'affare richiede ovvero, ove occorre da terzi appositamente
incaricati.
5. In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione, non può essere
effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano
partecipato alla stipulazione o all'approvazione del contratto medesimo.
6. Alla liquidazione delle spese della Unità Sanitaria Locale, previo esito positivo del
collaudo, se occorrente, provvede con proprio atto:
1) il Presidente del Comitato di gestione: per gli stipendi ed assegni del personale,
pensioni, fitti, censi, canoni ed altre spese di importo a scadenza fissi ed accertati e
per le spese previamente autorizzate con atto deliberativo dell'assemblea generale o del
Comitato di gestione;
2) il Comitato di gestione: per le spese in economia effettuate secondo le modalità
previste dai singoli regolamenti interni nonché per le minute spese di economato.
7. Nel caso delle aperture di credito a favore di funzionari delegati, gli stessi
provvedono alla liquidazione di spesa, salvo disposizioni diverse contenute negli atti di
delega.
Art. 55
(Richiesta di emissione del titolo di pagamento)
1. Le richieste di emissione del titolo di pagamento sono trasmesse al servizio
ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria con la relativa documentazione
giustificativa della spesa dai responsabili dei servizi che attestano, per quanto di
propria competenza, la regolarità della stessa.
Art. 56
(Termine di pagamento delle forniture)
1. Nei contratti per la fornitura di beni e servizi, la Unità Sanitaria Locale è tenuta
ad includere la clausola del pagamento delle forniture a 90 giorni dalla data in cui la
fattura è pervenuta, fatto salvo quanto indicato nel successivo quinto comma del presente
art. e nel precedente art. 54.
2. Si intendono pervenute:
- il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il primo ed il quindicesimo giorno del
mese stesso;
- il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese
stesso.
3. La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro di arrivo apposto dal
protocollo generale della Unità Sanitaria Locale.
4. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.
5. Il pagamento per contanti o contrassegno è ammesso solo per le minute spese di
economato.
6. Il termine di pagamento di cui al primo comma si applica nel caso in cui tutte le
condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state
rispettate.
7. In caso contrario il termine si intende sospeso sino a 30 giorni dalla completa
osservanza di tutte le condizioni contrattuali.
8. Nel caso di vizio o di difformità dei beni oggetto della fornitura rispetto all'ordine
od al contratto, gli organi della Unità Sanitaria Locale dovranno tempestivamente far
luogo alla contestazione mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.
9. Dalla data di spedizione della raccomandata i termini di pagamento previsti nel
presente articolo restano sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della
pendenza.
Art. 57
(Pagamento di spese)
1. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi di
ordini di accreditamento erogabili con assegni ordinativi o buoni di prelievo, nonché di
ruoli di spesa fissa e di elenchi di spese ricorrenti.
2. I titolo di spesa di cui al primo comma sono firmati dal Presidente del Comitato di
gestione della Unità Sanitaria Locale e vistati dal responsabile del servizio ragioneria,
bilancio e programmazione finanziaria o da chi lo sostituisce.
3. Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo,
deve essere verificata dal servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria la
causa legale del pagamento e l'intervenuta liquidazione del conto; deve essere altresì
riscontrato che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa
autorizzato con la delibera di approvazione del bilancio e del l'impegno di spesa cui si
riferisce e che la stessa sia correttamente iscritta al conto della competenza o al conto
dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.
4. Sul mandato dovranno essere indicati tutti gli elementi conoscitivi connessi con la
effettuazione dei sopra descritti riscontri e verifiche nei modi e nel le forme previste
dal regolamento di tesoreria della Unità Sanitaria Locale.
5. Non può farsi luogo alla emissione dei titoli di pagamento se i relativi provvedimenti
non siano divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
6. Nel caso in cui il responsabile del servizio ragioneria, bilancio e programmazione
finanziaria non ritenga di provvedere all'emissione di titoli di spesa in base ai
riscontri previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
52.
7. Copia dell'eventuale ordine scritto previsto dal precedente articolo 52 è in tal caso
allegato al titolo di spesa cui si riferisce.
8. Ogni titolo di spesa emesso può essere riferito ad un solo capitolo di bilancio.
9. I titoli di spesa che si riferiscono a pagamenti in conto competenza, devono essere
tenuti distinti da quelli relativi a pagamenti in conto residui.
Art. 58
(Estinzione dei titoli di pagamento)
1. Il tesoriere dell'Unità Sanitaria Locale, estingue i mandati e provvede alla loro
restituzione al servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria in conformità
alle disposizioni del regolamento di tesoreria e della convenzione per l'affidamento del
servizio medesimo.
3. Il tesoriere è tenuto al pagamento anche in mancanza del relativo mandato, delle
imposte delle quote di ammortamento mutui e delle altre somme per le quali sia prevista
l'anticipazione a norma di legge.
4. In tali casi il tesoriere richiede tempestivamente all'Unità Sanitaria Locale
l'emissione del relativo mandato di pagamento.
5. I mandati di pagamento non pagati in tutto o in parte entro il 31 dicembre
dell'esercizio cui si riferiscono non debbono più essere pagati e sono dal tesoriere
restituiti all'Unità Sanitaria Locale entro il 15 gennaio successivo per essere
annullati.
6. Per la suddetta spesa l'Unità Sanitaria Locale può provvedere alla emissione di altri
mandati di pagamento nel nuovo esercizio con imputazione al conto dei residui.
Art. 59
(Modalità di effettuazione dei pagamenti)
1. Il pagamento di qualsiasi spesa, fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli
75, 76 e 77, deve essere fatto esclusivamente dal tesoriere sulla base dei titoli di spesa
previsti dal precedente articolo.
2. Anche nel caso di servizi gestiti in economia, fatto salvo quanto stabilito dall'art.
75 per la gestione di fondi tramite funzionari delegati, i mandati devono essere emessi
esclusivamente a favore dei creditori diretti.
3. È vietata l'emissione di mandati a favore di amministratori della Unità Sanitaria
Locale, salvo i casi in cui essi siano creditori o beneficiari diretti in virtù di
disposizioni legislative e regolamentari o ricorrano le attribuzioni previste dal terzo
comma del successivo art. 75.
Art. 60
(Mandati di pagamento)
1. I mandati di pagamento distinti a seconda che si riferiscono al conto della competenza
o al conto dei residui, devono contenere le seguenti indicazioni:
a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;
b) il numero d'ordine progressivo;
c) il titolo, la categoria e il capitolo del bilancio cui il pagamento va imputato, lo
stanziamento originario e variato i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile in
termini di cassa, nonché il codice economico e funzionale previsto dall'art. 8 del D.P.R.
14 luglio 1980, n. 595;
d) il creditore o i creditori o chi per essi fosse legalmente autorizzato a rilasciare
quietanza;
e) la causale del pagamento;
f) la somma da pagare scritta in lettere e in cifre;
g) il luogo dove deve eseguirsi il pagamento;
h) l'indicazione dei documenti autorizzativi e giustificativi del pagamento di cui al
successivo comma;
i) la data e il luogo d'emissione.
2. Gli atti d'impegno della spesa, i documenti comprovanti la regolare esecuzione dei
lavori, forniture e servizi, i buoni di carico quando si tratti di beni inventariabili o
da assumersi in carico nei registri di magazzino, le note di liquidazione e ogni altro
documento giustificativo della spesa, sono allegati al mandato di pagamento
successivamente alla sua estinzione e conservati agli atti per non meno di dieci anni.
Art. 61
(Modalità d'estinzione dei mandati di pagamento)
1. Il pagamento delle spese per le forniture di beni e servizi liquidate ai sensi del
precedente articolo 54 è, in via ordinaria, disposto a mezzo di mandati individuali o
collettivi, esclusivamente a favore dei creditori diretti o ad un loro legale procuratore,
che debbono rilasciare regolare quietanza.
2. Su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sui rispettivi titoli la
Unità Sanitaria Locale può disporre che i mandati di pagamento siano estinti
dall'Istituto tesoriere con una delle seguenti modalità:
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore, in questi
casi l'ordine di accreditamento e la ricevuta del versamento costituisce titolo di scarico
per il tesoriere;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile dell'istituto del tesoriere, a
favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento e con spese a carico del destinatario, in questo caso costituisce scarico
per il tesoriere la matrice dell'assegno
circolare unitamente all'avviso di ricevimento debitamente firmato dal destinatario;
c) commutazione in vaglia postale localizzato ordinario o telegrafico, con tasse e spese a
carico del richiedente, in questo caso costituisce scarico per il tesoriere il documento
rilasciato dall'ufficio postale.
3. I mandati di pagamento individuali e collettivi rimasti interamente o parzialmente
inestinti alla data del 31 dicembre sono commutati d'ufficio, in assegni postali
localizzati con le modalità di cui alla lettera c) del precedente comma.
4. I mandati di pagamento commutati ai sensi del presente articolo in assegni circolari o
vaglia postali, si considerano titoli pagati agli effetti del conto finanziario.
5. Nelle convenzioni di tesoreria dell'Unità Sanitaria Locale saranno regolati i rapporti
con l'istituto tesoriere, in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli
assegni circolari.
6. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione che sostituiscono le quietanze del
creditore devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi
dell'operazione e il timbro del tesoriere.
7. Le spese relative alle modalità di estinzione dei mandati di pagamento previsti dal
secondo comma, lettera a) del presente articolo sono posti a carico del creditore.
Art. 62
(Riconoscimento degli interessi per il ritardato pagamento)
1. Scaduti i termini per il pagamento per le forniture secondo le modalità di cui
all'art. 56, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore ha diritto al riconoscimento degli interessi.
2. Se il ritardo è compreso tra il novantesimo ed il centottantesimo giorno sono dovuti
gli interessi legali fino alla data di emissione del mandato.
3. Qualora tale emissione ritardi oltre il centottantesimo giorno dal termine di cui al
primo comma, fino alla data di emissione del mandato a decorrere dal centottantunesimo
giorno del termine di cui al primo comma sono dovuti gli interessi di mora pari
all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di
interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato
nazionale del denaro a norma del R.D. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni,
secondo quanto è accertato annualmente con decreto dei ministri per il tesoro e per i
lavori pubblici.
4. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del
danno ai sensi dell'art. 1224 secondo comma del codice civile.
5. Alla liquidazione degli interessi di cui sopra si provvede sulla scorta della fattura
fatta pervenire alla Unità Sanitaria Locale dal fornitore, con riferimento al medesimo
atto con il quale viene impegnata la spesa inerente la fornitura.
