LEGGE REGIONALE 6 luglio 1981, n. 11
Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983.
(Pubb. in Boll. Uff. 16 luglio 1981, n. 38)

Art. 1
(Bilancio di competenza - stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in L. 2.190.451.044.431 lo stato di previsione di competenza dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla, presente legge (tabella A - II colonna).

2. È autorizzato l'accertamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1981.

3. È approvato in L. 2.190.451.044.431 lo stato di previsione di competenza della spesa della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge (tabella B - III colonna).

4. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Art. 2
(Bilancio di cassa - stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. È approvato in L. 2.983.677.572.037 lo stato di previsione di cassa dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge (tabella "A" - III colonna).

2. Sono autorizzate la riscossione ed il versamento dei tributi e delle altre entrate per l'anno 1981.

3. È approvato in L. 2.822.367.179.128 lo stato di previsione di cassa della spesa della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge (tabella "B" - IV colonna).

4. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.

Art. 3
(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell'entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l'anno finanziario 1981, annesso alla presente legge.

Art. 4
(Classificazione della entrata e della spesa)

1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'art 24 della legge regionale 22 maggio 1978 n. 5. Le categorie delle entrate sono approvate nell'ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella "A").

2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

3. Le rubriche, i settori, i campi d'intervento, i gruppi di programmi e i programmi sono approvati nell'ordine e con la denominazione nel relativo stato di previsione (tabella "B").

Art. 5
(Bilancio pluriennale)

1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 1981-1983 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 6
(Destinazione di fondi)

1. Per i fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 352 - e già destinati agli interventi previsti dalla relativa deliberazione del CIPE con allocazione nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa, la Giunta regionale - in conformità dell'articolo 17 della medesima legge 10 maggio 1976, n. 352 e dell'articolo 36 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 - è autorizzata ad apportare all'occorrenza, eventuali variazioni alla devoluzione degli interventi, nell'ambito della quota assegnata e delle finalità indicate dalla legge nazionale.

Art. 7
(Servizio sanitario nazionale)

1. Per i fondi assegnati dallo Stato - ai sensi della legge 23.12.1978, n. 833 e già destinati al servizio sanitario nazionale con allocazione nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa, la Giunta regionale - in conformità dell'articolo 36 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 è autorizzata a disporre con proprio atto variazioni in diminuzioni e in aumento, nei medesimi capitoli o in nuovi capitoli, qualora il reale andamento della spesa sanitaria nei diversi comparti d'intervento lo renda necessario.

2. La Giunta regionale - in attesa del completamento del processo organizzativo dei servizi delle unità sanitarie locali - è autorizzata, altresì, a provvedere direttamente agli adempimenti finanziari relativi a quelle attività che, per esigenze organizzative e di unitarietà, sono temporaneamente gestite dalla Regione per conto delle unità sanitarie locali e d'intesa con le stesse.

Art. 8
(Residui perenti)

1. È autorizzata la iscrizione, negli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa 7003101 (parte corrente) e 7003201 (parte in conto capitale) degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, che sono caduti in perenzione amministrativa alla chiusura dell'esercizio 1979 a norma dell'art. 68 - IV comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 e che si prevede possono essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio finanziario 1981.

2. La copertura finanziaria della spesa autorizzata al precedente comma, ammontante a complessive lire 75.085.609.962 di cui lire 11.368.438.996 di parte corrente e lire 63.717.170.966 di parte in conto capitale, è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d'amministrazione).

3. Le deliberazioni della Giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli di spesa relativi ai residui passivi perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai documenti necessari per la emissione dei relativi titoli di spesa.

Art. 9
(Spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 quelle descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap. 7002101 e la loro iscrizione ai capitoli di bilanci indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10
(Fondo di riserva di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'art. 30 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1981 sui singoli capitoli di spesa, è determinato per l'esercizio medesimo in lire 100 miliardi.

2. Il prelevamento di somme dal fondo di cassa di cui al cap. 7002103 a favore di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo.

Art. 11
(Spese impreviste)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo per spese impreviste e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio non compresi nell'elenco di cui al primo comma del precedente articolo 9, nonché ai nuovi capitoli di spesa per le finalità e nei limiti di cui all'art. 31 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

2. Le deliberazioni che dispongono prelievi dal fondo di cui al comma precedente, iscritto in bilancio al cap. 7002102, sono presentate entro quindici giorni dalla loro adozione in Consiglio regionale per la convalida.

Art. 12
(Variazioni al bilancio)

1. In conformità dell'articolo 36 - primo comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni da comunicarsi entro quindici giorni al Consiglio le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per la iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.

Art. 13
(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)

1. Fino a quando non sia diversamente disposto da leggi regionali, alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa, sulla base della normativa statale in quanto applicabile.

Art. 14
(Esercizio finanziario)

1. In conformità a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 14 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5, l'esercizio finanziario 1981 scade il 31 dicembre ed a tale data è disposta la chiusura dei relativi conti.

Art. 15
(Allegati del bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- Allegato n. 1, concernente gli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso di adozione che si finanziano con i fondi globali;

- Allegato n. 2, concernente l'elenco delle spese obbligatorie;

- Allegato n. 3,concernente i prospetti di cui alle lettere a) e b) dell'artico lo 26 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

- Allegato n. 4, concernente la riclassificazione delle spese ai sensi dell'articolo 25 - ultimo comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

- Allegato n. 5, concernente l'elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (avanzo di amministrazione), ai sensi dell'art. 16 - terzo comma - della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5;

- Allegato n. 6, concernente il bilancio dell'azienda foreste demaniali e il bilancio dell'ESAC (Ente di Sviluppo Agricolo Calabrese) per l'anno 1981, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

Art. 16
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.