LEGGE REGIONALE 6 luglio 1981, n. 10
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1981 e
pluriennale 1981- 1983 della Regione Calabria (legge finanziaria).
(Pubb. in Boll. Uff. 16 luglio 1981, n. 38)
Rubrica I
SERVIZI GENERALI
Art. 1
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 "Adozione di
provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 400.000 000.
2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata per lire 100.000.000
al finanziamento dei contributi ancora non erogati ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 6 della medesima legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13.
Rubrica II
TERRITORIO
Art. 2
1. Ai fini di istituire l'ufficio geologico regionale, ai sensi della legge regionale 24
maggio 1980, n. 14, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire
100.000.000.
Art. 3
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 19 dicembre 1980, numero 34
"provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre
1980" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 2.000.000.000.
Art. 4
1. Per gli interventi in materia di opere igieniche e sanitarie di cui all'art 3, primo
comma - lettera a), c) e d) - e all'articolo 4, primo comma, della legge regionale 10
novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa complessiva di lire
8 miliardi di cui lire 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.
2. Per gli interventi in materia di opere stradali di cui all'articolo 3,primo comma, -
lettera f) e g) - e all'artico lo 4, primo comma - lettera a) e b) della legge regionale
10 novembre 1975, n. 31 è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa complessiva di
lire 6.000.000.000 di cui lire 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.
Art. 5
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 15 settembre 1978, numero 20 "Norme
per l'erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori privati
esercenti autoservizi di linea di concessione regionale" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 6.000.000.000.
2. L'assegnazione disposta a norma del precedente comma è destinata all'erogazione dei
contributi di esercizio in relazione al servizio svolto negli anni 1979 e 1980.
Art. 6
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 25
"Rifinanziamento con integrazioni della legge regionale 30 novembre 1977, n. 30
recante interventi straordinari per garantire la copertura finanziaria del maggiore onere
derivante dall'applicazione del contratto unico nazionale 4 giugno 1976 ai lavoratori
delle autolinee concesse alle imprese private" è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1981 la spesa di lire 4.500.000.000.
Art. 7
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 10 settembre 1978, n. 13 "Norme per
le agevolazioni di viaggio a favore dei lavoratori dipendenti e degli studenti" è
autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 6.000.000.000.
Art. 8
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 "Interventi nel
settore delle infrastrutture rurali e delle opere pubbliche di bonifica" è
autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa complessiva di lire 12.000.000.000 di cui
L. 4.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.
Art. 9
1. Ai fini della concessione di contributi alle Comunità montane per il pagamento delle
competenze spettanti al personale assorbito ai sensi dell'articolo 15 della legge
regionale 29 gennaio 1974, n. 4, nonché per il finanziamento delle spese generali di
funzionamento è autorizzata per l'esercizio finanzia rio 1981 la spesa di lire
2.500.000.000 da erogare secondo le modalità di cui alla legge regionale 31 maggio 1978,
n. 7 e sulla base del territorio e della popolazione residente.
Art. 10
1. Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia
urbanistica , ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 20 è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 2.000.000.000.
Art. 11
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 30 "Contributi a
favore delle cooperative a proprietà indivisa" è autorizzata per il triennio
1981-1983 la spesa complessiva di lire 6 miliardi di cui lire 1.500.000.000 a carico del
bilancio per l'esercizio 1981.
Art. 12
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 1977, n. 13 "Interventi
ad agevolare l'insediamento delle piccole e medie imprese produttive è autorizzata per il
triennio 1981-1983 la spesa complessiva di lire 8.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a
carico del bilancio per l'esercizio 1981.
Rubrica III
ISTRUZIONE, CULTURA E TEMPO LIBERO
Art. 13
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8 "Soppressione
dei centri di servizi culturali e dei centri di servizi sociali. Delega ai Comuni delle
funzioni in materia di promozione educativa e culturale" è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 290.000.000.
Art. 14
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giungo 1975, n. 30 "Finanziamento
per l'edilizia scolastica minore" è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa
complessiva di lire 3.000.000.000 di cui lire 1.000. 000.000 a carico del bilancio per
l'esercizio 1981.