6. Nei casi di cui al precedente secondo comma la deliberazione relativa alla liquidazione
degli interessi moratori deve essere comunicata dal Presidente del Comitato di gestione
all'assemblea ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità previste dagli
articoli 133, 134 e 135 della presente legge.
Art. 63
(Residui passivi)
1. Costituiscono residui passivi:
a) le somme impegnate a norma del precedente articolo 49 e non pagate entro il 31 dicembre
di ciascun anno finanziario;
b) le somme attribuite alla Unità Sanitaria Locale con vincolo di specifiche destinazioni
anche se non formalmente impegnate;
c) non è ammessa la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate a norma
del precedente art. 49 entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio esse furono
iscritte, salvo quanto previsto dal successivo terzo comma e dalla lettera b) del primo
comma.
2. Le somme iscritte negli stanziamenti di spesa in conto capitale o di investimento
possono essere conservate nel conto dei residui, anche se non formalmente impegnate nel
solo esercizio successivo a quello cui fu iscritto lo stanziamento.
3. Le somme di cui al precedente articolo possono essere conservate nel conto dei residui
per non più di due anni successivi a quello in cui l'impegno è stato assunto.
4. La conservazione dei residui di cui alla lettera b) del primo comma è consentita per
il solo esercizio successivo a quello di iscrizione nel bilancio di competenza.
5. L'eliminazione di tali fondi dal conto dei residui è subordinata alla correlativa
reiscrizione dei fondi stessi alla competenza del nuovo esercizio finanziario per la
medesima finalità ed in aumento dello stanziamento eventualmente già iscritto.
6. Tutte le somme iscritte negli stanzia menti di spesa di competenza del bilancio annuale
e non conservate tra i residui passivi a norma del presente articolo, costituiscono
economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della
gestione.
7. Decorsi i termini previsti dal quarto comma del presente articolo le relative somme
sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa, fatta salva la
loro riproduzione nella competenza dei successivi bilanci allorché il loro pagamento sia
reclamato dai creditori.
8. Le somme eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa sono
annotate nell'apposito registro dei residui perenti.
Art. 64
(Ricognizione dei residui passivi)
1. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi viene fatto
annualmente in sede d'approvazione del conto consuntivo.
2. Prima della formazione di tale conto, il Comitato di gestione, con atto predisposto dal
servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria entro il 31 marzo di ogni anno,
provvede alla classificazione dei residui nelle seguenti categorie:
a) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio rimasti totalmente o
parzialmente inestinti alla chiusura del medesimo;
b) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi
formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario, e divenuti
esecutivi entro la data del 31 marzo dell'anno successivo,
per la parte degli stessi non coperti da titoli di spesa emessi entro la data del 31
dicembre del relativo esercizio finanziario;
c) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi
formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora
divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell'esercizio successivo.
3. Le somme di cui alle lettere a) e b) continuano ad essere riportate nelle scritture
come residui passivi; quelle di cui alla lettera c) sono eliminate dalle scritture e
costituiscono economia di spesa in sede di rendiconto consuntivo.
4. Qualora gli atti deliberativi di cui alla lettera c) diventino esecutivi dopo il 31
marzo le somme corrispondenti eliminate potranno essere reiscritte in appositi capitoli di
spesa per sopravvenienza passive in occasione della prima variazione di bilancio.
Art. 65
(Spese per funzioni delegate)
1. Le spese per l'esercizio di funzioni delegate dalla Regione ai Comuni in materia di
sanità, sono effettuate tramite l'Unità Sanitaria Locale con vincolo di destinazione
agli scopi indicati nella legge regionale di delega.
2. Dette spese sono iscritte in appositi capitoli del bilancio dell'Unità Sanitaria
Locale in correlazione dell'entrata di cui all'art. 43 della presente legge.
CAPO III
Servizio ragioneria bilancio e programmazione finanziaria
Art. 66
(Servizio ragioneria bilancio e programmazione finanziaria)
1. Il servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria è strutturato secondo le
norme della legge regionale di attuazione degli articoli 15 e 61, primo comma della legge
23 dicembre 1978, numero 833.
Art. 67
(Compiti del servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria)
1. Sono compiti del servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria:
1) la preparazione del bilancio di previsione annuale, di cassa e di competenza nonché
dei relativi provvedimenti di variazione; preparazione del bilancio pluriennale e dei
relativi aggiornamenti, sulla base del piano sanitario regionale;
2) la predisposizione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;
3) la registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonché degli
impegni di spesa, dei contratti delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese dell'Unità
Sanitaria Locale, dopo averne verificato la conformità alle norme legislative e
regolamentari vigenti; in caso d'accertamento d'irregolarità ne dà comunicazione al
Comitato di gestione, il quale è tenuto a darne immediata informazione all'assemblea
generale;
4) la preparazione del rendiconto generale dell'Unità Sanitaria Locale;
5) la collaborazione, dietro disposizione del Comitato di gestione al controllo della
spesa dell'Unità Sanitaria Locale con riferimento ai risultati economici, finanziari e di
efficienza raggiunti dai presidi, uffici e servizi nell'attuazione dei programmi
dell'Unità Sanitaria Locale;
6) il riscontro contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;
7) la vigilanza sulle gestioni dei contabili dell'Unità Sanitaria Locale e verifica delle
corrispondenti scritture contabili;
8) la soprintendenza sul servizio di tesoreria;
9) la preparazione degli atti inerenti ad anticipazioni di cassa;
10) l'esercizio di ogni altra attribuzione ad esso conferita con particolari provvedimenti
assunti dai competenti organi dell'Unità Sanitaria Locale.
CAPO IV
Servizio di tesoreria e casse economali
Art. 68
(Affidamento del servizio di tesoreria)
1. Il servizio di tesoreria dell'Unità Sanitaria Locale è affidato dall'assemblea
generale ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto- legge 12
marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti
stabiliti con decreto del Ministero del Tesoro, ai sensi dell'art. 8, I comma, del D.L. 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Art. 69
(Disciplina del servizio di tesoreria)
1. La disciplina del servizio di tesoreria dell'Unità Sanitaria Locale è regolata da
apposita convenzione conforme ai criteri generali che saranno approva ti con decreto del
Ministero del tesoro di cui all'art. 8 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il
capitolato tipo per l'affidamento dei servizi di tesoreria.
3. Il capitolato deve prevedere:
- i criteri per l'affidamento del servizio;
- la cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall'assunzione dello stesso;
- le modalità per la riscossione e il versamento delle entrate per il rilascio delle
quietanze per l'esecuzione dei pagamenti, per le anticipazioni di cassa;
- modalità per la comunicazione dei provvedimenti dell'Unità Sanitaria Locale e di ogni
altro elemento inerente al servizio di tesoreria;
- le modalità per le verifiche periodi che di cassa, per la rendicontazione periodica dei
movimenti attivi e passivi e per la resa del conto della gestione annuale;
- la tenuta di una contabilità atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e
passivi di cassa e tutti gli altri registri che si rendano necessari nell'interesse di una
corretta rilevazione contabile;
- invio giornaliero alle Unità Sanitarie Locali di apposita distinta dalla quale
risultino analiticamente le riscossioni ed i pagamenti effettuati dal tesoriere.
Art. 70
(Trasmissione dati periodici di cassa)
1. Le Unità Sanitarie Locali e i rispettivi tesorieri sono tenuti ad osservare gli
adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa con le modalità di cui
all'art. 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 71
(Giacenze di tesoreria)
1. In ordine alle giacenze di tesoreria, le Unità Sanitarie Locali sono tenute ad
osservare le disposizioni di cui all'art. 32 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in quanto
applicabili.
Art. 72
(Servizi di casse economali)
1. Per provvedere al pagamento di minute spese d'ufficio, delle spese per piccole
riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, delle spese postali, delle spese per il
funzionamento degli automezzi, delle spese per l'acquisto di pubblicazioni periodiche,
delle spese per competenza accessorie al personale e di altre minute spese di
funzionamento, l'Unità Sanitaria Locale può istituire, con apposito regolamento
approvato dall'assemblea generale, servizi di cassa economali, sia nella sede centrale,
sia nei presidi funzionanti nel territorio.
3. Il regolamento di cui al precedente comma deve, tra l'altro, prevedere:
a) le modalità di conferimento dell'incarico di cassiere a dipendenti del ruolo
amministrativo dell'Unità Sanitaria Locale da porre funzionalmente alle dipendenze del
servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria;
b) la durata, anche temporanea, dell'incarico;
c) l'importo della dotazione all'inizio di ciascun anno finanziario, da reintegrare
periodicamente durante l'esercizio, previa approvazione del rendiconto delle somme già
pagate;
d) le modalità di accredito dei fondi;
e) i registri obbligatori del cassiere;
f) le modalità di custodia dei valori, prevedendo idonei sistemi di sicurezza;
g) le modalità di pagamento delle spese;
h) il controllo sulla gestione del cassiere da parte del servizio ragioneria, bilancio e
programmazione finanziaria, anche attraverso verifiche improvvise di cassa;
i) le modalità di rendicontazione delle spese ai fini del discarico, in conformità a
quanto stabilito dall'art.128 della presente legge.
Art. 73
(Riscossione per delega)
1. Il regolamento di cui all'art. 72 della presente legge può prevedere la delega al
cassiere per la riscossione e la quietanza degli stipendi e delle altre competenze dovute
ai dipendenti della Unità Sanitaria Locale.
2. È sempre ammessa la facoltà da parte del dipendente, di non fare uso della delega e
di ottenere il pagamento direttamente all'istituto tesoriere, secondo le modalità
stabilite dall'art. 61.
Art. 74
(Rinvio)
1. Fino a quando l'assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale non avrà provveduto
all'approvazione del regolamento di cui all'art. 72 della presente legge, si osservano, in
materia di cassa economali, le disposizioni di cui agli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabili.
CAPO V
Funzionari delegati
Art. 75
(Apertura di credito)
1. Per le spese riguardanti particolari servizi in cui si manifesta inconciliabile con
l'efficiente funzionamento del servizio stesso il pagamento accentrato a mezzo di mandati
diretti a favore dei creditori, il Comitato di gestione può disporre, con provvedimento
motivato, aperture di credito in favore dei responsabili dei servizi competenti per
materia.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma deve indicare la designazione del
funzionario delegato, l'oggetto della spesa, l'ammontare dell'apertura di credito,
l'esercizio finanziario e il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata, la piazza e la
tesoreria sulla quale l'apertura di credito deve essere accesa.
3. Possono essere funzionari delegati dell'Unità Sanitaria Locale, i membri dell'ufficio
di direzione od i responsabili di singole unità operative e di centri di costo.
