(Vedi testo storico)
LEGGE REGIONALE 15 giugno 1981, n. 9
Recepimento del secondo accordo contrattuale nazionale
per il personale delle Regioni a Statuto ordinario - Modifiche e integrazioni
della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15.
(Pubb. in Boll. Uff. 22 giugno 1981, n. 29)
Art. 1
1. Il recepimento nell'ordinamento della Regione Calabria del secondo accordo nazionale
per il personale delle Regioni a statuto ordinario, a valere per il periodo 1 gennaio
1979-31 dicembre 1981, è disciplinato dalla presente legge, che modifica ed integra le
leggi regionali n. 9 del 28 marzo 1975 e n. 15 del 30 maggio 1980.
2. Ogni disposizione di legge regionale che sia incompatibile con quanto stabilito con la
presente legge deve intendersi abrogata.
3. Restano in vigore tutte le disposizioni di leggi regionali vigenti che disciplinano
fattispecie non espressamente regolate dalla presente legge.
4. Rimangono, altresì in vigore tutte le norme di cui alla legge regionale 28 marzo 1975,
n. 9, che disciplinano la competenza del Presidente del Consiglio regionale e dell'Ufficio
di Presidenza in ordine ai provvedimenti riguardanti il personale in servizio presso gli
uffici del Consiglio.
Art. 2
Art. 3
(Accesso ai livelli del ruolo regionale)
1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di accesso ai livelli del ruolo
regionale, è anche consentito, per il reclutamento del personale avente peculiari
professionalità, di adottare procedure speciali articolate nelle seguenti fasi:
a) la prima, consistente in una selezione dei candidati sulla base dei titoli
professionali e di servizio nonché di un esame - colloquio per l'ammissione ad un corso
finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;
b) la seconda, consistente nell'accertamento, alla fine del predetto corso, della
formazione conseguita, con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il
conferimento dei posti messi a concorso.
2. Con successiva legge saranno espressamente individuate le peculiari professionalità
per le quali è consentito il reclutamento del personale secondo la procedura di cui al
precedente comma del presente articolo.
3. Con la stessa legge di cui al comma precedente, saranno altresì stabiliti i criteri di
valutazione dei titoli professionali e di servizio, le modalità di espletamento
dell'esame- colloquio e dell'accertamento finale.
Art. 4
(Personale regionale addetto alla formazione professionale)
1. Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21
dicembre 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto
alle attività di formazione professionale previste dalle leggi regionali n. 8 del 16
maggio 1980 e n. 15 del 30 maggio 1980.
2. Fermo restando l'orario di lavoro fissato in 36 ore settimanali, è demandata alla
contrattazione a livello regionale l'articolazione dell'orario medesimo, finalizzata al
soddisfacimento delle diverse esigenze dell'attività di formazione.
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
(Informazione, consultazione e aggiornamento professionale
degli
impiegati)
1. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di
ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei
servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni
sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del
lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della
Regione.
2. L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le
materie predette sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque,
discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il
funzionamento dei servizi.
3. L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.
4. La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione,
l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.
5. La Giunta regionale approva i piani periodici delle iniziative di formazione e di
aggiornamento professionale degli impiegati, ne stabilisce le modalità di svolgimento e
le condizioni di partecipazione, anche mediante la definizione di orari di lavoro che, nel
rispetto integrale dell'orario di servizio e della funzionalità degli uffici, favoriscano
la partecipazione del personale.
6. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, determina, inoltre, le
modalità per l'uso parziale, ai fini previsti dal presente articolo, del congedo
straordinario e retribuito di cui alla lettera h) dell'art. 24 della legge regionale 30
maggio 1980, n. 15.
7. L'istituto di cui al precitato art. 24 si applica ad un numero di impiegati non
superiore al 3 per cento dell'organico per ciascun anno scolastico
8. Il personale che, in base ai predetti piani, è tenuto a partecipare alle iniziative
decise e approvate dalla Giunta è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i
relativi oneri di partecipazione sono a carico della Regione.
9. Qualora le iniziative si svolgono fuori sede, competono, ricorrendone le condizioni
previste dalla normativa regionale in vigore, l'indennità di missione ed il rimborso
delle spese.