Art. 15
1. Ai fini della concessione dei contributi ai Comuni per il diritto allo studio, ai sensi
della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29, è autorizzata per lo esercizio finanziario
1981 la spesa di lire 21.296.000.000.
Art. 16
1. Ai fini della concessione dei contributi per il diritto allo studio all'università
degli studi della Calabria ed all'istituto universitario statale di architettura di Reggio
Calabria, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1977, n. 29, è autorizzata per
l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 1.200.000.000.
Rubrica
IV
SICUREZZA SOCIALE
Art. 17
1. Ai fini della concessione del contributo regionale all'Istituto Zoo profilattico
Sperimentale per la Calabria e la Campania, ai sensi della legge regionale 23 gennaio
1979, n. 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 300.000.000.
Art. 18
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 "Disciplina
degli asili nido" è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa complessiva di
lire 4.500.000.000 di cui lire 1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.
Art. 19
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 22 maggio 1980, n. 10 "Norme per la
promozione e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare agli anziani e per la creazione di
centri di incontro" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire
500.000.000.
Art. 20
1. Per le finalità di cui alla legge 17 settembre 1974, n. 15 "Consulta regionale
dell'emigrazione e provvidenze a favore dei lavoratori calabresi emigrati e delle loro
famiglie" è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire
500.000.000.
Art. 21
1. Ai fini della concessione dell'indennità di residenza prevista per i titolari i
direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie - ai sensi della legge regionale
8.9.'77 n. 24 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire
900.000.000.
Rubrica V
AGRICOLTURA
Art. 22
1. Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di
agricoltura e foreste, ai sensi della legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, è autorizzata
per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire 800.000.000.
Art. 23
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore del Consorzio
del bergamotto di Reggio Calabria - ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 5
febbraio 1977, n. 7 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire
500.000.000.
Art. 24
1. Ai fini della concessione del contributo ordinario della Regione a favore dell'ESAC
"Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Calabria" - ai sensi del l'art. 10
lettera a), della legge regionale 14 dicembre 1978, n. 28 - è autorizzata per l'esercizio
finanziario 1981 la spesa di lire 27.959.368.755.
Art. 25
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, numero 16
"Incentivi per lo sviluppo della zootecnia" è autorizzata per il triennio
1981-1983 la spesa complessiva di lire 3.900.000.000 di cui lire 1.300.000.000 a carico
del bilancio per l'esercizio 1981.
Art. 26
1. Ai fini di favorire lo sviluppo della cooperazione agricola - ai sensi della legge
regionale 3 giugno 1975, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni - è autorizzata
per il triennio 1981-1983 la spesa complessiva di lire 19.000.000.000 di cui L.
7.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.
2. Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti
iniziative:
a) per le iniziative e i programmi previsti dall'art. 2 lire 600 milioni di cui lire
200.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;
b) Per le iniziative e i contributi previsti dall'articolo 3 lire 4 miliardi di cui lire
1.500.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;
c) per le iniziative previste dall'art. 4 lire 1.370.000.000 di cui lire 290.000.000 a
carico del bilancio per l'esercizio 1981;
d) per le iniziative previste dall'articolo 5 lire 7.500.000.000 di cui lire 3.500.000.000
a carico del bilancio per l'esercizio 1981;
e) per le iniziative previste dall'articolo 6 lire 30.000.000 di cui lire 10.000.000 a
carico del bilancio per l'esercizio 1981;
f) per le iniziative previste dall'art. 7 lire 4.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a
carico del bilancio per l'esercizio 1981;
g) per le iniziative previste dall'art. 8 lire 1.500.000.000 di cui lire 500.000.000 a
carico del bilancio per l'esercizio 1981.