Art. 76
(Limiti e modalità delle aperture di credito)
1. L'utilizzazione delle aperture di credito, deliberate ed effettuate a norma del
precedente art. 75, è autorizzata nei limiti dei fabbisogni trimestrali proposti dai
funzionari delegati ed eventualmente integrati in rapporto a maggiori necessità
sopravvenute nel corso del trimestre.
2. Il Presidente del Comitato di gestione emette, a tali fini, lettera di credito che
viene inviata al funzionario delegato e, in copia, all'istituto tesoriere e alla
dipendenza dello stesso operante sulla piazza ove ha sede il funzionario delegato.
3. La lettera di credito per la spesa cui si riferisce, costituisce impegno di cassa e va
pertanto iscritta nel conto di diritto quale atto contabile da regolarizzare con mandati
di pagamento.
4. Sulla base ed entro i limiti dell'attuazione di cui al primo comma, l'istituto
tesoriere provvede all'apertura di credito sulla piazza indicata.
5. La dipendenza dell'istituto tesoriere operante su tale piazza esegue la registrazione
dell'apertura di credito dandone conferma all'Unità Sanitaria Locale e al suo funzionario
delegato ed indicando i dati necessari per la individuazione del conto e del sotto conto
riferito ad ogni singola apertura di credito cui imputare gli ordinativi di pagamento.
Art. 77
(Modalità di pagamento)
1. La lettera di credito deve contenere le generalità dei funzionari cui compete la firma
degli ordinativi di pagamento.
2. Nessun pagamento può essere effettuato prima della conferma di cui al quinto comma del
precedente art. 76 ed oltre i limiti stabiliti nella lettera di credito.
3. Gli ordinativi di pagamento sono emessi in originale e tre copie conformi e sono
firmati dal funzionario delegato e dal dipendente del servizio esperto in affari contabili
indicato nella lettera di credito.
4. Ogni ordinativo di pagamento non può interessare più di un'apertura di credito.
5. Un funzionario delegato trattiene ai propri atti una copia dell'ordinativo e trasmette
alla dipendenza dell'istituto tesoriere depositaria dell'apertura di credito, l'originale
e le restanti due copie ai fini del pagamento.
6. La dipendenza dell'istituto tesoriere effettuato il pagamento, restituisce l'originale
del titolo di spesa, debitamente quietanzato, al funzionario delegato, invia copia del
medesimo all'istituto tesoriere e trattiene ai propri atti l'altra copia.
7. Dopo il 31 dicembre non possono essere effettuati pagamenti con imputazione
all'esercizio finanziario chiuso.
8. In ordine ai requisiti degli ordinativi di pagamento ed alle modalità della loro
estinzione si applicano gli artt. 60 e 61 della presente legge.
Art. 78
(Comunicazione delle aperture di credito)
1. Entro 10 giorni successivi al termine di ciascun trimestre, l'istituto tesoriere invia
per ogni apertura di credito al servizio ragioneria bilancio e programmazione finanziaria
dell'Unità Sanitaria Locale copia degli ordinativi estinti relativamente ai pagamenti
disposti dai funzionari delegati ed eseguiti da tutte le dipendenze, ai fini della
regolarizzazione contabile delle partite di spesa.
2. Il servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria, verificata la
regolarità delle spese, provvede all'emissione di mandati di pagamento di corrispondente
importo a favore dell'istituto tesoriere attribuendo ai mandati stessi la valuta vigente
alla data di effettiva estinzione degli ordinativi emessi dai funzionari delegati ed
imputandone gli importi ai singoli capitoli del bilancio su cui furono assunti gli impegni
delle somme oggetto delle aperture di credito.
Art. 79
(Rendicontazione)
1. I funzionari delegati devono rendere al Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria
Locale il conto delle spese sostenute secondo le modalità indicate nell'art.128 della
presente legge.
TITOLO IV
LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
CAPO I
I beni
Art. 80
(Beni immobili e mobili)
1. Fanno parte del patrimonio assegnato alla Unità Sanitaria Locale tutti i beni di
proprietà dei comuni, funzionali ai servizi sanitari gestiti dalla Unita Sanitaria Locale
trasferiti ai sensi de gli artt. 65, I comma, e dell'art. 66, I comma, della legge 23
dicembre 1978, n.833.
2. I suddetti beni si distinguono in beni immobili e beni mobili secondo le norme di
codice civile.
Art. 81
(Inventario dei beni immobili)
1. I beni immobili di cui all'art.65, primo comma, e all'art. 66, primo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, sono assunti in carico
nell'inventario dei Comuni nel cui territorio sono ubicati con annotazione del vincolo
d'uso e sono altresì iscritti nell'inventario dei beni immobili delle Unità Sanitarie
Locali cui sono destinati. In particolare sono considerati beni immobili i seguenti beni:
a) edifici e loro pertinenze;
b) impianti ed attrezzature sanitarie e tecnico - economali.
2. L'inventario dei beni immobili delle Unità Sanitarie Locali deve, tra l'altro,
contenere le seguenti indicazioni:
a) il numero progressivo di registrazione e la data di presa in carico dei singoli beni;
b) la denominazione, l'ubicazione, l'uso specifico cui i beni sono destinati;
c) le risultanze dei registri immobiliari e i dati catastali;
d) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
f) gli agenti consegnatari.
3. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai beni mobili registrati.
4. L'assegnazione dei beni immobili alla Unità Sanitaria Locale deve risultare da
appositi provvedimenti del Comune proprietario del bene e del Comitato di gestione
dell'Unità Sanitaria Locale.
Art. 82
(Inventario dei beni mobili)
1. I beni mobili di cui all'articolo 65, primo comma, e all'articolo 66, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché quelli di nuova acquisizione, sono assunti
in carico nell'inventario dei Comuni in cui sono collocati con annotazione del vincolo
d'uso e sono altresì iscritti nell'inventario dei beni mobili delle Unità Sanitarie
Locali cui sono destinati.
2. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
1) mobili, arredi, macchine d'ufficio;
2) materiale bibliografico;
3) strumenti tecnici, attrezzature, automezzi e altri mezzi di trasporto;
4) fondi pubblici e privati;
5) altri beni mobili.
3. L'inventario dei beni mobili delle Unità Sanitarie Locali deve, tra l'altro, contenere
le seguenti indicazioni:
a) il numero progressivo di registrazione e la data di assunzione in uso di singoli beni;
b) la denominazione, la descrizione e la destinazione di ogni singolo bene secondo la
natura e la specie;
c) la quantità o il numero per ciascuna specie;
d) l'indicazione del presidio, ufficio e locale ove sono collocati;
e) la classificazione in "nuovo", "usato" e "fuori uso";
f) gli estremi del provvedimento di assegnazione;
g) il numero di carico inventariale del Comune proprietario;
h) il valore da determinare come segue:
4. Per i beni di cui alle categorie I, III e V del secondo comma del presente articolo, in
base al prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per
altra causa.
5. Per i fondi pubblici e privati, in base al prezzo di borsa del giorno precedente a
quello della compilazione o revisione dell'inventario se il prezzo è inferiore al valore
nominale, e per il valore nominale qualora il prezzo sia superiore.
6. Non si procede a valutazione del materiale bibliografico.
7. Dall'obbligo della registrazione nell'inventario dei beni mobili sono esclusi gli
oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altro materiale di
consumo per i quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 110 lettera
e).
8. L'assegnazione dei beni mobili alle Unità Sanitarie Locali deve risultare da appositi
provvedimenti del Comune proprietario del bene e del Comitato di gestione dell'Unità
Sanitaria Locale.
Art. 83
(Agenti consegnatari)
1. I beni immobili e mobili di cui ai precedenti articoli 81 e 82 sono dati in consegna ad
agenti con deliberazione del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale i quali
sono personalmente responsabili dei beni loro affida ti in custodia nonché di qualsiasi
danno possa derivare dalla loro azione od omissione e ne rispondono secondo quanto
stabilito dai successivi articoli 134 e 135.
2. La consegna dei beni si effettua in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi
effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, con
l'assistenza di un funzionario del servizio ragioneria, bilancio e programmazione
finanziaria.
Art. 84
(Uso degli automezzi)
1. L'Unità Sanitaria Locale disciplina l'uso degli automezzi stabilendo fra l'altro:
a) le modalità di designazione di coloro che sono abilitati alla guida
dell'automezzo;
b) le modalità di autorizzazione all'uso dell'automezzo esclusivamente motivato da
esigenze di servizio;
c) le modalità di rifornimento dei carburanti in modo da consentire idonee forme di
controllo;
d) gli obblighi degli agenti consegnatari.
Art. 85
(Servizi di economato)
1. Con il medesimo regolamento previsto dall'articolo 72 della presente legge, l'Unità
Sanitaria Locale istituisce servizi di economato, sia nella sede centrale sia nei presidi
funzionanti nel territorio, per la esecuzione di lavori e provviste di cui ai successivi
articoli 106,107 e 108.
2. Il regolamento deve, tra l'altro, conte nere:
a) le modalità di conferimento dell'incarico di economo da porre funzionalmente alle
dipendenze del servizio ragioneria bilancio e programmazione finanziaria;
b) il limite massimo di spesa per ciascun oggetto;
c) l'importo della dotazione all'inizio di ciascun anno finanziario, da reintegrare
periodicamente durante l'esercizio, previa approvazione del rendiconto delle somme già
pagate;
d) le modalità di accredito dei fondi;
e) i registri obbligatori dell'economo;
f) le modalità di pagamento delle spese;
g) il controllo sulla gestione dell'economo da parte del servizio ragioneria, bilancio e
programmazione finanziaria;
h) le modalità di rendicontazione delle spese ai fini del discarico, in conformità a
quanto stabilito dall'articolo 129 della presente legge.
3. I servizi di economato, laddove istituiti, comprendono anche i servizi di cassa
economali di cui all'articolo 72 della presente legge. In tali casi l'incarico di economo
può cumularsi con quello di cassiere.
Art. 86
(Contabilità di magazzino e farmacia)
1. Per la conservazione e la distribuzione dei generi alimentari, biancheria, attrezzatura
di cucina ed altri beni di consumo destinati all'attività sanitaria, il Comitato di
gestione provvede ad istituire, nei presidi funzionanti nel territorio, apposite
contabilità di magazzino, da affidare alla responsabilità di agenti consegnatari i quali
sono obbligati alla tenuta delle scritture di cui al successivo articolo 112.
3. L'incarico di economo può cumularsi con quello di consegnatario, fermo restando il
controllo sui movimenti di magazzino da parte del servizio ragioneria, bilancio e
programmazione finanziaria dell'Unità Sanitaria Locale.
