LEGGE REGIONALE 14 luglio 1981, n. 13
Proroga delle leggi regionali n. 25/1977 e n. 5/1979 - Misure di salvaguardia del Pollino.
(Pubb. in Boll. Uff. 21 luglio 1981, n. 39)

Art. 1

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 1979 n. 5 recante: "Misure di salvaguardia del Pollino", è prorogato al 31 dicembre 1981.

Art. 2

1. I termini di cui al II comma dell'art 3 della legge regionale 8 settembre 1977, n. 25 sono prorogati di altri sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La commissione deve essere nominata secondo quanto stabilito nel predetto articolo ed entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.