Art. 27
1. Ai fini di realizzare nel settore agricolo gli interventi di cui all'art. 1 della legge
1 luglio 1977, n. 403, i fondi assegnati dallo Stato per l'esercizio finanziario 1981,
integrati da quelli non potuti utilizzare negli esercizi precedenti, ammontanti a
complessive L. 21.749.741.890, sono utilizzati per la ristrutturazione, il completamento
ed il disinquinamento degli impianti di lavorazione, trasformazione commercializzazione,
nonché per la copertura dei maggiori oneri per revisione prezzi gare, in aumento,
imprevisti relativi all'attuazione dei programmi già approvati dal Consiglio regionale.
Art. 28
1. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la
realizzazione dei progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle
condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli - ai sensi dei
regolamenti CEE nn. 17/64, 355/77 e 1361/78 - è autorizzata per il biennio 1982-1983 la
spesa complessiva di lire 7.350.000.000
Art. 29
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 32 "Mutui a tasso
agevolato per lo sviluppo della proprietà diretto- coltivatrice" è autorizzata per
il triennio 1981-1983 la spesa complessiva di lire 2.900.000.000 di cui lire 700.000.000 a
carico del bilancio per l'esercizio 1981.
Art. 30
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 21 "Interventi a
favore dell'agricoltura - credito agrario e di esercizio" è autorizzata per il
triennio 1981-1983 la spesa complessiva di lire 48.000.000.000 di cui lire 14.000.000.000
a carico del bilancio per l'esercizio 1981.
2. Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti
iniziative:
a) per i prestiti di conduzione previsti dall'articolo 1 lire 28 miliardi di cui lire
9.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;
b) per i prestiti relativi all'acquisto di macchine agricole previsti dall'articolo 2 lire
4.000.000.000 di cui lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;
c) per i prestiti relativi alla zootecnia previsti dall'articolo 3 lire 7.500 000.000 di
cui lire 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;
d) per le anticipazioni ai conferenti previste dall'articolo 4 lire 8.500.000 000 di cui
lire 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.
Art. 31
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, numero 17
"Interventi nel settore delle colture erbacee irrigue" è autorizzata per il
triennio 1981-1983 la spesa complessiva di lire 1.800.000.000 di cui lire 600.000.000 a
carico del bilancio per l'esercizio 1981.
Art. 32
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 25 "Miglioramenti
fondiari in agricoltura" è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa
complessiva di L. 13.000.000.000 di cui lire 3.000.000.000 a carico del bilancio per
l'esercizio 1981.
Art. 33
1. Ai fini della concessione di contributi in conto capitale a carico della Regione per la
realizzazione di progetti soggetti a provvidenze FEOGA per il miglioramento delle
infrastrutture in talune zone rurali - ai sensi del regolamento CEE n. 1760/78 - è
autorizzata per il biennio 1982-1983 la spesa complessiva di L. 2.760.000.000.
Rubrica VI
ATTIVITÀ PRODUTTIVE EXTRAGRICOLE
Art. 34
1. Ai fini del finanziamento delle spese relative alla delega di funzioni in materia di
artigianato e alla istituzione degli uffici di pianificazione delle Comunità montane, ai
sensi della legge regionale 22 maggio 1980, n. 9, è autorizzata per l'esercizio finanziario
1981 la spesa di lire 300.000.000.
Art. 35
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12 "Incentivi
finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della
produzione artigiana" è autorizzata per il triennio 1981-1983 la spesa complessiva
di lire 6.000.000.000 di cui lire 2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio
1981.
Art. 36
1. Ai fini di consentire alla Regione di partecipare con proprio conferimento alla
dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito presso la
cassa per il credito alle imprese artigiane - ai sensi della legge regionale 28 maggio
1975, n. 21 - è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa di lire
2.000.000.000
Art. 37
1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 2 giugno 1980, n. 25 "Interventi
diretti ad agevolare l'accesso al credito e la cooperazione delle imprese artigiane"
è autorizzata per triennio 1981-1983 la spesa complessiva di lire 6.500.000.000 di cui
lire 1.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.
