Art. 1
1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 1979 n. 5 recante:
"Misure di salvaguardia del Pollino", è prorogato al 31 dicembre 1981.
Art. 2
1. I termini di cui al II comma dell'art 3 della legge regionale 8 settembre 1977, n. 25
sono prorogati di altri sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La commissione deve essere nominata secondo quanto stabilito nel predetto articolo ed
entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.