10. La definizione dei piani dei corsi di formazione, aggiornamento, qualificazione e
specializzazione professionale del personale, la definizione di orari privilegiati e l'uso
delle 150 ore formano oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali a livello
regionale.
Art. 9
3. I comandi eventualmente disposti a decorrere dal 5 giugno 1980 a norma della legge
regionale n.9/1975, cessano di avere efficacia alla scadenza del trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
(Trasferimenti di personale tra la Regione, gli Enti Locali e le altre Regioni)
1. Ferma restando la normativa prevista dagli artt. 34, 35 e 36 della legge
regionale 30 maggio 1980 n. 15, in materia di mobilità, è consentito il trasferimento di
personale di ruolo dalla Regione agli enti locali e viceversa.
2. Il relativo provvedimento è adottato con il consenso dell'interessato dopo un
preventivo periodo di comando, non inferiore ad un anno.
3. Il trasferimento è altresì condizionato all'assenso del competente organo delle
amministrazioni interessate e sempre che nell'ente di destinazione esista la
disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale ed alla figura
professionale rivestita dal dipendente presso l'ente di provenienza.
4. Con le stesse modalità e condizioni previste al comma precedente, è consentito
l'inquadramento presso la Regione Calabria di dipendenti che siano in posizione di comando
con provenienza da altra regione, alla data di approvazione dell'accordo nazionale e cioè
22 luglio 1980.
Art. 11
(Contrattazione decentrata)
1. Nell'ambito e nei limiti della disciplina dell'accordo contrattuale nazionale, sono
demandate alla Giunta regionale, previo confronto in sede regionale con le organizzazioni
sindacali del personale maggiormente rappresentative in campo nazionale, le decisioni
sulle seguenti materie:
a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonché
riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura
operativa regionale;
b) articolazione degli orari di lavoro;
c) standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche sui risultati del lavoro
straordinario;
d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare
l'efficienza dei servizi, nonché connessi criteri di valutazione;
e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale;
f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.
2. Qualora a seguito della ristrutturazione dei servizi emergano profili professionali
diversi da quelli espressamente previsti dalla vigente normativa, si provvederà a
disciplinare con apposita legge l'inquadramento del personale interessato nei livelli
spettanti, sulla base di apposite intese intervenute in sede di contrattazione decentrata;
a tal fine la Regione procederà a riqualificare professionalmente detto personale, che
sarà successivamente ammesso a sostenere un concorso interno il cui superamento
costituirà titolo per il nuovo inquadramento.
3. Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico
previsto dalla presente legge in conformità all'accordo contrattuale nazionale.
Art. 12
(Diritto di associazione e di attività sindacale)
1. Il limite annuale di dieci ore, stabilito dal secondo comma dell'articolo 39 della
legge regionale 30 maggio 1980, n. 15 per le assemblee del personale durante l'orario di
lavoro, viene elevato a dodici ore.
Art. 13
1. La tabella B (tabella degli stipendi) approvata all'art. 45 della legge regionale 30
maggio 1980, n. 15, è sostituita dalla seguente, a decorrere dal 1 febbraio 1981:
| Livelli funzionali |
Stipendio annuo iniziale |
| Dirigente
|
8.700.000
|
| Esperto |
5.964.000 |
| Istruttore |
4.920.000 |
| Collaboratore |
4.140.000 |
| Appl- Operat. specializz. |
3.372.000 |
| Operat. qualificato |
3.012.000 |
| Commesso |
2.688.000
|
| Ausiliario |
2.160.000
|
| |
* (dopo 6 mesi di serv.) 2.400.000* |
2. Il trattamento economico del personale è costituito:
- dallo stipendio previsto per i singoli livelli funzionali dalla tabella di cui al primo
comma del presente articolo;
- dalla tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre
di ogni anno, in misura pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in
godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato
nell'anno;
- dalla indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia, nella
misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.
3. Lo stipendio iniziale annuo lordo, a decorrere dal 1 febbraio 1981, è suscettibile di
incrementi per classi e per scatti periodici biennali nella misura e con le modalità di
seguito specificate:
a) otto classi biennali dell'8 per cento costante sul valore iniziale del livello;
b) dopo il sedicesimo anno, scatti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio
iniziale aumentato del valore delle classi in godimento, in modo da garantire il
raggiungimento della identica quantità di incremento economico, realizzabile, nel
corrispondente livello, al quarantesimo anno di anzianità secondo la legge regionale 30
maggio 1980, n. 15.