Art. 38
1. Al fine di agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario che a
tasso agevolato, ed a breve termine - in attesa dell'apposita legge regionale che ne
disciplini la materia in maniera organica - la Regione presta assistenza finanziaria alle
cooperative e ai consorzi di garanzia fidi operanti sul territorio regionale nel settore
delle piccole e medie imprese.
2. Il Presidente della Giunta regionale o l'assessore delegato, previa deliberazione della
Giunta regionale, è autorizzato a realizzare gli atti necessari per l'attuazione di
quanto previsto dal precedente comma.
3. Per gli interventi di cui al primo comma è autorizzata per il triennio 1981-1983 la
spesa complessiva di lire 6.900.000.000 di cui lire 2.300.000.000 a carico del bilancio
per l'esercizio 1981.
4. Le assegnazioni disposte a norma del precedente comma sono destinate alle seguenti
iniziative:
a) per le agevolazioni di accesso al credito a medio termine L.6.000.000.000 di cui lire
2.000.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981;
b) per le agevolazioni di accesso al credito a breve termine (credito di esercizio) lire
900.000.000 di cui lire 300.000.000 a carico del bilancio per l'esercizio 1981.
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 39
1. Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma
restando la normativa di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 22
maggio 1978, n. 5, è consentito dar corso alle procedure e agli adempimenti previsti
dalle leggi che disciplinano gli interventi.
2. In tal caso - a norma degli articoli 53 e 54 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5
- possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalità di cui al
successivo articolo 40, anche al fine di determinare l'ammontare delle quote degli
stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale - parte spesa - da riservare al
finanziamento dei progetti di intervento.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma si intendono propedeutiche rispetto a
quelle d'impegno contabile a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale
relativo all'esercizio entro il cui termine venga a scadere l' obbligazione, ai sensi del
secondo comma dell'articolo 53 della citata legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.
Art. 40
1. Le deliberazioni della Giunta regionale di carattere programmatico riguardanti
l'utilizzazione di fondi stanziati per la prima o per più annualità del bilancio
pluriennale e concernenti programmi di spesa o ripartizione di fondi nonché quelle
riguardanti proposte di leggi o regolamenti regionali sono adottate su proposta dei
competenti dipartimenti, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3.
Art. 41
1. In conformità dell'articolo 56 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 le proposte
di legge e di deliberazione programmatica nonché ogni altro atto che possa comportare
oneri finanziari diretti o indiretti per la Regione, sono sottoposti al visto
dell'assessore al bilancio e alla programmazione prima dell'approvazione da parte della
Giunta regionale.
2. L'assessore al bilancio e alla programmazione riferisce alla Giunta regionale sulle
proposte di legge e di deliberazione programmatica con apposite relazioni nelle quali
vengono evidenziate le condizioni di congruità e di compatibilità di ciascuna proposta
con gli obiettivi e gli indirizzi del bilancio pluriennale e del documento programmatico.
Art. 42
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ammontanti a
complessive lire 267.405.110.645 nel triennio 1981-1983 di cui lire 146.695.110.645 a
carico del bilancio per l'esercizio 1981 - si fa fronte a norma del secondo comma del
l'art. 4 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5 con le risorse evidenziate nella parte
entrata del bilancio pluriennale 1981-1983, nel rispetto delle destinazioni indicative
definite nella parte spesa del medesimo bilancio pluriennale, in termini finanziari, e nel
documento programmatico, in termini economico- descrittivi.
2. La copertura della spesa complessiva di cui al primo comma è
realizzata facendo ricorso ai seguenti canali di finanziamento:
- quanto a lire 98.045.368.755 con risorse proprie della Regione;
- quanto a lire 141.610.000.000 con risorse derivanti dal fondo per il finanziamento dei
programmi regionali di sviluppo, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970,n. 281;
- quanto a lire 27.749.741.890 con risorse derivanti dalla legge a
contenuto particolare 1 luglio 1977, n. 403.
3. La tabella "A" allegata alla presente legge, fornisce la
dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento ai
canali di finanziamento, alle leggi organiche, ai capitoli e codici di
bilancio, nonché ai programmi di spesa.
Art. 43
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.