LEGGE REGIONALE 8 settembre 1981, n. 15
Norme per accelerare le procedure per la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici in applicazione della legge 8 gennaio 1979, n. 3.
(Pubb. in Boll. Uff. 16 settembre 1981, n. 44)

Art. 1

1. In applicazione della legge 8 gennaio 1979, n. 3, i termini per la formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici sono fissati come segue:

1) i Comuni e i loro consorzi con popolazione inferiore a 15 mila abitanti adottano gli strumenti urbanistici generali entro otto mesi dalla data di esecutività della delibera di incarico ai progettisti; quelli con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, entro dodici mesi.

2. Nel caso di strumenti la cui approvazione è di competenza della Regione, gli stessi devono essere trasmessi:

a) i programmi di fabbricazione e loro varianti, entro trenta giorni dalla data del visto di legittimità della delibera consiliare di adozione;

b) piani regolari generali comunali o intercomunali e i piani di ricostruzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo di pubblicazione o in presenza di osservazioni e opposizioni, dalla data del visto di legittimità della delibera consiliare di contro deduzione.

3. Il Comune o consorzio di Comuni adotterà la delibera di contro deduzione alle osservazioni e/o opposizioni entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del periodo utile per la presentazione delle osservazioni e/o opposizioni.

Art. 2

1. I termini per l'approvazione da parte dei Comuni degli strumenti urbanistici di cui all'art. 2 della legge regionale n. 20 del 1980 sono fissati come segue:

a) i piani di zona, piani particolareggiati e piani insediamenti produttivi dovranno essere trasmessi alla Regione nei tempi indicati al precedente art. 1 punto b) e saranno approvati dal Consiglio comunale entro i trenta giorni successivi al parere acquisito ovvero dalla scadenza dei termini di cui al comma dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1980;

b) i piani di lottizzazione dovranno essere trasmessi dal Comune alla Regione entro 30 giorni dalla data di ricevimento e dovranno essere approvati dal Consiglio comunale entro i 30 giorni successivi all'acquisito parere ovvero dalla scadenza dei termini di cui al II comma - art. 2 della richiamata legge regionale. 2. In caso di piani di lottizzazione di ufficio, i progettisti devono presentare al Comune gli elaborati entro tre mesi dall'incarico.

c) i piani pluriennali di attuazione, entro trenta giorni dalla data di consegna al Comune degli elaborati da parte dei progettisti ai quali, per l'assolvimento dell'incarico, non possono essere concessi più di 60 giorni.

Art. 3

1. Nel caso in cui i termini di cui ai precedenti articoli 1 e 2 vengano superati senza giustificata motivazione, la Regione si sostituirà ai Comuni, previa diffida nominando commissari ad acta.

2. Il decreto di nomina di tali commissari viene emanato dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della Giunta stessa.

Art. 4

1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 2 giugno 1980, numero 20 è sostituito dal seguente: 2. Per gli strumenti urbanistici di cui ai punti 1), 3), 4), e 5) del primo comma dell'art. 2 della legge n. 20 del 2 giugno 1980, i Comuni debbono acquisire il parere di conformità agli strumenti urbanistici generali, su relazione della sezione urbanistica regionale, dell'assessorato all'urbanistica che è tenuto ad esprimersi entro 60 giorni.

3. Trascorso tale termine il parere si dà per acquisito.

Art. 5

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2 giugno 1980 è così modificato:

2. Presso l'assessorato all'urbanistica è istituita una commissione urbanistica cui è affidato il compito di discutere problemi relativi all'assetto del territorio ed in particolare, di esprimere parere sui seguenti strumenti:

P.T.R. - Piano territoriale regionale;

P.T.P. - Piano territoriale paesistico;

P.G.R. - Piano regolatore generale;

P.R.G.I. - Piano regolatore generale intercomunale;

P.F. - Piano di fabbricazione;

P.F.I.- Piano di fabbricazione intercomunale;

P.R. - Piano di ricostruzione.

La commissione urbanistica è composta dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), f), g), n), o), dell'art. 12 delle legge regionale 31/1975 nonché dal responsabile regionale dei problemi del l'edilizia abitativa, dal responsabile del servizio geologico regionale e da tre esperti nominati dalla Giunta regionale, su parere conforme della commissione consiliare competente, nell'ambito di quelli previsti dal IV comma dell'articolo 12 della legge.

3. I tre esperti non devono avere all'atto della nomina o acquisire nel corso del mandato, pena la decadenza, incarichi di elaborazione di strumenti urbanistici da parte dei Comuni della Calabria e loro consorzi.

4. Il mandato ha la durata di un anno ed è rinnovabile.

5. Per i componenti della commissione esterni all'Amministrazione regionale ai fini del rimborso spese e dei gettoni di presenza si applicano le norme di cui alla legge regionale per i componenti del Comitato regionale di controllo.

Art. 6

1. Il parere sugli strumenti urbanistici di cui all'art. 6 della legge regionale n. 20/80 dovrà essere espresso entro 60 giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine il parere si dà per acquisito.

2. Il termine si considera sospeso qualora si rende opportuno richiedere motivati chiarimenti al Comune il quale è tenuto a fornirli entro e non oltre 30 giorni.

Art. 7

1. La Giunta regionale acquisito il parere della commissione urbanistica o trascorsi i termini di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo, trasmette entro trenta giorni al Consiglio gli elaborati e la documentazione.

2. Sugli strumenti urbanistici trasmessi dalla Giunta, la commissione consiliare competente esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

3. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta la delibera di definitiva approvazione degli strumenti urbanistici motivando l'eventuale difformità del parere. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è emesso entro 30 giorni dalla data del visto di legittimità della delibera della Giunta di cui al precedente comma.

Art. 8

1. Per gli strumenti urbanistici già trasmessi alla Regione valgono i termini riportati agli articoli precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

1. Il termine di cui all'art. 8, primo comma, della legge regionale 2 giugno 1980 n. 20, per i Comuni, che non hanno adempiuto agli obblighi di cui allo stesso articolo, è prorogato al 30 settembre 1981.

Art. 10

1. La presente legge sostituisce ed annulla la legge regionale n. 6 del 16 maggio 1981.

Art. 11

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.