4. In caso di nascita dei figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo
delle classi maturate, pari al 2,50 per cento alle condizioni previste per l'attribuzione
di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile
all'atto del conferimento della classe o dello scatto di stipendio successivi.
5. Le classi di stipendio e gli aumenti biennali, anche se convenzionali, si conferiscono
con la decorrenza stabilita al quarto comma dell'articolo 24 del la legge 11 luglio 1980,
n. 312.
Art. 14
(Compenso per lavoro straordinario)
Art. 15
(Trattenute in caso di scioperi)
1. Nel caso di scioperi interessanti l'intera giornata lavorativa, viene trattenuto
all'impiegato un importo pari ad un trentesimo dello stipendio mensile lordo in godimento,
maggiorato dell'indennità integrativa speciale.
3. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle
retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.
4. In tal caso, la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro
straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli
emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa
predetta, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia.
Art. 16
(La funzione di coordinamento)
Art. 17
(Anticipazione dei benefici contrattuali)
1. Per l'anno 1979 a ciascun impiegato della Regione è corrisposta la somma, una tantum,
di lire 120.000 in relazione al servizio effettivamente prestato.
2. Per l'anno 1980, al medesimo personale vengono attribuiti, per dodici mensilità, i
seguenti benefici economici:
| LIVELLI FUNZIONALI |
PARAMETRI
|
BENEFICI MENSILI |
| Dirigente |
333
|
L. 95.000
|
| Esperto
|
220
|
L. 65.000
|
| Istruttore |
178
|
L. 55.000 |
| Collaboratore |
167 |
L. 55.000 |
| Appl.- oper. Spec. |
142 |
L. 50.000 |
| Oper.qualif. |
130 |
L. 50.000 |
| Commesso |
110 |
L. 45.000 |
| Ausiliario |
100 |
L. 45.000 |
3. Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981. Per la
tredicesima mensilità spettante nel dicembre 1980 il beneficio sopra specificato è
ridotto del 50 per cento
4. Il beneficio una tantum di L. 120.000 rapportato a mese, per l'anno 1979 e dei benefici
mensili corrisposti nel 1980 e nel gennaio 1981 ai sensi del presente articolo, sono
assoggettati alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e,
pertanto sono pensionabili.
5. Al personale di cui al successivo articolo 21 sono attribuiti i seguenti benefici
economici:
- per il 1979, lire 10.000 per ogni mese di servizio effettivo;
- per il 1980, lire 45.000 per ogni mese di servizio effettivo.
6. Per la tredicesima mensilità spettante nel dicembre 1980, il beneficio di cui sopra è
ridotto del 50 per cento.
7. Le predette anticipazioni non sono cumulabili con analoghi benefici corrisposti in
forza di atti amministrativi esecutivi.
Art. 18
(Beneficio per riparametrazione professionale)
1. A decorrere dal 1 febbraio 1981, al personale della Regione è assicurato un beneficio
economico mensile, a titolo di riparametrazione professionale, negli importi di seguito
specificati:
| LIVELLI FUNZIONALI |
BENEFICI MENSILI |
| Dirigente |
L. 180.416
|
| Esperto |
L. 133.600 |
| Istruttore |
L. 128.700 |
| Collaboratore |
L. 101.250 |
| Appl.- oper. Spec. |
L. 61.200 |
| Oper.qualif. |
L. 55.000 |
| Commesso |
L. 51.500 |
| Ausiliario |
L. 45.000
*(dopo 6 mesi di servizio) L. 51.500* |
Art. 19
(Valutazione dell'anzianità)
1. L'anzianità di servizio effettivamente resa presso la Regione e quella precedentemente
considerata ai sensi dell'art. 75 della legge regionale 28 marzo 1975, n.9, ai fini
dell'inquadramento viene valutata, al 1 febbraio 1981, nella misura di lire 800 al mese
per ogni anno di servizio.