4. Per la conservazione, la distribuzione e la contabilità di medicinali e materiale
sanitario, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.
Art. 87
(Dichiarazione di fuori uso o di scarico)
1. I beni mobili a disposizione dell'Unità Sanitaria Locale non più idonei al l'uso loro
assegnato per vetustà o che per qualsiasi altra ragione divenissero inservibili, sono
dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione del Comitato
di gestione, sulla base di una motivata proposta del consegnatario del bene.
2. La dichiarazione di fuori uso dovrà risultare da appositi verbali redatti dal
consegnatario alla presenza dei responsabili dei servizi.
3. Copia dell'atto deliberativo, di cui al primo comma deve essere trasmessa al Comune
presso cui è inventariato il bene per la conseguente cancellazione.
Art. 88
(Manutenzione del patrimonio)
1. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni patrimoniali di cui al precedente
articolo 80 provvede l'Unita Sanitaria Locale.
Art. 89
(Acquisizione ed alienazione dei beni patrimoniali)
1. Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 44, spetta all'assemblea
dell'Unità Sanitaria Locale esprimere parere in ordine all'acquisizione alla destinazione
ed allo svincolo funzionale dei beni immobili di cui al precedente articolo 81.
CAPO II
I contratti
Art. 90
(Norme generali)
1. Tutti i contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per la Unità
Sanitaria Locale sono preceduti da licitazione privata, trattativa privata, appalto
concorso secondo le norme stabilite dalla presente legge.
2. Può farsi ricorso anche all'asta pubblica, ove ritenuto conveniente per la Unità
Sanitaria Locale.
Art. 91
(Organi competenti)
1. Agli acquisti, alle alienazioni, ai lavori, alle collocazioni, agli approvvigionamenti,
e agli altri contratti, comunque riguardanti le funzioni e i servizi delle Unità
Sanitarie Locali provvede il Comitato di gestione, fatta salva la competenza
dell'assemblea, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 e del precedente articolo 89.
Art. 92
(Scelta delle procedure)
1. Il Comitato di gestione delibera motivatamente, su proposta dei competenti uffici o
servizi, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della procedura
ritenuta più idonea tra quelle di cui al precedente articolo 90 al fine di garantire
l'economicità, la speditezza della gestione e l'imparzialità, tutelando altresì il
principio della concorrenza tra gli imprenditori e della parità di trattamento dei
concorrenti.
Art. 93
(Capitoli generali e speciali)
1. Il Comitato di gestione delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono
applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.
2. Delibera, altresì, i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio
del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.
Art. 94
(Asta pubblica)
1. L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede della Unità Sanitaria
Locale.
2. Un estratto di esso è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione in
due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale e in almeno un giornale di larga
diffusione locale, per non meno di 20 giorni prima di quello fissato per la gara.
3. L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, il luogo, il giorno e l'ora
in cui deve svolgersi la gara, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e
per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione di cui al successivo
articolo 97.
Art. 95
(Licitazione privata)
1. I contratti di importo superiore a li re 50 milioni devono essere preceduti da
licitazione privata, salvo i casi previsti dall'ultimo comma del precedente articolo 90.
2. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio a ditte e persone ritenute idonee, di
uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari
del contratto con l'invito a restituirlo nel giorno stabilito, firmato e completato con
l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato
stabilito.
3. Nella lettera di invito alla gara dovrà essere, inoltre precisato il criterio fra
quelli di cui al successivo art 97 in base al quale si procederà alla aggiudicazione.
4. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è fatta da apposita
commissione nominata dal Comitato di gestione, assicurando la più ampia partecipazione
possibile alla gara. La commissione si avvale di elenchi all'uopo predisposti ed
aggiornati dal competente ufficio della Unità Sanitaria Locale debitamente suddivisi per
categorie merceologiche.
5. È facoltà della Giunta regionale di istituire, con la collaborazione tecnica delle
Unità Sanitarie Locali, appositi albi regionali dei fornitori del servizio sanitario
regionale, distinti per categorie merceologiche cui dovranno attenersi le Unità Sanitarie
Locali. Gli albi sono aggiornati con periodicità almeno semestrale anche su segnalazione
delle Unità Sanitarie Locali.
Art. 96
(Svolgimento delle gare)
1. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e
nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito.
2. Apposita commissione nominata dal Comitato di gestione procede all'apertura dei plichi
contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione.
3. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.
4. L'aggiudicatario non può impugnare la efficacia dell'atto di gara per il motivo che
non sia stato da lui firmato il relativo verbale.
Art. 97
(Criteri di aggiudicazione)
1. Le gare, sia ad asta pubblica sia a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai
seguenti criteri:
1) per i contratti dai quali derivi una entrata per l'Unità Sanitaria Locale al prezzo
più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera d'invito;
2) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'Unità Sanitaria Locale, ferme
restando, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio
1973, n. 14;
a) al prezzo più basso qualora i lavori e le forniture dei beni o dei servizi che formano
oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari
tecnici, ovvero:
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi
diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali prezzo, il termine di
esecuzione e di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità il
carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e
l'assistenza tecnica. In questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione
della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con
precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
2. Per i contratti di cui al punto 2) lettera a), l'Unità Sanitaria Locale ha facoltà di
rigettare, con provvedimento motivato, escludendone dalla gara, le offerte che risultino
inferiori per oltre il 30 per cento della media delle offerte pervenute.
Art. 98
(Appalto concorso)
1. È ammessa la forma dell'appalto concorso quando l'Unità Sanitaria Locale ritenga
conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolare competenza
tecnica e di esperienza specifica da parte dell'offerente, per l'elaborazione del progetto
definitivo delle opere, dei lavori e delle forniture escluse le somministrazioni.
2. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare nei termini, nelle forme e nei
modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro, corredato dei relativi
prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque
preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto.
3. L'aggiudicazione è effettuata dal Comitato di gestione, sentito il parere di una
commissione tecnica nominata dal Comitato stesso e presieduta dal Presidente del Comitato
di gestione o da un componente dallo stesso delegato. Della commissione tecnica fa parte
il responsabile del competente servizio.
4. L'aggiudicazione ha luogo in base all'esame comparativo dei diversi progetti e
all'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle
singole offerte.
5. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti, la commissione di cui al terzo
comma può proporre al Comitato di gestione adozione di nuove prescrizioni.
Art. 99
(Trattativa privata)
1. Le forniture e i lavori di importo pari o inferiore a lire 50 milioni, purché non
rappresentino frazionamento o ripetizione di precedenti lavori o forniture possono essere
preceduti da trattativa privata che ha luogo dopo che siano state interpellate almeno
cinque ditte comprese negli elenchi di cui al precedente articolo 95 e siano pervenute non
meno di due offerte.
2. La procedura di cui al comma precedente può essere adottata previa adeguata
motivazione, anche nei seguenti casi:
1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti, ovvero quando non abbiano
condotto ai risultati minimi indicati dall'amministrazione;
2) nei casi di rescissione di contratto ove ciò sia ritenuto necessario o conveniente per
assicurarne la esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso;
3) quando l'urgenza, espressamente riconosciuta dal Comitato di gestione, sia tale da non
consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione;
4) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta
competenza tecnica o scientifica.
3. I contratti per importo di somma pari o inferiore a L. 2.000.000 (due milioni ) possono
essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta.
4. La procedura di cui al comma precedente può essere adottata previa adeguata
motivazione, nei seguenti casi:
1) per l'acquisto e fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da
privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di
pubbliche offerte;
2) quando trattasi di acquisti di macchine, strumenti ed oggetti di precisione che una
sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione obiettivamente
necessario;
3) quando si devono acquistare o prendere in affitto locali destinati ad uffici o servizi
dell'Unità Sanitaria Locale;
4) per lavori complementari non considerati nel contratto originario che siano resi
necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano
affidati allo stesso contraente e non possono essere, tecnicamente od economicamente,
separabili dalla prestazione principale, ovvero benché separabili, siano strettamente
necessarie per il completamento dei lavori e che il loro ammontare non superi il 50 per
cento dell'importo del contratto originario;
5) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al
rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri
fornitori costringesse ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui impiego e la
cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.
5. Per le forniture di beni e servizi il limite di cui al primo comma del presente
articolo va riferito all'anno solare.
6. L'ammontare del contratto relativo a spese continuative si desume dal prodotto del
costo relativo al singolo periodo per il numero dei periodi.
Art. 100
(Stipulazione dei contratti)
1. Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito alla licitazione
privata sia stabilito che il verbale di aggiudicazione definitiva tiene luogo del
contratto, avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il
termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione
di essa alla impresa aggiudicataria.
2. Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti
entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione
dell'offerta.
3. La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni
dall'aggiudicazione ovvero dall'accettazione dell'offerta.
4. Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del
contratto, l'ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero
l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la
richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della
prestazione.
5. L'ente provvede a restituire, entro dieci giorni dall'aggiudicazione alle ditte o
persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in
precedenza costituiti.
6. I contratti dell'Unità Sanitaria Locale, sia che si tratti di contratti
conclusi con il sistema dell'aggiudicazione, sia che si tratti di contratti conclusi a
seguito di trattativa privata, sono stipulati dal Presidente del Comitato di gestione, in
forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge e fermo quanto stabilito dal
primo comma del precedente articolo.
7. I contratti a trattativa privata possono essere stipulati oltre nei modi sopra indicati
anche mediante:
1) scrittura privata firmata dall'offerente e dal Presidente del Comitato di gestione;
2) obbligazione stesa appiedi sul capitolato;
3) atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta;
4) scambio di corrispondenza, secondo l' uso del commercio, quando sono conclusi con ditte
commerciali.
8. I verbali di aggiudicazione definitiva ed i contratti, in qualsiasi forma stipulati,
non sono vincolanti per l'Amministrazione, finché non sono approvati dal competente
Organo dell'Unità Sanitaria Locale e non sono eseguibili che dopo l'approvazione.
9. I contratti stipulati in esecuzione di provvedimenti esecutivi non sono soggetti al
visto di esecutività.
Art. 101
(Ufficiale rogante)
1. I contratti e i verbali di aste, licitazioni private, appalti- concorsi e tutti gli
atti delle Unità Sanitarie Locali, per i quali la legge prescrive pubblicità ed
autenticità della forma sono ricevuti, in forma pubblica amministrativa, da un
funzionario all'uopo designato dal Comitato di gestione, con le modalità prescritte dalla
legge notarile in quanto applicabile.
2. Il funzionario designato provvede alla registrazione degli atti in base alle vigenti
leggi di registro e cura la tenuta dello speciale repertorio secondo le relative norme
dello Stato.