2. Per le frazioni di anno, l'anzianità di servizio è valutata nella misura di un
dodicesimo di lire 800 al mese per ogni mese di servizio.
3. Le frazioni di 16 o più giorni si arrotondano al mese, quelle inferiori si trascurano.
Art. 20
(Inquadramento economico)
1. L'attribuzione degli stipendi e della progressione economica prevista dall'articolo 13
della presente legge decorre dal 1 febbraio 1981.
2. L'inquadramento economico nel livello di appartenenza avviene in base al maturato
economico così determinato:
a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di classi e scatti
(escluso il beneficio mensile di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo 17);
b) beneficio di riparametrazione di cui al precedente art. 18,
moltiplicando lo stesso per 12;
c) beneficio da riconoscimento della anzianità di servizio valutata con
i criteri e secondo la modalità di cui al precedente art. 19.
3. L'inquadramento economico avviene con le modalità di calcolo previste dall'art. 43
della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15.
4. Il maturato in etinere e relativo alla classe in via di conseguimento, detratto il
valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento, o, limitatamente ai
casi di conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.
5. Per il personale del Consiglio l'inquadramento di cui al presente articolo nonché
quello di cui all'art. 43 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, sono disposti dalla
Giunta regionale su conforme delibera dell'ufficio di presidenza.
Art. 21
(Inquadramento del personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti o soppressi
con legge regionale)
1. Il personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti di cui al D.P.R. n. 616 del
1977 e dalla legge n. 641/1978 destinatari rispettivamente del contratto degli impiegati
civili dello Stato e del contratto degli enti pubblici, sarà inquadrato secondo le
modalità che saranno definite in sede nazionale, anche per quanto riguarda la disciplina
degli aspetti previdenziali, e comunque tali da evitare il cumulo dei benefici nell'arco
dello stesso triennio a decorrere dal 1 febbraio 1981.
Art. 22
1. Ferme restando le decorrenze degli effetti economici espressamente indicate negli
articoli che precedono l'attribuzione dei nuovi livelli decorre, ai fini giuridici dal 1
gennaio 1979 per il computo dell'anzianità occorrente per i concorsi interni, per i
passaggi di livello e per l'applicazione degli istituti normativi di carattere non
economico che non comportano incremento degli oneri di spesa.
Art. 23
1. Gli assegni ad personam mensili di cui il personale è in godimento in virtù del
precedente accordo vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il
beneficio mensile a regime di cui all'art. 18 ed il beneficio mensile di anticipazione di
cui all'art. 17 della presente legge.
2. Fermo quanto previsto al precedente comma, tutti gli altri assegni economici eccedenti
il trattamento tabellare, goduti dal personale a qualsiasi titolo e comunque denominati,
sono integralmente assorbiti dai miglioramenti economici previsti dall'accordo nazionale
recepito con la presente legge.
3. Eventuali somme eccedenti saranno riassorbite in occasione degli aumenti derivanti
dalla normale progressione economica di carriera.
Art. 24
1. La norma di cui alla lettera c) dell'art. 43 della legge regionale 30 maggio 1980, n.
15, va intesa nel senso che i tre anni richiesti per il passaggio dal sesto al settimo
livello possano essere raggiunti anche prendendo in considerazione il servizio prestato
nella carriera di concetto.
2. A tale fine il servizio prestato in quest'ultima carriera è valutato al 50 per cento e
per un massimo di un anno e mezzo.
Art. 25
1. La percentuale fissata per il passaggio mediante concorsi interni per soli titoli e di
cui alla lettera b), ultimo comma, dell'art. 43 della legge regionale 30 maggio 1980, n.
15, è aumentato dal 30 al 50 per cento ferme restando tutte le altre condizioni, termini
e modalità previsti dal predetto articolo.
Art. 26
(Onere finanziario)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981 si provvede
con le disponibilità esistenti sui capitoli 1001104-1003101 e 1003103 dello stato di
previsione della spesa del bilancio 1981 in corso di esame.
2. Per gli anni successivi, la corrispondente spesa, cui si farà fronte con i fondi
spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà
determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio e
con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 27
(Validità del contratto)
1. Il periodo di validità del contratto triennale recepito con la presente
legge scade il 31 dicembre 1981.
Art. 28
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.