3. È fatta salva la possibilità di ricorrere, anche a seguito di richiesta dell'altro
contraente alla forma notarile.
Art. 102
(Cauzione e penalità)
1. A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti le ditte debbono prestare
idonee cauzioni.
2. Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di
notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.
3. Nel contratto debbono essere previste le penalità per inadempienza e ritardo
nell'esecuzione del contratto.
Art. 103
(Revisione prezzi)
1. La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni
vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.
Art. 104
(Condizioni e clausole contrattuali)
1. I contratti devono avere termini e durata certi, e per le spese correnti non possono
superare la scadenza del piano sanitario regionale vigente alla stipulazione del
contratto.
2. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per
comprovanti ragioni di necessità o di convenienza.
3. Le ragioni di necessità o di convenienza di cui al comma precedente devono essere
indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 92.
4. I contratti debbono contenere le clausole del termine di pagamento ai sensi dell'art.
56 della presente legge.
5. Nei contratti non si può convenire l'esenzione di qualsiasi specie di imposta o tassa
vigenti all'epoca della loro stipulazione, ne concordare la corresponsione di interessi e
di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero
obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.
6. Sono ammessi i pagamenti in acconto in ragioni delle parti di opere realizzate o dei
beni forniti o delle prestazioni effettuate.
7. Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in
acconto delle spese inerenti la prestazione.
Art. 105
(Unioni d'acquisto e pre - trattative regionali)
1. Le Unità Sanitarie Locali possono associarsi fra di loro per ottenere facilitazioni
nell'acquisto di beni e servizi.
2. Alle procedure d'acquisto provvede una commissione composta da rappresentanti di
ciascuna Unità Sanitaria Locale.
3. Le norme del presente capo si applicano anche ai contratti di acquisto in unione.
4. La Giunta regionale può provvedere a far eseguire idonee ricerche di mercato per
realizzare un'efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico merceologico
ed una gestione più economica ed efficiente dall'assistenza sanitaria, giungendo ad
accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le Unità Sanitarie Loca li
potranno rivolgersi.
5. In tal caso il ricorso alla trattativa privata è consentito anche in carenza dei
presupposti di cui al precedente art. 99.
6. Alla Giunta regionale è attribuita altresì la facoltà di eseguire gare o trattative
uniche regionali per la cessione a terzi di prodotti dichiarati fuori uso o di altro
materiale di scarto, al fine di perseguire condizioni più vantaggiose per le Unità
Sanitarie Locali.
7. Le Unità Sanitarie Locali provvedono alla cessione dei prodotti e del materiale di
scarto di cui al comma precedente avvalendosi delle risultanze delle gare o trattative
regionali.
Art. 106
(Lavori e provviste in economia)
1. I lavori e le provviste che possono essere eseguiti in economia, sulla base del
regolamento di cui all'art. 85 della presente legge, sono i seguenti:
a) acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di mobili, scaffalature, utensili,
arredi e macchine d'ufficio;
b) riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio,
combustibili, lubrificanti;
c) illuminazione e riscaldamento di locali;
d) pulizia, riparazione e manutenzione dei locali;
e) trasporti, spedizioni e facchinaggi;
f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, nonché stampa di
tabulati, circolari, ecc.;
g) abbonamento a riviste e periodici e acquisto di libri;
h) provviste di materiale di consumo occorrente per il funzionamento di laboratori e
gabinetti scientifici;
i) provviste di effetti di corredo al personale dipendente.
Art. 107
(Esecuzione lavori e provviste in economia)
1. I lavori in economia possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri, appositamente
noleggiati e con personale della Unità Sanitaria Locale;
b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di nota capacità ed
idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di
esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da
applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta
utile.
2. Le provviste in economia sono eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi od
offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi le modalità di
pagamento, le penalità da applicare in caso di ritardata o di mancata esecuzione e di
ogni altra condizione ritenuta utile.
3. Quando si tratta di acquisti di materiale di consumo di importo non superiore a
cinquecentomila lire di immediato impiego, può prescindersi dalle formalità di cui al
precedente comma.
4. Il Comitato di gestione, in relazione alle esigenze di servizio e alla particolare
natura di beni o materiali occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri, può disporre,
per un importo non superiore a L. 5.000.000 che l'approvvigionamento sia effettuato in
economia.
5. Per quanto concerne il limite di spesa, si applica la disposizione contenuta
nell'ultimo comma del precedente art. 99.
Art. 108
(Casi particolari di ricorso al sistema di economia)
1. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo:
a) le provviste ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto, quando
ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto
dal contratto rescisso o risolto;
b) le provviste ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori, non previste da
contratti in corso di esecuzione e per i quali l'Unità Sanitaria Locale non può
avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione;
c) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza di carenze o di danni
constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti
detrazioni agli appaltatori o ditte;
d) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.
TITOLO V
SISTEMA DI SCRITTURE E CONTABILITÀ
DEI COSTI DI MAGAZZINO
Art. 109
(Scritture finanziarie)
1. Le Unità Sanitarie Locali sono obbligate a tenere le seguenti scritture con cernenti
la gestione finanziaria del bilancio:
a) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;
b) il libro mastro delle entrate per competenza e residui concernente le previsioni
iniziali per competenza e cassa, le variazioni successive, le somme accertate, gli estremi
del provvedimento di accertamento, le somme riscosse e le somme rimaste da riscuotere per
ciascun capitolo, nonché per capitoli e per esercizi di provenienza, la consistenza di
residui all'inizio dell'esercizio;
c) il libro mastro della spesa per competenza e residui contenente le previsioni iniziali
per competenza e cassa, le variazioni successive, le somme impegnate, gli estremi del
provvedimento di impegno, le somme pagate e le somme rimaste da pagare per ciascun
capitolo, nonché per capitoli e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui
all'inizio dell'esercizio;
d) il registro protocollo delle fatture dei fornitori;
e) il partitario dei fornitori;
f) il registro dei residui perenti da tenere distinti a secondo che trattasi di spese
correnti o di spese in conto capitale;
g) il registro dei crediti inesigibili;
h) registro delle somme impegnate poste in economia.
2. Ogni altra scrittura utile per la gestione finanziaria del bilancio.
Art. 110
(Scritture patrimoniali)
1. Le Unità Sanitarie Locali sono obbligate a tenere le seguenti scritture concernenti la
gestione del patrimonio, al fine di rilevare la consistenza del medesimo all'inizio
dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto
della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla
chiusura dell'esercizio:
a) l'inventario dei beni immobili di cui all'art. 81 della presente legge;
b) l'inventario dei beni mobili di cui all'art. 82 della presente legge;
c) il registro dei contratti stipulati di cui all'art. 101 della presente legge;
d) gli inventari di consegna e di riconsegna dei beni di cui all'articolo 83 della
presente legge, che sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso il
servizio ragioneria bilancio e programmazione finanziaria e l'altro dagli agenti
responsabili dei beni ricevuti in consegna, sino a che non ne abbiano ottenuto formale
discarico;
e) i registri concernenti la quantità e la specie di oggetti di cancelleria, stampati,
schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo prelevabili a richiesta dei
servizi;
f) le scritture di magazzino di cui al successivo art. 111;
g) ogni altra scrittura patrimoniale per le finalità di cui al primo comma del presente
articolo.
2. La cancellazione dagli inventari di beni mobili per fuori uso perdita, cessione od
altri motivi, è disposta con deliberazione del Comitato di gestione.
3. Gli inventari sono chiusi al 31 dicembre di ciascun anno e le relative variazioni
intervenute sono comunicate dagli agenti consegnatari al servizio ragioneria, bilancio e
programmazione finanziaria, entro i dieci giorni successivi per le conseguenti annotazioni
nelle scritture.
Art. 111
(Controllo dell'equilibrio di gestione)
1. Al fine di assicurare la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici, le
Unità Sanitarie Locali istituiscono apposita contabilità per centri di costo riferiti a
ciascun servizio, programma o progetto.
2. I costi rilevati, che dovranno tener conto degli aspetti finanziari, patrimoniali ed
economici della gestione, sono posti in correlazione con l'attività e i risultati della
gestione espressi attraverso idonei indicatori.
3. La rilevazione dei costi deve fornire elementi idonei per la valutazione economica
della gestione e costituire strumento conoscitivo ai fini della programmazione sanitaria
regionale, nonché deve permettere ogni utile comparazione fra gli oneri sostenuti ed il
valore delle prestazioni rese.
Art. 112
(Scritture economiche)
1. La contabilità per centri di costo è finalizzata a consentire l'esatta cognizione del
costo delle prestazioni rese basata su una dettagliata analisi del personale e degli altri
fattori di impiego.
2. L'attivazione dei centri di costi dovrà consentire:
a) la sistematica raccolta dei dati gestionali al fine di tempestivi interventi per la
modificazione di situazioni anomale;
b) l'elaborazione, su base regionale, di standards di riferimento.
3. L'attivazione dei centri di costo obbligatori è disposta dal Consiglio regionale con
proprio atto contenente le norme di rilevazione e le Unità Sanitarie Locali interessate.
4. Ai sensi dell'art. 50, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i comuni
singoli od associati e le Comunità montane possono, secondo valutazioni discrezionali,
disporre l'attivazione di ulteriori centri di costi.
5. La tenuta delle rilevazioni contabili relative alla contabilità per centri di costo è
affidata al servizio ragioneria bilancio e programmazione finanziaria dell'Unità
Sanitaria Locale.
6. Il responsabile del predetto servizio risponde della regolare tenuta delle scritture.
7. L'Unità Sanitaria Locale è comunque obbligata a tenere idonee scritture di magazzino
rivolte alla rilevazione della quantità dei beni esistenti all'inizio dell'esercizio e
della quantità dei beni entrati ed usciti alla fine dello esercizio stesso da ciascuna
sede.
8. Dette scritture devono essere riferite a categorie omogenee di beni del medesimo tipo e
qualità.
9. Il valore da attribuirsi al termine dell'esercizio ad ogni unità di detti beni si
determina dividendo il costo complessivo sostenuto per la loro acquisizione per la
quantità complessivamente acquistata.
10. Il valore delle rimanenze costituisce un costo sostenuto per gli esercizi successivi e
come tale concorre a rettificare i risultati finali di gestione.
Art. 113
(Elaborazione automatica dei dati)
1. Per la tenuta delle scritture finanziarie, patrimoniali ed economiche, le Unità
Sanitarie Locali potranno avvalersi di moderni sistemi di elaborazione automatica dei
dati, ai fini della semplificazione e rapidità delle procedure e della migliore
produttività dei servizi, secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.
TITOLO VI
I CONTROLLI DI GESTIONE
Art. 114
(Verifiche di gestione e di efficienza dei servizi)
1. Il controllo sulla gestione globale e sulla efficienza della medesima compete
all'assemblea dell'Unità Sanitaria Locale e alla Giunta regionale.
2. I servizi ed i presidi a cui siano attribuite responsabilità di gestione devono
presentare al Comitato di gestione nel mese di gennaio successivo alla scadenza
dell'esercizio, una relazione che consenta di accertare i risultati economici e di
efficienza raggiunti nella organizzazione della attività e nella attuazione di progetti e
programmi loro affidati, sulla base di indici e parametri predisposti nel piano sanitario
regionale.
2. Un riepilogo delle relazioni è presentato dal servizio ragioneria, bilancio e
programmazione finanziaria, al Comitato di gestione che lo allega alla nota preliminare
del rendiconto generale dell'Unità Sanitaria Locale di cui al successivo articolo 124.
3. Il Comitato di gestione esegue verifiche periodiche sullo stato di attuazione e sui
risultati economici, finanziari e di efficienza dell'attività dei servizi, nonché sulle
iniziative di spesa dei medesimi assunte.
Art. 115
(Verifica di cassa)
1. Le verifiche sulla situazione e sui movimenti di cassa dell'Unità Sanitaria Locale
sono effettuate al termine di ciascun bimestre dell'anno finanziario, dal Presidente del
Comitato di gestione o da un suo delegato assistito dal responsabile del servizio
ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria.
2. Il risultato di ciascuna verifica di cassa deve formare oggetto di apposito verbale da
cui risulti l'effettiva, materiale ricognizione delle somme, dei titoli e valori esistenti
in cassa e l'accertamento di ciò che dovrebbe trovarsi in cassa in base al riscontro
delle scritture contabili dell'Unità Sanitaria Locale e dell'istituto tesoriere.
3. Qualora dal verbale della verifica di cassa, integrato a cura del servizio ragioneria,
bilancio e programmazione finanziaria, dall'indicazione dei debiti e dei crediti di
bilancio relativi al medesimo periodo risulti un disavanzo, copia del verbale stesso è
inviato immediatamente ai sindaci dei Comuni per l'adozione dei provvedimenti di cui al
successivo articolo 117.
Art. 116
(Rendiconti trimestrali di gestione)
1. Le Unità Sanitarie Locali devono fornire alla Giunta regionale rendiconti trimestrali
entro il termine perentorio del 30 aprile, 31 luglio, 30 ottobre e 31 gennaio di ciascun
anno, in cui danno conto delle riscossioni e dei pagamenti effettuati e dei debiti e dei
crediti di bilancio accertati nel trimestre cui il rendiconto si riferisce.
3. Il rendiconto pone in evidenza l'avanzo o disavanzo di competenza alla fine del
trimestre cui si riferisce.
4. Trascorsi infruttuosamente i predetti termini perentori, la Giunta regionale, fatta
salva la facoltà di concedere una proroga di dieci giorni, provvede al la nomina di un
commissario per tali adempimenti.
5. I rendiconti devono essere redatti sulla base di un modello uniforme predisposto dalla
Giunta regionale.
6. Il rendiconto deve inoltre indicare dettagliatamente eventuali impedimenti obiettivi
che non hanno consentito il pagamento delle forniture nel termine di cui all'art. 56, I
comma, della presente legge.
7. Qualora dal rendiconto trimestrale risulti un disavanzo complessivo copia del
rendiconto medesimo è inviata immediatamente, dal Presidente del Comitato di gestione
dell'Unità Sanitaria Locale ai sindaci dei Comuni per l'adozione dei provvedimenti di cui
al successivo articolo 117.
Art. 117
(Controllo sull'equilibrio della gestione)
1. Ove dalle verifiche di cassa di cui all'art. 115 ovvero dai rendiconti trimestrali di
cui all'art. 116, risulti che la gestione manifesta un disavanzo complessivo, i Comuni
associati sono tenuti a convocare, nel termine di 30 giorni dal ricevimento degli atti, i
rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i provvedimenti necessari a riportare in
equilibrio la gestione dell'Unità Sanitaria Locale.
2. Tra le cause che hanno comportato il disavanzo, gli organi di cui al precedente comma
dovranno dimostrare quelle eventualmente derivanti da esigenze obiettive di carattere
locale, collegate a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari
della regione.
Art. 118
(Controllo sugli agenti e sui funzionari delegati)
1. Il servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria dell'Unità Sanitaria
Locale esercita la vigilanza sull'operato degli agenti incaricati del maneggio del denaro,
dei valori, di titoli e di beni mobili.
2. Tale vigilanza si esplica attraverso periodiche verifiche di cassa ed ispezioni da
effettuare almeno una volta l'anno.
3. Il servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria procede altresì ad
ispezioni presso i funzionari delegati per accertare l'esistenza delle somme prelevate e
la regolarità dei pagamenti disposti ed effettuati.
Art. 119
(Controllo sull'esercizio delle funzioni delegate)
1. Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni in materia di sanità ai Comuni,
da esercitare tramite le Unità Sanitarie Locali dispongono adeguate forme di
collaborazione per garantire che l'attuazione dei programmi e dei progetti si svolga senza
ritardi rispetto alle previsioni.
2. Le Unità Sanitarie Locali sono tenute a presentare una relazione sui risultati
economici e finanziari dell'attività svolta nell'esercizio delle funzioni di cui al
precedente comma nei modi e con le periodicità stabilite dalla legge di delega.
3. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, può disporre verifiche
presso le Unità Sanitarie Locali, sulla destinazione delle assegnazioni regionali e sullo
stato di esecuzione delle relative funzioni.
Art. 120
(Controllo sulla gestione di tesoreria)
1. Il servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria esercita la vigilanza sul
servizio di tesoreria della Unità Sanitaria Locale.
2. La convenzione di tesoreria di cui al l'art. 47 della presente legge, deve con tenere
apposite clausole per consentire al predetto servizio l'accertamento dello stato delle
riscossioni e dei pagamenti, nonché per promuovere forme di collaborazione che consentano
la tempestività dei pagamenti e la utilizzazione comune dei rispettivi sistemi
informativi.
TITOLO VII
I RENDICONTI
Art. 121
(Rendiconto generale annuale)
1. I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale
dell'Unità Sanitaria Locale.
2. Il rendiconto generale comprende la nota illustrativa preliminare, il conto finanziario
relativo alla gestione del bilancio, il conto del patrimonio e il conto economico, secondo
quanto stabilito dai successivi articoli della presente legge.
3. Al rendiconto generale debbono essere allegati:
1) un prospetto per la riclassificazione delle spese per funzioni;
2) un prospetto per la riclassificazione delle spese per programmi;
3) un progetto per la riclassificazione delle spese dei servizi e presidi multi nazionali;
4) un prospetto riepilogativo dei contratti finanziari.
4. Lo schema generale del rendiconto è approvato con atto della Giunta regionale.
Art. 122
(Procedura di formazione e di approvazione del rendiconto
generale)
1. Il rendiconto generale annuale è predisposto dal Comitato di gestione entro il 30
aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.
2. Entro il successivo mese di maggio il progetto di rendiconto è trasmesso dal
Presidente del Comitato di gestione alla Giunta regionale per il parere previsto dal
secondo comma dell'articolo 26 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 18, ed ai singoli
Comuni per l'esame e il parere di propria competenza.
3. Ove la Giunta regionale ed i Consigli comunali interpellati non si pronuncino nel
termine di 30 giorni dall'invio, deve intendersi acquisito il parere favorevole.
4. Il rendiconto generale annuale deve essere deliberato dall'assemblea generale a
maggioranza assoluta dei componenti assegnati, entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art. 123
(Collegamento con i rendiconti dei comuni)
1. Il rendiconto generale annuale dell'Unità Sanitaria Locale è allegato al conto
consuntivo dei singoli Comuni.
2. Le risultanze complessive degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
derivanti dal conto finanziario della Unità Sanitaria Locale, devono essere iscritte nel
conto consuntivo dei singoli Comuni.
3. Qualora il risultato differenziale delle componenti finanziarie di cui al precedente
comma sia negativo, tale differenza viene ripianata con le iscrizioni contabili derivanti
dai provvedimenti di cui all'articolo 117 della presente legge.
4. Qualora il risultato differenziale di cui al precedente comma sia positivo, tale
differenza viene registrata nel conto consuntivo dei Comuni, senza concorrere a
determinare il proprio risultato finale di esercizio.
5. La differenza stessa è riassegnata all'Unità Sanitaria Locale nell'esercizio in
corso, stante il vincolo di destinazione di cui all'art. 50, punto 7), della legge 23
dicembre 1978, n. 833 ed il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 34 della
presente legge.
Art. 124
(Nota preliminare al rendiconto generale)
1. La nota preliminare al rendiconto generale è predisposta dal Comitato di gestione e
illustra i dati consuntivi finanziari, patrimoniali ed economici, con particolare
riferimento allo stato di attuazione dei programmi e dei progetti previsti nel bilancio
pluriennale ed annuale.
2. La nota preliminare deve contenere una analitica relazione sui livelli assistenziali
raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio con particolare riferimento ai costi ed ai risultati rispetto agli
obiettivi assegnati dal piano sanitario regionale.
3. Tale relazione deve essere elaborata sulla base di criteri e principi uniformi,
stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Copia della nota preliminare è inviata al Presidente della Giunta regionale per i
provvedimenti di cui all'articolo 49, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
5. La relazione di cui al secondo comma del presente articolo è allegata al bilancio di
previsione dell'Unità Sanitaria Locale relativo all'esercizio finanziario successivo.
Art. 125
(Conto finanziario)
1. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale
il conto medesimo si riferisce;
2) le previsioni finali in termini di competenza;
3) le previsioni finali in termini di cassa;
4) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
5) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
6) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio finanziario;
7) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio finanziario;
8) l'eccedenza di entrata ovvero le minori entrate accertate rispetto alle previsioni in
termini di competenza;
9) le eccedenze di entrate ovvero le minori entrate riscosse e versate rispetto alle
previsioni in termini di cassa;
10) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti,
rideterminati alla fine dello esercizio al quale il conto si riferisce, in base alle
cancellazioni od ai riaccertamenti effettuati e da riportare al nuovo esercizio
finanziario;
11) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;
12) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio finanziario.
2. Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:
1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al
quale il conto si riferisce;
2) le previsioni finali in termine di competenza;
3) le previsioni finali in termini di cassa;
4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario;
7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;
8) le economie di impegno rispetto agli stanziamenti in termini di competenza;
9) le economie di pagamenti rispetto agli stanziamenti in termini di cassa;
10) l'ammontare dei residui passivi pro venienti dagli esercizi finanziari precedenti,
rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce in base
alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio
finanziario;
11) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;
12) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio finanziario.
3. Il conto finanziario pone in evidenza il risultato finale della gestione del bilancio
che è rappresentato dall'avanzo o disavanzo di cassa, dal saldo finanziario positivo o
negativo e dall'avanzo o disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio.
4. L'avanzo o disavanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio è dato dalla somma
algebrica tra l'avanzo o disavanzo di cassa esistente all'inizio dello esercizio e il
totale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nell'esercizio medesimo sia in conto
competenza che in conto residui.
5. Il saldo finanziario positivo o negativo alla chiusura dell'esercizio è dato dalla
differenza tra il totale dei residui attivi, sia delle entrate di competenza sia provenienti dagli esercizi precedenti, e il totale dei residui passivi, sia
delle spese di competenza sia provenienti dagli esercizi precedenti.
6. L'avanzo o disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio è dato dalla
somma algebrica delle componenti di cui ai precedenti commi.
7. Il conto finanziario conclude con un riepilogo delle spese secondo la classificazione
economico - funzionale, da realizzarsi, rispettivamente, in conformità agli allegati
"F" e "G" del D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595.
Art. 126
(Conto del patrimonio)
1. Il conto del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla chiusura di
esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attività e le passività finanziarie;
b) i beni mobili ed immobili;
c) ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificate.
2. Il conto del patrimonio contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza fra
le variazioni nella consistenza dei beni in dotazione ed i corrispondenti movimenti del
conto finanziario.
3. Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al
patrimonio immobiliare dei Comuni e destinati all'attività della Unità Sanitaria Locale.
4. L'elenco descrittivo del patrimonio deve indicare alla data di chiusura del l'esercizio
cui il conto si riferisce:
1) i beni mobili e immobili assegnati all'Unità Sanitaria Locale, raggruppati in
relazione alla appartenenza al patrimonio dei singoli comuni, con la specificazione del
luogo di ubicazione del servizio cui i beni sono destinati;
2) la dimostrazione di concordanza fra gli inventari della Unità Sanitaria Locale e
quella dei comuni per quanto riguarda gli acquisti di beni mobili ed immobili destinati
all'attività sanitaria, effettuati da parte della Unita Sanitaria Locale nel corso
dell'esercizio;
3) il raffronto rispetto allo stato descrittivo risultante alla fine dello esercizio
precedente.
5. Per i beni strumentali ad utilizzazione pluriennale debbono in particolare, essere
previste le seguenti indicazioni:
a) esatta indicazione se trattasi di beni o attrezzature tecnico - sanitarie ovvero
tecnico - economali;
b) il servizio al quale sono assegnati;
c) il periodo presunto di utilizzo.
6. In ordine ai criteri di valutazione dei beni si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 81, 82 e 112 nono comma, della presente legge.
Art. 127
(Conto economico)
1. Il conto economico comprende le opportune dimostrazioni contabili del rapporto fra
mezzi impiegati e fini raggiunti per il soddisfacimento del disposto della lettera c),
articolo 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo modalità uniformi da adottare
con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 128
(Rendiconto degli agenti contabili e dei funzionari delegati)
1. Gli agenti incaricati del maneggio del denaro, di valori e di titoli sono tenuti alla
resa del conto secondo le modalità previste dal regolamento di cui agli artt. 72 e 85
della presente legge.
2. I funzionari delegati devono rendere trimestralmente al Comitato di gestione il conto
delle somme erogate corredato dei documenti giustificativi delle spese.
3. Il rendiconto dovrà essere comunque presentato in caso di completo utilizzo
dell'apertura di credito, ovvero quando cessino, per qualsiasi motivo, le attribuzioni di
funzionario delegato.
4. Il termine per la presentazione del rendiconto è di quindici giorni dalla fine di
ciascun trimestre o dal verificarsi di uno degli eventi indicati nel precedente comma.
5. Il servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria è tenuto ad eseguire i
necessari riscontri contabili e a trasmettere il rendiconto al Comitato di gestione, che
con propria de liberazione approva il rendiconto stesso, dando discarico al funzionario
delegato delle somme erogate.
6. Qualora in sede di riscontro emergano irregolarità contabili, il Presidente del
Comitato di gestione restituisce il rendiconto al funzionario delegato, con invito a
provvedere alla regolarizzazione.
7. Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento dell'invito il Presidente del Comitato di gestione rimette gli atti al
Comitato medesimo per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione anche agli
effetti di promuovere l'eventuale azione di responsabilità di cui al successivo articolo
134.
8. Il procedimento di cui ai precedenti commi sesto e settimo si applica anche nei casi di
omissione o ritardo nella resa del conto da parte del funzionario delegato.
Art. 129
(Rendiconto delle spese per funzioni delegate)
1. Le spese sostenute dall'Unità Sanitaria Locale per l'esercizio di funzioni in materia
di sanità delegate dalla Regione ai Comuni, sono incluse nel rendiconto generale annuale
e costituiscono altresì oggetto di apposito rendiconto - stralcio da presentare alla
Regione in base ai criteri , ai termini e alle modalità stabiliti dalle leggi regionali
di delega e dall'art. 74 della legge regionale 22 maggio 1978, n.5.
Art. 130
(Rendiconto del tesoriere)
1. L'istituto tesoriere dell'Unità Sanitaria Locale rende il conto dalla propria gestione
entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto, secondo le
modalità stabilite nel capitolato speciale di cui all'art. 69 della presente legge e
comunque, entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.
2. Il conto annuale del tesoriere deve, in ogni caso dimostrare:
a) nell'entrata: il debito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel
corso dell'esercizio;
b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme
pagate nel corso dell'esercizio;
c) la differenza fra entrata e uscita da trasportare, a debito o a credito, nel
l'esercizio successivo.
3. Il Comitato di gestione approva entro il 31 marzo di ciascun anno, il conto del
tesoriere previo il visto di parificazione sul medesimo da parte del servizio ragioneria
bilancio e programmazione finanziaria dell'Unità Sanitaria Locale.
TITOLO VIII
LA RESPONSABILITÀ
Art. 131
(Responsabilità degli amministratori e dei responsabili dell'ufficio
di direzione)
1. Gli amministratori dell'Unità Sanitaria Locale ed i responsabili dell'ufficio di
direzione dell'Unità Sanitaria Locale, rispondono in proprio ed in solido quando:
a) contraggono impegni di spesa, ovvero ordinano spese non autorizzate in bilancio o non
deliberate nei modi e nelle forme di legge oppure danno esecuzione a provvedimenti non
deliberati ed approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi;
b) non abbiano ottenuto la ratifica o l'approvazione nei modi di legge di deliberazioni
adottate ed eseguite e da essi dichiarate di urgenza o immediatamente esecutive;
c) abbiano disposto od autorizzato spese in eccedenza alla quota di dotazione della Unità
Sanitaria Locale, salvo che esse non siano determinate da obiettive esigenze di carattere
locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari
della Regione finanziabili con la riserva di cui al quarto comma dell'articolo 51 - legge
23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 132
(Responsabilità del titolare del servizio ragioneria, bilancio e programmazione
finanziaria)
1. Il responsabile del servizio ragioneria, bilancio e programmazione finanziaria, della
Unità Sanitaria Locale risponde in proprio quando:
1) violi le disposizioni dei precedenti articoli 52 e 57;
2) abbia fatto luogo al pagamento delle spese conseguenti a deliberazioni o atti degli
organi della Unità Sanitaria Locale, con i quali sono assunti i relativi impegni nel caso
in cui tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi, ovvero non risultino
immediatamente eseguibili.
2. È esente da responsabilità quando abbia agito sulla base di un ordine scritto alla
cui esecuzione era tenuto.
Art. 133
(Responsabilità dei dipendenti sulla Unità Sanitaria Locale)
1. I dipendenti della Unità Sanitaria Locale sono personalmente e solidamente
responsabili quanto diano corso a spese conseguenti le deliberazioni o ad atti degli
organi della Unità Sanitaria Locale con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso
che tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero non risultino
immediatamente eseguibili.
2. I dipendenti della Unità Sanitaria Locale sono personalmente e solidamente
responsabili per le violazioni di cui agli articoli precedenti quando abbiano dato causa
alle stesse.
3. Gli stessi rispondono personalmente degli atti da essi compiuti nell'esercizio delle
attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.
Art. 134
(Responsabilità degli agenti contabili e dei funzionari delegati)
1. I dipendenti delle Unità Sanitarie Locali che svolgono compiti di funzionario delegato
o di agente contabile, rispondono personalmente, oltre che nei casi previsti dal
precedente articolo 133 anche delle violazioni alle specifiche disposizioni ad essi
inerenti, contenute nella presente legge.
Art. 135
(Responsabilità per danni)
1. Gli amministratori e i dipendenti delle Unità Sanitarie Locali rispondono, in ogni
caso dei danni derivanti alla Unità Sanitaria Locale da violazioni di obblighi di
funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.
2. Rispondono altresì dei danni arrecati all'Unità Sanitaria Locale anche coloro che si
ingeriscono, senza legale autorizzazione, negli incarichi attribuiti ai funzionari
delegati o agli agenti contabili o che comunque, abbiano il maneggio di denaro, di valori
o di materiale.
3. Sono esenti da responsabilità i dipendenti della Unità Sanitaria Locale che abbiano
agito per un ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti salvo la responsabilità di
colui che tale ordine abbia impartito.
4. Sono esenti da responsabilità gli amministratori ed i responsabili dello ufficio di
direzione della Unità Sanitaria Locale che per legittimi motivi, non abbiano preso parte
alle deliberazioni o abbiano fatto constatare in tempo nel verbale della seduta il loro
motivato dissenso o il richiamo a proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il
danno.
5. Sono esenti da responsabilità gli amministratori ed i titolari degli uffici nel caso
di responsabilità esclusiva dei dipendenti ai sensi del precedente articolo 133 ultimo
comma, salvo che sussista colpa grave per quanto si riferisce al loro dovere di vigilanza.
Art. 136
(Responsabilità del tesoriere)
1. La responsabilità del tesoriere è regolata dalle clausole contenute nella convenzione
di cui all'art. 69 della presente legge.
2. La vigilanza ed il riscontro esercitato dal servizio ragioneria, bilancio e
programmazione finanziaria sulla gestione del servizio di tesoreria, nonché le verifiche
espletate ai sensi dei precedenti articoli 115 e 130, non comportano esclusione o
diminuzione della responsabilità del tesoriere.
3. Il tesoriere è in ogni caso responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titolo
di spesa non conformi alle disposizioni della presente legge o in eccedenza
all'anticipazione di cassa autorizzata ai sensi dell'art. 45 della presente legge.
Art. 137
(Obblighi di denuncia)
1. Gli amministratori ed i responsabili dei servizi e degli uffici della Unità Sanitaria
Locale che vengono a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti i
titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità, ai
sensi della presente legge debbono farne denuncia al procuratore generale della Corte dei
conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità per
la determinazione dei danni.
2. Se il fatto dannoso sia imputabile ad un amministratore la denuncia è fatta a cura
dell'assemblea generale della Unità Sanitaria Locale; se esso sia imputabile alla
responsabilità di un servizio o ufficio, l'obbligo di denuncia incombe al Comitato di
gestione del la Unità Sanitaria Locale.
3. Ove in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o colpa grave, la
Corte dei conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile
dell'omissione.
4. Qualora il Presidente della Giunta regionale accerti, dopo aver disposto una inchiesta,
gravi irregolarità nella gestione finanziaria e contabile di una Unità Sanitaria Locale,
procede ai sensi della legislazione vigente.
TITOLO IX
NORME TRANSITORIE
Art. 138
(Predisposizione del primo bilancio)
1. Il bilancio di cui al precedente art. 13, relativo al primo esercizio, è presentato
all'assemblea generale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge che
deve approvarlo entro trenta giorni.
2. Fino all'approvazione del bilancio predetto, l'Unità Sanitaria Locale provvede
all'esercizio delle funzioni ad essa spettanti attraverso un conto provvisorio di gestione
che viene aggiornato in relazione alla progressiva attribuzione delle ulteriori funzioni.
3. Il conto provvisorio di gestione ed i relativi aggiornamenti sono deliberati
dall'assemblea generale su proposta del Comitato di gestione.
4. In assenza del piano sanitario regionale, ed in sede di prima applicazione della
presente legge, le Unità Sanitarie Locali sono esentate dall'adozione del bilancio
pluriennale.
5. All'atto dell'approvazione del piano sanitario regionale il bilancio pluriennale viene
adottato a far tempo dallo esercizio successivo.
6. Analogamente, fino a quando non sarà adottato il bilancio pluriennale, può non farsi
luogo alla riclassificazione delle spese per programmi.
Art. 139
(Servizio di tesoreria)
1. Fino a quando non sarà stipulata la convenzione per il servizio di tesoreria prevista
dall'art. 8 del D.L. 30.12. 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29
febbraio 1980, n. 33 e del l'art. 69 della presente legge, le operazioni di tesoreria
delle Unità Sanitarie Locali sono temporaneamente affidate dal Comitato di gestione ad
una delle aziende di credito aventi i requisiti previsti dal decreto del Ministero del
tesoro 2 agosto 1980 che abbiano sportelli bancari nel comune sede dell'Unità Sanitaria
Locale.
2. Qualora le Unità Sanitarie Locali non abbiano ancora provveduto alla individuazione
della propria sede, il servizio di tesoreria sarà affidato all'istituto che già lo
svolgeva per conto dell'ente ospedaliero con maggiori movimenti finanziari esistenti nel
proprio ambito territoriale.
3. In mancanza di enti ospedalieri, il servizio sarà affidato all'istituto tesoriere del
Comune in cui è stata convocata la prima riunione dell'assemblea generale, secondo le
indicazioni di cui ai singoli decreti costitutivi.
Art. 140
(Utilizzazione provvisoria del patrimonio)
1. A decorrere dalle date di attribuzione delle funzioni alle Unità Sanitarie Locali e in
attesa delle operazioni di inventariazione e di assegnazione previste dagli articoli 81 e
82 della presente legge le Unità Sanitarie Locali utilizzano in via provvisoria i beni
mobili ed immobili e le attrezzature di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, che dalle stesse date sono trasferite al patrimonio del comune in cui sono
collocati con vincolo di destinazione alle medesime Unità Sanitarie Locali.
Art. 141
(Trasferimento del patrimonio ai comuni)
1. In relazione a quanto previsto dal precedente art. 140, gli enti interessati devono
effettuare, di intesa con il comune competente la ricognizione dei beni mobili ed immobili
da trasferire al patrimonio di quest'ultimo.
2. I beni suddetti devono essere individuati attraverso la indicazione di tutti i dati
richiesti per l'inventario dei comuni, nonché di tutti gli elementi necessari per le
prescritte volture.
3. I Comuni procedono all'acquisizione del patrimonio loro trasferito con apposite
deliberazioni consiliari.
Art. 142
(Attribuzione del patrimonio alle Unità Sanitarie Locali)
1. I Comuni, con deliberazione del consiglio attribuiscono alle Unità Sanitarie Locali i
beni mobili ed immobili già destinati ai servizi sanitari e igienico- sanitari, siano
essi di precedente proprietà comunale che trasferiti ai sensi della legge 23 dicembre
1978, n. 833, con la eccezione dei beni patrimoniali per i quali è prevista la
utilizzazione da parte dei Comuni stessi.
Art. 143
(Rapporti giuridici pregressi)
1. Salvo i casi contemplati dall'art.77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e fermo
restando quanto stabilito dall'articolo 66 - secondo comma - della medesima legge alle
Unità Sanitarie Locali non possono essere imputati crediti e debiti derivanti dalla
gestione delle funzioni da parte degli enti ospedalieri e degli enti mutualistici nelle
materie del servizio sanitario nazionale riferibili al periodo anteriore al primo gennaio
1981, nonché quelle conseguenti alla gestione delle funzioni medesime da parte dei Comuni
,delle province e dei consorzi sanitari di enti locali anteriori alla data di effettivo
trasferimento delle relative funzioni.
3. Nell'ambito del servizio amministrativo di ciascuna Unità Sanitaria Locale è
istituito un apposito ufficio cui è affidata la gestione della contabilità stralcio per
la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti di cui al precedente comma.
4. Le istruzioni per la tenuta uniforme delle contabilità stralcio sono impartite dalla
Giunta regionale.
5. Le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali avanzi di gestione delle
contabilità stralcio di cui al presente articolo sono fatte affluire in un apposito conto
corrente aperto presso la tesoreria regionale per essere destinate alla copertura dei
disavanzi di altre gestioni stralcio nell'ambito regionale.
6. L'eventuale avanzo netto complessivo sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato
ai sensi dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
7. Per la determinazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1980 provenienti
dalle funzioni di assistenza sanitaria trasferite ai comuni competenti per territorio a
far tempo dal 1 gennaio 1981, si applicano ai diversi soggetti già erogatori di
assistenza, le rispettive leggi contabili.
Art. 144
(Autorizzazione per l'erogazione della quota del fondo sanitario nazionale per le spese
correnti)
1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire, in conformità alla legge 23 dicembre
1978, n. 833 ed alle altre leggi dello Stato e della Regione tra le Unità Sanitarie
Locali, la somma iscritta a bilancio per le spese correnti finanziate dalla quota del
fondo sanitario nazionale attribuita alla Regione.
2. In attesa della legge regionale che determini i parametri numerici di cui all'articolo
51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, la ripartizione tra le Unità Sanitarie
Locali è attuata in conformità alle indicazioni contenute nel piano sanitario nazionale
tenendo conto della spesa storica sostenuta nell'anno precedente a quello in cui il
bilancio si riferisce, rivalutata fino ad un massimo del 20% ipotizzato quale indice
annuale medio di svalutazione e comunque nei limiti dell'apposita quota del fondo
sanitario nazionale annualmente assegnata alla Regione ai sensi del citato articolo 51
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 al netto delle spese di cui all'articolo 147 del la
presente legge.
3. La Giunta regionale entro il 15.09 di ciascun anno ridetermina le assegnazioni annuali
sulla scorta delle risultanze contabili evidenziate dai rendiconti trimestrali trasmessi
dalle UU.SS LL. ai sensi dell'articolo 50 secondo comma, della citata n. 833/1978, tenendo
conto delle esigenze prioritarie relative alla spesa per il personale dipendente ed agli
oneri derivanti dalle convenzioni uniche nazionali.
4. Con lo stesso provvedimento, al fine di procedere ad una prima perequazione
territoriale della spesa connessa ai servizi sanitari di base, la Giunta regionale
delibera, altresì, le assegnazioni aggiuntive in favore delle Unità Sanitarie Locali
sprovviste o particolarmente carenti di strutture e presidi sanitari, individuate con
deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta.
5. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al secondo comma del presente
articolo, il disposto di cui all'articolo 31, quinto comma, della presente legge è
applicabile esclusivamente a quelle Unità Sanitarie Locali individuate dal Consiglio
regionale ai sensi del comma precedente.
6. L'avanzo di amministrazione delle Unità Sanitarie Locali non rientranti tra quelle
previste dal quarto comma del presente articolo, eventualmente accertato in sede di
rendiconto finanziario, deve essere notificato alla Regione anche ai fini della
determinazione del finanziamento per gli esercizi successivi, ed è applicato al bilancio
dell'esercizio in corso.
Art. 145
(Ripartizione delle risorse finalizzate)
1. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire le risorse destinate ai progetti e a
scopi finalizzati sulla base delle indicazioni del piano sanitario nazionale per il
triennio 1981/ 1983.
2. Il progetto di riparto è sottoposto al parere della Commissione Consiliare competente.
Art. 146
(Autorizzazione per l'erogazione della quota del fondo sanitario nazionale per le spese in
conto capitale 1981)
1. Con provvedimento del Consiglio regionale saranno ripartite tra le Unità Sanitarie
Locali le somme iscritte a bilancio per le spese in conto capitale finanziate dalla quota
del fondo sanitario nazionale attribuita alla Regione tenendo conto delle indicazioni
contenute nel piano sanitario nazionale.
Art. 147
(Autorizzazione per il finanziamento di attività svolte dalla Regione nell'ambito del
servizio sanitario nazionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di spesa relativi alle
attività che leggi dello Stato e della Regione demandano alla competenza regionale per
l'anno 1981.
2. La Giunta regionale è autorizzata, altresì a finanziare quelle attività che per
esigenza di unitarietà ed organizzative, sono ancora transitoriamente gestite dalla
Regione per conto delle Unità Sanitarie Locali e d'intesa con le stesse.
Art. 148
(Rinvio)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le norme
contenute nella legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nel la legge della Regione Calabria 22 maggio 1978, n. 5, nel regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 e nella
vigente normativa sull'amministrazione e contabilità dei Comuni e delle province.